Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/05/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4846 R.G. cont. 2018
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in via Montesanto n.
5 - Latina presso lo studio dell'avv. Mario PRISCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28/06/2022;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in via Dei Piceni n. 59 - Latina presso lo studio dell'avv. Fabio CIRILLI, dal quale, unitamente agli avv.ti Giuseppe LOMBARDI, Lotario DITTRICH, Lazare
David VITTONE TASSINARI e Riccardo SPINA, è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
1
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita a norma dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte): “In via principale accertarsi la responsabilità della convenuta
[...]
per dolo o colpa grave, nonché per violazione dei doveri di Controparte_1
diligenza e buona fede contrattuale e lesione della normativa in materia di intermediazione e vendita di prodotti finanziari, avendo effettuato a carico del portafoglio titoli della Sig.ra l'acquisto di obbligazioni Parte_2
secondarie subordinate emesse dalla stessa e incongruenti con il profilo della CP_1
cliente; per l'effetto dichiarare nullo, o risolto, il relativo atto, con condanna della alla restituzione in favore dell'erede della sorte CP_1 Parte_1
capitale, oltre al rendimento che avrebbe prodotto l'investimento in titoli di stato o equivalenti, dalla data del 5.1.2007 di attribuzione alla cliente delle suddette obbligazioni sino alla scadenza delle stesse fissata al 30.11.2017 per il rimborso, detratto l'importo netto riversato alla cliente a titolo di cedole, ed oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del 30.11.2017, pari ai parametri Rendistato, sino al soddisfo;
con ristorno alla Banca delle azioni assegnate in conversione forzosa. In via subordinata dichiarare la responsabilità della per l'ingiusto danno cagionato, e Controparte_1
per l'effetto condannarla al risarcimento nella misura della sorte capitale utilizzata per l'acquisto dei titoli per cui è causa, aumentata del rendimento che la stessa avrebbe generato dal 5.1.2077 al 30.11.2017 se investita in titoli di stato decennali o equivalenti nel medesimo periodo, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, pari ai parametri Rendistato, dal 30.11.2017 sino al soddisfo. Vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita a norma dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte): “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, In via principale: - rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, prescritte e infondate in fatto e in diritto per i motivi svolti in atti;
In subordine: - per il caso di accoglimento delle domande avversarie di nullità, di annullamento o di risoluzione:
2 condannare l'attrice a restituire le azioni (rivenienti dalla conversione CP_2
“forzosa” delle obbligazioni per cui è causa) dalla stessa tuttora detenute ovvero il corrispettivo ottenuto dalla loro vendita, nonché gli importi percepiti dall'attrice a titolo di cedole sui titoli obbligazionari per cui è causa (oltre interessi e rivalutazione, se dovuti); - per il caso di accoglimento delle domande avversarie di risarcimento , dedurre (anche in via di compensazione) dalle somme eventualmente dovute da all'attrice: (i) i danni che Controparte_1
quest'ultima ha concorso a cagionare o che avrebbe potuto evitare ex art. 1227, primo e/o secondo comma, c.c. e, segnatamente: (a) il controvalore delle obbligazioni alla prima data utile in cui le stesse avrebbero potuto essere vendute una volta che l'attrice ha potuto prendere conoscenza della loro rischiosità (i.e. nel gennaio del 2016); ovvero, in subordine, (b) il controvalore delle azioni rivenienti dalla conversione “forzosa” delle obbligazioni originariamente detenute , calcolato al 25 ottobre 2017 (prima data utile in cui le stesse avrebbero potuto essere vendute successivamente alla loro riammissione a quotazione ) e pari ad Euro 4,55 per azion
e ; nonché, in ogni caso, (ii) gli importi versati dalla all'attrice a titolo di CP_1
cedole, il tutto oltre interessi e rivalutazione (se dovuti). In ogni caso: - condannare parte attrice a rifondere a favore di spese e Controparte_1 compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/08/2018,
[...]
ha convenuto in giudizio la al Parte_1 Controparte_1
fine di sentir accertare e dichiarare, in via principale, previo accertamento della responsabilità contrattuale dell'istituto di credito convenuto, la nullità o la risoluzione del contratto, e condannare lo stesso al risarcimento dei danni patiti nella misura di €
150.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e nella differenza tra l'importo delle cedole maturate e versate e quello del rendimento dei titoli di stato (nel periodo tra il 05/01/2007 e il 30/11/2017) e, in via subordinata, condannare l'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.
3 A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che , sua Parte_2
dante causa, ha sottoscritto in data 05/01/2007 presso la filiale di Latina della
[...]
, un ordine di acquisto di titoli obbligazionari (identificati Controparte_1
con la SIla 85255990-BMPS TV05/17), emessi dalla stessa Controparte_1
, per l'importo nominale di € 150.000,00, con scadenza al 30/11/2017; che gli
[...]
interessi attesi erano indicizzati al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread pari all'1%, da corrispondere con cedole trimestrali, con previsione altresì della restituzione integrale del capitale nominale al loro scadere;
che in data 01/08/2017 tali titolo obbligazionari sono stati forzosamente convertiti in azioni ordinarie della Banca emittente (divenendo così mero capitale di rischio), senza alcuna comunicazione in merito, al fine di far fronte alla situazione di grave criticità economica in cui versava la banca e che hanno dato origine al crollo della solidità finanziaria dell'istituto; che il valore attuale di tali azioni, difficilmente commerciabili, risulterebbe essere pari ad €
41.479,67 (a fronte della sottoscrizione di titoli obbligazionari che, al loro scadere, avrebbero determinato la restituzione dell'intero capitale investito).
Descritto il clima di piena fiducia nutrita da nei confronti Parte_2
della Banca e dei suoi funzionari, essendo cliente dai primi anni '80, parte attrice ha precisato che la stessa cliente, la quale all'epoca della sottoscrizione dei titoli obbligazionari aveva 79 anni, in considerazione delle scarse conoscenze in materia di investimenti in prodotti finanziari, si è affidata, sui titoli da acquistare, ai consulenti finanziari della banca, i quali, l'hanno indotta ad effettuare l'ordine di acquisto, senza renderla, tuttavia, effettivamente consapevole della natura e della rischiosità dell'investimento effettuato.
La condotta tenuta dall'istituto di credito convenuto integrerebbe, secondo la prospettazione attorea, la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e b), comma 2-bis e
2-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, nonché delle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione del suddetto decreto, adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del
01/07/1998, che, all'art. 28, impone specifici oneri di profilazione del cliente in capo all'intermediario finanziario.
La banca, da un lato, deve conoscere ed adeguatamente informare l'investitore circa il prodotto finanziario proposto e, dall'altro, deve accertarsi che tale prodotto sia
4 adeguato alle specifiche caratteristiche personali e di rischio del cliente e agli obiettivi di investimento perseguiti.
Sulla scorta delle circostanze di fatto richiamate, parte attrice ha allegato l'inadempimento dell'istituto di credito convenuto, consistito nella violazione degli obblighi di informazione (sia nella fase di formazione che di esecuzione del contratto)
e nell'omessa verifica dell'adeguatezza o dell'appropriatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitrice, idoneo a rivelare il dolo (art. 1439 c.c.) sotteso alla condotta tenuta dalla Banca convenuta (la quale avrebbe indotto la cliente a sottoscrivere un ordine di acquisto senza correttamente informarla), chiedendo la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto o di risoluzione del contratto di acquisto, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
1.1. Con comparsa del 27/11/2018, si è costituita in giudizio la
[...]
che ha preliminarmente eccepito l'improponibilità e Controparte_1
inammissibilità delle domande di nullità, annullamento e risoluzione proposte, stante l'avvenuta conversione forzosa in azioni dell'originario investimento, effettuato sulla base della disciplina speciale dettata per la gestione delle crisi bancarie (D.L. n. 237 del 2016), che circoscrive la tutela offerta all'investitore ad ipotesi limitate, con esclusione delle azioni di natura caducatoria del titolo oggetto di conversione, o meglio, dell'ordine di acquisto.
Parte convenuta ha altresì, in via preliminare, eccepito la prescrizione delle azioni esperite da parte attrice, stante la previsione, in materia di intermediazione finanziaria, di un termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
L'ordine per cui è causa, rileva parte convenuta, è stato effettuato in data
05/01/2007, il primo atto interruttivo risulta essere del 22/01/2018 e il presente giudizio è stato introdotto nel mese di agosto 2018.
Pertanto, anche laddove volesse ritenersi operante l'ordinario termine decennale, le azioni proposte, tra cui anche quella di restituzione del capitale investito, sono prescritte.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto di aver compiutamente assolto gli oneri informativi, avendo reso edotta della natura (obbligazioni Parte_2
subordinate) e della rischiosità del prodotto finanziario proposto, a nulla rilevando le
5 vicende sopravvenute, dipendenti da fattori esterni, non imputabili alla banca
(l'intervento della normativa c.d. burden sharing), che hanno condotto ad una conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni e, conseguentemente, ad una maggiore rischiosità dell'investimento, trattandosi di circostanze, per l'appunto, intervenute dopo la sottoscrizione dell'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari, poi forzosamente convertiti.
Per la banca convenuta, i titoli acquistati, per le caratteristiche loro proprie
(obbligazioni subordinate Lower Tier II, con preferenza di liquidazione tra quelle appartenenti alla stessa categoria), era privi di rischi reali e, al momento dell'investimento, non vi erano difficoltà finanziarie di cui il cliente doveva essere edotto.
Al fine di dimostrare l'infondatezza nel merito delle deduzioni attoree, parte convenuta ha altresì precisato che, in data 31/10/2011, ha inviato una lettera a
[...]
al fine di comunicare prontamente l'aumento della rischiosità del Parte_2 prodotto finanziario detenuto, riqualificato come con rischio “consistente”, conseguente alla gravissima situazione in cui versata il mercato finanziario;
indicazione del rischio ribadita anche nei report inviati periodicamente, in cui era indicata la composizione del portafoglio titoli, senza che la cliente abbia aderito alla proposta di scambio dei titoli detenuti con titoli ordinari, formulata dalla banca, riconfermando, in tal modo, la volontà espressa al momento della sottoscrizione.
Esclusa la violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria, stante l'acquisizione di tutte le necessarie informazioni sulla pregressa esperienza di e sulla propensione al rischio, sicché era stata Parte_2 profilata con esperienza “media”, e tenuto conto della compilazione dell'apposito questionario “Mifid”, dedotta altresì l'infondatezza della domanda di annullamento per dolo, l'insussistenza di un nesso causale tra la condotta tenuta dalla Banca e il danno lamentato e la necessità di tenere in debita considerazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., la condotta posta in essere dalla cliente, la quale, ben poteva, utilizzando l'ordinaria diligenza, evitare il verificarsi del danno lamentato, parte convenuta ha concluso come in epigrafe.
1.2 All'udienza del 18/12/2018, parte attrice, presente di persona, ha Par dichiarato di non riconoscere le sottoscrizioni apparentemente apposte dalla madre
6 sui documenti depositati dalla banca convenuta (doc.
3 - questionario Parte_2
di profilazione e doc.
4 - questionario Mifid) e, il difensore di parte convenuta, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e opponendosi al disconoscimento, ha in ogni caso chiesto la verificazione delle sottoscrizioni, intendendo avvalersi dei documenti disconosciuti.
Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 04/01/2020, il g.i., a fronte dell'eccezione di parte attrice sollevata all'udienza del 10/12/2019, rilevato che alcuna improcedibilità della domanda per irrituale esperimento del procedimento di mediazione è stata tempestivamente eccepita, né sollevata di ufficio e, pertanto, considerati non sussistenti i presupposti per l'assegnazione di un termine per nuovo esperimento del suddetto procedimento;
valutato il tempestivo disconoscimento, ha rigettato ogni altra istanza istruttoria e disposto il deposito, a carico di parte convenuta, degli originali dei documenti contenenti le sottoscrizioni oggetto del disconoscimento di parte attrice, riservando all'esito di disporre CT grafologica.
Dato atto dell'avvenuto deposito degli originali della documentazione oggetto del disconoscimento effettuato dall'attrice e dell'istanza di verificazione proposta dalla stessa convenuta, all'esito dell'udienza del 14/01/2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma IV, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (vigente ratione temporis), il g.i. ha disposto procedersi a
CT grafologica, nominando allo scopo la dott.ssa e formulando il Persona_1 seguente quesito: “Previa comparazione tra le sottoscrizioni oggetto del disconoscimento, effettuato dall'attrice (relativo alle firme apposte sui documenti allegati 3 e 4 alla comparsa di costituzione della convenuta, nonché sul documento
12 allegato alla prima memoria depositata nel termine concesso ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. pure dalla convenuta, depositate in originale in data 15.12.2020), e le scritture di comparazione offerte dalla convenuta (sottoscrizione del contratto quadro del 1998 da parte della SI.ra delega ad operare rilasciata in Parte_2
favore della figlia;
dichiarazione di ricezione in merito al contratto del 2007; specimen di firma della SI.ra del 2010 allegati 11, 10, 12 e 13 di parte Parte_2
convenuta), dica il CT se le sottoscrizioni disconosciute appartengano alla mano della SI.ra ”. Parte_2
7 Depositata telematicamente rinuncia all'incarico, con decreto del 31/01/2021, il g.i., nel confermare il contenuto dell'ordinanza del 14/1/2021, ha sostituito il CT nominato con la dott.ssa Persona_2
Rilevata l'impossibilità di comunicare al CT nominato il provvedimento di nomina e di contattarla in altro modo, stante l'assenza di pec o di altri recapiti, con decreto del 02/02/2021, il g.i., nel confermare il contenuto dell'ordinanza del
14/1/2021, ha sostituito il CT nominato con la dott.ssa . Persona_3
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 16/2/2021, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 14/10/2021.
