Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2017, n. 6132
CASS
Sentenza 16 novembre 2017

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I reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2017, n. 6132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6132
    Data del deposito : 16 novembre 2017

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