Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, e la conseguente trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente, lo stesso P.M. può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, e può dunque formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento. (In motivazione la Corte ha affermato che il comma terzo dell'art. 22 cod. proc. pen., con l'espressa ed originaria previsione della trasmissione degli atti al P.M. e non direttamente al giudice cui viene attribuita la competenza, esprime la volontà legislativa di una deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale).
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di incompetenza e rinnovo del “415 bis”Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2004, n. 7681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7681 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/01/2004
1. Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 66
3. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 018232/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI EI IO, n. 21.08.1943;
nel procedimento n. 497/99/T P.M. e 1608/00 GIP pendente in Voghera a carico di:
OT ZI, n. 17.10.1937;
avverso il decreto depositato il 09.10.2000 dal GIP del Tribunale di Voghera;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO
Il 10 ottobre 1995 PI EI IO presentava alla Procura di Voghera una denuncia per calunnia
contro
OT ZI perché, nel ricorso presentato dallo stesso al Pretore di Voghera il 4.6.1995, aveva accusato, pur sapendolo innocente, il PI di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita ai danni dell'avv. Fernando Bussolera, deceduto il 6 dicembre 1994. Dopo un anno di indagini, in data 14 novembre 1996, il P.M. di Voghera esercitava l'azione penale contro il OT per il reato di calunnia.
Nei giorni 20 gennaio e 17 marzo 1997 si celebrava l'udienza preliminare, al termine della quale il GUP di Voghera, ritenendo che il primo e rilevante atto integrativo della denunciata calunnia si era perfezionato in Milano, emetteva sentenza di incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Milano.
Il P.M. presso il Tribunale di Milano avanzava richiesta di archiviazione nel settembre 1997.
Il GIP di Milano in data il 6 agosto 1999 depositava un provvedimento di archiviazione, nel quale, fra l'altro, escludeva espressamente dalla sua cognizione la calunnia contenuta nell'atto civile depositato a Voghera il 4 giugno 1995, già oggetto della denuncia e della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. di Voghera, riducendo l'efficacia del suo provvedimento di archiviazione al solo fatto di Milano del 18 maggio 1995.
In tal modo il GIP di Milano riteneva che non poteva venire in questione il principio di irretrattabilità dell'azione penale, in quanto - a suo avviso - l'azione penale era stata correttamente esercitata dal P.M. di Voghera solo per il fatto di Voghera del 4.6.1995, che il GIP riteneva distinto e autonomo da quello milanese, per il quale il detto P.M. aveva mosso nell'udienza preliminare celebratasi a Voghera una contestazione aggiuntiva che, non essendo stata accettata dall'imputato OT, non aveva rappresentato valido esercizio dell'azione penale in relazione a quei fatti. Su istanza della difesa del PI la Procura di Milano trasmetteva gli atti alla Procura di Voghera in ordine alla ipotesi di calunnia verificatasi in Voghera.
Il P.M. di Voghera richiedeva l'archiviazione e il GIP, ritenendo che il fatto di Voghera fosse mero "post-factum" penalmente irrilevante rispetto a quello di Milano, già archiviato dal GIP di quel Tribunale, disponeva l'archiviazione con decreto depositato il 09.10.2000, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per carenza di indicazione di nuovi elementi di indagine. Propone ricorso il PI, deducendo:
1) - l'abnormità dell'impugnato decreto, per violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, essendovi già stata, in ordine alla calunnia contenuta nel ricorso presentato alla Pretura di Voghera il 4.6.1995, rituale richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero di Voghera il 14.11.1996, preclusiva come tale di una successiva richiesta di archiviazione sullo stesso fatto;
2) - la nullità del decreto di archiviazione per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di indicazione dei nuovi elementi di prova, per avere il GIP asserito apoditticamente tale assenza in modo del tutto avulso dalla realtà, avendo l'opponente non solo indicato ulteriori elementi di indagine, allegando all'opposizione tre documenti del tutto nuovi, ma anche motivato circa la rilevanza e il valore probatorio degli stessi in ordine alla falsità delle accuse proferite dal OT e al comportamento da lui tenuto nella vicenda oggetto del capo di imputazione;
3) - il fraintendimento delle richieste dell'opponente, per avere il GIP di Voghera erroneamente ritenuto che l'opponente lamentasse vizi del provvedimento di archiviazione di Milano e ne chiedesse rimedio al GIP di Voghera, laddove l'opponente motivò l'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. di Voghera proprio in considerazione delle disposizioni del GIP di Milano, sottolineando che l'archiviazione del GIP di Milano aveva ad oggetto solo uno degli atti calunniosi (quello del 18.5.1995), mentre, per quello depositato a Voghera il 4.6.1995, il GIP di Milano aveva affermato di non essere legittimato a pronunziarsi;
4) - l'illogicità della motivazione in relazione all'asserita novità del procedimento, per avere il GIP di Voghera ritenuto e affermato, contro l'evidenza dei fatti che "l'odierno procedimento non è e non può essere considerato la prosecuzione di quello archiviato dal Pubblico Ministero di Milano, ma nuovo procedimento qui trasmesso per competenza in ordine alla ipotesi che i fatti commessi a Voghera costituiscano nuovo e diverso reato rispetto a quello che si assumeva perfezionato a Milano, e per il quale è stata disposta la archiviazione."
Ha presentato memoria la difesa del OT.
DIRITTO
Va premesso che nessuno dei giudici aditi ha ritenuto di elevare conflitto di competenza territoriale, avendo, il GIP di Milano, ritenuto estranei alla sua cognizione i fatti di Voghera e, il GIP di Voghera, esaminato tali fatti secondo la prospettazione, offerta dalla remittente Autorità milanese, di una loro autonomia rispetto a quelli di Milano. Nè alcuna doglianza in punto di competenza risulta essere mai stata sollevata dalle parti o viene oggi formulata dal ricorrente.
