CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 352/2020 R.G., posta in decisione con ordinanza del 9
dicembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5
dicembre 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nato a [...], il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio S. La Pedalina, c.f.
, e Luciana De Robertis, c.f.: , C.F._2 C.F._3
unitamente e separatamente, per procura in foglio separato, allegato all'appello,
appellante contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
sindaco P.T., , autorizzato a stare in giudizio giusta Controparte_2
deliberazione della G.M. n. 78 del 28/05/2022 e determina n. 73 del 15/06/2022, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa, dall'avv.
Vincenzo Amato (C.F. ) C.F._4
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Patti 15 dicembre 2021, n.
974 – prestazione d'opera intellettuale.
Motivi della decisione
1. Ai fini di una compiuta comprensione della controversia e del thema
decidendum, è opportuno riportare la parte narrativa della sentenza non definitiva
20 maggio 2024:
“1. Il perito agrario con atto di citazione notificato il 22-24 Parte_1
dicembre 2008, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il
[...]
, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore Controparte_3
della somma di € 32.631,97, quale saldo dei compensi spettantigli per l'attività
professionale da lui svolta in favore dell'Ente sia per progettazione che per
direzione dei lavori. A sostegno della pretesa, ha esposto:
di essere stato incaricato, in qualità di perito agrario, assieme ai professionisti
arch. geologo dr. , di redigere e presentare Controparte_4 Persona_1
un progetto esecutivo per interventi finalizzati al mantenimento dell'originario uso
originario del suolo e per la direzione, misura, contabilità, responsabilità e
coordinamento della sicurezza;
che, successivamente, adempiuta la progettazione richiesta, il era CP_1
stato ammesso al finanziamento per i lavori progettati per € 919.028,43, oltre le
somme a disposizione dell'Amministrazione comunale pari a € 105.670,45;
che con dichiarazione del 28 giugno 2007 il deducente e gli altri due
professionisti incaricati avevano rinunciato a pretendere dall'Ente committente compensi eccedenti l'importo finanziario per gli oneri tecnici inerenti la
progettazione, direzione lavori, contabilità, valutazione impatto ambientale e
sicurezza, fino all'importo di € 105.670,45, oltre oneri fiscali e previdenziali.
che il in data 30 giugno 2009, aveva comunicato la rescissione del CP_1
contratto di prestazione professionale, sulla base di pretese inadempienze
derivanti da contrasti tra i condirettori dei lavori, che avrebbero determinato ritardi
nell'emissione di S.A.L.
che il gli aveva corrisposto in data 3 dicembre 2007 la somma di € CP_1
12.077,73 per progettazione e il 31 ottobre 2008 aveva comunicato l'emissione
di ordinativi di pagamento per direzione lavori per il complessivo ammontare di €
7.436,49 sino al secondo s.a.l. (62,55 % dei lavori).
Ciò premesso, il signor contestando sia l'asserita responsabilità sua e Pt_1
dei suoi colleghi, sia la validità della clausola limitativa del diritto al compenso,
avendo consegnato in data 4 luglio 2008 consuntivo dei lavori eseguiti sino al 30
giugno precedente per € 809.328,30, ha chiesto, come accennato, il pagamento
in suo favore della somma di € 32.631,97 (pari alla differenza tra quanto ricevuto
e la parcella di € 73.274,85 oltre IVA, validata dal proprio Ordine professionale)
in riferimento alle prestazioni rese per il 91,91% dei lavori appaltati, previo
esperimento di consulenza tecnica d'ufficio.
2. Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito tra Controparte_3
l'altro l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia della clausola di limitazione del
compenso, ininfluente rispetto alla risoluzione anticipata del contratto, e
l'insussistenza di un residuo credito del avendo l'Ente già pagato quanto Pt_1
spettava al professionista in virtù dei lavori eseguiti.
3. Il Tribunale di Patti, con sentenza del 15 dicembre 2021 n. 974, ha rigettato la domanda attorea, sulla base, sostanzialmente, di tre argomentazioni: a)
l'inidoneità ai fini probatori della parcella vistata dall'ordine professionale di
appartenenza in un ordinario giudizio di cognizione, valendo la stessa sono in
sede monitoria;
b) l'irrilevanza del recesso dal contratto di prestazione d'opera
sulla efficacia della clausola di rinuncia al compenso per l'eccedenza oltre €
105.670,45; c) la prova, fornita dall' convenuto, di aver adempiuto alla CP_5
propria obbligazione, avendo corrisposto al sig. uanto gli spettava in virtù Pt_1
dei lavori eseguiti, mentre parte attrice non aveva dato prova del titolo e
dell'inadempimento.
