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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani -Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1602 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 10.03.2025, promosso
DA
(C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.), il 16.10.1973, e (C.F.: ) nata a Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria (R.C.), il 23.02.1976, entrambi rappresentati e difesi, giusto mandato difensivo in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe D'Agostino, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via Magna Grecia 4/B, hanno eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato l'11.06.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 28.07.2008;
-considerato che con decreto del 25.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al 19.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.02.2025, con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 28.07.2008, dal quale non sono nati figli;
b) con decreto di omologa n. 100/23, depositato il 10.05.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 30.03.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 30.03.2023, e che, pertanto, non
è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 26.07.2024, il quale ha emesso il parere in data 30.07.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato l'11.06.2024 da
[...]
e così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria il 28.07.2008 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte 2, s. A,
u.1, n.358 anno 2008, alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, sita Reggio Calabria alla Via Pietrastorta Condera n° 40, di proprietà del sig. , rimarrà nell'esclusivo possesso di quest'ultimo; Parte_1
2) in ordine ai beni mobili e personali presenti nella casa coniugale, i coniugi hanno provveduto alla regolamentazione degli stessi e, pertanto, entrambi dichiarano, reciprocamente, di non avere più nulla a pretendere;
3) entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere, come in effetti sono, ciascuno in grado di provvedere a sé medesimo;
4) i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
5) i coniugi dichiarano quindi di rinunciare a qualunque altra erogazione reciproca e di non aver nulla altro a pretendere, secondo legge, a qualsiasi titolo o ragione.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.03.2025 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani -Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1602 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 10.03.2025, promosso
DA
(C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.), il 16.10.1973, e (C.F.: ) nata a Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria (R.C.), il 23.02.1976, entrambi rappresentati e difesi, giusto mandato difensivo in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe D'Agostino, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), Via Magna Grecia 4/B, hanno eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato l'11.06.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 28.07.2008;
-considerato che con decreto del 25.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al 19.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.02.2025, con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 28.07.2008, dal quale non sono nati figli;
b) con decreto di omologa n. 100/23, depositato il 10.05.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 30.03.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 30.03.2023, e che, pertanto, non
è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 26.07.2024, il quale ha emesso il parere in data 30.07.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato l'11.06.2024 da
[...]
e così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria il 28.07.2008 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte 2, s. A,
u.1, n.358 anno 2008, alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, sita Reggio Calabria alla Via Pietrastorta Condera n° 40, di proprietà del sig. , rimarrà nell'esclusivo possesso di quest'ultimo; Parte_1
2) in ordine ai beni mobili e personali presenti nella casa coniugale, i coniugi hanno provveduto alla regolamentazione degli stessi e, pertanto, entrambi dichiarano, reciprocamente, di non avere più nulla a pretendere;
3) entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere, come in effetti sono, ciascuno in grado di provvedere a sé medesimo;
4) i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
5) i coniugi dichiarano quindi di rinunciare a qualunque altra erogazione reciproca e di non aver nulla altro a pretendere, secondo legge, a qualsiasi titolo o ragione.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.03.2025 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna