Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1974, n. 700
Versione
19 gennaio 1975
Art. 1. Articolo unico

Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell' articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463 , unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.
In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 .
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Per la corresponsione dei compensi revisionali puo' essere utilizzata, senza necessita' di provvedimenti specifici, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finche' non si provveda all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi stessi. Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo revisionale.

Entrata in vigore il 19 gennaio 1975
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