Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 12/08/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2025, proposto da NN DR, rappresentato e difeso dagli avvocati NN Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Giuseppe Massimo Abate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 620/2023 del Tribunale di Marsala - sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., notificato e depositato il giorno 1° marzo 2025, il ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la quale è stato disposto in suo favore il pagamento di € 500,00, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art.1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 con riferimento all’anno scolastico 2021/2022.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria difensiva eccependo preliminarmente il difetto di ius postulandi, essendo stato il ricorso depositato in giudizio privo di una valida procura speciale, salvo poi insistere per il rigetto del ricorso nel merito.
All’udienza camerale del 3 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è innanzitutto ammissibile.
La Difesa erariale ha eccepito il tardivo deposito in giudizio della procura speciale da parte del difensore di parte ricorrente. Nella specie il ricorso, depositato in giudizio il giorno 1° marzo 2025, sarebbe inammissibile per difetto di ius postulandi , in quanto tale atto era privo di procura speciale a quella data. Invero, il difensore del ricorrente ha nuovamente depositato il ricorso, munito di valida procura speciale, solo in data 15 marzo 2025.
L’amministrazione ha richiamato l’indirizzo ermeneutico secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza possono tendenzialmente essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, precisando però che tale principio non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a. (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4424/2015, n. 4424; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7965/2020; più recentemente Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4275/2024).
Pertanto, a dire dell’amministrazione, poiché il ricorrente si è costituito in giudizio il giorno 1° marzo 2025 e la procura è stata conferita solamente il 15 marzo 2025, il presente procedimento dovrebbe essere definito con una declaratoria di inammissibilità,
Il Collegio, pur consapevole dell’esistenza di due differenti indirizzi ermeneutici sulla questione, ritiene di dover dare seguito a quello attualmente prevalente secondo cui è consentita la sanatoria anche della procura nulla (cfr. Cons. Stato, n. 7370/24; Cons. Stato n. 1119/2014; n. 773/2016; n. 1331/2016; n. 1178/2018; n. 2606/2018; n. 283/2019).
Come noto, ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a., al fine dell'introduzione di un'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo occorre necessariamente una procura ad litem di tipo speciale conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, pena la sua radicale nullità sancita dall'art. 44, comma 1, lettera a), del medesimo Codice, che rende l'impugnazione inammissibile. Ciononostante, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno ex art. 39, comma 1, del codice del processo amministrativo, il vizio può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti (cfr., Consiglio di Stato sez. II, 11/03/2024, n. 2311).
“L'art. 182, comma 2, c.p.c. dispone che «(i)l giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
La disposizione rende obbligatorio per il giudice che rilevi uno dei vizi dello ius postulandi ivi contemplati di stimolarne la sanatoria. La giurisprudenza lo ha affermato in particolare nel caso in cui il profilo viziante sia sollevato d’ufficio, come nel presente caso. È una sanatoria retroattiva che opera in caso di procura nulla (Cass. civ., sez. II, ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4932).
A seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022 (il 28 febbraio 2023) è stata espressamente ampliata la portata della fattispecie sanante anche in caso di totale mancanza della procura al difensore (la cui riconducibilità nell’alveo dell’art. 182, comma 2, c.p.c. è stato oggetto di una ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, la n. 4932 del 2022), con una modifica che, pur non impattando sul caso di specie (dove è presente una procura seppur viziata), è indicativa di un’evoluzione generale del sistema processuale volta a sottolineare la rilevanza dei vizi formali solo in quanto espressione della lesione di prerogative della parte e del giudizio.
Ne deriva che la nullità della procura è sanabile” (cfr. CGA. Parere definitivo, n. 146 del 20 marzo 2023, numero affare 181/22).
Ciò posto, avendo parte ricorrente in corso di causa comunque depositato in giudizio regolare procura speciale, sottoscritta dalla parte e asseverata dal difensore, il vizio può dirsi sanato con conseguente rigetto dell’eccezione sollevata dalla Difesa erariale.
Nel merito il ricorso è fondato.
Va osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Marsala il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 24 febbraio 2024.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L.669/1996, dato che la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 4 febbraio 2024.
Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015,ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del non elevato livello di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO