CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21865 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 15 ottobre 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale felsineo, che aveva accertato la responsabilità penale di PP IG, che condannava alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 180,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, il vincolo della continuazione fra le condotte, la diminuente per il rito abbreviato. La responsabilità penale era stata accertata in ordine al delitto previsto dall'art. 455, in relazione all'art. 453, cod. pen., per aver detenuto banconote false da 100 euro, di cui una veniva spesa presso l'esercizio commerciale Ledalba, Penale Sent. Sez. 5 Num. 21865 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 nonché per aver tentato di spenderne due presso il Bar Olmo, in data 14 novembre 2011 in Medicina e Budrio. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di PP IG consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 455 cod. pen. e vizio di motivazione connesso, in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, pur riconoscendo la natura indiziaria della prova, non avrebbe in modo adeguatamente diffuso e logico chiarito quali passaggi abbiano condotto alla responsabilità del ricorrente, tanto più che il quadro probatorio si fonda sulle 'impressioni', quanto alla falsità delle banconote, degli esercenti, con incertezze anche quanto alla individuazione dell'imputato quale autore del reato e alla sua consapevolezza in ordine alla falsità delle banconote. La colpevolezza sarebbe stata accertata in violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello. 5. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato, avendo IG mostrato di non averne consapevolezza almeno nel momento in cui ebbe a consegnare la seconda banconota falsa, il che dovrebbe far rifluire la condotta in quella prevista dall'art. 457 cod. pen. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondati i motivi. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo e il terzo motivo sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente. 2.1 La Corte di appello, a differenza di quanto rileva il ricorrente, non rende una motivazione sintetica, ma si fonda sulla sentenza di primo grado, i cui passaggi motivazionali riporta con dovizia di particolari in premessa, verificandoli alla luce delle censure d'appello. E dunque la doglianza, quanto alla esclusione di responsabilità dell'imputato per non aver commesso il fatto, non si confronta con un primo elemento a carico riportato in sentenza: le denuncianti ebbero a procedere a riconoscimento fotografici della persona dell'imputato, con adeguata descrizione, con atti di indagine istruttori sulla cui attendibilità il Tribunale di Bologna non dubitava e nessuna censura specifica sul punto veniva rivolta in appello, per quanto indicato nella ricapitolazione dei motivi. Per altro, deve anche evidenziare questa Corte come il Tribunale ricostruiva quale ulteriore elemento di conforto che una delle persone offese annotava parte del numero di targa dell'auto con la quale si allontanò l'uomo, che aveva qualche istante prima usato le banconote false (fol. 2 della sentenza di primo grado). Il ricorso alla sentenza di primo grado è ben possibile, vertendosi in tema di cd. doppia conforme. Le due sentenze di merito, infatti, possono integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) 3 D'altro canto, tornando al motivo, lo stesso censura solo parte degli elementi indiziari (indicazione della targa e non anche le individuazioni fotografiche effettuate), risultano la censura in sé inidonea a disarticolare la non illogica motivazione dei giudici di merito. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immedìata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Ne consegue la genericità della censura. 3.2 Quanto all'elemento soggettivo e alla riqualificazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 457 cod. pen., la Corte di appello dedica l'intera motivazione a tali profili di censura. E bene la motivazione impugnata risulta non manifestamente illogica e priva di contraddizioni. La circostanza che EL SC, che ebbe a ricevere le due banconote, quale titolare dell'esercizio commerciale LA in Medicina in data 14 novembre 2011, ebbe a riconoscere la falsità delle due banconote da 100 euro al tatto, risulta dato assolutamente significativo e valutabile, tanto più che IG fuggì dopo avere tentato di utilizzare la seconda banconota. Da ciò la Corte di appello trae la prova della consapevolezza del IG, per altro da valutarsi, continua la Corte territoriale, in uno all'episodio del giorno seguente, quando IG utilizzava altra banconota da 100 euro presso il bar dei coniugi Coiro, in quel caso riuscendo a spendere la banconota per poca merce, allontanandosi però prima di ricevere il congruo resto in moneta genuina: fuga indotta dalla circostanza che il titolare stava verificando l'autenticità della banconota con il lettore ottico, perché analoga era stata la sensazione al tatto di falsità della moneta. In sostanza la Corte di appello valorizza le dichiarazioni di tutti i commercianti, caratterizzate da omogeneità quanto alla ritenuta falsità al tatto delle banconote, oltre che il comportamento del IG, di fuga, coincidente in entrambe le occasioni. Non risulta manifestamente illogica l'attribuzione di