Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/1989, n. 6025
CASS
Sentenza 6 febbraio 1989

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In tema di omicidio e lesioni colpose, per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., senza che possa ritenersi escluso sol perché il soggetto leso non sia un dipendente (o equiparato) dell'imprenditore, obbligato al rispetto di tali norme. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590, ult. Comma cod. pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto sul luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (fattispecie di persona rimasta gravemente ferita a causa di folgorazione subita mentre si trovava in cantiere ed eseguiva lavori a breve distanza da una linea elettrica non disattivata; si sosteneva che la vittima, di professione vigile del fuoco, recatosi sul posto per aiutare il genitore, subappaltatore, non rientrava tra i soggetti tutelabili. La Corte, condividendo la decisione di merito, ha disatteso tale tesi). ( V mass n 171330; ( Conf mass n 179026, e ivi citate).*

In tema di infortuni sul lavoro, la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Ne consegue che il soggetto il quale, nell'interesse di altri, compia di fatto tutto quanto necessario, per la esecuzione di lavori relativi ad una costruzione, deve essere ritenuto il responsabile della inosservanza della normativa in materia e delle conseguenze che ne siano eventualmente derivate. (fattispecie di persona che, nell'interesse del figlio assente, seguiva le opere relative alla costruzione di una villetta abusiva ingerendosi nella esecuzione dei lavori, scegliendo ed incaricando l'appaltatore, intrattenendo rapporti, anche economici, con i prestatori d'opera, interessandosi presso enti pubblici e privati. Egli fu ritenuto responsabile delle gravi lesioni personali subite da un operaio, occasionalmente impegnato in tali lavori, per essere venuto a contatto con una linea elettrica non disattivata, benché passante a pochi metri dal fronte della costruzione. ( V mass n 160317; ( Conf mass n 179225).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/1989, n. 6025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6025
    Data del deposito : 6 febbraio 1989

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