Ciò chiarito, rilevasi che il ricorso incentra il suo primo motivo sull'assunto dell'irretrattabilità, per il fatto calunnioso verificatosi, in ipotesi, in Voghera, dell'azione penale già al riguardo esercitata dal P.M. di Voghera con la richiesta di rinvio a giudizio del novembre 1996.
L'assunto è infondato.
La giurisprudenza invocata a proprio favore dal ricorrente (Cass. 08.04.1998, Corbelli) riguarda, invero, la ipotesi (su cui peraltro si registrano anche pronunce contrarie) della trasmissione degli atti al P.M. conseguente all'incompetenza territoriale dichiarata, ex art. 23 cpp., in sede di dibattimento, e si giustifica essenzialmente col rilievo che la trasmissione degli atti al P.M. fu introdotta da un intervento correttivo della Corte costituzionale (sent. 70/1996) sul detto articolo, avente l'esclusivo scopo di garantire all'imputato la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato, salvaguardando in tal modo il suo diritto di difesa.
Nel caso di specie, invece, la trasmissione degli atti al P.M. di Milano derivò da una declaratoria di incompetenza emessa dal GUP di Voghera con sentenza conclusiva dell'udienza preliminare, e rientrante quindi sotto la disciplina del comma terzo dell'art. 22 cpp,. che sin dall'origine ha previsto la trasmissione degli atti al
P.M., con una scelta legislativa che non può trovare altra "ratio" se non quella di attribuire al P.M. ricevente piena libertà di determinazione, con esplicita deroga al principio di cui al comma terzo dell'art. 50 cpp. In tal senso è orientata la dottrina, e depone implicitamente anche una pronuncia giurisprudenziale (Cass. 19.05.1993, Durante), che ha risolto in senso affermativo la questione dell'applicabilità, nell'ipotesi in esame, del disposto di cui al comma 2 dell'art. 303 cpp. Una volta poi che, con la trasmissione degli atti dal GUP di Voghera al P.M. di Milano, la precedente richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M. di Voghera ha perduto il suo valore vincolante, è evidente che tale valore non può in alcun modo riemergere per effetto della mera trasmissione degli atti operata dal P.M. di Milano a quello di Voghera.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di indicazione, nell'atto di opposizione, dei nuovi elementi di prova e, a sostegno del suo assunto, precisa di aver indicato al riguardo:
1) - il lodo arbitrale 22.12.1999 favorevole alla Finanziaria Romanico S.r.l. nella vertenza promossa contro l'avv. Prof. ZI OT per la declaratoria della validità della vendita delle azioni del Bussolera effettuata dal PI EI, previa la declaratoria di validità delle procure e dell'inesistenza del conflitto di interessi tra il PI EI e l'avv. Bussolera che lo aveva incaricato di effettuare la vendita;
2) - la delibera 15.12.1998 di esclusione dell'avv. prof. OT dalla Fondazione Bussolera;
3) - la sentenza 18.7.2000 del Giudice Istruttore di Voghera, in ordine al riconoscimento dell'obbligo per l'avv. prof. OT di rendere conto della sua gestione dei beni ereditari sia come esecutore testamentario, che come amministratore provvisorio della Fondazione (essendo stato accertato che lo stesso non ha fornito le dovute giustificazioni delle ingenti spese sostenute col patrimonio della Fondazione) e alla richiesta di autorizzazione della Regione Lombardia riguardo alla sua responsabilità in qualità di Presidente della Fondazione.
Ora, premesso che nella specie la cognizione del Gip era necessariamente circoscritta agli eventuali profili di rilevanza autonoma dei fatti avvenuti in Voghera rispetto a quelli di Milano, già archiviati dal Gip di quel Tribunale, è evidente che i documenti suddetti, riguardanti per sè gli sviluppi civilistici della vicenda esaminata a Milano, non aprono il campo ad alcun nuovo percorso investigativo agli effetti della ricordata cognizione del Gip di Voghera;
che, quindi, correttamente ha escluso il rispetto della prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 409 cpp. Con tale rilievo si è anche in parte anticipato l'esame delle doglianze di cui al terzo e quarto motivo di ricorso, con le quali il PI EI, da un lato, si duole che il GIP gli abbia erroneamente attribuito di aver inammissibilmente sottoposto a censura il provvedimento di archiviazione di Milano e, dall'altro, contesta il passaggio dell'impugnato decreto in cui si precisa che l'esame degli atti trasmessi da Milano non può che riguardare "l'ipotesi che i fatti commessi a Voghera costituiscano nuovo e diverso reato rispetto a quello che si assumeva perfezionato a Milano".
L'antinomia esistente fra tali doglianze è evidente. Non si può, in effetti, contestare la pretesa del GIP di dover trovare nei fatti di Voghera un "quid novi" rispetto a quelli di Milano, ai fini di un possibile sviluppo del procedimento, e nello stesso tempo negare che si sia voluto rimettere in discussione l'operato del giudice milanese.
La verità è che, come ha puntualizzato il GIP di Voghera, senza che al riguardo siano state dal ricorrente sollevate concrete contestazioni, le accuse asseritamente calunniose contenute negli atti presentati al Pretore di Voghera sono nella sostanza le stesse contenute negli atti già presentati all'Autorità giudiziaria milanese;
di tal che, esclusa la configurabilità del reato in relazione a queste ultime, non più discutibili (nè, a detta del ricorrente, da lui rimesse in discussione) nel presente procedimento, quelle successive, una volta riconosciute prive in sè di autonoma rilevanza, non possono avere sorte diversa.
Il ricorso deve, pertanto, alla stregua di tutto quanto sopra, essere rigettato.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004