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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.NO Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3355 del R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ( cf ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonella Esposito (cf. ) che la rappresenta e la difende come da C.F._2 procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monte di Dio n.4 insieme alla predetta.
Per le comunicazioni: Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] ( cf ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Italia n.77, presso lo studio dell'Avv. Stefania Di
NO (cf ), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti. C.F._4
Per le comunicazioni: pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso reiterando le richieste di cui al proposto gravame e chiedendone l'accoglimento, con vittoria delle spese di lite. L'appellato si è riportato ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni in essi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e avevano contratto matrimonio in data 22.11.1991 e Parte_1 Controparte_1 dalla loro unione era nata la figlia in data 4.1.1994. Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, i predetti erano addivenuti alla separazione consensuale ed il
14.6.2002 era stato pronunciato il relativo decreto di omologazione.
In seguito era stato pronunciato decreto di modifica delle condizioni di separazione ed in forza dello stesso era stato posto a carico del - dipendente della Marina Militare - un assegno di euro CP_1
400,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre ad un assegno di euro 300,00 per il mantenimento della moglie;
il tutto con rivalutazione istat.
A seguito di reclamo proposto dalla avverso detto provvedimento, la Corte d'Appello - a Pt_1 parziale modifica di quanto già stabilito dal Tribunale - aveva quantificato in euro 550,00 l'assegno dovuto dal per il mantenimento della figlia, confermando la somma di euro 300,00 per CP_1
l'assegno dovuto dal predetto per il mantenimento della moglie.
Successivamente il con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 depositato il 6.9.2021 dinanzi al Tribunale di Napoli, aveva chiesto emettersi pronuncia sullo status ed inoltre “…confermare gli importi degli attuali assegni di mantenimento stabiliti e già rivalutati all'attualità a carico del ricorrente in favore della figlia e della moglie Persona_2 [...]
”, che lo stesso aveva quantificato al momento del deposito del ricorso, in € 351,00 in CP_2 favore della moglie ed € 643,00 in favore della figlia.
Radicatasi la lite, la aveva chiesto in via preliminare l'acquisizione della documentazione Pt_1 degli ultimi tre anni attestante le missioni all'estero svolte dal con i relativi emolumenti, CP_1 oltre al deposito della sua documentazione reddituale dei due anni precedenti al 2021; ciò al fine di valutare il reddito medio del predetto. La aveva inoltre sottolineato la differente natura Pt_1 dell'assegno di mantenimento rispetto a quello divorzile ed aveva evidenziato che, stante la totale assenza del ricorrente dalla vita della figlia, che non incontrava ormai da diversi anni, la madre aveva dovuto occuparsi in via esclusiva della crescita, educazione e cura della stessa rinunciando a qualsiasi possibilità di crescita professionale e personale cui si aggiungeva, in ogni caso, una scarsa istruzione ed una scarsa professionalità. La aveva altresì rappresentato le difficoltà della figlia, che con Pt_1 fatica si era di recente laureata in scienza motorie ma che voleva continuare gli studi frequentando anche il successivo corso di specialistica biennale.
A seguito di quanto sopra la predetta aveva chiesto con riferimento al merito di: fissare l'assegno di divorzio per la resistente in € 200,00 mensili in più rispetto a quello liquidato in separazione, con aggiornamento Istat;
stabilire la partecipazione dell'obbligato alle spese straordinarie nella misura del
60%, almeno quelle universitarie;
porre le spese di lite a carico del ricorrente.
All'udienza presidenziale erano stati confermati i provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello a seguito del menzionato reclamo e nel prosieguo del giudizio erano state disattese le richieste istruttorie;
era stata emessa pronuncia sullo status ed infine, precisate le conclusioni, la causa era stata decisa con la sentenza n. 6385/2024.
Nella richiamata sentenza il Tribunale di Napoli aveva così provveduto: “… pone a carico di
l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 05 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 550,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della decisione della Corte, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, a titolo di Parte_1 assegno di divorzio la somma di € 300,00. Detta somma andrà automaticamente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della decisione della Corte”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , la quale ha lamentato: la violazione del Pt_1 principio della domanda e autonomia negoziale delle parti ex artt. 1321 e 1322 cc – la violazione del principio della disponibilita' delle prove- contraddittorieta' tra dispositivo e contenuto/motivazione della sentenza -violazione art.112 cpc.- ultrapetita –errore materiale.
La predetta ha poi concluso chiedendo che, a modifica di quanto disposto nella sentenza di primo grado, valutato che gli assegni all'attualità erano pari ad € 715,00 per ed € 390,00 Persona_2 per , venisse modificato il dispositivo della sentenza di primo grado confermando gli Parte_1 importi suindicati.
