Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3323
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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In tema d'impugnazione del testamento per incapacità d'intendere e di volere del testatore, il legatario, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, assume nella fase di appello la qualità quantomeno di litisconsorte necessario processuale, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario. Nel caso di legato di usufrutto, che abbia prodotto i suoi effetti, la morte del legatario avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non rende superflua la partecipazione dei suoi eredi al giudizio di appello. L'eventuale annullamento del testamento porrebbe nel nulla, con efficacia retroattiva, gli effetti prodotti dal legato prima della morte del legatario e le conseguenze del godimento di fatto esercitato dall'usufruttuario sarebbero destinate a ripercuotersi sui suoi eredi (è sufficiente fare riferimento all'obbligo di restituzione dei frutti).

Commentari5

  • 1Legato di usufrutto
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    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13310 del 12 settembre 2002 «Il principio dell'intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni — di qualunque natura — purché compresi...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3323 del 7 marzo 2001 «... Nel caso di legato di usufrutto, che abbia prodotto i suoi effetti, la morte del legatario avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, non rende superflua la partecipazione dei suoi eredi al giudizio di appello. L'eventuale annullamento...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15599 del 26 luglio 2005 …

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  • 2Incapacità di intendere o di volere
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  • 3Incapacità di intendere o di volere
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  • 4Capacità processuale
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    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3323 del 7 marzo 2001 «In tema d'impugnazione del testamento per incapacità d'intendere e di volere del testatore, il legatario, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, assume nella fase di appello la qualità quantomeno di litisconsorte necessario processuale,...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3356 del 14 febbraio 2007 «Ai sensi del novellato art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9829 del 5 ottobre 1990 …

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  • 5Revoca del testamento per sopravvenienza di un figlio
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 ottobre 2023

    Cass. civ, sez. II, ord., 5 ottobre 2023, n. 28043 Presidente Manna – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione V.D.A.M. con citazione del 28 maggio 1985 conveniva in giudizio D.L. dinanzi al Tribunale di Roma deducendo che con sentenza passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per cassazione con sentenza n. 5761/1983, era stato accertata la sua qualità di figlia naturale di D.A. deceduto in (omissis), del quale la convenuta era un'altra figlia. Chiedeva quindi procedersi alla divisione dei beni caduti in successione, secondo quote eguali a quelle vantate dalla controparte. Si costituiva la convenuta che eccepiva l'esistenza di un testamento pubblico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3323
Data del deposito : 7 marzo 2001

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