Sentenza 6 febbraio 1989
Massime • 2
In tema di omicidio e lesioni colpose, per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., senza che possa ritenersi escluso sol perché il soggetto leso non sia un dipendente (o equiparato) dell'imprenditore, obbligato al rispetto di tali norme. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590, ult. Comma cod. pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto sul luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (fattispecie di persona rimasta gravemente ferita a causa di folgorazione subita mentre si trovava in cantiere ed eseguiva lavori a breve distanza da una linea elettrica non disattivata; si sosteneva che la vittima, di professione vigile del fuoco, recatosi sul posto per aiutare il genitore, subappaltatore, non rientrava tra i soggetti tutelabili. La Corte, condividendo la decisione di merito, ha disatteso tale tesi). ( V mass n 171330; ( Conf mass n 179026, e ivi citate).*
In tema di infortuni sul lavoro, la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Ne consegue che il soggetto il quale, nell'interesse di altri, compia di fatto tutto quanto necessario, per la esecuzione di lavori relativi ad una costruzione, deve essere ritenuto il responsabile della inosservanza della normativa in materia e delle conseguenze che ne siano eventualmente derivate. (fattispecie di persona che, nell'interesse del figlio assente, seguiva le opere relative alla costruzione di una villetta abusiva ingerendosi nella esecuzione dei lavori, scegliendo ed incaricando l'appaltatore, intrattenendo rapporti, anche economici, con i prestatori d'opera, interessandosi presso enti pubblici e privati. Egli fu ritenuto responsabile delle gravi lesioni personali subite da un operaio, occasionalmente impegnato in tali lavori, per essere venuto a contatto con una linea elettrica non disattivata, benché passante a pochi metri dal fronte della costruzione. ( V mass n 160317; ( Conf mass n 179225).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/1989, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1989 |
Testo completo
DIRITTI DIS
602 5
A
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 6/2/1989 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE SENTENZA
N. 264 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Raffaele NIGRO
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. Pietro. BIANCHI
N.-1959488 2. » Vincenzo IT
3.
->>> Francesco CRISTARELLA ORESTANO
MORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. >>> AR ST UFFICIO COPIE Allasciata copia studio.S o ha pronunciato la seguente al SIG Sipi SENTENZA per diritti + 4002
N 1989. sul ricorso proposto dagli imputati IL CANCELLIER
:
1) OV AR, nato ad [...] il [...] 2) SALONE EP, nato a [...] il [...] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al SIG. INDICITALIA per ciritti L. 4003
13LUG 1993 avverso la sentenza in data 3 febbraio 1988 del
IL CANCELLIEDE
TRIBUNALE DI TRAPANI
AGALBATO
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F.Cri
Mod. 82 A. Spinosi Roma
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Udito, per la parte civile, l'avv. Richiesta copia studio dal Sig. ROSSETTI
per diritti coro 23 MAG. 2001
IL CANCELLIERE Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giorgio CIAMPANI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
LIRE SOOO
CANCELLERIA
AU865344
AU680717 Udit o il difensor e Avv. BE SINATRA (per l'im putato TE).
FATTO
Il 14 maggio 1982, in un cantiere edile abusivo sito in contrada "Villa Rosina" del Comune di Tra-
pani, tale TO AL, nel maneggiare un lun-
go tondino di ferro, lo accostò inavvertitamente ai conduttori di una linea elettrica ad alta ten-
sione che correva a distanza di appena un paio di -3-
metri dal fronte dell'edificio in costruzione, rima-
nendo investito da una violenta scarica e riportando gravissime ustioni che resero necessaria l'amputazio ne chirurgica di entrambi gli avambracci.
Accertato che proprietario del suolo e del costruen do edificio era BE TE e che dal padre di costui, AR TE, la realizzazione dell'o pera era stata affidata a EP AL, piccolo imprenditore edile, il Pretore di Trapani procedette nei confronti dei medesimi in ordine al delitto ag-
gravato di lesioni colpose gravissime, addebitando loro lo specifico elemento di colpa dell'inosservan-
za dell'art. 11 del D.P.R. 7/1/1956 n.164 perché,
nelle rispettive qualità, avevameseguito o fatto ese guire i lavori di costruzione benché vi fosse, a me-
(no di cinque metri di distanza, una linea elettrica aerea, senza aver provveduto ad adottare una qualsia si cautela o protezione atte ad evitare contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori.
