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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1216/2023
T R A
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, difesa e rappresentata dall' avv. Linda Russo presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Firenze n. 32; Appellante E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
Appellato contumace E
CP_2
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.5.2025 presso questa Corte territoriale, Parte_1
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 2130/2022 del 29.11.2022, con
[...] cui il Tribunale di Nola ha accolto l'opposizione proposta da avverso il preavviso CP_2 di fermo amministrativo n. 07180201900011072 e il sotteso avviso di addebito n. 37120180008372734 concernente contributi IVS relativi agli anni dal 2011 al 2015 per l'importo di euro 21.096,87.
Il nel precedente grado aveva chiesto di accertare la nullità sia del preavviso di fermo CP_2 amministrativo sia dell'avviso di addebito, deducendo il difetto di notifica di quest'ultimo; la mancanza di motivazione del preavviso di fermo amministrativo e la violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione;
l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per
1 violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost;
la prescrizione/decadenza del diritto a riscuotere il credito.
Si era costituita l' chiedendo di dichiarare inammissibile, Parte_1 improponibile e comunque infondata ogni avversa domanda. In particolare, aveva rilevato che: l'atto di preavviso di fermo amministrativo, compilato secondo il modello ministeriale approvato, conteneva tutti i requisiti formali richiesti dalla legge;
l'avversa opposizione finalizzata a far valere un vizio del procedimento (quomodo della procedura esecutiva) era tardiva;
l'
[...]
è soggetto estraneo al procedimento di formazione del ruolo e, pertanto, non può CP_3 essere considerato come controparte effettiva per l'ipotesi in cui il contribuente intenda contestare la legittimità della pretesa creditoria di cui al ruolo formato nei suoi confronti, né
[...]
può essere ritenuta responsabile di eventuali errori commessi nell'attività Parte_1 svolta, prima del suo intervento, dagli enti impositori;
l'attività dell' è Controparte_4 soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione, atteso che con la formazione del ruolo e con la notifica della conseguente cartella di pagamento (o di altro atto equiparato), in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute.
CP_ L' nonostante la regolare notifica, era rimasto contumace.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenuto che l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito integrasse gli estremi della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta CP_ a termine di decadenza, rilevato che l' non costituito non aveva dato prova della correttezza del procedimento di notificazione dell'atto, in assenza di prova dell'avvenuta notifica, ha dichiarato illegittima l'iscrizione a ruolo dei crediti di cui all'avviso di addebito impugnato nonché illegittimo il preavviso di fermo amministrativo. Ha poi condannato le convenute al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 1100,00 per ciascuna parte, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario, con attribuzione.
L'appellante ha impugnato detta statuizione contestando, con il primo ed unico motivo, l'erronea valutazione e qualificazione giuridica dei fatti di causa, il mancato rilievo della propria carenza di legitimatio ad causam e l'erronea condanna alle spese di . Parte_1
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione a contraddire dell'Agente di riscossione ed in ogni caso condannare in via esclusiva l'Ente Impositore al pagamento delle spese di causa. Ha quindi chiesto di emettere i provvedimenti descritti, e/o altri provvedimenti idonei a modificare la sentenza oggetto di appello al fine di assicurare la tutela reclamata in giudizio dall'appellante; dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare ogni domanda proposta da con il ricorso introduttivo;
condannare CP_2 quest'ultimo al pagamento delle spese, e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ricostituito il contradditorio, le parti appellati sono rimaste contumaci.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo all'accertamento del difetto di notifica CP_ dell'avviso di addebito, non provata dall' e alla conseguente illegittimità della iscrizione a 2 ruolo dei crediti e quindi del preavviso di fermo amministrativo. Ha osservato che il Giudice non ha erroneamente considerato che l'unico legittimato passivo nell'opposizione recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali è l'ente impositore;
che l'Agente della riscossione è estraneo al procedimento di formazione del ruolo;
che il procedimento esecutivo esattoriale presenta quale peculiare caratteristica la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, per cui L'Ente impositore è il soggetto che provvede direttamente alla formazione del ruolo ed alla sua esecutività, mentre all'Agente è demandato solo il compito di curare l'eventuale riscossione coattiva, con l'obbligo di versare all'ente impositore le somme percepite;
che l'agente della riscossione non ha alcun potere di esprimere valutazioni sulla legittimità e correttezza del ruolo che gli viene trasmesso dagli enti impositori. Ha invocato a supporto la sentenza della Corte di cassazione Sezioni unite civili 8 marzo 2022, n. 7514.