4. Avverso tale sentenza il a proposto appello, con citazione notificata Pt_1
in data 27 aprile 2022, chiedendone la riforma, sulla base di due motivi di seguito
esaminati e valutati.
2. Con la predetta sentenza non definitiva questa Corte ha rigettato il secondo motivo di appello inerente la contestata efficacia della clausola di contenimento dei compensi sottoscritta dalle parti e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio,
chiesta sin dal primo grado dall'originario attore
3. In esito a tale incombente, la Corte si è nuovamente riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti.
4. E' opportuno premettere, sulla base di quanto già deciso e delle emergenze documentali, che a) in conformità al disciplinare d'incarico in atti, il mandato professionale è stato conferito dal al perito agrario dott. all'arch. Controparte_1 Pt_1
e al geol. “ognuno per le proprie competenze” (art. 1), con la CP_4 Per_1
precisazione che i professionisti “non sono riuniti in collegio” (art. 2): da ciò deriva che ciascuno può chiedere e pretendere il pagamento del compenso relativo alle attività svolte secondo le rispettive competenze, pur dovendosi considerare quanto si evidenzierà nel prosieguo sulla necessaria interdipendenza delle attività dei due direttori dei lavori arch. e p.a. CP_4 Pt_1
b) la superiore richiesta, tuttavia, trova una sua limitazione massima e cumulativa nella dichiarazione del 28 giugno 2007, ritenuta da questa Corte
valida ed efficace, avendo i professionisti dichiarato “di nulla a pretendere dal
in relazione all'incarico di cui sopra oltre l'importo Controparte_1
di € 105.670,45, iva ed oneri previdenziali, quale somma totale per competenze
tecniche (progettazione, direzione lavori e contabilità, valutazione impatto
ambientale e sicurezza (…)”;
c) l'appellante dott. isulta aver ricevuto dal Comune in data 3 dicembre Pt_1
2007 la somma di € 12.077,73 per progettazione, oltre iva e oneri, e il 31 ottobre
2008 la somma di € 7.436,49, oltre iva, sino al secondo s.a.l. (62,55 % dei lavori),
per un totale di € 19.513,49;
d) in data 30 giugno 2008 il ha comunicato al a propria volontà CP_1 Pt_1
di recedere dall'incarico, per inadempimento della direzione lavori, a seguito di insanabili contrasti con l'altro direttore dei lavori arch. (di cui dà conto CP_4
anche l'impresa esecutrice (v. nota della API soc. consortile a r.l. del 16 maggio
2008);
e) il dott. ha consegnato al in data 4 luglio 2008 consuntivo Pt_1 CP_1
dei lavori eseguiti e diretti sino a tale ultima data (30 giugno 2008), pari al 91,91 % dei lavori (v. verbale di consegna del 4 luglio 2008).
4.1 - Ciò premesso, la richiesta giudiziale del oggetto del presente Pt_1
giudizio, attiene all'asserita eccedenza spettantegli, così quantificata per competenze e spese maturate:
a) € 21.228,66 per 50 % per progettazione;
b) € 28.327,39 per direzione lavori e spese;
c) € 2.690,14 per spese vidimazione parcella,
in totale € 52.146,19, da cui detrarre gli acconti ricevuti, con un residuo credito di
€ 32.631,97.
