Articolo 2 della Legge 23 aprile 1959, n. 189
Articolo 1Articolo 3
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25 aprile 1959
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1 settembre 1995
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10 marzo 1999
Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente
personale militare:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.
Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
Ufficiali generali:
generale di divisione;
generale di brigata.
Ufficiali superiori:
colonnello;
tenente colonnello;
maggiore.
Ufficiali inferiori:
capitano.
Ufficiali subalterni:
tenente;
sottotenente.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato
nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo 'ispettori':
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo 'sovrintendenti':
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
1) appuntato scelto;
2) appuntato;
3) finanziere scelto;
4) finanziere.
A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.' ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma
2) che "Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ".

Entrata in vigore il 10 marzo 1999
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