Con ordinanza del 27/07/2023, è stata altresì disposta CT contabile, come richiesta da parte attrice, nominando allo scopo il dott. e Persona_4 formulando il seguente quesito: “Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario, 1) effettui preliminarmente un riscontro contabile delle operazioni di investimento effettuate da parte attrice (acquisto titoli obbligazionari
MPS con scadenza 30/11/2017); 2) esponga, sulla base della documentazione depositata, la natura, i caratteri ed il grado di rischio dell'investimento predetto;
descriva le modificazioni nel tempo del livello di rischio delle operazioni compiute e definisca i caratteri di adeguatezza delle informazioni necessarie ad avvertire del rischio rilevato nel caso concreto (anche in relazione agli esiti della CT calligrafica); valuti, per il medesimo fine, nei limiti in cui risultano documentate, il tipo di operazioni di investimento poste in essere da in epoca Parte_2
anteriore all'acquisto dei titoli per cui è causa;
3) determini l'ammontare del danno quantificabile nella differenza tra il capitale investito ed il valore residuo dell'investimento, dedotte le cedole che nel frattempo risultino riscosse;
4) accerti il rendimento complessivo del capitale investito per l'acquisto delle obbligazioni in questione ove lo stesso fosse stato investito per il medesimo periodo in titoli di Stato o titoli equiparati a basso rischio e con garanzia del capitale;
5) Depositi l'elaborato anche in formato analogico”.
8 Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 4/8/2023, l'elaborato peritale definitivo, concessa la proroga richiesta l'8/11/2023, è stato depositato in data 11/1/2024.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del
03/02/2025, ritenuta conclusa l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Parte attrice, lamentato l'inadempimento, imputabile all'istituto di credito convenuto, consistito nella violazione degli obblighi informativi spettanti agli intermediari finanziari, ai sensi degli artt. 21 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione finanziaria), ha agito ai fini dell'accertamento e declaratoria di nullità del contratto, dell'annullabilità del contratto per vizio del consenso e della risoluzione dell'ordine di acquisto dei titoli, con conseguente condanna, in ogni caso, al risarcimento del danno subito.
Va precisato, a fronte dell'eccezione di inammissibilità delle azioni proposte sollevata dalla Banca convenuta, che la normativa richiamata (art. 22, comma 5 e 9 del D.L. 237/2016 e art. 95 del D. lgs. n. 180/2015) non delimita in alcun modo le tutele riconosciute all'investitore che “subisce” la conversione forzosa dei propri titoli obbligazionari in azioni.
Diversamente, la medesima disciplina regola le modalità e le condizioni di esecuzione di tali misure (conversione forzosa), le tipologie di crediti e creditori coinvolti (art. 22, comma 5), nonché la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso tali misure (art. 22, comma 9), disciplinata dall'art. 95 del d.lgs. n. 180/2015, con previsione di un diritto all'indennizzo in caso di violazione della condizione indicata dall'art. 22, comma 5, lett. c), ovvero in caso di violazione del diritto alla parità di trattamento tra tutti i creditori dell'emittente.
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta che va, pertanto, disattesa.
2.1 Posto quanto sopra, a fronte della deduzione attorea circa la nullità dell'ordine di acquisto (ribadita anche nella precisazione delle conclusioni), si rende
9 necessario premettere che la violazione dell'onere informativo non determina la nullità del contratto, in virtù della nota distinzione tra regole di comportamento e regole di validità.
Invero, le norme imperative, la cui violazione determina nullità virtuale, sono solo quelle che attengono al contenuto e all'esistenza del contratto (le c.d. regole di validità).
Al contrario, la violazione delle regole c.d. di comportamento, quale ad esempio l'onere di informare la controparte contrattuale, può essere esclusivamente fonte di responsabilità.
In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta 'nullità virtuale'), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le pari: (cd. 'contratto quadro', il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del 'contratto quadro'; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art, 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso" (Cass., U, n. 26724 del 19/12/2007; Cass.,
10 6- 3, n. 25222 del 14/12/2010; Cass., 1, n. 8462 del 10/4/2014; Cass., 3, n. 525 del
15/1/2020) (Cass. civ., sez. III, 31/05/2021, n. 15099).
Dalla violazione degli oneri informativi non origina, dunque, una nullità del contratto, essendo la stessa esclusivamente fonte di responsabilità.
2.2 Tanto chiarito, nel caso di specie, parte attrice ha altresì agito ai fini dell'annullamento dell'ordine di acquisto per vizio del consenso (come desumibile dal corpo dell'atto introduttivo), ritenendo che la condotta inadempiente tenuta dall'istituto di credito convenuto, in termini di violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria, assurga al rango di dolo determinante, atteso che, ove correttamente informato, il cliente investitore non avrebbe sottoscritto l'ordine di acquisto per cui è causa.
In altri termini, nella prospettazione attorea, il consenso prestato sarebbe frutto di raggiri e artifizi posti in essere dalla banca convenuta, la quale, con le omissioni informative e reticenze ad essa imputabili, avrebbe indotto la dante causa dell'attrice a concludere un accordo che altrimenti non avrebbe stipulato.
In merito all'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. si osserva quanto segue.
A norma della predetta disposizione, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c..
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n.12892; Cass. civ., sez. 03, del
25/05/2006, n. 12424). L'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle
11 risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734; Cassazione civile sez. II, 25/10/2019, n.27406) (cfr. parte motiva, Cass. civ., 04/11/2021, (ord.) n. 31731; Cass. civ., 24/09/2021, (ord.) n.
25968).
Ed ancora: Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del 'deceptor' - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto 'ictu oculi' dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Cass. civ.,
Sez. I, 23/06/2022, n. 20231).
Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, occorre, dunque, la presenza di artifizi, raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte o, meglio, sul consenso di quest'ultima.
Tali condotte devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (così, Cass. 20 gennaio
2017, n. 1585; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792) (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. I,
30/01/2023, ord. n. 30505).
Nel caso di specie, non può ritenersi sussistente il vizio del consenso dedotto, difettando la prova, e ancora prima l'allegazione, della circostanza che Parte_2
(dante causa di parte attrice), ove correttamente informata, non avrebbe
[...]
sottoscritto l'ordine di acquisto o lo avrebbe sottoscritto a condizioni diverse.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha negato che la madre abbia effettivamente voluto e disposto l'ordine in questione, cosicché non può negarsi che l'ordine di acquisto sia comunque il frutto della sua volontà.
12 Né rileva l'accertata apocrifìa delle sottoscrizioni apposta in calce alla documentazione relativa alla profilatura del rischio, di cui si darà in seguito atto.
Non può, invero, ritenersi che ciò costituisca un raggiro o un artifizio nel senso richiesto dalla normativa richiamata, atteso che, si tratta di un elemento
“esterno”, che non ha inciso sulla formazione della volontà di , Parte_2
nemmeno presumibilmente consapevole della sussistenza di tale documentazione.
Pertanto, la domanda di annullamento proposto non merita accoglimento.
2.3 Parte attrice ha altresì agito ai fini della risoluzione dell'ordine di acquisto, con conseguente diritto al risarcimento del danno subito.
Va, in primo luogo, evidenziato come la domanda proposta dall'attrice sia fondata sulla responsabilità contrattuale della banca convenuta, derivante dalla violazione dei doveri informativi sulla stessa gravanti in base al TUF e al più generale dovere di correttezza e buona fede in capo all'istituto di credito, nella fase di sottoscrizione dell'ordine di acquisto del 05/01/2007, con cui ha Parte_2
acquistato obbligazioni per un ammontare di € 150.000,00, con scadenza al
30/11/2017.
È ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto 'contratto quadro'), mentre è fonte di responsabilità contrattuale ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del 'contratto quadro' (il quale, per taluni aspetti, può essere assimilato al mandato) (Cass. civ., sez. III, 31/05/2021, n. 15099; Cass. civ., sez. I,
04/07/2018, n. 17497; Cass. civ. sez. I, 26/10/2015, n.21711).
Ed ancora si legge costantemente in giurisprudenza: In tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro,
13 quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.”
(Cass. civ., sez. I, 16/08/2023, n. 24648).
2.3.1 In tale prospettiva, ciò che parte attrice lamenta è il mancato assolvimento degli oneri informativi da parte in Controparte_1
relazione allo specifico acquisto dei titoli obbligazionari in data 05/01/2007.
Ritenuto che le singole operazioni d'acquisto devono considerarsi come esecutive del contratto-quadro, dall'inadempimento o inesatto adempimento della convenuta deriva una responsabilità contrattuale per inadempimento in capo CP_1
all'intermediario degli obblighi di informazione e di diligenza nei confronti del cliente, con tutto ciò che ne consegue in termini di prescrizione del diritto fatto valere e di onere della prova.
2.3.2 Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno proposta da parte attrice.
Venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale opera la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non il più breve termine quinquennale previsto per la responsabilità aquiliana.
Nel caso di specie, come verrà in seguito meglio esposto, la natura subordinata delle azioni e, conseguentemente, l'avvenuta violazione degli oneri informativi posta in essere dalla banca convenuta è divenuta evidente in seguito all'operazione di conversione forzosa delle obbligazioni acquistate da Parte_2
in azioni, con mutamento del rischio.
[...]
La conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni è avvenuta nel mese di agosto 2017, pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la decorrenza del termine di prescrizione va individuata nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di specie, non può ritenersi maturato il termine di prescrizione.
14 Anche laddove si volesse ritenere che sia divenuta Parte_2
consapevole della natura subordinata delle obbligazioni e del mutamento del rischio con l'invio delle lettere che la banca assume di aver inviato a partire dal 27/06/2012
(doc. 9a e 9b memoria di replica parte convenuta), di cui, peraltro, non vi è alcuna prova della ricezione, non può considerarsi intervenuta la prescrizione, atteso che il presente giudizio è stato introdotto con atto notificato in data 22/08/2018.
Posto quanto sopra, l'eccezione sollevata da parte convenuta va disattesa.
2.3.3 Venendo al merito della controversia, va premesso che, in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere della prova , ove debba accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni dalla normativa in materia, impone all'investitore (che, può, dunque, indirizzare l'azione, a seconda del suo interesse, nel senso della caducazione dell'intero rapporto con l'intermediario o nel senso invece della sola caducazione di talune parti dello stesso) di provare la fonte del diritto ed allegare l'inadempimento, spettando poi all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico.
Operano, dunque, in caso di violazione delle norme comportamentali dettate dal T.U.F. (per le quali non sia stata espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità), i generali principi in tema di inadempimento (“in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”(Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 17/05/2024, ord. n. 13792).
In particolare, la violazione degli obblighi di informazione, da parte dell'Istituto bancario/intermediario, che non abbia correttamente operato nei confronti dell'investitore, ridonda (può ridondare), come già osservato, sulla fattispecie contrattuale nel senso di determinare un inadempimento idoneo a fondare, sussistendone le condizioni, la risoluzione del singolo ordine di acquisto del titolo.
15 Posto quanto sopra, la disciplina relativa agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari è contenuta nel d.lgs. n. 58 del 1998 e nel Regolamento di attuazione Consob.
In particolare, l'art. 21 del d.lgs. 58/98 prevede che in capo agli intermediari finanziaria un obbligo di “a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.
Nell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 01/07/1998 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari) è contenuta la disciplina degli obblighi informativi che devono essere rispettati tra gli intermediari e gli investitori.
Gli intermediari autorizzati devono ottenere informazioni sull'esperienza in materia di investimenti del soggetto interessato a compiere l'operazione e sulla sua propensione al rischio nonché consegnare tutto il materiale informativo idoneo a far comprendere al contraente debole i rischi e le caratteristiche del prodotto finanziario che stanno acquistando, verificando che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore (art. 96, 3 comma, del citato Regolamento Consob).
La previsione di particolari oneri informativi a carico dell'intermediario trova la propria ratio nell'asimmetria informativa peculiare di questo tipo di rapporto contrattuale in cui, da un lato, vi è l'operatore professionale, che possiede informazioni specifiche sul prodotto finanziario immesso sul mercato e, dall'altro, il cliente che non è dotato degli strumenti idonei a comprendere le caratteristiche tecniche dell'investimento.
16 È proprio per ovviare a tale asimmetria informativa che il legislatore prevede a tutela dell'investitore la necessità di informazioni dettagliate da fornire al cliente in modo tale che questi possa compiere una scelta consapevole.
Tale onere informativo permane anche nella fase di esecuzione del contratto, atteso che grava sull'intermediario, tra gli altri, il dovere di porre il cliente in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni d'investimento o di disinvestimento e renderlo, dunque, consapevole, nonché di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi.
Il contenuto di tali obblighi e la relativa estensione sono stati ulteriormente precisati dalla più recente giurisprudenza che ha specificato che il dovere di informativa non può ritenersi adempiuto qualora le informazioni messe a disposizione del cliente non abbiano il carattere dell'adeguatezza e della effettività.
Quando al riparto dell'onere probatorio, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente
l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass., n. 10111/2018) (Cass. civ., sez. I, 29/03/2024, ord. n. 8550 in motivazione).
Muovendo dal rilievo per cui nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche eSIenze del singolo rapporto, va osservato, con la giurisprudenza di legittimità che al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue
l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il
17 danno patito dall'investitore: presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche
l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse. La presunzione di sussistenza del nesso causale così delineata, pur suscettibile di prova contraria, scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole. Si tratta di una conclusione basata sul rilievo per cui la previsione di una presunzione legale può derivare, in modo implicito ma inequivocabile, da una disposizione normativa, ma anche da un complesso sistematico di disposizioni di legge, che la implichino in modo logicamente e giuridicamente necessario. L'assunzione di questa presunzione del nesso di causalità si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa
Corte che ha evidenziato, da tempo, a partire da Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864, cit., il principio (ribadito, più di recente da Cass. 27 aprile 2018, n. 10286, cit. e da
Cass. 14 novembre 2018, n. 29353, cit.) secondo cui nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste «nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato»: danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria. Quanto alla prova contraria, di cui è gravato l'intermediario, si è precisato che essa non possa consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. 28 luglio 2020, n. 16126, cit.; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905, cit.; Cass. 11 novembre 2021, n. 33596, cit.). In altri termini, il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non esclude «che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo,
18 grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli, o altrimenti reperite» (Cass. 4 aprile 2018, n. 8333) (Cass. civ., sez. I, 27/06/2023, ord. n. 18293 in motivazione).
