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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 569 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in Parte_1 appello dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi, con cui elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi, 12
E
Controparte_2
Appellato Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1203/2023, pubblicata il 21.09.2023,
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attuale appellante adiva il Tribunale di Frosinone per ottenere il riconoscimento all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria con ulteriori 5,50 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente per l'attribuzione del punteggio quale Assistente Amministrativo di 30,18 , quale Collaboratore Scolastico di 34,46
e quale Assistente Tecnico di 26,68.
Così concludeva: “In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n.
9256 del 18.03.2021e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istitutoe delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,50 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 30,18
, quale Collaboratore Scolastico di 34,46 e quale Assistente Tecnico di 26,68, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari...” Ritualmente notificato il ricorso al
[...]
Controparte_3
non si sono costituiti.
[...]
Con la sentenza gravata il Tribunale ritenuto non fondata la dedotta illegittimità del
D.M. 50/2021 laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, la circostanza che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, per violazione dell'art.569 D.Lgs.
n.297/94, cosi respingendo il ricorso.
Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma con Pt_1 accoglimento delle originarie e riproposte conclusioni. Si è costituito il solo resistendo all'appello. Controparte_1 All'udienza odierna la causa è stata decisa. In buona sostanza l'appellante, sul presupposto di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, lamentava del fatto che, tra i titoli dichiarati non era stato correttamente valutato quello relativo al servizio militare di leva, essendogli stato riconosciuto un punteggio di 0,6 in luogo di punti
6, ai sensi del DM 50/2021, all. A, che appunto prevede l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina. Da ciò la richiesta disapplicazione del D.M. 50/2021 e la richiesta di considerare tale servizio svolto non in costanza di impiego con lo stesso punteggio di quello svolto in costanza di impiego.
Sarebbe illegittimito il D.M. n. 50/21 nella parte in cui prevede che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo”, con conseguente attribuzione di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni, mentre “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con conseguente riconoscimento del minor punteggio di 0,60 punti per ogni anno di servizio e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni.
Tale disciplina avrebbe condotto a conseguenze discriminatorie finendo con il riconoscere al servizio di leva o civile prestato non in costanza di nomina un punteggio pari a 1/10 del servizio svolto in costanza di rapporto.
Questa Corte si già pronunciata sulla questione e non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento adottato già con la sentenza n. 3245 del 2024 che in queste sede si richiama ex art 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: << La Corte non ignora l'esistenza di precedenti pronunce della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma (cfr. sentenze n. 2855/2024, n. 742/2024, n. 1658/2024 e n. 2600/2024; in senso contrario, peraltro, sentenza n. 1063/2024) che, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez. Lavoro n. 5679 del 2/3/2020, nn.
15127/2021, 15467/2021, 35380/2021, 34686/2021, 34687/2021, n. 41894/2021 e n. 8526/2024), hanno definito giudizi aventi ad oggetto questioni identiche a quella oggetto di causa disattendendo i profili di doglianza espressi dal CP_1 appellante.
4.2. Tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al più recente indirizzo della Suprema Corte, che, con sentenza Sez. L. n. 22429 del 08/08/2024, ha ritenuto
“legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
4.3. La Corte di cassazione, nello specifico, ha chiarito che le precedenti pronunce di legittimità - ivi comprese quelle sopra indicate - “hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)”.
4.4. Nel caso di specie, peraltro, osserva la Suprema Corte che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al 5 servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, e, nel merito, osserva in diritto quanto segue: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del
1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte
Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato”
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale
Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti
0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 6 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo
- ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. 7 Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato,
Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n.
74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica…”.
Conclusivamente anche in applicazione dei principi di diritto affermati dalla
Suprema Corte, condivisi in questa sede, essendo pacifico che l'odierno appellante ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro l'appello va respinto. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi della Suprema Corte giustificano la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 569 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in Parte_1 appello dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi, con cui elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi, 12
E
Controparte_2
Appellato Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1203/2023, pubblicata il 21.09.2023,
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attuale appellante adiva il Tribunale di Frosinone per ottenere il riconoscimento all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria con ulteriori 5,50 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente per l'attribuzione del punteggio quale Assistente Amministrativo di 30,18 , quale Collaboratore Scolastico di 34,46
e quale Assistente Tecnico di 26,68.
Così concludeva: “In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n.
9256 del 18.03.2021e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istitutoe delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,50 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 30,18
, quale Collaboratore Scolastico di 34,46 e quale Assistente Tecnico di 26,68, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari...” Ritualmente notificato il ricorso al
[...]
Controparte_3
non si sono costituiti.
[...]
Con la sentenza gravata il Tribunale ritenuto non fondata la dedotta illegittimità del
D.M. 50/2021 laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, la circostanza che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, per violazione dell'art.569 D.Lgs.
n.297/94, cosi respingendo il ricorso.
Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma con Pt_1 accoglimento delle originarie e riproposte conclusioni. Si è costituito il solo resistendo all'appello. Controparte_1 All'udienza odierna la causa è stata decisa. In buona sostanza l'appellante, sul presupposto di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, lamentava del fatto che, tra i titoli dichiarati non era stato correttamente valutato quello relativo al servizio militare di leva, essendogli stato riconosciuto un punteggio di 0,6 in luogo di punti
6, ai sensi del DM 50/2021, all. A, che appunto prevede l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e punti 6 per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina. Da ciò la richiesta disapplicazione del D.M. 50/2021 e la richiesta di considerare tale servizio svolto non in costanza di impiego con lo stesso punteggio di quello svolto in costanza di impiego.
Sarebbe illegittimito il D.M. n. 50/21 nella parte in cui prevede che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo”, con conseguente attribuzione di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni, mentre “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con conseguente riconoscimento del minor punteggio di 0,60 punti per ogni anno di servizio e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni.
Tale disciplina avrebbe condotto a conseguenze discriminatorie finendo con il riconoscere al servizio di leva o civile prestato non in costanza di nomina un punteggio pari a 1/10 del servizio svolto in costanza di rapporto.
Questa Corte si già pronunciata sulla questione e non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento adottato già con la sentenza n. 3245 del 2024 che in queste sede si richiama ex art 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: << La Corte non ignora l'esistenza di precedenti pronunce della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma (cfr. sentenze n. 2855/2024, n. 742/2024, n. 1658/2024 e n. 2600/2024; in senso contrario, peraltro, sentenza n. 1063/2024) che, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez. Lavoro n. 5679 del 2/3/2020, nn.
15127/2021, 15467/2021, 35380/2021, 34686/2021, 34687/2021, n. 41894/2021 e n. 8526/2024), hanno definito giudizi aventi ad oggetto questioni identiche a quella oggetto di causa disattendendo i profili di doglianza espressi dal CP_1 appellante.
4.2. Tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al più recente indirizzo della Suprema Corte, che, con sentenza Sez. L. n. 22429 del 08/08/2024, ha ritenuto
“legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
4.3. La Corte di cassazione, nello specifico, ha chiarito che le precedenti pronunce di legittimità - ivi comprese quelle sopra indicate - “hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)”.
4.4. Nel caso di specie, peraltro, osserva la Suprema Corte che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al 5 servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, e, nel merito, osserva in diritto quanto segue: “5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del
1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte
Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato”
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale
Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti
0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 6 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo
- ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. 7 Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato,
Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n.
74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica…”.
Conclusivamente anche in applicazione dei principi di diritto affermati dalla
Suprema Corte, condivisi in questa sede, essendo pacifico che l'odierno appellante ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro l'appello va respinto. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione di diritto oggetto di causa e l'intervento in tempi recentissimi della Suprema Corte giustificano la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa