Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
È abnorme, in quanto estraneo al sistema processuale, il provvedimento del Gip che rigetti la richiesta di archiviazione di un procedimento e disponga la restituzione degli atti al P.M. per una presunta irretrattabilità dell'azione penale, sul presupposto che l'azione penale era stata già esercitata in precedenza con la richiesta di decreto penale di condanna rigettata dallo stesso giudice per l'incertezza del quadro probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2005, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 14/01/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 7
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 026391/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE DI VENEZIA;
nei confronti di:
LE IS N. IL 25/06/1975;
avverso ORDINANZA del 27/05/2004 GIP TRIBUNALE DI VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Marini Pier Francesco;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui che ha chiesto l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Venezia per l'ulteriore ricorso;
La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre avverso il provvedimento 27-5.2004, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di EG RI, ordinando la restituzione degli atti al P.M., sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata con la richiesta di decreto penale di condanna in precedenza rigettata dallo stesso giudice, con provvedimento 5.5.2004, per la ravvisata incertezza del quadro probatorio.
Del provvedimento impugnato il ricorrente deduce l'abnormità, all'uopo richiamando l'insegnamento del giudice di legittimità espresso nelle sentenze di Cass. Sez. 5^, 3.2.2003 n. 4883, PM in proc. D'Elia e Cass. Sez. 5^, 19.6.2003 n. 26480, PM in proc. Taronna.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, invero, opera un puntuale richiamo alle pronunce di questa stessa Corte, nelle quali è stato precisato che, in tema di procedimento speciale per decreto, qualora il Gip non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna e neppure ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., deve restituire gli atti al PM. (comma 3^ dell'art. 459 cod.proc.pen.). Il provvedimento restitutorio, unico normativamente previsto e consentito al Gip nelle dette alternative ipotesi (Cass. Sez. 5^, 22.6.1992 n. 1338, PM in proc. Zinno) - ed ex se notoriamente inoppugnabile (v., fra le tante: Cass. Sez. 3^, 24.1.2003 n. 9061, P.M. in proc. Valeri;
Cass. Sez. 3^, 29.10.1998 n. 2775, P.M. in proc. Arma G ed altri;
Cass. Sez. 1^, 26.1.1996 n. 543, PM in proc. Rossi e altro) - rende legittima, a causa dell'inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, "con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all'azione penale ed alle sue modalità", in essi ricompreso quello di procedere con il rito ordinario ovvero di chiedere l'archiviazione del procedimento.
È abnorme, pertanto, in quanto estraneo al sistema processuale al punto di comprimere (forzando i poteri dell'organo di accusa pubblica ovvero provocando una irreversibile stasi procedimentale), il provvedimento del Gip che rigetti la richiesta di archiviazione e la restituzione degli atti al PM per presunta irretrattabilità dell'azione penale in precedenza esercitata.
Il decreto impugnato, conclusivamente, in quanto provvedimento affetto da abnormità e da rimuoversi con il rimedio del ricorso per cassazione, deve essere annullato senza rinvio, disponendosi poi la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005