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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro, in grado di appello, in materia di differenze retributive, iscritta al numero 108 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2022 T R A appr. e dif. dall'avv Enrico Claudio SCHIAVONE Parte_1
Appellante E
, rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO Controparte_1
Appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato in data 04/04/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.2216 del 06.10.2021 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha accolto la domanda proposta da volta al riconoscimento in suo favore della Controparte_1 indennità prevista dall'art. 20 del CNNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, condannando la parte appellante al pagamento, per il predetto titolo, della somma di €8392,16 oltre alle spese di lite quantificate in € 2500,00. In particolare, il giudice di prime cure, alla luce dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto provato l'impiego del , per l'intero arco temporale oggetto di causa, in attività di manutenzione, CP_1 demolizione e rifacimento delle bocchette di fuoriuscita della ghisa fusa di altoforno e delle cabalette, ossia del rigolone e delle rigole di scorrimento della ghisa fusa e della loppa fusa, presso il piano di colata nel reparto AFO 1, 2 e 4 dello stabilimento siderurgico di Taranto e che la manutenzione in questione, connotata da nocività per le sostanze disperse, è stata praticata, a settimane alterne, su ciascuno dei due campi di colata, atteso che, con tale frequenza temporale, uno è posto “in fermata”, mentre l'altro continua ad essere esercito ad opera dei dipendenti della impresa committente. Il primo giudice ha anche ritenuto l'assenza di sovrapponibilità – per assenza dello svolgimento di attività lavorativa negli stessi locali da parte degli operai della committente - a quelle del piano di colata “in esercizio con la conseguenza che gli operai edili di cui trattasi si sono certamente trovati a lavorare in condizioni ambientali diverse rispetto a quelle dei dipendenti della committente impiegati nelle attività relative alla colatura della ghisa ed in quelle collaterali, con l'ulteriore corollario che il mancato percepimento da parte di questi ultimi di uno speciale trattamento correlato alla presenza di sostanze nocive non può di per sé valere ad escludere l'erogazione, in favore dei primi, dell'indennizzo di cui al precitato art. 20. Applicata la prescrizione quinquennale dei crediti e tenuto conto dei criteri per la liquidazione evidenziati dalla datrice di lavoro, le somme spettanti sono state quantificate in € 8.392,16. 1.1. Parte appellante ha dedotto con il primo motivo di appello l'erronea interpretazione, violazione e falsa applicazione della norma del contratto collettivo nazionale del lavoro atteso che: 1) lo di Taranto non produce o impiega sostanze nocive, e l'attività svolta non Controparte_2 espone ad alte temperature;
2) l'appellato – quale dipendente dell'appaltatrice addetto Parte_1 alla manutenzione refrattaria del piano di colata - ha lavorato nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai dello di Taranto atteso che, mentre sul campo fermo Controparte_2
i dipendenti dell'appellante eseguivano le attività manutentive, sull'adiacente campo in esercizio, si sono svolte – ad opera del personale della committente - le attività di colatura della ghisa nonché le attività collaterali;
3) ai dipendenti della committente in A.S. non è stato corrisposto Pt_2 trattamento economico alcuno per detta attività, tantomeno speciale;
4) l'attività espletata dal CP_1 di manutenzione refrattaria è stata eseguita nei locali nei quali è stata prevista costantemente e normalmente la presenza degli operai della committente. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento della decisione atteso che i testi escussi hanno confermato come il personale di Pt_2 in A.S. fosse quotidianamente impegnato: a) sul campo di colata “in fermata”, ove erano svolte le opere oggetto di appalto da parte della Società committente, nelle attività di manutenzione elettrica e meccanica;