attendibilità ai commercianti, adusi al 'sentire' al tatto e 'vedere' le banconote, con una 4 esperienza fondata sul commercio, quando alla percezione di falsità della banconota. D'altro canto, rispetto al giudizio espresso, la Corte di appello, attribuendo valore alla valutazione dei commercianti, si pone in sintonia con il principio per cui in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015 - dep. 13/07/2015, Diouf, Rv. 264444-01; nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività; così anche Sez. 3, n. 11938 del 1.10.1998, Russo, rv. 212173; conf. Sez. 5, n. 38221 del 12.6.2008, Kofilova, rv. 241312; Sez. 2, n. 22343 del 4.5.2010, Valgimigli, rv. 247526). A ben vedere, quindi, la Corte di appello in modo non manifestamente illogico ritiene comprovata la convergenza degli indizi comprovanti la consapevolezza della falsità da parte di IG. Non vi è alcun dubbio ragionevole che si opponga a tale argomentazione: il dubbio deve essere "ragionevole" e tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione). La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). E ciò si verifica nel caso in esame, cosicchè la Corte di appello ha fatto buon governo del caso in esame. La sussistenza del dolo, con piena consapevolezza, fin dal momento della ricezione delle banconote false, viene ritenuta dalla Corte territoriale comprovata proprio dalle fughe immediate. Si tratta di motivazione anche in questo caso logica e congrua e, come tale, non suscettibile di censura, neanche per violazione di legge, quanto alla omessa riqualificazione dell'art. 457 cod. pen., in quanto tale fattispecie comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro 5 Il Preidente ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante: il che non è nel caso in esame (Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Gammarano, Rv. 272210 - 01; conf. N. 4716 del 1982 Rv. 153580 - 01, N. 11489 del 1990 Rv. 185113 - 01). Anche il terzo motivo è dunque manifestamente infondato. 4. Il secondo motivo, che deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione, in vero è infondato nei termini in cui è posto. Il delitto ritenuto, per quanto dedotto dalla difesa, sarebbe estinto per prescrizione, al netto delle sospensioni, il 14 novembre 2021. La sentenza d'appello è però antecedente, essendo stata emessa il 15 ottobre 2021, cosicchè i Giudici di secondo grado non dovevano dichiarare l'estinzione del reato. Non può, quindi, essere accolta la richiesta di dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci;
Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). Ne consegue la manifesta infondatezza anche del secondo motivo. 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01/03/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 15 ottobre 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale felsineo, che aveva accertato la responsabilità penale di PP IG, che condannava alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 180,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, il vincolo della continuazione fra le condotte, la diminuente per il rito abbreviato. La responsabilità penale era stata accertata in ordine al delitto previsto dall'art. 455, in relazione all'art. 453, cod. pen., per aver detenuto banconote false da 100 euro, di cui una veniva spesa presso l'esercizio commerciale Ledalba, Penale Sent. Sez. 5 Num. 21865 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 nonché per aver tentato di spenderne due presso il Bar Olmo, in data 14 novembre 2011 in Medicina e Budrio. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di PP IG consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 455 cod. pen. e vizio di motivazione connesso, in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello, pur riconoscendo la natura indiziaria della prova, non avrebbe in modo adeguatamente diffuso e logico chiarito quali passaggi abbiano condotto alla responsabilità del ricorrente, tanto più che il quadro probatorio si fonda sulle 'impressioni', quanto alla falsità delle banconote, degli esercenti, con incertezze anche quanto alla individuazione dell'imputato quale autore del reato e alla sua consapevolezza in ordine alla falsità delle banconote. La colpevolezza sarebbe stata accertata in violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello. 5. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato, avendo IG mostrato di non averne consapevolezza almeno nel momento in cui ebbe a consegnare la seconda banconota falsa, il che dovrebbe far rifluire la condotta in quella prevista dall'art. 457 cod. pen. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondati i motivi. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo e il terzo motivo sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente. 2.1 La Corte di appello, a differenza di quanto rileva il ricorrente, non rende una motivazione sintetica, ma si fonda sulla sentenza di primo grado, i cui passaggi motivazionali riporta con dovizia di particolari in premessa, verificandoli alla luce delle censure d'appello. E dunque la doglianza, quanto alla esclusione di responsabilità dell'imputato per non aver commesso il fatto, non si confronta con un primo elemento a carico riportato in sentenza: le denuncianti ebbero a procedere a riconoscimento fotografici della persona dell'imputato, con adeguata descrizione, con atti di indagine istruttori sulla cui attendibilità il Tribunale di Bologna non dubitava e nessuna censura specifica sul punto veniva rivolta in appello, per quanto indicato nella ricapitolazione dei motivi. Per altro, deve anche evidenziare questa Corte come il Tribunale ricostruiva quale ulteriore elemento di conforto che una delle persone offese annotava parte del numero di targa dell'auto con la quale si allontanò l'uomo, che aveva qualche istante prima usato le banconote false (fol. 2 della sentenza di primo grado). Il ricorso alla sentenza di primo grado è ben possibile, vertendosi in tema di cd. doppia conforme. Le due sentenze di merito, infatti, possono integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) 3 D'altro canto, tornando al motivo, lo stesso censura solo parte degli elementi indiziari (indicazione della targa e non anche le individuazioni fotografiche effettuate), risultano la censura in sé inidonea a disarticolare la non illogica motivazione dei giudici di merito. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immedìata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Ne consegue la genericità della censura. 3.2 Quanto all'elemento soggettivo e alla riqualificazione della condotta nell'ipotesi prevista dall'art. 457 cod. pen., la Corte di appello dedica l'intera motivazione a tali profili di censura. E bene la motivazione impugnata risulta non manifestamente illogica e priva di contraddizioni. La circostanza che EL SC, che ebbe a ricevere le due banconote, quale titolare dell'esercizio commerciale LA in Medicina in data 14 novembre 2011, ebbe a riconoscere la falsità delle due banconote da 100 euro al tatto, risulta dato assolutamente significativo e valutabile, tanto più che IG fuggì dopo avere tentato di utilizzare la seconda banconota. Da ciò la Corte di appello trae la prova della consapevolezza del IG, per altro da valutarsi, continua la Corte territoriale, in uno all'episodio del giorno seguente, quando IG utilizzava altra banconota da 100 euro presso il bar dei coniugi Coiro, in quel caso riuscendo a spendere la banconota per poca merce, allontanandosi però prima di ricevere il congruo resto in moneta genuina: fuga indotta dalla circostanza che il titolare stava verificando l'autenticità della banconota con il lettore ottico, perché analoga era stata la sensazione al tatto di falsità della moneta. In sostanza la Corte di appello valorizza le dichiarazioni di tutti i commercianti, caratterizzate da omogeneità quanto alla ritenuta falsità al tatto delle banconote, oltre che il comportamento del IG, di fuga, coincidente in entrambe le occasioni. Non risulta manifestamente illogica l'attribuzione di attendibilità ai commercianti, adusi al 'sentire' al tatto e 'vedere' le banconote, con una 4 esperienza fondata sul commercio, quando alla percezione di falsità della banconota. D'altro canto, rispetto al giudizio espresso, la Corte di appello, attribuendo valore alla valutazione dei commercianti, si pone in sintonia con il principio per cui in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015 - dep. 13/07/2015, Diouf, Rv. 264444-01; nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività; così anche Sez. 3, n. 11938 del 1.10.1998, Russo, rv. 212173; conf. Sez. 5, n. 38221 del 12.6.2008, Kofilova, rv. 241312; Sez. 2, n. 22343 del 4.5.2010, Valgimigli, rv. 247526). A ben vedere, quindi, la Corte di appello in modo non manifestamente illogico ritiene comprovata la convergenza degli indizi comprovanti la consapevolezza della falsità da parte di IG. Non vi è alcun dubbio ragionevole che si opponga a tale argomentazione: il dubbio deve essere "ragionevole" e tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione). La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). E ciò si verifica nel caso in esame, cosicchè la Corte di appello ha fatto buon governo del caso in esame. La sussistenza del dolo, con piena consapevolezza, fin dal momento della ricezione delle banconote false, viene ritenuta dalla Corte territoriale comprovata proprio dalle fughe immediate. Si tratta di motivazione anche in questo caso logica e congrua e, come tale, non suscettibile di censura, neanche per violazione di legge, quanto alla omessa riqualificazione dell'art. 457 cod. pen., in quanto tale fattispecie comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro 5 Il Preidente ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante: il che non è nel caso in esame (Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Gammarano, Rv. 272210 - 01; conf. N. 4716 del 1982 Rv. 153580 - 01, N. 11489 del 1990 Rv. 185113 - 01). Anche il terzo motivo è dunque manifestamente infondato. 4. Il secondo motivo, che deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione, in vero è infondato nei termini in cui è posto. Il delitto ritenuto, per quanto dedotto dalla difesa, sarebbe estinto per prescrizione, al netto delle sospensioni, il 14 novembre 2021. La sentenza d'appello è però antecedente, essendo stata emessa il 15 ottobre 2021, cosicchè i Giudici di secondo grado non dovevano dichiarare l'estinzione del reato. Non può, quindi, essere accolta la richiesta di dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci;
Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). Ne consegue la manifesta infondatezza anche del secondo motivo. 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01/03/2023 Il Consigliere estensore