In via subordinata, relativamente all'assegno a lei dovuto, la predetta ha chiesto che venissero ammesse le prove richieste in primo grado, con conseguente accoglimento della domanda di maggiorazione dell'assegno divorzile da lei proposta in detta sede.
Spese vinte in caso di opposizione da parte dell'appellato.
Si è costituito , il quale nel dichiarare preliminarmente di non accettare il Controparte_1 contraddittorio su domande e richieste nuove, si è riportato a quanto già richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure ed ha concluso rimettendosi alla valutazione di questa Corte in ordine alla domanda principale proposta da parte appellante e chiedendo il rigetto della domanda subordinata di aumento dell'assegno divorzile. Spese come per legge.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta per cui, depositate le note nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste, all'esito della scadenza del previsto termine per note questo Collegio ha riservato la causa in decisione senza termini, in quanto non previsti dal rito.
Premesso quanto sopra vanno ora esaminate le doglianze poste a fondamento del gravame di cui si tratta ed a tal fine questa Corte ritiene di dover anzitutto ricordare che il Tribunale, nella sentenza oggetto della presente impugnativa, aveva argomentato tra l'altro che le uniche questioni da affrontare riguardavano la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie e l'ammontare dell'assegno di divorzio.
Quanto sopra precisando, relativamente alla figlia delle parti, che lo stesso ricorrente aveva affermato che la predetta non aveva ancora raggiunto l'autosufficienza economica, per cui la resistente risultava esonerata dall'onere della prova dei presupposti necessari per invocare la permanenza dell'obbligo di mantenimento di cui si tratta.
A quanto sopra il Tribunale aveva aggiunto che in realtà non solo il quantum di tale assegno di mantenimento non era oggetto di contestazione, ma anche l'an era acclarato, in quanto la madre aveva chiesto esclusivamente una diversa ripartizione delle spese straordinarie.
In maniera analoga, attesa la richiesta del ricorrente di “confermare” l'assegno di mantenimento per la moglie (domanda impropria vertendosi in tema di assegno di divorzio), la resistente risultava esonerata dalla dimostrazione dei requisiti per ottenere l'assegno di divorzio e quindi dalla prova dell'an, pur risultando ancora onerata della prova relativamente ai criteri per la liquidazione del suddetto assegno.
A tal proposito il primo giudice aveva tuttavia precisato che in realtà la resistente non aveva provato nulla in relazione alle sue condizioni reddituali o alla inadeguatezza dei mezzi o ancora alla sua impossibilità a procurarseli, per cui ove il marito non avesse chiesto “la conferma” dell'assegno, la relativa domanda avrebbe dovuto essere rigettata. Nello stesso tempo, a tale carenza conseguiva la determinazione dell'assegno nella stessa misura richiesta dal ricorrente, non avendo la richiedente allegato alcun elemento per quantificarne in misura maggiore l'importo.
Orbene, sulla scorta di quanto sin qui riportato l'appellante ha lamentato che il primo giudice, nonostante avesse affermato nella parte motiva, con riferimento:
- all'assegno di mantenimento per la figlia - maggiorenne ma non economicamente Per_1 sufficiente – che lo stesso non era oggetto di contestazione né in ordine all'an e nemmeno con riferimento al quantum;
- all'assegno divorzile in favore della , che il non aveva contestato l'an del diritto Pt_1 CP_1 della moglie al suddetto assegno e che lo stesso andava liquidato nella misura richiesta dallo stesso ricorrente;
nella parte dispositiva della sentenza in esame aveva invece stabilito a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 550,00, da Pt_1 rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della decisione della Corte, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
quanto sopra oltre all'obbligo di corrispondere alla sig.ra , entro Parte_1
e non oltre il giorno 05 di ogni mese, a titolo di assegno di divorzio la somma di € 300,00. Detta somma andrà automaticamente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della decisione della Corte…”.
Quanto sopra, facendo quindi riferimento agli importi stabiliti dalla Corte di Appello in sede di reclamo con provvedimento del 20.4.2009, a fronte di quanto diversamente richiesto dal CP_1 che aveva fatto riferimento agli stessi importi ma già rivalutati, pari al momento del ricorso proposto il 6.9.21 ad euro 351,00 in favore della moglie e ad € 643,00 in favore della figlia.
Tanto rilevato ritiene questa Corte che la doglianza dell'appellante sia condivisibile e debba essere accolta.
