Versione
19 gennaio 1975
19 gennaio 1975
Art. 1. Articolo unico
Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell' articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463 , unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.
In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 .
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Per la corresponsione dei compensi revisionali puo' essere utilizzata, senza necessita' di provvedimenti specifici, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finche' non si provveda all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi stessi. Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo revisionale.
Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell' articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463 , unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.
In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 .
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Per la corresponsione dei compensi revisionali puo' essere utilizzata, senza necessita' di provvedimenti specifici, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finche' non si provveda all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi stessi. Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo revisionale.
Giurisprudenza • 26
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/03/2022, n. 109Provvedimento: […] (esecuzione del) contratto di appalto, senza che il riferimento a parametri esterni per la sua quantificazione ne cagioni la trasformazione in credito di valore, con la conseguenza che, in caso di ritardo nel pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi di mora alla stregua del dettato normativo di cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, esteso ai compensi revisionali dall'art. 1 della legge n. 700 del 1974 (se applicabile "ratione temporis" al contratto di appalto nella specie stipulato)”;Leggi di più...
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