Nel caso di specie, parte attrice sostiene che l'istituto di credito convenuto abbia violato le richiamate disposizioni, non avendo correttamente e adeguatamente informato sulla natura e le caratteristiche dello strumento Parte_2
finanziario acquistato e sul rischio connesso.
L'ordine di acquisto, sottoscritto da in data 05/01/2007, Parte_2
aveva ad oggetto l'acquisto del titolo obbligazionario 8525590/BMPS TV 05/17 per un valore nominale di euro 150.000,00 con valuta 10/1/2007 e con regolamento sul
C/C 8500 32155 intestato alla stessa investitrice.
Come accertato dalla consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici,
«dal riscontro della “situazione degli strumenti finanziari” della Sig.ra al Parte_2
31.12.2006 (all.5) e quella al 31.1.2007 (all.6) è possibile rilevare che il titolo
“8525590 BMPS TV 05/17” (obbligazione subordinata decennale) aveva “sostituito” nel deposito titoli della stessa SInora quello “9651336 BRD 97/07 6” (titolo di Stato tedesco decennale) per un controvalore sostanzialmente identico, fattispecie che lascia intendere che la provvista per l'acquisto dei primi titoli fosse derivata dal disinvestimento dei secondi. Dalla relativa “scheda titolo dello strumento finanziario” (all. 7) emerge quanto segue:
✓ titolo: 8525590-BMPS TV 05/17 / ISIN D XS02364800322,
✓ tipologia strumento: Obbligazioni e titoli di stato,
✓ emittente: , Controparte_1
✓ mercato di quotazione: Lussemburgo Stock ex
✓ mercato di negoziazione: fuori mercato,
✓ classe sintetica di rischio: 03= moderato,
✓ settore: 40= Bancario, Assicurativo, finanza;
Come noto, le obbligazioni sono titoli di debito (per il soggetto che li emette)
e di credito (per il soggetto che li acquista) che rappresentano una parte di debito
19 acceso da una società o da un ente pubblico per finanziarsi. Tra queste figurano le obbligazioni subordinate che si caratterizzano per il fatto che il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore). Trattasi, quindi, di obbligazioni non prive di rischio;
circostanza (presenza di rischio) per cui i titoli subordinati dovrebbero rendere più di un'obbligazione non subordinata dello stesso emittente con simili caratteristiche.
Dalla scheda del prodotto finanziario con codice ISIN XS0236480322 (lo stesso di quello acquistato dalla SI.ra identificati con la SIla 85255990-BMPS Parte_2
TV05/17 – all.8) si evince che lo stesso sarebbe stato rimborsato in una unica soluzione ad un prezzo pari al 100% del valore nominale alla scadenza del
30.11.2017, oppure in data antecedente, e che avrebbe garantito un interesse trimestrale (cedola) al tasso euribor 3M oltre a spread dell'1%. Per quanto sopra riportato, in risposta al quesito “esponga, sulla base della documentazione depositata, la natura, i caratteri ed il grado di rischio dell'investimento predetto, si può affermare che l'investimento posto in essere dalla SInora aveva Parte_2
natura finanziaria, era a lungo termine, con rendimento variabile e con rischiosità moderata. […]in data 5.1.2007 la SI.ra aveva sottoscritto l'ordine di Parte_2
acquisto (poi perfezionato) di titoli obbligazionari subordinati con scadenza
30.11.2017 a rendimento variabile e con classe di rischiosità moderata. I titoli in questione erano obbligazioni emesse dalla stessa di Controparte_1 categoria “lower tier II” ovvero con il livello più basso di subordinazione (meno rischioso) tra i titoli subordinati e “secondo” solo alle obbligazioni ordinarie nell'ordine di priorità di rimborso del capitale in caso di liquidazione dell'emittente, caratteristica che hanno portato alla classificazione degli stessi titoli nella classe di rischio “moderata”. I rischi legati al mancato incasso delle cedole, per tale tipologia di obbligazioni, sono limitatati alla grave insolvenza del soggetto emittente mentre in caso di dissesto finanziario il relativo rimborso è subordinato al soddisfacimento degli altri creditori, ma viene prima di quello dei detentori di obbligazioni con grado di subordinazione superiore (Obbligazioni Tier 1 e Upper Tier 1). Tali titoli avevano mantenuto le caratteristiche sopra descritte verosimilmente fino al 2011, per poi avere una diversa classificazione di rischio passando dalla classe “3 moderata” alla
20 “4 consistente”, pur rimanendo nella categoria dei titoli obbligazioni subordinati
(infatti, gli stessi titoli avevano continuato a maturare interessi – cedole, fino al mese di maggio del 2017). Nel corso del 2017, invece, (esattamente in data 1.8.2017) tali obbligazioni venivano convertite in azioni della assumendo, pertanto, la veste CP_1
di puro capitale di rischio, circostanza che aveva determinato oltre che all'aumento della rischiosità dell'investimento anche il venir meno del rendimento garantito
(cedole). Va, infatti, ricordato che le azioni si differenziano dalle obbligazioni perché queste ultime costituiscono delle quote di debito che vengono emesse dalle società allo scopo di finanziarsi e per cui sostiene un costo (interessi) mentre le azioni sono partecipazione al capitale di rischio della società. Da un punto di vista finanziario,
l'investimento in obbligazioni è quindi meno rischioso rispetto a quello in azioni: nel primo caso, infatti, si è creditori, mentre nel secondo si diventa azionisti. Questa differenza comporta che, in caso di insolvenza della società, l'obbligazionista percepisca una parte del patrimonio di liquidazione, mentre l'azionista rischia di perdere l'intero capitale. Per quanto sopra ricostruito, pertanto, si può affermare che
l'investimento in titoli obbligazionari sottoscritto nel 2007 e di classe di rischio moderata, nel corso del 2011 aveva visto incrementare la propria rischiosità da moderata a consistente. Detta rischiosità, poi, si era ulteriormente accresciuta ed in misura molto consistente con la conversione del titolo obbligazionario in titolo azionario entrando a far parte del capitale di investimento della banca che, in quanto tale, è pienamente soggetto al rischio d'impresa. Con tale “conversione”, inoltre,
l'investimento non ha goduto più di alcuna remunerazione minima in quanto la stessa
è diventata funzione del risultato di gestione della stessa impresa» (cfr. elaborato peritale pagg. 20 - 24).
Risultano, dunque, acquistate obbligazioni subordinate, per tale intendendosi i titoli in cui il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, subiscono una postergazione in relazione al soddisfacimento degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore).
Si tratta, dunque, di titoli il cui rimborso, in caso di crisi finanziaria dell'emittente, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, pertanto, hanno un livello di rischio non scarso.
21 Stante la natura subordinata delle obbligazioni acquistate da Parte_2
(obbligazioni subordinate Lower Tier II), con l'attuazione del meccanismo
[...]
c.d. burden sharing previsto dalla disciplina comunitaria (decreto-legge n. 237/2016, come convertito e successivamente modificato), è stata imposta alla stessa la conversione di tali titoli in azioni, con tutto ciò che ne consegue in termini di rischio
(circostanza non contestata).