Con sentenza 12/3/1987 detto Pretore dichiarò col pevoli dell'addebito AR TE e EP Sa
condannandoli, col beneficio della sospensiolone -
ne condizionale, previo riconoscimento della colpa concorrente della vittima in ragione del 40 %, alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, nonché, in -4-
solido, al risarcimento dei danni, con assegnazio ne di una provvisionale di L. 20.000.000, a favore della parte civile -, mentre assolse BE Terra
nova per non aver commesso il fatto.
Proposti gravami dai due condannati, il Tribuna
le di Trapani, con sentenza del 3 febbraio 1988,
ha integralmente confermato la decisione di primo grado, osservando, in risposta alle deduzioni de-
gli appellanti: 1) Che dall'espletata istruttoria era emerso che AR TE, in assenza del fi-
glio BE, seguiva i lavori di costruzione del fabbricato e che era stato lui, dopo un sopralluogo eseguito nel cantiere il 12/5/1982 dai Vigili Urba
ni, i quali avevano accertato il carattere abusivo dell'opera, ad adoperarsi presso l'appaltatore Sa
lone per fare accelerare i lavori in modo da ulti marli prima della notifica dell'ordinanza sindacabe di sospensione degli stessi, nonostante che l'ENEL
non avesse ancora provveduto sulla domanda di spo-
stamento della linea elettrica avanzata da lui stes sten sicché, anche se non poteva essergli attribuita 60,
formalmente la qualità di committente ex art. 1655
cod.civ., era ugualmente indiscutibile la sua re-
sponsabilità in forza del principio secondo il qua le l'individuazione dei destinatari delle norme an -5-
tinfortunistiche va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita dal soggetto nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, quanto, soprat tutto, con riferimento alle concrete e reali mansio ni esercitate che, importano l'assunzione di fatto delle responsabilità ad esse ineren ti: e appunto in forza di questa provata "ingerenza nell'accelera zione dei lavori", detto imputato era venuto ad as sumere di fatto la veste di committente al posto del figlio, sicché incombeva anche su di lui l'ob-
bligo di tutela dell'incolumità dei lavoratori;
2) Che era incontrovertibile essersi verificato il fatto lesivo per violazione della normativa antinfor tunistica, a nulla rilevando l'addotta mancanza di un formale rapporto di lavoro tra il AL e l'infortunato (ossia l'asserita circostanza che que st'ultimo, di professione vigile del fuoco, stesse prestando, al momento della disgrazia, un'attività
lavorativa volontaria ed occasionale per aiutare il padre EP AL, sub-appaltatore dei lavori di carpenteria), per cui non poteva esservi dubbiol sulla punibilità "ex officio" del reato (ai sensi del 5° comma, ult.parte, dell'art.590 c.p.); 3) Clee il rapporto intercorso tra il AL e i TE
andava sicuramente qualificato appalto, attese le -6-
modalità di esecuzione del contratto così come ri-
ferite dai predetti, né sulla responsabilità del
AL poteva incidere la circostanza che le opere di carpenteria fossero state subappaltate a Giusep
pe AL, padre della vittima, essendo emerso dal processo che anche relativamente a tali lavori re-
siduavano al AL notevoli poteri organizzativi,
direttivi e disciplinari, sicché egli continuava ad essere investito dei poteri direttivi generali ine renti alla propria qualità e non era esentato dal dovere di provvedere alle misure di tutela dei lavo ratori, anche se da lui non dipendenti.
Ricorrono per cassazione gli imputati, ciascuno deducendo due motivi di annullamento.