Va difatti sottolineato, quanto all'assegno di mantenimento in favore della figlia che - come Per_1 del resto condivisibilmente affermato dal primo giudice nella parte motiva della sentenza in esame - non vi è contestazione tra le parti né sull'an, né sul quantum dello stesso e quindi sulla circostanza che l'importo da liquidarsi in questa sede debba fare riferimento alla somma di euro 550,00 rivalutata ad oggi, oltre alla ulteriore rivalutazione secondo gli indici istat.
In ragione di quanto sopra ritiene questa Corte che non vi sia motivo per discostarsi dalla comune intenzione delle parti, con la conseguenza che – coerentemente rispetto alle considerazioni esposte - la sentenza di primo grado debba essere riformata sul punto quantificando all'attualità l'importo dell'assegno di mantenimento pari ad euro 550,00 riconosciuto in favore della predetta con provvedimento del 20.4.2009, cui deve aggiungersi la rivalutazione istat.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'assegno divorzile, incontestato nell'an ed incontestato altresì nella sua quantificazione, avendo la fatto propria nella sua richiesta Pt_1 principale la quantificazione indicata dalla controparte.
Ad adiuvandum si deve del resto sottolineare che il primo giudice nella parte motiva aveva condivisibilmente rilevato che in mancanza di allegazioni e prove offerte dalla appellante con riferimento all'importo dell'assegno divorzile, l'assegno andava determinato nella misura richiesta dal ricorrente, pur facendo riferimento - erroneamente - alla somma di euro 300,00 quantificata in data 20.4.2009. In ragione di quanto sopra la sentenza di primo grado va riformata anche sul punto, quantificando all'attualità l'importo dell'assegno divorzile pari ad euro 300,00 riconosciuto in favore della predetta con provvedimento del 20.4.2009, cui deve aggiungersi la rivalutazione istat.
Tanto rilevato l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che deve porsi a carico del facendo applicazione dei criteri indicati, l'obbligo di CP_1 corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 730,40 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, nonché la somma di euro 398,40 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione istat.
Ritiene infine questa Corte che, in ragione dell'oggetto della controversia e delle posizioni difensive rispettivamente assunte dalle parti, sussistano i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite, con riferimento anche al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 6385/24 emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro CP_1 Pt_1
730,40 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonché la somma di euro 398,40 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione istat.
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.NO Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3355 del R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ( cf ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonella Esposito (cf. ) che la rappresenta e la difende come da C.F._2 procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monte di Dio n.4 insieme alla predetta.
Per le comunicazioni: Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] ( cf ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Italia n.77, presso lo studio dell'Avv. Stefania Di
NO (cf ), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti. C.F._4
Per le comunicazioni: pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso reiterando le richieste di cui al proposto gravame e chiedendone l'accoglimento, con vittoria delle spese di lite. L'appellato si è riportato ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni in essi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e avevano contratto matrimonio in data 22.11.1991 e Parte_1 Controparte_1 dalla loro unione era nata la figlia in data 4.1.1994. Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, i predetti erano addivenuti alla separazione consensuale ed il
14.6.2002 era stato pronunciato il relativo decreto di omologazione.
In seguito era stato pronunciato decreto di modifica delle condizioni di separazione ed in forza dello stesso era stato posto a carico del - dipendente della Marina Militare - un assegno di euro CP_1
400,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia, oltre ad un assegno di euro 300,00 per il mantenimento della moglie;
il tutto con rivalutazione istat.
A seguito di reclamo proposto dalla avverso detto provvedimento, la Corte d'Appello - a Pt_1 parziale modifica di quanto già stabilito dal Tribunale - aveva quantificato in euro 550,00 l'assegno dovuto dal per il mantenimento della figlia, confermando la somma di euro 300,00 per CP_1
l'assegno dovuto dal predetto per il mantenimento della moglie.
Successivamente il con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 depositato il 6.9.2021 dinanzi al Tribunale di Napoli, aveva chiesto emettersi pronuncia sullo status ed inoltre “…confermare gli importi degli attuali assegni di mantenimento stabiliti e già rivalutati all'attualità a carico del ricorrente in favore della figlia e della moglie Persona_2 [...]
”, che lo stesso aveva quantificato al momento del deposito del ricorso, in € 351,00 in CP_2 favore della moglie ed € 643,00 in favore della figlia.