a/1) sempre sul campo di colata “in fermata”, nelle attività di vigilanza e controllo delle opere poste in essere dall'appaltatrice; b) sul campo “in marcia”, distante circa 27/30 metri da quello in manutenzione, nelle attività di colatura della ghisa e nella attività collaterali. Ha, altresì, evidenziato l'inammissibilità della documentazione prodotta dal lavoratore unitamente alle note difensive nel giudizio di primo grado. Ha, pertanto concluso chiedendo “riformare la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2216/2021, resa dal Tribunale di Taranto, Giudice Dott. Giovanni De Palma, a definizione del procedimento iscritto al n. di R.G. 2411/2019, depositata in data 06.10.2021, mai notificata;
- rigettare, per l'effetto, la domanda proposta in primo grado dall'appellato, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare altresì l'appellato alla restituzione degli importi corrisposti dalla in Parte_1 ottemperanza alla sentenza n. 2216/2021, pari a complessivi € 8.392,16, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, nonché il difensore dell'appellato alla restituzione, sempre in favore di
, dell'importo ricevuto a titolo di competenze legali;
- in ogni caso, condannare Parte_1
l'appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
1.2. Parte appellata, costituita in giudizio in data 17.11.2025, ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 04.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc precedenti intervenuti nella Corte in relazione ad analoghe controversie potendosi condividere le motivazioni ivi enucleate attanagliandosi anche al caso di specie (v. sentenza n. 209/2023, est. dott. Morea;
sentenza n. 523/2023, est. dott.ssa Lastella).
2.1. L'odierno appellante, assunto alle dipendenze della in data 1.3.2000 con qualifica di Parte_1 operaio e inquadramento nella II categoria del CCNL Edilizia/Industria, ha rivendicato in primo grado la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 20, punto 9, del CCNL Edilizia per aver espletato mansioni di manutentore delle bocchette di fuoruscita della ghisa, del rigolone e delle rigole di scorrimento presenti nel Piano di Colata dei reparti AFO 1, 2 e 4 dello Stabilimento Ilva spa in A.S. di Taranto.
2.2. La materia della presente controversia verte quindi sulla applicabilità nei confronti del CP_1 della previsione di cui all'art. 20 punto 9) CCNL Edilizia Industria, che prevede la erogazione della indennità speciale per lavori speciali disagiati in favore degli operai impegnati nell'espletamento di
“lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, un eguale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività”. Dal tenore della norma contrattuale in oggetto, emerge che: 1) in primo luogo, l'emolumento di che trattasi sia riconosciuto in favore dei lavoratori edili che operano nelle medesime condizioni di luogo e di ambiente dei lavoratori dello stabilimento che beneficiano di un omologo trattamento, all'evidente fine di parificare la retribuzione dei lavoratori ugualmente adibiti a processi produttivi comportanti l'impiego di sostanze nocive o di condizioni disagiate;
2) ove invece difetti tale medesimezza, l'indennità in questione è riconosciuta in favore dei lavoratori edili che operino “in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi” ed in un contesto ambientale connotato da nocività.
