Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
Qualora il Gip non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deve restituire gli atti al P.M. il quale può procedere con il rito ordinario ovvero chiedere l'archiviazione del procedimento. Ne consegue che, in caso di richiesta di archiviazione, è abnorme il provvedimento del Gip il quale restituisca nuovamente gli atti al P.M. sostenendo che con la richiesta di decreto penale era stata già esercitata irretrattabilmente l'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2004, n. 41392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41392 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1349
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 003326/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) IM RA N. IL 13/07/1963;
avverso ORDINANZA del 12/11/2003 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G..
RITENUTO
1 - Il Procuratore della Repubblica di Napoli propone ricorso per abnormità, avverso l'ordinanza con cui il GIP gli ha restituito gli atti relativi alla richiesta di archiviazione nel procedimento
contro
RI AF. L'ordinanza motiva che, già proposta e respinta per tardività la richiesta di decreto penale di condanna, per il principio di irretrattabilità dell'azione penale il P.M. non poteva ormai richiedere l'archiviazione.
2 - Il ricorso è fondato. Il riferimento all'irretrattabilità dell'azione penale è del tutto incongruo, dal momento che con la restituzione degli atti al p.m., lo stesso giudice si svincola dalla richiesta formulatagli. Il principio è invece il seguente. La restituzione, ai sensi dell'art. 459/3 CPP, degli atti al p.m. che ha formulato la richiesta non accolta di decreto penale di condanna, fa regredire il procedimento alla fase delle indagini. In tal modo ripristina le facoltà dell'organo di iniziativa penale, svincolandolo dal precedente atto, che non ha più alcuna valenza, tant'è che se il p.m. intende confermare la sua precedente scelta, deve esercitare di nuovo l'azione penale. Pertanto il giudice che abbia restituito gli atti al p.m. non può respingere la sua successiva richiesta di archiviazione, restituendogli di nuovo gli atti, ma se non intende accoglierla deve procedere ai sensi dell'art. 409 CPP. Ne segue che il provvedimento impugnato non risponde strutturalmente ad una previsione di legge e funzionalmente ad uno scopo processuale riconoscibile.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Napoli per la decisione sulla richiesta di archiviazione.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004