La doglianza non è condivisibile.
Nella sentenza della S.C. Sez. Unite n. 7514/2022, richiamata dall'appellante, è statuito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
La cassazione ha così argomentato il principio descritto: “…la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2017 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito… 6. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva…La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni…”.
Come chiaramente illustrato nella sentenza, la fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite riguarda il caso di impugnazione del ruolo che investa (solo) il merito della pretesa contributiva, per cui 3 la S.C. ha affermato che la legittimazione a contraddire sussiste esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo. Ha escluso che in detta fattispecie ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412).
Per la diversa ipotesi di opposizione con cui sono fatte valere sia ragioni di merito sia di regolarità formale dell'atto esecutivo e della procedura di riscossione, la stessa S.C. nella pronuncia citata ha affermato che “sussiste invece la legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni” (cfr. in senso conforme, Cass. Ord. n. 34255/2022 e Ord. n. 19549 del 2025 ove si conferma che le censure di merito - per insussistenza del credito - sollevate avverso l'intimazione di pagamento, in relazione ai crediti di natura contributiva relativi ad avvisi di addebito , vanno proposte nei confronti dei titolari dei CP_1 crediti di cui agli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento;
i vizi formali invece vanno sollevati nei confronti dell'agente della riscossione nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi).
Nella fattispecie, come sopra descritto, il ha impugnato il preavviso di fermo CP_2 amministrativo, emesso dall'agente della riscossione, e ne ha chiesto l'annullamento, unitamente al sotteso avviso di addebito, eccependo in un unico atto sia vizi di merito inerenti alla pretesa creditoria e rientranti nella competenza dell'ente impositore (illegittimità della iscrizione a ruolo per difetto di notifica dell'avviso di addebito;
prescrizione del credito), sia vizi che riguardano la regolarità formale dell'atto esecutivo e della procedura di riscossione (difetto di motivazione del preavviso di fermo;
violazione del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento;
illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost).
Nel giudizio in esame si fa (anche) questione della legittimità dell'atto esecutivo imputabile al concessionario;
l'opponente ha svolto domande anche nei confronti dell' . Controparte_5
Ne deriva che sussiste la legittimazione a contraddire del concessionario atteso che l'impugnazione concerne anche vizi propri dell'atto di riscossione, relativi al procedimento esecutivo successivo alla iscrizione a ruolo, slegati dall'avviso di addebito, che non investono l'esistenza del credito.
Giustamente, quindi, è stata evocata in giudizio e il Giudice di Parte_1 prime cure non ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Per quanto riguarda la condanna alle spese poste a carico di entrambe le convenute, si ritiene parimenti esente da censure la pronuncia gravata che ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
4 CP_ Invero, , così come l' è parte convenuta del giudizio e, a Parte_1 fronte dell'accoglimento della opposizione con l'annullamento degli atti impugnati, compreso il preavviso di fermo, è parte soccombente.
Come già osservato, in sede di opposizione sono formulate domande anche nei confronti dell' riguardanti la regolarità della procedura esecutiva di cui è titolare, che Controparte_6 hanno imposto la sua partecipazione al processo e, a fronte dell'accoglimento della domanda, ne hanno determinato la soccombenza.
Peraltro, l' si è costituito nel precedente grado e, anziché limitarsi a Controparte_5 chiedere l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, ha contestato la avversa domanda chiedendo che ne fosse dichiarata l'inammissibilità e/o infondatezza. Ha rilevato la regolarità formale del preavviso di fermo, conforme al modello legale e in ogni caso la tardività della opposizione concernente il quomodo della procedura esecutiva (cfr. punto 2 della memoria di primo grado), eccezione che il Giudice di prime cure ha respinto riconducendo la fattispecie alla opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
L'odierno appellante ha resistito alla impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, proponendo questioni e difese in parte respinte dal giudice di prime cure, in parte rimaste assorbite. E' dunque parte soccombente condannata in primo grado alla rifusione delle spese processuale confformememnte al principio di cui all'art. 91 c.p.c..
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la contumacia delle parti appellate.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
[...]