Radicatasi la lite, la aveva chiesto in via preliminare l'acquisizione della documentazione Pt_1 degli ultimi tre anni attestante le missioni all'estero svolte dal con i relativi emolumenti, CP_1 oltre al deposito della sua documentazione reddituale dei due anni precedenti al 2021; ciò al fine di valutare il reddito medio del predetto. La aveva inoltre sottolineato la differente natura Pt_1 dell'assegno di mantenimento rispetto a quello divorzile ed aveva evidenziato che, stante la totale assenza del ricorrente dalla vita della figlia, che non incontrava ormai da diversi anni, la madre aveva dovuto occuparsi in via esclusiva della crescita, educazione e cura della stessa rinunciando a qualsiasi possibilità di crescita professionale e personale cui si aggiungeva, in ogni caso, una scarsa istruzione ed una scarsa professionalità. La aveva altresì rappresentato le difficoltà della figlia, che con Pt_1 fatica si era di recente laureata in scienza motorie ma che voleva continuare gli studi frequentando anche il successivo corso di specialistica biennale.
A seguito di quanto sopra la predetta aveva chiesto con riferimento al merito di: fissare l'assegno di divorzio per la resistente in € 200,00 mensili in più rispetto a quello liquidato in separazione, con aggiornamento Istat;
stabilire la partecipazione dell'obbligato alle spese straordinarie nella misura del
60%, almeno quelle universitarie;
porre le spese di lite a carico del ricorrente.
All'udienza presidenziale erano stati confermati i provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello a seguito del menzionato reclamo e nel prosieguo del giudizio erano state disattese le richieste istruttorie;
era stata emessa pronuncia sullo status ed infine, precisate le conclusioni, la causa era stata decisa con la sentenza n. 6385/2024.
Nella richiamata sentenza il Tribunale di Napoli aveva così provveduto: “… pone a carico di
l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 05 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 550,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della decisione della Corte, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, a titolo di Parte_1 assegno di divorzio la somma di € 300,00. Detta somma andrà automaticamente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della decisione della Corte”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , la quale ha lamentato: la violazione del Pt_1 principio della domanda e autonomia negoziale delle parti ex artt. 1321 e 1322 cc – la violazione del principio della disponibilita' delle prove- contraddittorieta' tra dispositivo e contenuto/motivazione della sentenza -violazione art.112 cpc.- ultrapetita –errore materiale.
La predetta ha poi concluso chiedendo che, a modifica di quanto disposto nella sentenza di primo grado, valutato che gli assegni all'attualità erano pari ad € 715,00 per ed € 390,00 Persona_2 per , venisse modificato il dispositivo della sentenza di primo grado confermando gli Parte_1 importi suindicati.
In via subordinata, relativamente all'assegno a lei dovuto, la predetta ha chiesto che venissero ammesse le prove richieste in primo grado, con conseguente accoglimento della domanda di maggiorazione dell'assegno divorzile da lei proposta in detta sede.
Spese vinte in caso di opposizione da parte dell'appellato.
Si è costituito , il quale nel dichiarare preliminarmente di non accettare il Controparte_1 contraddittorio su domande e richieste nuove, si è riportato a quanto già richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure ed ha concluso rimettendosi alla valutazione di questa Corte in ordine alla domanda principale proposta da parte appellante e chiedendo il rigetto della domanda subordinata di aumento dell'assegno divorzile. Spese come per legge.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta per cui, depositate le note nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste, all'esito della scadenza del previsto termine per note questo Collegio ha riservato la causa in decisione senza termini, in quanto non previsti dal rito.
Premesso quanto sopra vanno ora esaminate le doglianze poste a fondamento del gravame di cui si tratta ed a tal fine questa Corte ritiene di dover anzitutto ricordare che il Tribunale, nella sentenza oggetto della presente impugnativa, aveva argomentato tra l'altro che le uniche questioni da affrontare riguardavano la percentuale di ripartizione delle spese straordinarie e l'ammontare dell'assegno di divorzio.
Quanto sopra precisando, relativamente alla figlia delle parti, che lo stesso ricorrente aveva affermato che la predetta non aveva ancora raggiunto l'autosufficienza economica, per cui la resistente risultava esonerata dall'onere della prova dei presupposti necessari per invocare la permanenza dell'obbligo di mantenimento di cui si tratta.
A quanto sopra il Tribunale aveva aggiunto che in realtà non solo il quantum di tale assegno di mantenimento non era oggetto di contestazione, ma anche l'an era acclarato, in quanto la madre aveva chiesto esclusivamente una diversa ripartizione delle spese straordinarie.
In maniera analoga, attesa la richiesta del ricorrente di “confermare” l'assegno di mantenimento per la moglie (domanda impropria vertendosi in tema di assegno di divorzio), la resistente risultava esonerata dalla dimostrazione dei requisiti per ottenere l'assegno di divorzio e quindi dalla prova dell'an, pur risultando ancora onerata della prova relativamente ai criteri per la liquidazione del suddetto assegno.
