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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad atto di pignoramento iscritta al n. 1048/2024
R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
114, 9400 Galati NA (Me) (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in Messina, Via La Farina is. R presso lo studio dell'Avv. Filippo
GE (C.F.: ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E
, subentrata a titolo universale alla Controparte_1
(cod. fsc. , in persona del Dott. CP_1 CP_2 P.IVA_1
nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_3
SICILIA, corrente in Roma Via Giuseppe Grezar n.14 ed elettivamente domiciliata in Messina, Via del Vespro 75 (fax 090661344), presso e nello studio dell'Avv. Francesco De Leo (cod. fisc.: ), dal C.F._3
quale è rappresentata e difesa
OPPOSTA
NEI CONFRONTI DI
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante, terzo pignorato
1
CONVENUTA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.615 c.p.c., depositato in data 10.03.2023 e regolarmente notificato all' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificatogli a mezzo pec in data 03.03.2023, eseguito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.72- bis e 72-ter del DPR n.602/73 sulla scorta dell'avviso di intimazione n.
29520229010431765 per il pagamento della complessiva somma di €.
14.073,08 portata da dieci cartelle esattoriali: 29520130032806326000;
29520170021567911000; 29520180007638918000; 29520180010874712000;
29520180013516316000; 29520180019213774000; 29520190001034782000;
29520190012275654000; 29520200018404034000; 29520210060492779000
Avverso l'atto di pignoramento, eccepiva: 1) Parte_1
Inesistenza e/o invalidità ed inefficacia del pignoramento presso terzi per mancanza degli elementi essenziali previsti dagli artt. 543 c.p.c. e 492 c.p.c.; 2) Carenza del presupposto impositivo;
Con ordinanza del 10.01.2024, il Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 08.03.2024, regolarmente notificato a all'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nonché Controparte_1
al il Personale del , Controparte_4 Controparte_4 [...]
riassumeva il giudizio di opposizione al procedimento Parte_1
esecutivo presso terzi, riproponeva i motivi di opposizione e così concludeva: In via preliminare, sospendere l'esecutorietà del pignoramento opposto ricorrendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora stante la fondatezza della presente opposizione, per i motivi di legittimità e di merito sopra esposti, nonché, l'evidente indebito arricchimento che una eventuale assegnazione darebbe luogo ed il grave pregiudizio che ne subirebbe il Sig. in Parte_1
2 considerazione dell'evidente illegittimità-erroneità della procedura esecutiva per cui è causa;
2)Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità delle esecuzione promossa da parte avversa per la carenza di legittimazione passiva del Sig. sopra Parte_1 meglio specificata;
3)Per l'effetto dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva nei confronti del Sig. 4)Per l'effetto revocare/annullare il Parte_1 pignoramento presso terzi in oggetto, nonchè i titoli sottesi ad esso;
5)Con vittoria di spese e compensi di lite da distratte in favore del procuratore antistatario.
********
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, si dichiara la contumacia del Controparte_4 CP_4 [...]
CP_4
Quale motivo di opposizione, parte attrice, rileva la carenza di presupposto impositivo che, sebbene venga erroneamente qualificata quale carenza di legittimazione passiva e così riproposta nelle conclusioni dell'atto di citazione, impone una valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda.
Parte attrice ha fornito prova, mediante la produzione in atti del relativo documento, di avere trasmesso all' (indirizzo pec. Controparte_1
t) la richiesta di rateizzazione Email_1
secondo un piano ordinario in data 10.01.2023, anteriore al pignoramento presso terzi, notificato all'odierno attore in data 03.03.2023.
L'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 che disciplina la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo prevede un sistema di effetti differenziati che operano in momenti distinti del procedimento di rateizzazione. Il comma 1- quater della citata norma stabilisce che "a seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Questo primo livello di tutela opera automaticamente dalla mera presentazione dell'istanza di rateizzazione, indipendentemente dal suo accoglimento e costituisce una condizione di procedibilità dell'esecuzione. “Nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione forzata promossa avverso pignoramento presso terzi
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azionato dal concessionario della riscossione, la presentazione di istanza di rateizzazione da parte del contribuente ai sensi dell'art. 19, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 602/1973 determina l'illegittimità di qualsiasi procedura esecutiva intrapresa successivamente alla richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa o dell'eventuale decadenza. Il divieto di avviare nuove procedure esecutive opera indipendentemente dalla circostanza che il terzo pignorato abbia effettuato segnalazioni ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, purché l'istanza di rateazione sia stata presentata anteriormente alla richiesta della pubblica amministrazione debitrice. La norma stabilisce infatti che a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione non possono essere avviate nuove procedure esecutive, configurando tale divieto come condizione di procedibilità dell'azione esecutiva. L'elemento decisivo per valutare la legittimità dell'azione esecutiva è costituito dalla collocazione temporale della richiesta di rateizzo rispetto alla notifica del pignoramento, dovendo il contribuente fornire prova documentale della data di effettiva presentazione dell'istanza” (Tribunale civile Napoli sentenza n. 7417 del 26 luglio 2024).
Per quanto detto, deve essere dichiarata la nullità del pignoramento e revocata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione del pignoramento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto dichiara la nullità del pignoramento Parte_1 impugnato e revoca l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, pronunciata dal Giudice dell'esecuzione in data 10.01.2024.
Condanna l' in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del procuratore antistatario di 4 , avv. Filippo GE, delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in €. 1.701,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Messina, 03.10.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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