5. I cc.tt.uu., ing. e dott.ssa , in ordine al Persona_2 Persona_3
primo quesito del mandato (“accertare, sulla base della documentazione
ritualmente acquisita al fascicolo processuale, quali prestazioni professionali,
conformi al disciplinare d'incarico e rientranti nella competenza professionale
specifica, siano riferibili al perito agr. quali elaborati inerenti i vari stati di Pt_1
avanzamento siano stati trasmessi al Comune appellato, sia per quanto attiene
la progettazione che la direzione dei lavori”) hanno accertato, con motivazione che è da condividere, perché retta da argomentazioni logiche e coerenti, che
a) “le tipologie di incarico svolte del p.a. indicate nella relazione peritale) Pt_1
si ritiene possano considerarsi allineate all'ambito delle competenze
professionali del perito agrario”. E' quindi smentita l'eccezione del CP_1
secondo cui “molte categorie di lavori non rientravano nelle competenze dei
periti agrari”;
b) “dai documenti sopra analizzati e richiamati, si evince in primis che le
competenze professionali espletate e richieste all'appellante erano da ritenersi conformi a quanto normato all'interno del disciplinare di incarico
conferito ai due professionisti . Parte_2
c) “il perito agrario ha proseguito ad espletare la sua attività Pt_1
professionale sul campo, nonostante i dissidi insorti con la condirezione dei
lavori, pur se mancando la parte contabile tecnico-amministrativa del
periodo, in suo possesso. Lo stesso perito agrario appellante ha poi
proseguito alla stesura della contabilità dei lavori, tant'è che perveniva alla
redazione del 3° SAL e 4° SAL (esclusivamente negli elaborati dei computi
metrici estimativi), trasmessi entrambi al Comune appellato”.
Inoltre, i cc.tt.uu. hanno accertato che, come da prospettazione attorea, l'opera svolta dall'appellante attiene alla percentuale di lavori da lui indicata pari al
91,91%, anche se “lo stesso incarico non è stato portato a termine in maniera
congiunta, come da impegni assunti nel disciplinare sottoscritto tra i due
condirettori dei lavori, tanto che il , si è visto Controparte_3
costretto a procedere alla revoca dell'incarico”. In sostanza, i cc.tt.uu.
evidenziano una attività professionale “espletata in modalità parziale” (“la
prestazione è stata eseguita al 100% fino al raggiungimento del 62,55% dei lavori
appaltati e solo parzialmente per la restante parte sino alla quota lavori pari al
91,91%).
6. Quanto al secondo quesito peritale (“Sulla base di quanto sopra accertato,
quantificare i compensi spettanti al , i cc.tt.uu. ritengono di dover Pt_1
calcolare i compensi spettanti all'appellante per direzione lavori, “in conformità al
disciplinare di incarico sottoscritto, agli accordi in atti ed ai pagamenti ricevuti (…)
secondo le seguenti modalità: a) Percentuale lavori eseguiti al 1° SAL, 30,86%, pagati € 4.075,05 di compensi
al professionista;
b) Percentuale lavori eseguiti al 2° SAL, 31,69% (62,55%-30,86%), pagati €
3.215,63 di compensi al professionista,
per un totale di € 7.290,68, oneri esclusi.
c) Considerando la percentuale comunque “lavorata” dal (91,91%), si Pt_1
attesterebbe un compenso residuo di € 3.876,97”.
Tale importo, sulla base della risposta alle osservazioni dell'appellante, è stato calcolato con riferimento “esclusivamente all'attività di d.l. del solo professionista
al netto delle competenze per la progettazione, già fatturate e liquidate Pt_1
dal comune di , così come palesemente evincibile dalla Controparte_3
ripartizione delle competenze tecniche allegato alla dichiarazione dei progettisti
del 28-06-2007 in cui è indicato l'importo delle competenze di progettazione, al
netto del ribasso ed escluso di iva e oneri, pari a € 24.155,46, ovvero € 12.077,73
per ciascun progettista (dott. arch. . Tale importo è esattamente Pt_1 CP_4
quello fatturato dal dott. fatt. 5 del 2007) e liquidato dall'ente”. Pt_1
6.1 - Le contestazioni dell'appellante a tale conclusione si fondano,
innanzitutto, sulla asserita autonomia dell'attività di direzione lavori del Pt_1
rispetto all'analoga attività dell'arch. alla luce del disciplinare d'incarico. CP_4
Ma esse, a giudizio della Corte, non colgono nel segno, in quanto – come condivisibilmente osservato dai cc.tt.uu., in aderenza alla normativa di settore –
“nonostante l'art.2 del disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti ed allegato
alla delibera G.C. n. 93/2002, prescrive espressamente che la prestazione da
rendere non sia “collegiale”, un incarico congiunto di Direzione Lavori prevede
improrogabilmente la firma di entrambi i professionisti su tutti gli atti tecnico amministrativi, in quanto il ruolo della DL è univoco, come previsto anche nel
Nuovo Codice degli Appalti, seppur svolto da due professionisti. Qualora i due
tecnici avessero inteso dividere i compiti e le responsabilità, si poteva individuare
un Direttore Lavori e un Direttore Operativo (per le competenze specialistiche)”.
