Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 85/2021 R.G.;
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], avente c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Cantarelli (c.f. – pec C.F._2
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 [...]
società a responsabilità limitata con socio unico, avente codice fiscale Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Granato (c.f. P.IVA_2
– pec;
C.F._3 Email_2
E NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale;
Controparte_3 P.IVA_3
CONTUMACE
1
Con sentenza n. 657/2020, pubblicata in data 9 giugno 2020, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione proposta dalla correntista e dal suo Controparte_3 Controparte_3
fideiussore, , avverso il decreto ingiuntivo n. 183/2016, con il quale era stato Parte_1 loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 121.509,93, quale Controparte_4
saldo debitore del conto corrente n. 30064823, aperto nel 2006 e chiuso il 16/10/2014.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello solo il soccombente fideiussore.
Formulava specificatamente le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare la Nullità della procura conferita prima da a e CP_4 Pt_2
poi da a / e la conseguente carenza di legittimazione processuale CP_2 Pt_2 Pt_3
di / Pt_4 Pt_3
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di ed il Controparte_2
difetto di titolarità del credito per mancata prova della cessione del credito controverso per il quale è causa;
- Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata da a favore Parte_1
di in quanto viola il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, CP_4
comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.
- Per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B) Nel merito, in via subordinata rispetto alle precedenti eccezioni preliminari,
- Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in favore di soggetto che non l'ha chiesto, in luogo di ex Controparte_4 CP_5 [...]
per difetto di valida procura rilasciata da in favore Controparte_6 CP_4 dell'Avv. Daniela Granato;
- Nel merito, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, tanto nei confronti di che di;
Parte_1 _3
- dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca
(Interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, difetto del sinallagma contrattuale, commissioni, spese e valute etc.) nonché della clausola di determinazione del tasso
d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nel contratto di conto corrente contraddistinto col n. 30064823 e contratti accessori e/o collegati, che la
2 convenuta senza alcun valido titolo, ha addebitato agli attori importi non dovuti per CP_7
cifra superiore ad euro 125.000,00;
- accertare e dichiarare che entrambi gli opponenti non sono debitori di alcuna somma nei confronti della banca opposta.
- In via subordinata ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti della somma effettivamente dovuta dagli opponenti alla banca opposta in esito al ricalcolo dei saldi;
- In via istruttoria:
- Si chiede ammettere consulenza tecnico-contabile al fine di determinare il saldo del c/c n.
30064823 e conti accessori e/o collegati conti anticipi alla stregua delle deduzioni di fatto
e di diritto esposte e della normativa vigente, nonché al fine di determinare la durata del rapporto, la scopertura media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione e, subordinatamente, sulla base del regime di capitalizzazione annuale al tasso legale. Oltre depurazione di spese, commissioni e riconduzione delle valute alla data effettiva dell'operazione.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione in favore dell'avv. Cantarelli che dichiara di non avere ricevuto compenso alcuno per questa vertenza>.
*
Mentre rimaneva contumace la società correntista, resisteva quale CP_1
mandataria di cessionaria a seguito di cartolarizzazione del 2017 Controparte_2
di già costituita in primo grado. Controparte_4
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 5.11.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato affatto l'eccezione, con la quale essa aveva dedotto l'indeterminatezza della procura rilasciata da a che aveva richiesto l'emissione dell'opposto decreto CP_4 Pt_4
ingiuntivo.
3 Illustra ampiamente perchè debba ritenersi tale indeterminatezza, evidenziando come la procura fosse genericamente riferita a
Deduce come, per la medesima motivazione, il primo giudice avrebbe dovuto anche dichiarare la nullità della procura conferita da a CP_2 Pt_2
Specifica quanto segue:
2019, peraltro confermata anche da Appello Venezia n. 4710/2019, ha dichiarato la nullità della procura notarile rilasciata da una banca ad un servicer «per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri “crediti anomali” e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali», in quanto non rispettosa del principio di
«determinatezza/determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 cod. civ.>
2)L'eccezione in esame va rigettata, così integrando la motivazione del primo giudice, dovendosi osservare che, a parere del collegio, il riferimento a crediti
3)Con il secondo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia preso in considerazione l'eccezione con la quale esso opponente aveva rilevato che
[...]
non aveva provato che la cessione da parte di afferisse Controparte_2 Controparte_4
anche il suo presunto debito.
4)Vero essendo che tale eccezione non è stata esaminata dal primo giudice, deve provvedervi il collegio, prendendo in considerazione quanto reso noto con la Gazzetta Ufficiale, prodotta in atti, ove si legge che nell'ambito di un'operazione unitaria di Controparte_2
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, aveva acquistato da Controparte_4
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da Controparte_4
finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate>.
4 Il credito de quo rientrava, dunque, fra i crediti ceduti da nel 2017 a CP_4 [...]
in quanto scaturiva da un'apertura di credito in conto corrente, conto Controparte_2
corrente aperto nel 2006 e chiuso, come sopra evidenziato, nell'ottobre 2014.
Tale credito non era ancora soddisfatto, al momento del ricorso per decreto ingiuntivo nel gennaio 2016, quando la società correntista era stata già posta in liquidazione.
5)Con il terzo motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice abbia escluso la nullità della fideiussione, contestata da essa attrice, rilevando come il relativo contratto seguisse lo schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, del quale la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto illegittime talune disposizioni, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), L. 287/1990.
Deduce, in via subordinata, che avrebbe dovuto riconoscere la nullità della clausola, che prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c.
6) Il motivo va rigettato per le considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287del 1990 e 101 del TFUE, sono solo parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Una volta richiamata la suindicata sentenza, deve osservarsi tuttavia che, nel procedimento di primo grado, parte opponente non ha dedotto tempestivamente la conformità al modello
ABI del negozio in esame.
La contestazione di nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. non potrebbe comunque essere esaminata, posto che l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957
c.c. è un eccezione in senso stretto, sicchè non può comunque essere presa in considerazione già per la sua tardiva proposizione.
7)Prima di esaminare l'ultimo motivo, è opportuno riportare il seguente punto di motivazione dell'impugnata sentenza:
5 <nel giudizio di opposizione sono stati inoltre ritualmente prodotti gli estratti conto e i conti>
a scalare relativi al rapporto contestato, da cui è dato evincere la certezza, la liquidità e
l'esigibilità del credito vantato nei confronti degli opponenti.
Peraltro, il predetto credito risulta espressamente riconosciuto con lettere in date
24/02/2010 e 10/03/2011, sottoscritte dalla rappresentante legale di e da _3
, unico socio di , sia nella qualità di socio Parte_1 Controparte_3
che di garante.
Quanto alle censure mosse dagli opponenti con riferimento alla invocata illegittima applicazione di interessi usurari, anatocisti ed alla asseritamente indebita applicazione di spese per commissioni, si osserva: risulta che il contratto di conto corrente n. 30064823, stipulato in data 01/06/2006, porta
l'indicazione della stessa periodicità annuale sia per gli interessi a credito che per gli interessi a debito;
in esso vengono altresì indicati i relativi tassi di interesse.
Risulta inoltre che , in persona del socio unico nonchè garante, _3 Parte_1
in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, abbia
[...]
specificamente sottoscritto le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi ed ai tassi da applicarsi.
Le contestazioni mosse nell'interesse degli opponenti, sono inoltre generiche e non verificabili considerato che vengono indicate percentuali di interessi asseritamente applicati senza la specificazione dei metodi di calcolo utilizzati né l'indicazione dei periodi di riferimento.
Né, raffrontando i tassi di interessi debitori applicati nel contratto di c/c n. 30064823 e i limiti imposti dalla Banca di Italia in materia di interessi per il periodo di riferimento, emerge ictu oculi alcuna delle invocate violazioni.
Gli opponenti peraltro non hanno prodotto nessun elaborato di parte, necessario nel caso di specie per assicurare determinatezza e precisione agli addebiti mossi, escludendone la genericità, e per ottenere l'invocato espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la cui relativa richiesta, nel caso che ci occupa, appare di contro, per i motivi dianzi esposti, manifestamente esplorativa.
Quanto alla previsione di una commissione di massimo scoperto si osserva che la stessa, come strutturata nell'ambito del contratto di cui si discute, appare guarnita del richiesto requisito di determinatezza in quanto risulta testualmente riportata tra le condizioni economiche del contratto di conto corrente e ne sono espressamente indicati il tasso, la periodicità e il limite di calcolo.
6 Tutte le condizioni economiche, pertanto, sono state espressamente pattuite e sottoscritte dalla società opponente, nel contratto di conto corrente, nei documenti di sintesi e in quelli di affidamento.
Né risulta dimostrata la circostanza, meramente invocata dagli opponenti, secondo cui avrebbe arbitrariamente accreditato le somme a favore della società opponente CP_4 con decorrenza sensibilmente successiva a quella dell'effettiva operazione, addebitando di contro le somme con decorrenza antecedente a quella effettiva>.
8)Con l'ultimo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere l'insussistenza del credito, vantato da CP_4
Contesta, anzitutto, quanto segue: il piano di rientro sottoscritto dalla , non è _3
opponibile ai pretesi debitori e non vale a superare le eccezioni di nullità del rapporto bancario de quo, e, comunque, non contenendo elementi che lo possano qualificare come transazione, costituendo mera persa d'atto del saldo di conto corrente, non vale a superare le eccezioni di nullità che seguono, tanto a beneficio di debitore principale quanto del garante>.
Lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto disporre ctu, ribadendo, ampiamente argomentando, l'applicazione di <interessi debitori ultralegali mai validamente pattuiti>;
l'applicazione di spese e commissioni non previamente concordate;
la nullità della clausola che prevedeva le commissioni di massimo per carenza di causa;
la natura usuraria del tasso di interesse debitore;
la carenza di un'effettiva reciprocità della capitalizzazione di interessi debitori e creditori e l'applicazione del < c.d. sistema delle Valute Fittizie>.
9) A fronte delle doglianze di parte appellante va, anzitutto, evidenziato che il primo giudice, col punto di motivazione sopra trascritto, ha riconosciuto la sussistenza del credito, oggetto di ingiunzione, in forza di due motivazioni, la prima fondata sul riconoscimento di debito e la seconda basata sull'esclusione del fondamento di tutte le contestazioni articolate da parte opponente.
10)Parte appellante ha contestato solo la prima motivazione, ma non ha in alcun modo considerato la seconda motivazione, limitandosi a ribadire le contestazioni articolate con l'atto di citazione in opposizione rigettate dal primo giudice.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo afferente il contestato riconoscimento di debito, imponendosi il rigetto dell'opposizione in forza della seconda motivazione non considerata
7 in alcun modo col gravame e ciò senza necessità della ctu, per la quale parte appellante insiste, non occorrendo procedere ad alcun riconteggio.
11)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore a €52.000, seguono la soccombenza.
12) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 85/2021 R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore di delle spese del CP_1 grado, liquidate in € 9.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 17.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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