DIRITTO
Con il primo motivo del proprio ricorso il Ter
ranova si duole che il Tribunale, pur avendo dovu to riconoscere la mancanza in lui della formale qualità di committente ex art.1665 cod.civ., esser do il contratto di appalto intercorso tra suo fi-
glio BE ed il AL, gli abbia ugualmente at-
tribuito detta qualità, malgrado la sua assoluta incompetenza in materia edilizia, in base al princi pio secondo cui, ai fini dell'individuazione dei destinatari della normativa antinfortunistica, oc- -7-
corre guardare alle concrete e reali mansioni eserci tate e non alle qualifiche formali, principio
- 80
stiene il ricorrente malamente richiamato, poi
-
ché con esso la giurisprudenza non ha inteso creare
"sdoppiamenti" tra i suddetti destinatari ma unicamen te scoprire l'esistenza di altre persone responsabi-
li della sicurezza sul lavoro in alternativa a quel le formalmente risultanti. Lamenta, inoltre, il Ter
ranova la iniqua disparità di trattamento operata tra lui e EP AL, rimasto addirittura e straneo al giudizio pur essendo il vero destinatario delle norme antinfortunistiche, nonché la illogici-
tà ed inconsistenza probatoria dell'ipotesi che es-
so TE si fosse scomodato a chiedere all'ENEL
l'isolamento della linea elettrica.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso, pre vio richiamo ad un indirizzo giurisprudenziale secon do cui "destinatari della norma contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 7/1/1964 n.156 sono i dirigenti ed i preposti ai lavori genericamente considerati, ma spe cificamente coloro i quali dirigono i lavori e prov vedono ai ponteggi nelle costruzioni effettuate a distanza minore di m.5 dalle linee elettriche", si sostiene che nessuna di tali qualifiche poteva esse re attribuita al TE perché totalmente estra- -8-
neo, come evidenziato in precedenza, al rapporto di appalto con il AL.
Le doglianze sono destituite di fondamento.
Del tutto pertinente, in primo luogo, deve rite nersi il richiamo fatto nell'impugnata sentenza al criterio della effettività e concretezza delle man sioni e dei ruoli svolti, né si comprendono le cri tiche avanzate al riguardo dal TE al quale il Tribunale trapanese, in corretta applicazione di detto criterio, ha attribuito la qualifica di com-
mittente dopo aver accertato che come tale egli si era in sostanza comportato, sia pure fungendo da
"alter ego" di suo figlio BE, assente da Trapa
ni, tanto che era stato lui a scegliere ed incarica re dei lavori l'appaltatore AL, ad intrattenere i rapporti, anche di carattere economico,con il me desimo,, ad avviare la pratica presso l'ENEL per lo spostamento od isolamento della linea elettrica e a sollecitare l'accelerazione dei lavori una volta profilatosi il concreto pericolo di una loro sospen sione perché abusivi: circostanze, queste, special mente le prime, che, in verità, consentivano di at tribuitgli "tout court", come in realtà aveva fatto il Pretore, la veste di committente, cioè di parte stipulante del contratto di appalto, a nulla rile vando che proprietario del suolo e beneficiario del-
l'opera fosse suo figlio BE.
Quanto all'altro principio richiamato dal Tribu-
nale, riguardante la responsabilità del committente per l'attuazione e il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni nel caso di una sua con creta ingerenza nella direzione e organizzazione dei lavori con suggerimenti e richieste in ordine alle modalità e ai tempi di esecuzione dei lavori stessi,
il TE, senza contestarne la validità in astrat-
to, ne critica la concreta applicazione, opponendo l'insignificante obiezione della propria incompeten
Iza in campo edilizio e negando di essersi immischia
-
to nell'espletamento dell'appalto. A quest'ultimo -
proposito, tuttavia, non muove alcuna censura di man canza o contraddittorietà della motivazione, ma si
'inammissibilmente limita a contrapporre delle proprie considerazioni –
a quelle contenute nella sentenza in ordine all'at-
tendibilità delle fonti di prova da essa utilizzate a sostegno della sua ritenuta ingerenza e, soprattut to, delle sollecitazioni da lui fatte al AL per ché fosse affrettato il compimento dell'opera in vi sta della temuta ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, nonostante la sua piena consapevolezza del gravissimo pericolo derivante dalla presenza dei -10-
conduttori nudi della linea ad alta tensione a di-
stanza di appena due metri dal fabbricato, tanto da aver chiesto egli stesso alcuni giorni prima all'E.