La censura, è, quindi, infondata, anche per ragioni logiche, non potendosi ipotizzare una duplice direzione dei lavori, l'una sganciata dall'altra, ma una attività che, pur se connotata da plurime professionalità (“ognuno per le proprie
competenze”: art. 1 disciplinare) e senza che si prospetti un collegio, non può
che essere strettamente coordinata per il fine di realizzazione dell'opera pubblica.
6.2 – Ancora, l'appellante - come evidenziato nelle note di trattazione scritta,
depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2 dicembre 2024 - contesta l'inammissibilità e inattendibilità del “prospetto di ripartizione (non sottoscritto, né
mai stato notificato e, men che meno, in qualunque modo accettato), che permea
le conclusioni della relazione sotto l'intero profilo della quantificazione”, atto che
è “sconosciuto all'appellante, non ha mai trovato ingresso tra gli atti processuali
(cui i CC.tt.uu. dovevano fare espresso riferimento) e non ha mai formato oggetto
di contraddittorio, né risulta richiamato dalla “dichiarazione” di contenimento degli
onorari ed è, tra l'altro, sprovvisto di sottoscrizione di provenienza e di
accettazione, oltre a contenere delle voci che non riguardano i compensi
professionali oggetto di rinunzia (!!). La non conformità dell'allegato sub 2 alla
relazione di c.t.u. emerge dalla sua comparazione con l'allegato nr. 2 della
produzione del “comparsa di costituzione con allegati” (pgg. 30-37). CP_1
6.3 – Ritiene la Corte che la doglianza non colga nel segno.
Infatti, se è vero che quel prospetto non era stato allegato alla comparsa di costituzione el del 27 maggio 2009, risulta prodotto con la memoria ex CP_1 art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ed è quindi tempestivo, ritualmente acquisito alla causa e mai contestato prima d'ora.
6.4 – In ogni caso, in ordine al quantum, a giudizio della Corte le conclusioni dei cc.tt.uu. non sono pienamente condivisibili. Infatti, essi hanno accertato che per direzione lavori il a già ricevuto la somma di € (4.075,05 + 3.215,63 Pt_1
-) 7.290,68.
Nel contestato prospetto per direzione dei lavori risulta una somma (al netto del ribasso per dichiarata riduzione entro la somma di € 105.670,45) per tale voce di € 26.410,36, che corrisponde ad € 13.205,18. Rispetto alla percentuale di lavori del 91,19 %, al petterebbero € 13.205,18 e, quindi, al netto di quanto già Pt_1
percepito (€ 7.290,68) € 4.846,20.
In tali limiti va accolto l'appello, dovendosi condannare, in riforma della sentenza appellata, il a pagare al la predetta somma, oltre CP_1 Pt_1
interessi legali dalla messa in mora stragiudiziale al soddisfo.
7. Tenuto conto del rigetto del primo motivo di appello e dell'accoglimento del secondo, con riduzione drastica del quantum, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese processuali del giudizio,, condannando il a pagare il residuo che, in mancanza di nota, si liquida, in rapporto al CP_1
decisum, nella misura di:
a) per il primo grado € 174,00 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi (fase di studio € 202,50, fase introduttiva € 202,50, fase di trattazione € 405,00, fase decisoria € 405,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014;
per il secondo grado: € 388,50 per esborsi ed € 1.457,50 per compensi (fase di studio € 268,00, fase introduttiva € 268,00, fase di trattazione € 496,00, fase decisoria € 496,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 323/2022 R.G., successivamente alla sentenza non definitiva 20 maggio 2024, sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 Controparte_1
di Patti del 15 dicembre 2021, n. 974:
1. Accoglie il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata,
condanna il a pagare all'appellante Controparte_1 Parte_1
la somma di € 4.846,20, oltre interessi legali dalla messa in mora
[...]
stragiudiziale (1° agosto 2008) al soddisfo.
2. Compensa per metà le spese del giudizio, condannando il a pagare CP_1
all'appellante il residuo che liquida: a) per il primo grado € 174,00 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
per il secondo grado: € 388,50 per esborsi ed € 1.457,50 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore solidale degli avv.
