Versione
25 aprile 1959
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1 settembre 1995
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10 marzo 1999
10 marzo 1999
Art. 2.
Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente
personale militare:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.
Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
Ufficiali generali:
generale di divisione;
generale di brigata.
Ufficiali superiori:
colonnello;
tenente colonnello;
maggiore.
Ufficiali inferiori:
capitano.
Ufficiali subalterni:
tenente;
sottotenente.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato
nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo 'ispettori':
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo 'sovrintendenti':
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
1) appuntato scelto;
2) appuntato;
3) finanziere scelto;
4) finanziere.
A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.' ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma
2) che "Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ".
Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente
personale militare:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.
Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
Ufficiali generali:
generale di divisione;
generale di brigata.
Ufficiali superiori:
colonnello;
tenente colonnello;
maggiore.
Ufficiali inferiori:
capitano.
Ufficiali subalterni:
tenente;
sottotenente.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato
nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo 'ispettori':
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo 'sovrintendenti':
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
1) appuntato scelto;
2) appuntato;
3) finanziere scelto;
4) finanziere.
A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.' ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma
2) che "Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ".
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1.9777737
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 07/02/2000, n. 35Provvedimento: […] Con riferimento alla formulazione letterale del quesito, l'unica differenza riguarda, infatti, la mancata inclusione dell'art. 2 della legge n. 189 del 1959, abrogato dall'art. 27, comma 3, della legge n. 449 del 1997, […]Leggi di più...
- richiesta di 'referendum' abrogativo·
- ordinamento·
- inammissibilita' della richiesta.·
- carattere militare del corpo·
- guardia di finanza·
- giudizio di ammissibilità·
- inidoneita' del quesito a conseguire l'obiettivo proposto