N.E.L. (altra manifestazione di ingerenza) la coper tura di detti conduttori.
Esclusa, dunque, in base a quanto esposto innan zi, la dedotta estraneità di AR TE ak rap-
porto di appalto e accertata, invece, la sua quali-
tà di committente e la sua ingerenza nello svolgi-
mento dei lavori appaltati, correttamente *** il
Tribunale ha individuato in lui uno dei destinata ri del precetto di cui all'art.ll del D.P.R. n.164.
del 1956, né si è discostato dall'insegnamento com tenuto nella sentenza 2/7/1962 richiamata nel ricor-
so, la quale non ha fatto altro che chiarire ed in terpretare estensivamente il concetto espresso dal-
la norma, là dove indica in "ohi dirige" i lavori il soggetto obbligato- a provvedere, previa segnala zione all'esercente le linee elettriche, per una a deguata protezione contro il pericolo di contatti o avvicinamenti accidentali nel caso di lavori da eseguirsi in prossimità di dette linee: obbligo del quale, d'altra parte, come si dà atto nelle due sen tenze di merito, fu lo stesso TE a farsi ca rico, inoltrando all'ENEL la richiesta di copertura -11-
dei conduttori, il che, tuttavia, non gli impedì dị
dare il proprio beneplacito e, anzi, di sollecitare l'esecuzione dei lavori in condizioni di evidente pericolo, ben sapendo che detta richiesta non era né avrebbe potuto esserlo dato il brestata evasa,
vissimo tempo trascorso.
Quanto al ricorso dell'imputata AL, con il primo motivo di esso denunziandosi violazione ed
->
errata applicazione dell'art.590, u.c., cod.pen. in relazione alle violazioni di cui ai D.P.R. 547/1955
e 164/1956 si lamenta che i giudici di appello abu G
biano ritenuto il reato perseguibile di ufficio, seb bene la vittima dell'infortunio non fosse né un la-
voratore, né un soggetto equiparato a questo in ba
-
se al disposto dell'art.3, lett. a) e b), del D.P.R.
del 1955. Seguono alcune considerazioni volte a sor reggere la tesi della perseguibilità a querela, per concludere, alla fine, che la perseguibilità ex of-
ficio" non va legata ad un fatto meramente occasio nale e/o alla coincidenza che l'evento si sia veri ficato in un posto di lavoro e/o mentre era in cor!
so di esecuzione uno dei lavori di cui all'art. 1
del D.P.R. 164/1956, bensì al fatto che l'evento abbia colpito, quale ulteriore requisito, uno dei soggetti indicata nel citato art.3 del D. P.R. del 1955. -12-
La censura è palesemente infondata.
Questa S.C., invero, ha già avuto occasione più
volte di affermare che, in tema di omicidio e lesio ni colposi, perché possa parlarsi di fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista le-
game causale tra siffatta violazione e l'evento dan noso, legame che non può ritenersi escluso sol per ché il soggetto colpito da tale evento non sia un dipendente (o equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod.pen.. Ne consegue che deve ravvi sarsi l'aggravante di cui t.589, comma 2°, e 590,
comma 3°, cod.pen., nonché il requisito della perse guibilità di ufficio delle lesioni gravi e gravissi ex art.590, ult.comma, anche nel caso di soggetme,
to passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luo go e nel momento dell'infortunio non abbia tali ca-
di ratteri anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra :
F
l'evento e la condotta inosservante e purché, ovvia mente, la norma violata miri a prevenire incidenti -13-
come quello in effetti verificatosi (cfr., sostan-
zialmente in tal senso, sent.3/10/1984 n.7936, 8/11/
1984 n.9838, 9/6/1982 n.5751, 10/10/1985, imp.Zonca).
Del tutto inconsistenti, poi, sono gli argomenti che il AL vorrebbe trarre dal testo degli artt.
1 e 3 del D.P.R. 547/1955, dato che tali norme, lun gi dal voler fornire l'indicazione dei soggetti be-
neficiari della normativa antinfortunistica, si li-
L
mitano a delineare l'ambito di applicazione di tale normativa, assoggettando ad essa "tutte le attività
alle quali siano addetti lavoratori subordinati ox ad essi equiparati", il che non significa, ovviamen-
te, che la normativa stessa miri a tutelare esclusiva mente tali soggetti e lasci fuori tutti gli altri.
