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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI GI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5235/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 Cf.Difensore_1 Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - Riscossione - Palermo Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220010593216000 LIMITATAMENTE AL RUOLO PER TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 E IL RUOLO MEDESIMO
Svolgimento del processo Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento indicata in intestazione limitatamente al ruolo per tassa auto 2016 e il ruolo predetto, chiedendone l'annullamento. Premesso che la cartella non gli è mai stata notificata e che, invece, in data 28.10.2024 ha ricevuto la notificazione di un'intimazione di pagamento fondata, tra le altre, sulla predetta cartella, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito di cui all'anzidetto ruolo e ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati. All'udienza del 12.1.2026, fissata per la trattazione, è comparsa solo la parte ricorrente che ha insistito in quanto dedotto e richiesto in ricorso, dopo di chi la causa è stata posta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso è palesemente infondato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato che la cartella di pagamento indicata in intestazione è stata regolarmente notificata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata allo stesso destinatario in data 28.1.2023, il che, come detto, priva il ricorso di ogni fondamento. Le spese seguono la soccombenza e, ridotti ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente, in favore delle parti resistenti, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 200,00, al rimborso forfettario delle spese generali nonché al pagamento di eventuali tributi e contributi di legge. Palermo, 12 gennaio 2026 Il Giudice Giuliano Castiglia
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI GI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5235/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 Cf.Difensore_1 Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - Riscossione - Palermo Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220010593216000 LIMITATAMENTE AL RUOLO PER TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 E IL RUOLO MEDESIMO
Svolgimento del processo Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento indicata in intestazione limitatamente al ruolo per tassa auto 2016 e il ruolo predetto, chiedendone l'annullamento. Premesso che la cartella non gli è mai stata notificata e che, invece, in data 28.10.2024 ha ricevuto la notificazione di un'intimazione di pagamento fondata, tra le altre, sulla predetta cartella, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito di cui all'anzidetto ruolo e ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati. All'udienza del 12.1.2026, fissata per la trattazione, è comparsa solo la parte ricorrente che ha insistito in quanto dedotto e richiesto in ricorso, dopo di chi la causa è stata posta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso è palesemente infondato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato che la cartella di pagamento indicata in intestazione è stata regolarmente notificata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata allo stesso destinatario in data 28.1.2023, il che, come detto, priva il ricorso di ogni fondamento. Le spese seguono la soccombenza e, ridotti ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente, in favore delle parti resistenti, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 200,00, al rimborso forfettario delle spese generali nonché al pagamento di eventuali tributi e contributi di legge. Palermo, 12 gennaio 2026 Il Giudice Giuliano Castiglia