Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2015, n. 29891
CASS
Sentenza 13 maggio 2015

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In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2015, n. 29891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29891
    Data del deposito : 13 maggio 2015

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