De Robertis e La Pedalina.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 352/2020 R.G., posta in decisione con ordinanza del 9
dicembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5
dicembre 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nato a [...], il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio S. La Pedalina, c.f.
, e Luciana De Robertis, c.f.: , C.F._2 C.F._3
unitamente e separatamente, per procura in foglio separato, allegato all'appello,
appellante contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
sindaco P.T., , autorizzato a stare in giudizio giusta Controparte_2
deliberazione della G.M. n. 78 del 28/05/2022 e determina n. 73 del 15/06/2022, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa, dall'avv.
Vincenzo Amato (C.F. ) C.F._4
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Patti 15 dicembre 2021, n.
974 – prestazione d'opera intellettuale.
Motivi della decisione
1. Ai fini di una compiuta comprensione della controversia e del thema
decidendum, è opportuno riportare la parte narrativa della sentenza non definitiva
20 maggio 2024:
“1. Il perito agrario con atto di citazione notificato il 22-24 Parte_1
dicembre 2008, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il
[...]
, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore Controparte_3
della somma di € 32.631,97, quale saldo dei compensi spettantigli per l'attività
professionale da lui svolta in favore dell'Ente sia per progettazione che per
direzione dei lavori. A sostegno della pretesa, ha esposto:
di essere stato incaricato, in qualità di perito agrario, assieme ai professionisti
arch. geologo dr. , di redigere e presentare Controparte_4 Persona_1
un progetto esecutivo per interventi finalizzati al mantenimento dell'originario uso
originario del suolo e per la direzione, misura, contabilità, responsabilità e
coordinamento della sicurezza;
che, successivamente, adempiuta la progettazione richiesta, il era CP_1
stato ammesso al finanziamento per i lavori progettati per € 919.028,43, oltre le
somme a disposizione dell'Amministrazione comunale pari a € 105.670,45;
che con dichiarazione del 28 giugno 2007 il deducente e gli altri due
professionisti incaricati avevano rinunciato a pretendere dall'Ente committente compensi eccedenti l'importo finanziario per gli oneri tecnici inerenti la
progettazione, direzione lavori, contabilità, valutazione impatto ambientale e
sicurezza, fino all'importo di € 105.670,45, oltre oneri fiscali e previdenziali.
che il in data 30 giugno 2009, aveva comunicato la rescissione del CP_1
contratto di prestazione professionale, sulla base di pretese inadempienze
derivanti da contrasti tra i condirettori dei lavori, che avrebbero determinato ritardi
nell'emissione di S.A.L.
che il gli aveva corrisposto in data 3 dicembre 2007 la somma di € CP_1
12.077,73 per progettazione e il 31 ottobre 2008 aveva comunicato l'emissione
di ordinativi di pagamento per direzione lavori per il complessivo ammontare di €
7.436,49 sino al secondo s.a.l. (62,55 % dei lavori).
Ciò premesso, il signor contestando sia l'asserita responsabilità sua e Pt_1
dei suoi colleghi, sia la validità della clausola limitativa del diritto al compenso,
avendo consegnato in data 4 luglio 2008 consuntivo dei lavori eseguiti sino al 30
giugno precedente per € 809.328,30, ha chiesto, come accennato, il pagamento
in suo favore della somma di € 32.631,97 (pari alla differenza tra quanto ricevuto
e la parcella di € 73.274,85 oltre IVA, validata dal proprio Ordine professionale)
in riferimento alle prestazioni rese per il 91,91% dei lavori appaltati, previo
esperimento di consulenza tecnica d'ufficio.
2. Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito tra Controparte_3
l'altro l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia della clausola di limitazione del
compenso, ininfluente rispetto alla risoluzione anticipata del contratto, e
l'insussistenza di un residuo credito del avendo l'Ente già pagato quanto Pt_1
spettava al professionista in virtù dei lavori eseguiti.
3. Il Tribunale di Patti, con sentenza del 15 dicembre 2021 n. 974, ha rigettato la domanda attorea, sulla base, sostanzialmente, di tre argomentazioni: a)
l'inidoneità ai fini probatori della parcella vistata dall'ordine professionale di
appartenenza in un ordinario giudizio di cognizione, valendo la stessa sono in
sede monitoria;
b) l'irrilevanza del recesso dal contratto di prestazione d'opera
sulla efficacia della clausola di rinuncia al compenso per l'eccedenza oltre €
105.670,45; c) la prova, fornita dall' convenuto, di aver adempiuto alla CP_5
propria obbligazione, avendo corrisposto al sig. uanto gli spettava in virtù Pt_1
dei lavori eseguiti, mentre parte attrice non aveva dato prova del titolo e
dell'inadempimento.