È pacifico, dunque, che le suddette obbligazioni siano rientrate nell'ambito del meccanismo di burden sharing e che, pertanto, siano state forzosamente convertite in azioni.
Dall'esame dell'ordine di acquisto non emerge in alcun modo la natura subordinata dei titoli acquistati o, ad ogni modo, anche laddove non volesse darsi rilievo all'aspetto meramente formale, l'informazione al cliente della postergazione del rimborso in casi di particolari situazioni finanziarie dell'emittente.
A nulla rileva, peraltro, che, come dedotto da parte convenuta, al momento della sottoscrizione non fosse preventivabile alcun pericolo di solvibilità dell'istituto di credito, atteso che il cliente ha diritto ad essere adeguatamente informato in modo da comprendere la natura e il grado di rischio e, conseguentemente, compiere scelte consapevoli, a prescindere dal fatto che, in quel determinato momento, non vi siano dubbi sulla solidità della banca e, che, non sia, dunque, attuale il rischio di non essere rimborsati.
A ciò si aggiunga che la lacuna informativa circa la tipologia di obbligazione e il grado del rischio non può ritenersi colmata con la successiva comunicazione che il rischio è mutato in “consistente” (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione e risposta), in quanto tale generica indicazione è inidonea ai fini di una specifica comprensione del livello di subordinazione e del suo livello di priorità nel rimborso in caso di crisi finanziaria, senza, peraltro, considerare che non vi è alcuna prova della ricezione della stessa da parte della cliente . Parte_2
Né rilevano le deduzioni dell'istituto di credito convenuto in ordine al fatto che la cliente aveva precedentemente posto in essere altre operazioni di investimento, atteso che, come in precedenza rilevato, l'onere di informazione, gravante sull'intermediario, non viene meno in presenza di un soggetto che investa in operazioni finanziarie ad alto rischio (“In tema di intermediazione finanziaria,
22 l'intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento
Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso
l'obbligo primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” Cass. civ., 31/08/2020).
Va altresì rilevato che parte attrice, alla prima udienza, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce ai documenti relativi alla profilatura del rischio (doc. 3
- 4 comparsa di costituzione e risposta), prodotti da parte convenuta al fine di dimostrare di aver assolto l'onere informativo sulla stessa gravante.
A fronte del disconoscimento della sottoscrizione di tali documenti da parte dell'attrice presente in udienza e a seguito della richiesta di verificazione avanzata dalla banca convenuta, con ordinanza del 04/01/2020, considerato che l'attrice ha tempestivamente dichiarato di non riconoscere e sottoscrizioni apparentemente a nome della propria dante causa, apposte sui documenti allegati 3 e 4 alla comparsa di costituzione della convenuta, nonché sul documento 12 allegato alla prima memoria depositata nel termine concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., è stato disposto il deposito da parte della convenuta degli originali dei documenti disconosciuti.
Sul punto, si rileva che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., sez. V, 5/1/2025, ord. n. 134).
Nel caso di specie, è indubbio, anche a fronte della richiesta di verificazione giudiziale avanzata da parte convenuta all'udienza del 18/12/2018, che vi sia stato un disconoscimento.
La contestazione dei documenti prodotti dalla controparte non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 214 c.p.c. in quanto mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità
23 della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (“Diverso è l'ambito di operatività delle norme di cui all'articolo 214 Cpc e all'articolo 2719 del Cc: nel primo caso il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore;
nel secondo caso non si discute della genuinità della scrittura ma soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotografica al documento originale. Di guisa che la parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all'originale: nel qual caso troverà applicazione il ribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'articolo
2719 del Cc, della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'articolo 215, comma 1, n. 2, del Cpc, in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 del Cc non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”
Cass. civ., sez. I, 08/07/2024, n.18491).
Con le note di trattazione scritta dell'08/01/2021, parte attrice ha esteso il disconoscimento della sottoscrizione apparentemente apposta da Parte_2
anche agli originali prodotti da parte convenuta, pertanto, è stata disposta una consulenza tecnica grafologica, da cui è emerso che le firme apposte su detta documentazione non sono autografe e, dunque, non riconducibili alla mano di
[...]
. Parte_2
In particolare, il consulente tecnico, la grafologa le cui Persona_5
conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto coerenti, ragionevoli e congruamente motivate, ha evidenziato che l'imitazione di una firma consiste nel tentativo di voler copiare il modo di scrivere di qualcuno, al fine di far passare per sua la propria scrittura. Ma dato che nessuno è in grado di imitare tutte le caratteristiche della grafia di un'altra persona, e allo stesso tempo, scrivere alla stessa velocità relativa e con la stessa qualità di tratteggio, risultano maggiori le
24 possibilità di rilevare variazioni generali e di dettaglio non riconducibili alla normale variabilità interna del soggetto scrivente.
E allora tenendo presente l'osservazione del *, il quale sostiene che Per_6
nessuno può imitare contemporaneamente i 5 elementi fondamentali della scrittura:
1) Ricchezza e varietà della forma
2) Dimensioni
3) Legamenti
4) Inclinazione
5) Pressione
e dopo aver individuato elementi di dissomiglianza tra le firme in verifica e le firme comparative della RA , si stabilisce che le firme in Parte_2
verifica non sono state vergate dalla RA esse sono Parte_2
un'imitazione delle firme autografe.
È stata rilevata nelle firme in verifica una mano scrivente contratta, con movimenti inibiti;
le osservazioni al microscopio hanno evidenziato una forza esercitata sulla carta piuttosto debole e senza solchi, con una inchiostratura sfumata, mentre nelle firme comparative i gesti mostrano fluidità, non vi sono gesti inibiti, la pressione è calcata, con solchi sul foglio e l'inchiostratura è nutrita.
Poi nelle firme in verifica, lo sforzo imitativo e il tentativo di eseguire la firma autografa ha prodotto una forma imperfetta, filiforme, con indugi e esitazioni, mentre le firme comparative sono scorrevoli, fluide ma soprattutto con una forma arricchita di anelli e occhielli.
La pressione è decisa e il tratto nutrito. Nelle firme in verifica colpisce il tratto piatto, privo di energia, molto delicato, che le firme di comparazione contrariamente dimostrano.
Dalle firme comparative disponibili è stata esclusa la firma contrassegnata con Fig. C16, risultata disomogenea con le altre firme comparative, come dimostrato da pagina 26 a pagina 32 di questa relazione.
Il confronto tra le scritture ha mostrato ampiamente le numerose divergenze delle principali caratteristiche grafiche, ha dimostrato le incompatibilità del tratto e della pressione, pertanto, si conclude formulando la seguente risposta: le firme in verifica a nome “ ” non appartengono alla mano di Parte_2 Parte_2
25 , ovvero esse non sono autografe, sono il risultato di un'imitazione delle Pt_2
autografe (cfr. elaborato peritale depositato telematicamente il 14/10/2021, pagg. 48-
49).
L'accertata non autografia delle sottoscrizioni apposte in calce alla documentazione relativa alla profilatura del rischio, costituisce un ulteriore elemento che consente di ritenere non assolto il dovere di informazione che grava sull'intermediario finanziario, nel momento in cui viene proposto l'acquisto di un determinato prodotto finanziario.
Il mancato rispetto degli obblighi di comportamento da parte dell'istituto di credito convenuto in ordine allo specifico acquisto dei titoli costituisce, dunque, un inadempimento della banca intermediaria agli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
È, invero, pacifico e non contestato che in data 21/07/1998 Parte_2
ha sottoscritto un contratto di intermediazione finanziaria con la CP_1 CP_1
(doc. 11 memoria di replica di parte convenuta) avente ad oggetto il Controparte_1
conferimento dell'incarico a quest'ultima di negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che sarebbero stati dalla stessa impartiti.
È ancora pacifico che , in data 05/01/2007 ha acquistato i Parte_2 titoli obbligazionari per un controvalore di € 150.000,00.
L'istruttoria espletata ha, tuttavia, consentito di accertare l'inadempimento della banca convenuta, allegato da parte attrice, agli obblighi di informazione previsti a suo carico dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria, e in particolare dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), d.l. 58/98 e 28 Regolamento Consob del 1998, in ordine agli obblighi di informare il cliente della rischiosità dell'operazione e di acquisire le informazioni necessarie dal cliente sul suo patrimonio e la sua propensione al rischio.
Va, sul punto, richiamata la consulenza tecnica contabile (dott. Per_7
espletata nel corso del giudizio (deposto telematico del 11/1/2024), alle cui
[...]
conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, che ha, invero, consentito di accertare «Per quanto concerne l'adeguatezza delle informazioni necessarie ad avvertire delle variazioni di rischio sopra riportate, va
26 ricordato che il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria grava, preliminarmente, l'operatore finanziario del dovere sia di farsi parte attiva nell'acquisizione di informazioni dall'investitore sulla sua esperienza e sulla sua situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, sia di informare adeguatamente lo stesso investitore/risparmiatore per porlo nella condizione di operare scelte di investimento o disinvestimento in maniera ragionata e consapevole.
In merito al primo aspetto (corretta profilazione) non risulta che la banca avesse adempiuto in maniera corretta poiché il relativo questionario, finalizzato all'acquisizione delle “informazioni sull'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio” predisposto dalla banca in data 30.9.2002 come accertato dal CT , non era stato sottoscritto dalla SI.ra . Persona_8 Parte_2
Anche la successiva profilazione del 17.12.2007 predisposta in adempimento alla “direttiva Mifid” non risulta essere stata sottoscritta dalla SI.ra e, Parte_2
pertanto, carente ai fini degli adempimenti imposti dalla stessa norma.
Considerato che
lo scopo della norma che impone la profilazione del cliente è quello di tutelare maggiormente l'investitore contro i rischi insiti nel mercato finanziario, si può ritenere che la mancata profilazione, di fatto, privi l'investitore della stessa tutela.
Con riferimento, invece, all'adeguatezza delle informazioni fornite per comunicare la variazione della rischiosità degli investimenti, va evidenziato
l'incremento del rischio da “moderato” a “consistente” sarebbe stato portato a conoscenza della risparmiatrice, come sostiene MPS, con la comunicazione del
31.10.2011 che, però, è una comunicazione relativa alla variazione della classe di rischio del titolo con codice 3493250 e non di quello per cui è giudizio.
L'unica comunicazione (considerando la documentazione prodotta in giudizio) da cui sarebbe stato possibile rilevare, indirettamente, la variazione della classe di rischio dell'obbligazione 85255990-BMPS TV05/17 è il report periodico alla data del 30.6.2012 sulla situazione degli strumenti finanziari detenuti dalla SI.ra che, oltre a non avere la funzione della comunicazione della Parte_2
variazione della classe di rischio, sembra non fornire, ad ogni modo, informazioni chiare ed attendibili sull'effettiva rischiosità dell'investimento in quanto classificava
27 le obbligazioni MPS con il medesimo giudizio di rischiosità (consistente) dei BTP
Italiani e delle obbligazioni emesse dalla BEI. Per quanto sopra riportato si può ritenere che la banca non avesse correttamente adempiuto alla comunicazione della variazione (peggioramento) della classe di rischio del titolo 85255990-BMPS
TV05/17.
Infine, per quanto riguarda le operazioni di investimento poste in essere dalla SI.ra in epoca anteriore agli acquisti per cui è causa, si può affermare che Parte_2
il relativo portafoglio era composto da obbligazioni emesse tutte da Stati Sovrani
(Italia, Germania e Stati Uniti d'America) o enti sovranazionali (Banca Europea per gli Investimenti) che si caratterizzano per un grado di rischiosità molto basso o comunque limitato al rischio di cambio (nel caso di divisa di trattazione diversa da quella corrente - euro)» (cfr. elaborato peritale pagg. 36 - 38).
Tale carenza informativa, che evidenzia una difformità dai canoni di diligenza e correttezza che devono, al contrario, permeare l'attività dell'intermediario finanziario, riveste quel carattere di gravità, richiesto dall'art. 1455 c.c., atteso che il mancato assolvimento del dovere di informazione (senza che, peraltro, risulti provata la non imputabilità dell'inadempimento) esercita una decisiva incidenza causale sulla tenuta del rapporto.
Come già osservato, tale onere è posto in capo all'intermediario in ragione dell'asimmetria informativa che caratterizza tale tipologia di contratti, pertanto, è ragionevole ritenere che l'eventuale inadempimento, accertato nel caso di specie, vada ad alterare il sinallagma contrattuale e, conseguentemente, determinare la risoluzione del contratto e/o dell'ordine di acquisto di cui all'art. 1453 c.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono, in ragione dell'accertato inadempimento imputabile all'istituto di credito convenuto, l'ordine di acquisto, sottoscritto da in data 05/01/2007 va risolto. Parte_2
2.4 A tale pronuncia, stante l'effetto retroattivo che la connota (art. 1458, primo comma, c.c.), consegue il venir meno del vincolo contrattuale, liberando le parti dalle obbligazioni reciproche contratte.
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo, espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i
28 relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
Rientra, infatti, nell'autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, chiedere o meno la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasto senza causa.
A tal proposito, va richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale la risoluzione del contratto, pur comportando per l'effetto retroattivo sancito dall'art.
1458 c.c. l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Tale domanda di restituzione, inoltre, non può essere proposta per la prima volta in appello, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di domanda nuova, rispetto a quella di risoluzione del contratto (Cass. civ., sez. III, 13/01/2015,
n. 296).
Ed ancora: La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata (Cass. civ., sez. II, 11/02/2020, n.3272).
Parte attrice, nel caso di specie, ha formulato una specifica domanda restitutoria conseguente alla risoluzione, chiedendo la condanna di parte convenuta alla restituzione della sorte capitale versata.
Domanda restitutoria formulata anche da parte convenuta (“per il caso di accoglimento delle domande avversarie di nullità, di annullamento o di risoluzione: condannare l'attrice a restituire le azioni (rivenienti dalla conversione CP_2
“forzosa” delle obbligazioni per cui è causa) dalla stessa tuttora detenute ovvero il corrispettivo ottenuto dalla loro vendita, nonché gli importi percepiti dall'attrice a titolo di cedole sui titoli obbligazionari per cui è causa (oltre interessi e rivalutazione, se dovuti)”).