A tal proposito il primo giudice aveva tuttavia precisato che in realtà la resistente non aveva provato nulla in relazione alle sue condizioni reddituali o alla inadeguatezza dei mezzi o ancora alla sua impossibilità a procurarseli, per cui ove il marito non avesse chiesto “la conferma” dell'assegno, la relativa domanda avrebbe dovuto essere rigettata. Nello stesso tempo, a tale carenza conseguiva la determinazione dell'assegno nella stessa misura richiesta dal ricorrente, non avendo la richiedente allegato alcun elemento per quantificarne in misura maggiore l'importo.
Orbene, sulla scorta di quanto sin qui riportato l'appellante ha lamentato che il primo giudice, nonostante avesse affermato nella parte motiva, con riferimento:
- all'assegno di mantenimento per la figlia - maggiorenne ma non economicamente Per_1 sufficiente – che lo stesso non era oggetto di contestazione né in ordine all'an e nemmeno con riferimento al quantum;
- all'assegno divorzile in favore della , che il non aveva contestato l'an del diritto Pt_1 CP_1 della moglie al suddetto assegno e che lo stesso andava liquidato nella misura richiesta dallo stesso ricorrente;
nella parte dispositiva della sentenza in esame aveva invece stabilito a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 550,00, da Pt_1 rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della decisione della Corte, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
quanto sopra oltre all'obbligo di corrispondere alla sig.ra , entro Parte_1
e non oltre il giorno 05 di ogni mese, a titolo di assegno di divorzio la somma di € 300,00. Detta somma andrà automaticamente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della decisione della Corte…”.
Quanto sopra, facendo quindi riferimento agli importi stabiliti dalla Corte di Appello in sede di reclamo con provvedimento del 20.4.2009, a fronte di quanto diversamente richiesto dal CP_1 che aveva fatto riferimento agli stessi importi ma già rivalutati, pari al momento del ricorso proposto il 6.9.21 ad euro 351,00 in favore della moglie e ad € 643,00 in favore della figlia.
Tanto rilevato ritiene questa Corte che la doglianza dell'appellante sia condivisibile e debba essere accolta.
Va difatti sottolineato, quanto all'assegno di mantenimento in favore della figlia che - come Per_1 del resto condivisibilmente affermato dal primo giudice nella parte motiva della sentenza in esame - non vi è contestazione tra le parti né sull'an, né sul quantum dello stesso e quindi sulla circostanza che l'importo da liquidarsi in questa sede debba fare riferimento alla somma di euro 550,00 rivalutata ad oggi, oltre alla ulteriore rivalutazione secondo gli indici istat.
In ragione di quanto sopra ritiene questa Corte che non vi sia motivo per discostarsi dalla comune intenzione delle parti, con la conseguenza che – coerentemente rispetto alle considerazioni esposte - la sentenza di primo grado debba essere riformata sul punto quantificando all'attualità l'importo dell'assegno di mantenimento pari ad euro 550,00 riconosciuto in favore della predetta con provvedimento del 20.4.2009, cui deve aggiungersi la rivalutazione istat.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'assegno divorzile, incontestato nell'an ed incontestato altresì nella sua quantificazione, avendo la fatto propria nella sua richiesta Pt_1 principale la quantificazione indicata dalla controparte.
Ad adiuvandum si deve del resto sottolineare che il primo giudice nella parte motiva aveva condivisibilmente rilevato che in mancanza di allegazioni e prove offerte dalla appellante con riferimento all'importo dell'assegno divorzile, l'assegno andava determinato nella misura richiesta dal ricorrente, pur facendo riferimento - erroneamente - alla somma di euro 300,00 quantificata in data 20.4.2009. In ragione di quanto sopra la sentenza di primo grado va riformata anche sul punto, quantificando all'attualità l'importo dell'assegno divorzile pari ad euro 300,00 riconosciuto in favore della predetta con provvedimento del 20.4.2009, cui deve aggiungersi la rivalutazione istat.
Tanto rilevato l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che deve porsi a carico del facendo applicazione dei criteri indicati, l'obbligo di CP_1 corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 730,40 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, nonché la somma di euro 398,40 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione istat.
Ritiene infine questa Corte che, in ragione dell'oggetto della controversia e delle posizioni difensive rispettivamente assunte dalle parti, sussistano i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite, con riferimento anche al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 6385/24 emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro CP_1 Pt_1
730,40 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonché la somma di euro 398,40 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione istat.
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)