2.3. Le mansioni svolte dal ricorrente sono state descritte nella sentenza impugnata in relazione a quanto dichiarato dai testi escussi in primo grado e su tale aspetto non risulta essere stato proposto specifico motivo di gravame. La questione controversa è l'individuazione dell'ambito applicativo della citata norma nella parte in cui prevede che, ai fini del riconoscimento della indennità, non sia richiesta nei locali normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi oltre la condizione obiettiva di nocività dell'ambiente di lavoro. Quindi, deve ricorrere una delle due condizioni previste alternativamente dall'art. 20 citato e cioè che nello stesso ambiente di lavoro: a) operino anche operai dello stabilimento cui spetti uno speciale trattamento a titolo di disagio;
oppure b) non sia richiesta normalmente l'attività degli operai dello stabilimento. Anche prescindendo dalla natura nociva dell'ambiente di lavoro, risulta rilevante ed assorbente la verifica circa la ricorrenza delle sopra riferite condizioni il cui onere probatorio incombe sulla parte che agisce in giudizio ovvero, nel caso di specie, sul lavoratore. Invero, deve evidenziarsi che le risultanze processuali con particolare riguardo alle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado si presentano divergenti in ordine alla condizione prevista dalla norma circa la non presenza di lavoratori dello stabilimento durante lo svolgimento del lavoro da parte del . CP_1
2.4. I testi e – a conoscenza dei fatti in quanto dipendenti della il primo Tes_1 Tes_2 Pt_1 quale capo area manutentore campi colata alto forno ed il secondo quale direttore tecnico – hanno riferito della presenza di altri dipendenti della committente durante lo svolgimento dell'attività di manutenzione del campo di colata ovvero del capo turno del committente (v. dichiarazioni del
) e degli altri operai della committente per svolgere manutenzione elettrica e meccanica (v. Tes_1 teste il quale ha precisato attività di coordinamento per evitare interferenze tra le attività ed Tes_2 ha riferito dell'attività di controllo svolto dalla committente). Sull'attendibilità di detti testi non sono sostanziali e rilevanti elementi di segno contrario, dovendosi evidenziare che il quale direttore tecnico dell'azienda per tutto lo stabilimento non Tes_2 Pt_2 esclude, ed anzi rafforza la conoscenza dei fatti riferiti, proprio in virtù della mansione rivestita. Di contro, i testi addotti dalla parte appellata hanno riferito che normalmente non vi era la presenza di operai della committente. A fronte di tale divergenza incidente su di un elemento costitutivo del diritto azionato, non emergono elementi di prevalenza dell'una o dell'altra testimonianza, ricadendo sulla parte cha azionato il diritto la conseguenza della mancata prova dei fatti costitutivi del diritto.
2.5. Deve altresì e comunque evidenziarsi che dalla disamina delle complessive dichiarazioni rese dai testi addotti da entrambe le parti è emerso il seguente stato dei luoghi con riguardo al reparto : Parte_3
- la presenza di un crogiuolo centrale, da cui partono due campi di colata da cui fuoriesce ghisa fluida, denominati capo A e campo B, collocati nello stesso capannone seppure distanti tra loro circa 30 mt.;
- di essi, settimanalmente, uno è tenuto in esercizio dagli operai dello stabilimento che provvedono a seguire il normale ciclo produttivo;
- l'altro campo è in condizione di “fermo” (ed in questo lavora l'appellante) per manutenzione refrattaria da parte degli operai della Pt_1
Tale situazione di fatto, induce a ritenere unico l'ambiente dove operavano sia gli operai dello stabilimento, addetti al campo in esercizio della colata, sia gli operai addetti alla manutenzione del campo fermo, con la conseguente compresenza degli uni e degli altri, tale da escludere comunque la condizione a monte dell'invocata indennità. Sul punto, si presenta logisticamente irrilevante la presenza di una recinzione o transenne quale divisorio tra i due campi, in quanto inidonei a creare differenti ambienti di lavoro, collocandosi entrambi i campi in un unico, seppure ampio, ambiente lavorativo.
2.6. Infine, non emerge prova certa della percezione da parte degli operai della committente della medesima indennità rivendicata nella presente sede.