4. Avverso tale sentenza il a proposto appello, con citazione notificata Pt_1
in data 27 aprile 2022, chiedendone la riforma, sulla base di due motivi di seguito
esaminati e valutati.
2. Con la predetta sentenza non definitiva questa Corte ha rigettato il secondo motivo di appello inerente la contestata efficacia della clausola di contenimento dei compensi sottoscritta dalle parti e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio,
chiesta sin dal primo grado dall'originario attore
3. In esito a tale incombente, la Corte si è nuovamente riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti.
4. E' opportuno premettere, sulla base di quanto già deciso e delle emergenze documentali, che a) in conformità al disciplinare d'incarico in atti, il mandato professionale è stato conferito dal al perito agrario dott. all'arch. Controparte_1 Pt_1
e al geol. “ognuno per le proprie competenze” (art. 1), con la CP_4 Per_1
precisazione che i professionisti “non sono riuniti in collegio” (art. 2): da ciò deriva che ciascuno può chiedere e pretendere il pagamento del compenso relativo alle attività svolte secondo le rispettive competenze, pur dovendosi considerare quanto si evidenzierà nel prosieguo sulla necessaria interdipendenza delle attività dei due direttori dei lavori arch. e p.a. CP_4 Pt_1
b) la superiore richiesta, tuttavia, trova una sua limitazione massima e cumulativa nella dichiarazione del 28 giugno 2007, ritenuta da questa Corte
valida ed efficace, avendo i professionisti dichiarato “di nulla a pretendere dal
in relazione all'incarico di cui sopra oltre l'importo Controparte_1
di € 105.670,45, iva ed oneri previdenziali, quale somma totale per competenze
tecniche (progettazione, direzione lavori e contabilità, valutazione impatto
ambientale e sicurezza (…)”;
c) l'appellante dott. isulta aver ricevuto dal Comune in data 3 dicembre Pt_1
2007 la somma di € 12.077,73 per progettazione, oltre iva e oneri, e il 31 ottobre
2008 la somma di € 7.436,49, oltre iva, sino al secondo s.a.l. (62,55 % dei lavori),
per un totale di € 19.513,49;
d) in data 30 giugno 2008 il ha comunicato al a propria volontà CP_1 Pt_1
di recedere dall'incarico, per inadempimento della direzione lavori, a seguito di insanabili contrasti con l'altro direttore dei lavori arch. (di cui dà conto CP_4
anche l'impresa esecutrice (v. nota della API soc. consortile a r.l. del 16 maggio
2008);
e) il dott. ha consegnato al in data 4 luglio 2008 consuntivo Pt_1 CP_1
dei lavori eseguiti e diretti sino a tale ultima data (30 giugno 2008), pari al 91,91 % dei lavori (v. verbale di consegna del 4 luglio 2008).
4.1 - Ciò premesso, la richiesta giudiziale del oggetto del presente Pt_1
giudizio, attiene all'asserita eccedenza spettantegli, così quantificata per competenze e spese maturate:
a) € 21.228,66 per 50 % per progettazione;
b) € 28.327,39 per direzione lavori e spese;
c) € 2.690,14 per spese vidimazione parcella,
in totale € 52.146,19, da cui detrarre gli acconti ricevuti, con un residuo credito di
€ 32.631,97.