Occorre aggiungere che le considerazioni sin qui svol te si appalesano addirittura superflue nel caso che ci occupa, avendo incensurabilmente accertato i giu-
dici del merito che l'infortunato TO AL,
anche se non formalmente alle dipendenze del AL,
stava svolgendo attività lavorativa, poco importa se volontaria ed occasionale, con o senza retribuzione
(v.art.3, comma 1°, DPR 547/1955), nel cantiere da costui diretto, il che esclude in radice ogni possi bilità di ritener o estraneo alla tutela antinfortu-
nistica. Con l'altro motivo del suo ricorso il AL de nunzia erronea interpretazione ed applicazione del l'art.3 del D.P.R. 7/1/1956 n.164 per avere il Tri
bunale esteso oltre misura il significato del dette to normativo concernente l'individuazione dei sogget ti tenuti al rispetto delle norme antinfortunisti-
che, compremendo tra questi soggetti "sic et simpli citer" anche il sub-committente, mentre, secondo la giurisprudenza (tra cui Cass.18/7/1984 n.4186),
la responsabilità di quest'ultimo per danni prodot ti a terzi puù affermarsi solo nell'ipotesi in cui egli , esorbitando dalla mera sorveglianza, abbia esercitato penetrante ingenenza nell'attività del subappaltatore e non quando, come nella specie, aþì
bia semplicemente esercitato poteri direttivi di carattere generale senza alcun collegamento con l'e vento infortunistico.
Anche questa doglianza manca completamente di pregio.
Invero, anche a voler tralasciare l'ipotesi, non considerata nei precedenti gradi di giudizio, che il preteso subappalto dei lavori di carpenteria a
EP AL, padre della vittima, non fosse al tro che un c.d. appalto di manodopera vietato dal- la legge 1369/1960, ossia un contratto avente ad -15
oggetto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro,
deve ritenersi insussistente il denunziato errore di diritto nell'interpretazione ed applicazione dell'art.3 del D.P.R. del 1956, essendosi i giudi ci di merito puntualmente uniformati all'indirizzo altre volte espresso da questa S.C. secondo cui, in caso di subappalto parziale, avente ad oggetto ope re accessorie o specialistiche, il sub-committente
(o subappaltante) non è esonerato dall'obbligo di attuazione delle norme di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche allorquando il subappalta tore non abbia completa autonomia tecnica e si ay valga delle misure predisposte per l'opera principa le (cfr.sent 7/10/1980 n.9638, imp.Ghilardi, 24/9/
1981 n.8321, 13/1/1986 n.3087, imp.Musai), indiriz zo tanto più calzante nel caso di specie in cui il
AL, quale appaltatore dell'opera nel suo com-
plesso, avrebbe dovuto provvedere, ancor prima di dare inizio ad essa e di attivare il cantiere, a quanto stabilito dall'art.11 del D.P.R. 164/1956
e, comunque, avrebbe dovuto inibire lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel cantiere mede-
simo sino a che la linea elettrica non fosse stata spostata o non fossero state adottate adeguate pro tezioni contro i gravissimi pericoli connessi alla -16-
sua vicinanza.
Alla stregua di tutte le considerazioni che pre-
cedono, entrambi i ricorsi devono essere rigettati
Consegue la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di cia scuno al versamento di una somma, che si stima equo fissare in L. 300.000, a favore della Cassa delle ammende
* He
P. Q. M.
L A CORT E
2
Visti gli artt. 537 e 549 cod.proc.pen., 0
RIGETTA
i ricorsi proposti dagli imputati TE AR
e AL EP avverso la sentenza in data 3 feb braio 1988 del Tribunale di Trapani.
Condanna entrambi i ricorrenti, in solido, allè
spese del procedimento e ciascuno al pagamento del-
la somma di L. 300.000 a favore della Cassa delle
RE ammende.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 1989.
PRESIDENTE.
CONSIGLIERE ESTENSORE
ОТ се ошт