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
5
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1216/2023
T R A
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, difesa e rappresentata dall' avv. Linda Russo presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Firenze n. 32; Appellante E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
Appellato contumace E
CP_2
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.5.2025 presso questa Corte territoriale, Parte_1
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 2130/2022 del 29.11.2022, con
[...] cui il Tribunale di Nola ha accolto l'opposizione proposta da avverso il preavviso CP_2 di fermo amministrativo n. 07180201900011072 e il sotteso avviso di addebito n. 37120180008372734 concernente contributi IVS relativi agli anni dal 2011 al 2015 per l'importo di euro 21.096,87.
Il nel precedente grado aveva chiesto di accertare la nullità sia del preavviso di fermo CP_2 amministrativo sia dell'avviso di addebito, deducendo il difetto di notifica di quest'ultimo; la mancanza di motivazione del preavviso di fermo amministrativo e la violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione;
l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per
1 violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost;
la prescrizione/decadenza del diritto a riscuotere il credito.
Si era costituita l' chiedendo di dichiarare inammissibile, Parte_1 improponibile e comunque infondata ogni avversa domanda. In particolare, aveva rilevato che: l'atto di preavviso di fermo amministrativo, compilato secondo il modello ministeriale approvato, conteneva tutti i requisiti formali richiesti dalla legge;
l'avversa opposizione finalizzata a far valere un vizio del procedimento (quomodo della procedura esecutiva) era tardiva;
l'
[...]
è soggetto estraneo al procedimento di formazione del ruolo e, pertanto, non può CP_3 essere considerato come controparte effettiva per l'ipotesi in cui il contribuente intenda contestare la legittimità della pretesa creditoria di cui al ruolo formato nei suoi confronti, né
[...]
può essere ritenuta responsabile di eventuali errori commessi nell'attività Parte_1 svolta, prima del suo intervento, dagli enti impositori;
l'attività dell' è Controparte_4 soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione, atteso che con la formazione del ruolo e con la notifica della conseguente cartella di pagamento (o di altro atto equiparato), in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute.
CP_ L' nonostante la regolare notifica, era rimasto contumace.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenuto che l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito integrasse gli estremi della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta CP_ a termine di decadenza, rilevato che l' non costituito non aveva dato prova della correttezza del procedimento di notificazione dell'atto, in assenza di prova dell'avvenuta notifica, ha dichiarato illegittima l'iscrizione a ruolo dei crediti di cui all'avviso di addebito impugnato nonché illegittimo il preavviso di fermo amministrativo. Ha poi condannato le convenute al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 1100,00 per ciascuna parte, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario, con attribuzione.
L'appellante ha impugnato detta statuizione contestando, con il primo ed unico motivo, l'erronea valutazione e qualificazione giuridica dei fatti di causa, il mancato rilievo della propria carenza di legitimatio ad causam e l'erronea condanna alle spese di . Parte_1
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione a contraddire dell'Agente di riscossione ed in ogni caso condannare in via esclusiva l'Ente Impositore al pagamento delle spese di causa. Ha quindi chiesto di emettere i provvedimenti descritti, e/o altri provvedimenti idonei a modificare la sentenza oggetto di appello al fine di assicurare la tutela reclamata in giudizio dall'appellante; dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare ogni domanda proposta da con il ricorso introduttivo;
condannare CP_2 quest'ultimo al pagamento delle spese, e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ricostituito il contradditorio, le parti appellati sono rimaste contumaci.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo all'accertamento del difetto di notifica CP_ dell'avviso di addebito, non provata dall' e alla conseguente illegittimità della iscrizione a 2 ruolo dei crediti e quindi del preavviso di fermo amministrativo. Ha osservato che il Giudice non ha erroneamente considerato che l'unico legittimato passivo nell'opposizione recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali è l'ente impositore;
che l'Agente della riscossione è estraneo al procedimento di formazione del ruolo;
che il procedimento esecutivo esattoriale presenta quale peculiare caratteristica la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, per cui L'Ente impositore è il soggetto che provvede direttamente alla formazione del ruolo ed alla sua esecutività, mentre all'Agente è demandato solo il compito di curare l'eventuale riscossione coattiva, con l'obbligo di versare all'ente impositore le somme percepite;
che l'agente della riscossione non ha alcun potere di esprimere valutazioni sulla legittimità e correttezza del ruolo che gli viene trasmesso dagli enti impositori. Ha invocato a supporto la sentenza della Corte di cassazione Sezioni unite civili 8 marzo 2022, n. 7514.