3. L'appello, pertanto, merita accoglimento e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall'appellato deve essere rigettata con condanna di quest'ultima alla CP_1 restituzione in favore della appellante di quanto eventualmente spettantegli in forza della sentenza impugnata, non costituendo la richiesta di restituzione domanda nuova, dunque, potendo essere formulata dal debitore anche in grado di appello (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, n.1213). Tanto vale anche per le spese di lite eventualmente già versate. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi di cui allo scaglione di riferimento delle tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della concreta attività svolta in primo grado e nel presente giudizio ed avendo in considerazione l'esito complessivo della lite atteso che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, n. 2697/2023 del 30/1/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21706 del 2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dall'appellato ; condanna parte appellata alla CP_1 restituzione in favore della appellante di quanto eventualmente spettantegli in forza della sentenza impugnata;
- Condanna parte appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 2500,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e, quanto al secondo grado, in
€ 1985,00 oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Taranto, 04.12.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio
1) dott.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Antonella Gialdino Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro, in grado di appello, in materia di differenze retributive, iscritta al numero 108 del Ruolo Generale delle cause dell'anno2022 T R A appr. e dif. dall'avv Enrico Claudio SCHIAVONE Parte_1
Appellante E
, rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO Controparte_1
Appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato in data 04/04/2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.2216 del 06.10.2021 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha accolto la domanda proposta da volta al riconoscimento in suo favore della Controparte_1 indennità prevista dall'art. 20 del CNNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, condannando la parte appellante al pagamento, per il predetto titolo, della somma di €8392,16 oltre alle spese di lite quantificate in € 2500,00. In particolare, il giudice di prime cure, alla luce dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto provato l'impiego del , per l'intero arco temporale oggetto di causa, in attività di manutenzione, CP_1 demolizione e rifacimento delle bocchette di fuoriuscita della ghisa fusa di altoforno e delle cabalette, ossia del rigolone e delle rigole di scorrimento della ghisa fusa e della loppa fusa, presso il piano di colata nel reparto AFO 1, 2 e 4 dello stabilimento siderurgico di Taranto e che la manutenzione in questione, connotata da nocività per le sostanze disperse, è stata praticata, a settimane alterne, su ciascuno dei due campi di colata, atteso che, con tale frequenza temporale, uno è posto “in fermata”, mentre l'altro continua ad essere esercito ad opera dei dipendenti della impresa committente. Il primo giudice ha anche ritenuto l'assenza di sovrapponibilità – per assenza dello svolgimento di attività lavorativa negli stessi locali da parte degli operai della committente - a quelle del piano di colata “in esercizio con la conseguenza che gli operai edili di cui trattasi si sono certamente trovati a lavorare in condizioni ambientali diverse rispetto a quelle dei dipendenti della committente impiegati nelle attività relative alla colatura della ghisa ed in quelle collaterali, con l'ulteriore corollario che il mancato percepimento da parte di questi ultimi di uno speciale trattamento correlato alla presenza di sostanze nocive non può di per sé valere ad escludere l'erogazione, in favore dei primi, dell'indennizzo di cui al precitato art. 20. Applicata la prescrizione quinquennale dei crediti e tenuto conto dei criteri per la liquidazione evidenziati dalla datrice di lavoro, le somme spettanti sono state quantificate in € 8.392,16. 1.1. Parte appellante ha dedotto con il primo motivo di appello l'erronea interpretazione, violazione e falsa applicazione della norma del contratto collettivo nazionale del lavoro atteso che: 1) lo di Taranto non produce o impiega sostanze nocive, e l'attività svolta non Controparte_2 espone ad alte temperature;
2) l'appellato – quale dipendente dell'appaltatrice addetto Parte_1 alla manutenzione refrattaria del piano di colata - ha lavorato nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai dello di Taranto atteso che, mentre sul campo fermo Controparte_2
i dipendenti dell'appellante eseguivano le attività manutentive, sull'adiacente campo in esercizio, si sono svolte – ad opera del personale della committente - le attività di colatura della ghisa nonché le attività collaterali;
