Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
L'azione penale una volta esercitata è irretrattabile anche da parte del pubblico ministero presso il giudice investito di competenza ex art. 22, terzo comma, cod. proc. pen.; la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne consegue che, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal giudice delle indagini preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, è preclusa la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre egli potrà formulare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di non luogo a procedere. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice su conforme richiesta del PM, perché presupponeva una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2003, n. 20512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20512 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale Presidente del 11/03/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere N. 620
3. Dott. IPPOLITO Francesco rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 42505/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH NA IA;
nel procedimento penale nei confronti di:
NT IU;
avverso l'ordinanza di archiviazione del g.i.p. del tribunale di Corno, emessa il 31.10.2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio di IU NT formulata dalla Procura della Repubblica di Milano, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Milano adottava declaratoria di incompetenza territoriale ex art. 22 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale di Corno.
Su richiesta di quest'ultimo, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Corno, con ordinanza ex art. 410 c.p.p., dispose l'archiviazione del procedimento.
Avverso il provvedimenti ricorre per cassazione la parte offesa NA IA CH, denunciandone l'abnormità per violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, già esercitata dal pubblico ministero di Milano.
Conformemente alla richiesta del procuratore generale, il ricorso va accolto.
L'azione penale, una volta esercitata è irretrattabile anche da parte del pubblico ministero presso il giudice investito di competenza ex art. 22.3 c.p.p.; tale trasmissione infatti non determina regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne consegue che, a seguito di declaratoria di incompetenza adottata dal giudice per le indagini preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale gli atti siano stati trasmessi, è preclusa la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre egli ben potrà formulare al giudice per le indagini preliminari richiesta di non luogo a procedere. Il provvedimento di archiviazione, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, va pertanto qualificato atto abnorme perché presuppone una illegittima retrocessane del procedimento alla fase delle indagini preliminari a seguito della trasmissione degli atti ex art. 22.3 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Corno per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2003