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7 febbraio 1957
7 febbraio 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.