3) ai dipendenti della committente in A.S. non è stato corrisposto Pt_2 trattamento economico alcuno per detta attività, tantomeno speciale;
4) l'attività espletata dal CP_1 di manutenzione refrattaria è stata eseguita nei locali nei quali è stata prevista costantemente e normalmente la presenza degli operai della committente. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali poste a fondamento della decisione atteso che i testi escussi hanno confermato come il personale di Pt_2 in A.S. fosse quotidianamente impegnato: a) sul campo di colata “in fermata”, ove erano svolte le opere oggetto di appalto da parte della Società committente, nelle attività di manutenzione elettrica e meccanica;
a/1) sempre sul campo di colata “in fermata”, nelle attività di vigilanza e controllo delle opere poste in essere dall'appaltatrice; b) sul campo “in marcia”, distante circa 27/30 metri da quello in manutenzione, nelle attività di colatura della ghisa e nella attività collaterali. Ha, altresì, evidenziato l'inammissibilità della documentazione prodotta dal lavoratore unitamente alle note difensive nel giudizio di primo grado. Ha, pertanto concluso chiedendo “riformare la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2216/2021, resa dal Tribunale di Taranto, Giudice Dott. Giovanni De Palma, a definizione del procedimento iscritto al n. di R.G. 2411/2019, depositata in data 06.10.2021, mai notificata;
- rigettare, per l'effetto, la domanda proposta in primo grado dall'appellato, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare altresì l'appellato alla restituzione degli importi corrisposti dalla in Parte_1 ottemperanza alla sentenza n. 2216/2021, pari a complessivi € 8.392,16, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, nonché il difensore dell'appellato alla restituzione, sempre in favore di
, dell'importo ricevuto a titolo di competenze legali;
- in ogni caso, condannare Parte_1
l'appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
1.2. Parte appellata, costituita in giudizio in data 17.11.2025, ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 04.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc precedenti intervenuti nella Corte in relazione ad analoghe controversie potendosi condividere le motivazioni ivi enucleate attanagliandosi anche al caso di specie (v. sentenza n. 209/2023, est. dott. Morea;
sentenza n. 523/2023, est. dott.ssa Lastella).
2.1. L'odierno appellante, assunto alle dipendenze della in data 1.3.2000 con qualifica di Parte_1 operaio e inquadramento nella II categoria del CCNL Edilizia/Industria, ha rivendicato in primo grado la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 20, punto 9, del CCNL Edilizia per aver espletato mansioni di manutentore delle bocchette di fuoruscita della ghisa, del rigolone e delle rigole di scorrimento presenti nel Piano di Colata dei reparti AFO 1, 2 e 4 dello Stabilimento Ilva spa in A.S. di Taranto.
2.2. La materia della presente controversia verte quindi sulla applicabilità nei confronti del CP_1 della previsione di cui all'art. 20 punto 9) CCNL Edilizia Industria, che prevede la erogazione della indennità speciale per lavori speciali disagiati in favore degli operai impegnati nell'espletamento di
“lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, un eguale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività”. Dal tenore della norma contrattuale in oggetto, emerge che: 1) in primo luogo, l'emolumento di che trattasi sia riconosciuto in favore dei lavoratori edili che operano nelle medesime condizioni di luogo e di ambiente dei lavoratori dello stabilimento che beneficiano di un omologo trattamento, all'evidente fine di parificare la retribuzione dei lavoratori ugualmente adibiti a processi produttivi comportanti l'impiego di sostanze nocive o di condizioni disagiate;
2) ove invece difetti tale medesimezza, l'indennità in questione è riconosciuta in favore dei lavoratori edili che operino “in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi” ed in un contesto ambientale connotato da nocività.
2.3. Le mansioni svolte dal ricorrente sono state descritte nella sentenza impugnata in relazione a quanto dichiarato dai testi escussi in primo grado e su tale aspetto non risulta essere stato proposto specifico motivo di gravame. La questione controversa è l'individuazione dell'ambito applicativo della citata norma nella parte in cui prevede che, ai fini del riconoscimento della indennità, non sia richiesta nei locali normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi oltre la condizione obiettiva di nocività dell'ambiente di lavoro. Quindi, deve ricorrere una delle due condizioni previste alternativamente dall'art. 20 citato e cioè che nello stesso ambiente di lavoro: a) operino anche operai dello stabilimento cui spetti uno speciale trattamento a titolo di disagio;