5. I cc.tt.uu., ing. e dott.ssa , in ordine al Persona_2 Persona_3
primo quesito del mandato (“accertare, sulla base della documentazione
ritualmente acquisita al fascicolo processuale, quali prestazioni professionali,
conformi al disciplinare d'incarico e rientranti nella competenza professionale
specifica, siano riferibili al perito agr. quali elaborati inerenti i vari stati di Pt_1
avanzamento siano stati trasmessi al Comune appellato, sia per quanto attiene
la progettazione che la direzione dei lavori”) hanno accertato, con motivazione che è da condividere, perché retta da argomentazioni logiche e coerenti, che
a) “le tipologie di incarico svolte del p.a. indicate nella relazione peritale) Pt_1
si ritiene possano considerarsi allineate all'ambito delle competenze
professionali del perito agrario”. E' quindi smentita l'eccezione del CP_1
secondo cui “molte categorie di lavori non rientravano nelle competenze dei
periti agrari”;
b) “dai documenti sopra analizzati e richiamati, si evince in primis che le
competenze professionali espletate e richieste all'appellante erano da ritenersi conformi a quanto normato all'interno del disciplinare di incarico
conferito ai due professionisti . Parte_2
c) “il perito agrario ha proseguito ad espletare la sua attività Pt_1
professionale sul campo, nonostante i dissidi insorti con la condirezione dei
lavori, pur se mancando la parte contabile tecnico-amministrativa del
periodo, in suo possesso. Lo stesso perito agrario appellante ha poi
proseguito alla stesura della contabilità dei lavori, tant'è che perveniva alla
redazione del 3° SAL e 4° SAL (esclusivamente negli elaborati dei computi
metrici estimativi), trasmessi entrambi al Comune appellato”.
Inoltre, i cc.tt.uu. hanno accertato che, come da prospettazione attorea, l'opera svolta dall'appellante attiene alla percentuale di lavori da lui indicata pari al
91,91%, anche se “lo stesso incarico non è stato portato a termine in maniera
congiunta, come da impegni assunti nel disciplinare sottoscritto tra i due
condirettori dei lavori, tanto che il , si è visto Controparte_3
costretto a procedere alla revoca dell'incarico”. In sostanza, i cc.tt.uu.
evidenziano una attività professionale “espletata in modalità parziale” (“la
prestazione è stata eseguita al 100% fino al raggiungimento del 62,55% dei lavori
appaltati e solo parzialmente per la restante parte sino alla quota lavori pari al
91,91%).
6. Quanto al secondo quesito peritale (“Sulla base di quanto sopra accertato,
quantificare i compensi spettanti al , i cc.tt.uu. ritengono di dover Pt_1
calcolare i compensi spettanti all'appellante per direzione lavori, “in conformità al
disciplinare di incarico sottoscritto, agli accordi in atti ed ai pagamenti ricevuti (…)
secondo le seguenti modalità: a) Percentuale lavori eseguiti al 1° SAL, 30,86%, pagati € 4.075,05 di compensi
al professionista;
b) Percentuale lavori eseguiti al 2° SAL, 31,69% (62,55%-30,86%), pagati €
3.215,63 di compensi al professionista,
per un totale di € 7.290,68, oneri esclusi.
c) Considerando la percentuale comunque “lavorata” dal (91,91%), si Pt_1
attesterebbe un compenso residuo di € 3.876,97”.
Tale importo, sulla base della risposta alle osservazioni dell'appellante, è stato calcolato con riferimento “esclusivamente all'attività di d.l. del solo professionista
al netto delle competenze per la progettazione, già fatturate e liquidate Pt_1
dal comune di , così come palesemente evincibile dalla Controparte_3
ripartizione delle competenze tecniche allegato alla dichiarazione dei progettisti
del 28-06-2007 in cui è indicato l'importo delle competenze di progettazione, al
netto del ribasso ed escluso di iva e oneri, pari a € 24.155,46, ovvero € 12.077,73
per ciascun progettista (dott. arch. . Tale importo è esattamente Pt_1 CP_4
quello fatturato dal dott. fatt. 5 del 2007) e liquidato dall'ente”. Pt_1
6.1 - Le contestazioni dell'appellante a tale conclusione si fondano,
innanzitutto, sulla asserita autonomia dell'attività di direzione lavori del Pt_1
rispetto all'analoga attività dell'arch. alla luce del disciplinare d'incarico. CP_4
Ma esse, a giudizio della Corte, non colgono nel segno, in quanto – come condivisibilmente osservato dai cc.tt.uu., in aderenza alla normativa di settore –
“nonostante l'art.2 del disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti ed allegato
alla delibera G.C. n. 93/2002, prescrive espressamente che la prestazione da
rendere non sia “collegiale”, un incarico congiunto di Direzione Lavori prevede
improrogabilmente la firma di entrambi i professionisti su tutti gli atti tecnico amministrativi, in quanto il ruolo della DL è univoco, come previsto anche nel
Nuovo Codice degli Appalti, seppur svolto da due professionisti. Qualora i due
tecnici avessero inteso dividere i compiti e le responsabilità, si poteva individuare
un Direttore Lavori e un Direttore Operativo (per le competenze specialistiche)”.
