Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
I reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2017, n. 6132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6132 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
ASR 06 132-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dai magistrati 2014/177 Francesco Maria Ciampi - Presidente - Sent. n. sez. Emanuele De Salvo PU - 16/11/2017 Pasquale Gianniti N.R.G. 16982/2017 Ugo Bellini -Relatore. Alessandro Ranaldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MM VI nato a [...] il [...] Avverso la sentenza emessa in data 10.1.2017 della Corte di Appello di Salerno. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Franca ZACCO il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art.457 cod.pen. perché il fatto non sussiste con rideterminazione della pena in anni uno mesi quattro di reclusione. Udite le conclusioni dell'avv.to Carlo GUIDOTTI nell'interesse di MM VI il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. fill RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno che, all'esito di giudizio abbreviato aveva riconosciuto MM VI colpevole del reato di detenzione ai fini di cessione di due panetti di hashish del peso di circa grammi 200 e di detenzione per la successiva messa in circolazione di alcune banconote falsificate, riqualificati i fatti di tale seconda contestazione nel reato di cui all'art.457 cod.pen., rideterminava la pena in anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione ed € 6.000 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza interponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato articolando due motivi di ricorso.
2.1 Con un primo motivo deduceva violazione di legge, anche processuale, in relazione al riconoscimento della detenzione dello stupefacente finalizzata allo spaccio, in assenza dell'evidenza di elementi ulteriori, rispetto alla detenzione, per escludere la destinazione ad un uso esclusivamente personale. Si doleva altresì di vizio motivazionale nella parte in cui il giudice di appello aveva valorizzato la qualità dello stupefacente al fine di escludere finalità diversa da quella della cessione, criterio che il legislatore aveva utilizzato esclusivamente quale uno degli elementi da cui ricondurre il fatto alla ipotesi di cui all'art. 73 V comma Dpr 309/90. 2.2 Con una seconda articolazione deduceva difetto motivazionale in punto di riconoscimento della responsabilità del MM in relazione al reato di cui all'art.557 cod.pen., laddove era del tutto mancata la spendita ovvero la messa in circolazione delle banconote falsificate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso risulta infondato. I giudici di merito hanno profuso adeguato sforzo argomentativo per escludere che lo stupefacente, suddiviso in due distinti panetti, fosse dal MM destinato al consumo personale, deponendo al contrario il profilo ponderale (200 gr di hashish), il rilevante numero di dosi ricavabili (circa 1000) e le modalità di presentazione della droga (confezionati appunto in due separati panetti), a nulla rilevando l'assenza di ulteriori oggetti destinati al taglio, alla pesatura e al 2 Gell confezionamento dello stupefacente, in considerazione del rilievo concludente degli elementi oggettivi sopra menzionati, che deponevano, in ragione della pluralità degli elementi sopra indicati e della coerenza con l'orientamento del giudice di legittimità, a favore della prospettata ipotesi di cessione, integrale e non frazionata, dei suddetti pani di hashish.
2. Fondato risulta il secondo motivo di ricorso laddove il giudice di appello, dopo avere escluso l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 455 cod.pen., sul presupposto che non risultava dimostrato che MM fosse consapevole della falsità delle banconote trovate in suo possesso, ha del tutto contraddittoriamente riconosciuto la ipotesi di cui all'art.457 cod.pen. la quale non contempla, tra le condotte alternative sanzionabili, la mera detenzione delle banconote false (vuoi pure al fine di spendita o di messa in circolazione); né da alcun atto processuale emerge che al MM sia stata contestata la spendita o la messa in circolazione delle suddette banconote, laddove il capo B) riconosce al prevenuto la fattispecie di cui all'art.455 cod.pen. nella forma della detenzione delle banconote falsificate al fine di metterle in circolazione.
3. In conclusione il giudice di appello nell'operare la riqualificazione giuridica della fattispecie ha del tutto omesso di considerare che le fattispecie di cui all'art.455 e 457 cod.pen. non si differenziano esclusivamente per la eterogeneità dell'elemento soggettivo richiesto (laddove nella ipotesi di cui all'art.457 cod.pen. la consapevolezza sulla falsità delle monete viene acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, mentre nella ipotesi più grave la consapevolezza della falsità delle monete accompagna il detentore fin dal momento della loro ricezione).
3.1 La distinzione sussiste anche in punto di materialità della condotta richiesta, laddove sotto la ipotesi di cui all'art.455 cod.pen. ricadono tanto le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false, quanto la condotta di mera detenzione delle stesse, quando sia accompagnata dalla volontà della successiva spendita o messa in circolazione. Nella fattispecie di cui all'art.457 cod.pen. invece il reato si perfeziona solo con la spendita o la messa in circolazione delle monete, di talchè la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante, anche qualora ad esso si associ la volontà del detentore di porle in circolazione.
3.2 Ne consegue pertanto che risulta del tutto errata la riqualificazione giuridica operata dalla Corte di Appello di Salerno in quanto, escluso l'elemento soggettivo che connota di antidoverosità ipotesi di cui all'art.455 3 fully cod.pen., ai fini della integrazione della ipotesi di cui all'art.457 cod.pen. non è sufficiente la detenzione delle banconote false qualificata dalla volontà di spendita, ma è necessaria quantomeno la messa in circolazione delle banconote, condotta neppure contestata o ritenuta a carico del MM.
4. Deve pertanto disporsi l'annullamento della impugnata sentenza, che può risolversi senza necessità di rinvio al giudice di appello, atteso che i fatti risultano cristallizzati e non sono suscettibili di ulteriore approfondimento da parte del giudice di merito. L'imputato deve pertanto essere assolto dal reato sub.B) della imputazione perché il fatto non sussiste.
4.1 Ne consegue la eliminazione della porzione di pena applicata in aumento per la continuazione, pari a gg.20 di reclusione ed € 200 di multa, eliminazione cui può procedere ufficiosamente questa Corte ai sensi dell'art.620 lett. cod.proc.pen., non implicando detta operazione alcun esercizio di potere discrezionale.
4.2 Il ricorso deve essere rigettato in relazione al diverso profilo di doglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) della imputazione perché il fatto non sussiste;
ridetermina conseguentemente la pena in anni uno mesi quattro di reclusione ed € 5.800 di multa per il residuo capo A). Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16.11.2017. Il consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Ugo Bellini Up Bellin Depositata in Cancelleria -9 FEB. 2018 Oggi il Funzionario Giudiziario Parizia Ciorra