La doglianza non è condivisibile.
Nella sentenza della S.C. Sez. Unite n. 7514/2022, richiamata dall'appellante, è statuito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
La cassazione ha così argomentato il principio descritto: “…la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2017 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito… 6. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva…La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni…”.
Come chiaramente illustrato nella sentenza, la fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite riguarda il caso di impugnazione del ruolo che investa (solo) il merito della pretesa contributiva, per cui 3 la S.C. ha affermato che la legittimazione a contraddire sussiste esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo. Ha escluso che in detta fattispecie ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412).
Per la diversa ipotesi di opposizione con cui sono fatte valere sia ragioni di merito sia di regolarità formale dell'atto esecutivo e della procedura di riscossione, la stessa S.C. nella pronuncia citata ha affermato che “sussiste invece la legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni” (cfr. in senso conforme, Cass. Ord. n. 34255/2022 e Ord. n. 19549 del 2025 ove si conferma che le censure di merito - per insussistenza del credito - sollevate avverso l'intimazione di pagamento, in relazione ai crediti di natura contributiva relativi ad avvisi di addebito , vanno proposte nei confronti dei titolari dei CP_1 crediti di cui agli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento;
i vizi formali invece vanno sollevati nei confronti dell'agente della riscossione nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi).
Nella fattispecie, come sopra descritto, il ha impugnato il preavviso di fermo CP_2 amministrativo, emesso dall'agente della riscossione, e ne ha chiesto l'annullamento, unitamente al sotteso avviso di addebito, eccependo in un unico atto sia vizi di merito inerenti alla pretesa creditoria e rientranti nella competenza dell'ente impositore (illegittimità della iscrizione a ruolo per difetto di notifica dell'avviso di addebito;
prescrizione del credito), sia vizi che riguardano la regolarità formale dell'atto esecutivo e della procedura di riscossione (difetto di motivazione del preavviso di fermo;
violazione del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento;
illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost).
Nel giudizio in esame si fa (anche) questione della legittimità dell'atto esecutivo imputabile al concessionario;
l'opponente ha svolto domande anche nei confronti dell' . Controparte_5
Ne deriva che sussiste la legittimazione a contraddire del concessionario atteso che l'impugnazione concerne anche vizi propri dell'atto di riscossione, relativi al procedimento esecutivo successivo alla iscrizione a ruolo, slegati dall'avviso di addebito, che non investono l'esistenza del credito.
Giustamente, quindi, è stata evocata in giudizio e il Giudice di Parte_1 prime cure non ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Per quanto riguarda la condanna alle spese poste a carico di entrambe le convenute, si ritiene parimenti esente da censure la pronuncia gravata che ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
4 CP_ Invero, , così come l' è parte convenuta del giudizio e, a Parte_1 fronte dell'accoglimento della opposizione con l'annullamento degli atti impugnati, compreso il preavviso di fermo, è parte soccombente.
Come già osservato, in sede di opposizione sono formulate domande anche nei confronti dell' riguardanti la regolarità della procedura esecutiva di cui è titolare, che Controparte_6 hanno imposto la sua partecipazione al processo e, a fronte dell'accoglimento della domanda, ne hanno determinato la soccombenza.
Peraltro, l' si è costituito nel precedente grado e, anziché limitarsi a Controparte_5 chiedere l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, ha contestato la avversa domanda chiedendo che ne fosse dichiarata l'inammissibilità e/o infondatezza. Ha rilevato la regolarità formale del preavviso di fermo, conforme al modello legale e in ogni caso la tardività della opposizione concernente il quomodo della procedura esecutiva (cfr. punto 2 della memoria di primo grado), eccezione che il Giudice di prime cure ha respinto riconducendo la fattispecie alla opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
L'odierno appellante ha resistito alla impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, proponendo questioni e difese in parte respinte dal giudice di prime cure, in parte rimaste assorbite. E' dunque parte soccombente condannata in primo grado alla rifusione delle spese processuale confformememnte al principio di cui all'art. 91 c.p.c..
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la contumacia delle parti appellate.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
[...]
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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