La censura, è, quindi, infondata, anche per ragioni logiche, non potendosi ipotizzare una duplice direzione dei lavori, l'una sganciata dall'altra, ma una attività che, pur se connotata da plurime professionalità (“ognuno per le proprie
competenze”: art. 1 disciplinare) e senza che si prospetti un collegio, non può
che essere strettamente coordinata per il fine di realizzazione dell'opera pubblica.
6.2 – Ancora, l'appellante - come evidenziato nelle note di trattazione scritta,
depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2 dicembre 2024 - contesta l'inammissibilità e inattendibilità del “prospetto di ripartizione (non sottoscritto, né
mai stato notificato e, men che meno, in qualunque modo accettato), che permea
le conclusioni della relazione sotto l'intero profilo della quantificazione”, atto che
è “sconosciuto all'appellante, non ha mai trovato ingresso tra gli atti processuali
(cui i CC.tt.uu. dovevano fare espresso riferimento) e non ha mai formato oggetto
di contraddittorio, né risulta richiamato dalla “dichiarazione” di contenimento degli
onorari ed è, tra l'altro, sprovvisto di sottoscrizione di provenienza e di
accettazione, oltre a contenere delle voci che non riguardano i compensi
professionali oggetto di rinunzia (!!). La non conformità dell'allegato sub 2 alla
relazione di c.t.u. emerge dalla sua comparazione con l'allegato nr. 2 della
produzione del “comparsa di costituzione con allegati” (pgg. 30-37). CP_1
6.3 – Ritiene la Corte che la doglianza non colga nel segno.
Infatti, se è vero che quel prospetto non era stato allegato alla comparsa di costituzione el del 27 maggio 2009, risulta prodotto con la memoria ex CP_1 art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ed è quindi tempestivo, ritualmente acquisito alla causa e mai contestato prima d'ora.
6.4 – In ogni caso, in ordine al quantum, a giudizio della Corte le conclusioni dei cc.tt.uu. non sono pienamente condivisibili. Infatti, essi hanno accertato che per direzione lavori il a già ricevuto la somma di € (4.075,05 + 3.215,63 Pt_1
-) 7.290,68.
Nel contestato prospetto per direzione dei lavori risulta una somma (al netto del ribasso per dichiarata riduzione entro la somma di € 105.670,45) per tale voce di € 26.410,36, che corrisponde ad € 13.205,18. Rispetto alla percentuale di lavori del 91,19 %, al petterebbero € 13.205,18 e, quindi, al netto di quanto già Pt_1
percepito (€ 7.290,68) € 4.846,20.
In tali limiti va accolto l'appello, dovendosi condannare, in riforma della sentenza appellata, il a pagare al la predetta somma, oltre CP_1 Pt_1
interessi legali dalla messa in mora stragiudiziale al soddisfo.
7. Tenuto conto del rigetto del primo motivo di appello e dell'accoglimento del secondo, con riduzione drastica del quantum, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese processuali del giudizio,, condannando il a pagare il residuo che, in mancanza di nota, si liquida, in rapporto al CP_1
decisum, nella misura di:
a) per il primo grado € 174,00 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi (fase di studio € 202,50, fase introduttiva € 202,50, fase di trattazione € 405,00, fase decisoria € 405,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014;
per il secondo grado: € 388,50 per esborsi ed € 1.457,50 per compensi (fase di studio € 268,00, fase introduttiva € 268,00, fase di trattazione € 496,00, fase decisoria € 496,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 323/2022 R.G., successivamente alla sentenza non definitiva 20 maggio 2024, sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 Controparte_1
di Patti del 15 dicembre 2021, n. 974:
1. Accoglie il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata,
condanna il a pagare all'appellante Controparte_1 Parte_1
la somma di € 4.846,20, oltre interessi legali dalla messa in mora
[...]
stragiudiziale (1° agosto 2008) al soddisfo.
2. Compensa per metà le spese del giudizio, condannando il a pagare CP_1
all'appellante il residuo che liquida: a) per il primo grado € 174,00 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
per il secondo grado: € 388,50 per esborsi ed € 1.457,50 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore solidale degli avv.
De Robertis e La Pedalina.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Minutoli)