Stante la formale richiesta delle odierne parti in giudizio e ritenuto che la declaratoria di risoluzione mira a ristabilire tra le parti, sul piano patrimoniale, lo
29 status quo ante, come se il negozio non fosse stato mai concluso, vanno accolte le domande restitutorie proposte dalle parti.
Ne consegue la condanna di parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 150.000,00 dalla stessa corrisposto (circostanza incontestata tra le parti), oltre interessi come di seguito specificato.
Parte attrice è tenuta a restituire alla convenuta il proprio residuo CP_1
dossier di azioni per un controvalore corrispondente alla data della presente pronuncia nonché le somme di cui alle cedole riscosse (€ 31.223,24, come accertato nella consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio).
2.4.1 Sulla somma dovuta dalla banca vanno calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla richiesta di restituzione del 22/1/2018 allegata all'atto di citazione e ricevuta dalla banca.
Ed infatti operano in merito i seguenti principi di diritto pacificamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità: l'art. 2033 c.c. dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda (Cass. civ., sez. II, 25/08/2023, n. 25273). in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'IE , rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l' art. 1147, comma 2, c.c. , relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'IE, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo (Cass. civ., sez. I, 07/05/2024, n. 12362); in tema di ripetizione di indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell' art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ., sez. I, 11/04/2024, n.
9757).
30 Non vi è alcuna prova, né invero allegazione della circostanza che la banca IE, al momento della ricezione del denaro investito (qui ripetibile per effetto della risoluzione), avesse la certezza di non avere diritto a conseguire i pagamenti stessi.
2.4.2 A ciò si aggiunga che in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente (Cass. civ., sez. VI, 16/03/2020, n.7316).
Non può, pertanto, essere riconosciuta la richiesta rivalutazione monetaria.
2.4.3 Deve essere qui necessariamente sottolineato che non vi è alcuna domanda, formulata da parte attrice, che possa consentire l'applicazione dell'art. 1224, secondo comma, c.c. rispetto alla cui applicazione è noto quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c. il creditore ha diritto ad un ulteriore risarcimento per il maggior danno: va però precisato che il riconoscimento del maggior danno non è automatico …, ma richiede la prova specifica dei fatti costitutivi della pretesa (Cass. civ., sez. I, 05/08/2024, n.
22110).
In sintesi, sulla somma investita, da restituirsi in conseguenza della dichiarata risoluzione del contratto, si applicano i soli interessi legali e non anche il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. in difetto della relativa prova da parte dell'investitore.
3. Parte attrice ha infatti altresì agito per il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, e ciò sul presupposto inadempimento, imputabile all'istituto di credito convenuto, consistito nella violazione degli obblighi informativi spettanti agli intermediari finanziari ai sensi degli artt. 21 e ss. del d. lgs. n. 58/1998
(Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione finanziaria).
La parte non inadempiente non solo ha diritto alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto risolto o in esecuzione dello stesso ma ha altresì
31 diritto al risarcimento dell'integrale danno patito, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1453 c.c., al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio economico non eliminabile attraverso le restituzioni.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, parte attrice è tenuta ad allegare l'inadempimento e provare che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente, in quanto la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
L'accertata condotta omissiva posta in essere della banca convenuta ha, senza alcun dubbio, inciso sulla vicenda contrattuale in termini negativi pregiudicando gli interessi di tutela della cliente . Parte_2
Va, a tal proposito, richiamato il principio di diritto alla stregua del quale “Pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante” (Cass. civ., sez. I, 31/08/2020, n. 18153).
Sussiste, pertanto, nel caso di specie un nesso eziologico tra la carenza informativa e il danno subito da parte attrice.
A nulla rileva l'eccezione ex art. 1227 c.c. sollevata dalla banca convenuta, atteso che, oltre a non risultare in alcun modo provata la ricezione della documentazione relativa al mutamento del rischio, la conversione forzosa dei titoli acquistati da si è verificata in un momento successivo alla condotta Parte_2
omissiva imputabile all'intermediario, sebbene divenuta evidente e percepibile solo nel momento in cui è avvenuta la conversione forzosa.
A ciò si aggiunga che la dichiarata risoluzione rende irrilevanti gli accadimenti successivi alla stessa.
32 Va precisato, che, in tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse (Cass. civ., sez. I, n. 17948 del 27/8/2020).
Essendo stata dichiarata, nel caso di specie, anche la risoluzione dell'ordine di acquisto, ai fini della liquidazione del danno non deve tenersi conto del valore dei titoli e dell'ammontare delle cedole riscosse, in quanto già oggetto di ordine restitutorio.
Posto quanto sopra, il danno cagionato va individuato nel rendimento complessivo del capitale investito per l'acquisto delle obbligazioni in questione ove lo stesso fosse stato investito per il medesimo periodo in titoli di Stato o titoli equiparati a basso rischio e con garanzia del capitale.
Vanno a tal proposito richiamate le conclusioni della consulenza tecnica, svolta nel corso del giudizio, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, per cui «Il rendimento lordo del capitale di euro 150.000 investito in obbligazioni MPS, qualora lo stesso fosse stato utilizzato per acquistare titoli con uguale scadenza, con uguale rendimento
(variabile) e stessa periodicità delle cedole ma a basso rischio e con capitale garantito è stato quantificato, alla data della presente relazione, in euro 57.180,67.
Trattasi del rendimento lordo sul quale, al momento dell'eventuale corresponsione, la banca dovrà operare le ritenute per le imposte dovute» (cfr. elaborato peritale citato del dott. - pag. 39). Per_4
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di € 57.180,67.
33 3.1. In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. civ., sez. I, 06/09/2022, n.26202).
Dichiarata la risoluzione del contratto, alcuna rivalutazione monetaria va riconosciuta a parte attrice.
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi, stante la non scarsa complessità della controversia ed il tenore delle difese svolte) sono poste a carico della parte convenuta soccombente.
Le spese di entrambe le CT, liquidate con separati decreti adottato in corso di causa, sono poste a carico della medesima convenuta soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- risolve l'ordine di acquisto sottoscritto in data 05/01/2007 da Parte_2
e, per l'effetto, condanna la alla restituzione
[...] Controparte_1 in favore di parte attrice dell'importo di € 150.000,00, oltre interessi legali dalla richiesta stragiudiziale di pagamento del 22/1/2018 al soddisfo;
34 - dichiara che è tenuta a restituire alla Parte_1 Controparte_1
i titoli posseduti (azioni) per un controvalore corrispondente alla data
[...]
della presente pronuncia e l'importo di € 31.223,24, pari alle somme di cui alle cedole riscosse;
- accoglie la domanda di risarcimento proposta da e Parte_1
condanna la al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di € 57.180,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la a rifondere le spese di Controparte_1 lite all'attrice , che liquida in € 786,00 per esborsi ed € Parte_1
14.103,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA nella misura di legge;
- pone le spese di CT, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Latina, lì 23/05/2025
Il giudice
Luca Venditto
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