oppure b) non sia richiesta normalmente l'attività degli operai dello stabilimento. Anche prescindendo dalla natura nociva dell'ambiente di lavoro, risulta rilevante ed assorbente la verifica circa la ricorrenza delle sopra riferite condizioni il cui onere probatorio incombe sulla parte che agisce in giudizio ovvero, nel caso di specie, sul lavoratore. Invero, deve evidenziarsi che le risultanze processuali con particolare riguardo alle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado si presentano divergenti in ordine alla condizione prevista dalla norma circa la non presenza di lavoratori dello stabilimento durante lo svolgimento del lavoro da parte del . CP_1
2.4. I testi e – a conoscenza dei fatti in quanto dipendenti della il primo Tes_1 Tes_2 Pt_1 quale capo area manutentore campi colata alto forno ed il secondo quale direttore tecnico – hanno riferito della presenza di altri dipendenti della committente durante lo svolgimento dell'attività di manutenzione del campo di colata ovvero del capo turno del committente (v. dichiarazioni del
) e degli altri operai della committente per svolgere manutenzione elettrica e meccanica (v. Tes_1 teste il quale ha precisato attività di coordinamento per evitare interferenze tra le attività ed Tes_2 ha riferito dell'attività di controllo svolto dalla committente). Sull'attendibilità di detti testi non sono sostanziali e rilevanti elementi di segno contrario, dovendosi evidenziare che il quale direttore tecnico dell'azienda per tutto lo stabilimento non Tes_2 Pt_2 esclude, ed anzi rafforza la conoscenza dei fatti riferiti, proprio in virtù della mansione rivestita. Di contro, i testi addotti dalla parte appellata hanno riferito che normalmente non vi era la presenza di operai della committente. A fronte di tale divergenza incidente su di un elemento costitutivo del diritto azionato, non emergono elementi di prevalenza dell'una o dell'altra testimonianza, ricadendo sulla parte cha azionato il diritto la conseguenza della mancata prova dei fatti costitutivi del diritto.
2.5. Deve altresì e comunque evidenziarsi che dalla disamina delle complessive dichiarazioni rese dai testi addotti da entrambe le parti è emerso il seguente stato dei luoghi con riguardo al reparto : Parte_3
- la presenza di un crogiuolo centrale, da cui partono due campi di colata da cui fuoriesce ghisa fluida, denominati capo A e campo B, collocati nello stesso capannone seppure distanti tra loro circa 30 mt.;
- di essi, settimanalmente, uno è tenuto in esercizio dagli operai dello stabilimento che provvedono a seguire il normale ciclo produttivo;
- l'altro campo è in condizione di “fermo” (ed in questo lavora l'appellante) per manutenzione refrattaria da parte degli operai della Pt_1
Tale situazione di fatto, induce a ritenere unico l'ambiente dove operavano sia gli operai dello stabilimento, addetti al campo in esercizio della colata, sia gli operai addetti alla manutenzione del campo fermo, con la conseguente compresenza degli uni e degli altri, tale da escludere comunque la condizione a monte dell'invocata indennità. Sul punto, si presenta logisticamente irrilevante la presenza di una recinzione o transenne quale divisorio tra i due campi, in quanto inidonei a creare differenti ambienti di lavoro, collocandosi entrambi i campi in un unico, seppure ampio, ambiente lavorativo.
2.6. Infine, non emerge prova certa della percezione da parte degli operai della committente della medesima indennità rivendicata nella presente sede.
3. L'appello, pertanto, merita accoglimento e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall'appellato deve essere rigettata con condanna di quest'ultima alla CP_1 restituzione in favore della appellante di quanto eventualmente spettantegli in forza della sentenza impugnata, non costituendo la richiesta di restituzione domanda nuova, dunque, potendo essere formulata dal debitore anche in grado di appello (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, n.1213). Tanto vale anche per le spese di lite eventualmente già versate. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi di cui allo scaglione di riferimento delle tabelle di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della concreta attività svolta in primo grado e nel presente giudizio ed avendo in considerazione l'esito complessivo della lite atteso che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, n. 2697/2023 del 30/1/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21706 del 2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dall'appellato ; condanna parte appellata alla CP_1 restituzione in favore della appellante di quanto eventualmente spettantegli in forza della sentenza impugnata;
- Condanna parte appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 2500,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e, quanto al secondo grado, in
€ 1985,00 oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Taranto, 04.12.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Maristella Agostinacchio