CA
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/11/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Minorenni
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel.
dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
dott. Antonela Gottardi Consigliere Onorario
dott. Antonio Piccinni Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello promossa con ricorso 29.12.2022 RG n. 1157/2022
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Pellacani del Foro di CodiceFiscale_2
Modena ed domiciliati in Mirandola via Pico n. 49 appellanti
CONTRO quale tutore dei minori rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Padoa del Controparte_1
Foro di Modena ed ivi domiciliata in viale Muratori n. 225/B appellata
CONTRO
PG in Sede
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 140/2022 del 10.10.2022 Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna
Conclusioni parte appellante
In via principale: per i minori , e : Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
revocare lo stato di adottabilità dei minori , e con Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
conseguente revoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei predetti minori e conseguentemente disporre l'affidamento condiviso dei minori ai genitori e Parte_1
con il rientro presso la di loro abitazione sita in Concordia S.S. (MO) alla Via Parte_2
Lenin n. 17, secondo un percorso di reinserimento condiviso e supervisionato dai servizi sociali territorialmente competenti;
per la minore revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei Persona_5
confronti della minore e conseguentemente affidare la minore congiuntamente ai Persona_5
genitori e e disporsi il rientro presso la di loro abitazione sita in Parte_1 Parte_2
Concordia S.S. (MO) alla Via Lenin n. 17, secondo un percorso di reinserimento condiviso e supervisionato dai servizi sociali territorialmente competenti.
In via subordinata: per i minori , e : Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
revocare lo stato di adottabilità dei minori , e con Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
conseguente revoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei predetti minori e conseguentemente disporre l'affidamento ai servizi sociali territorialmente competenti con il rientro presso l'abitazione dei genitori sita in Concordia S.S. (MO) alla Via Lenin n. 17, secondo un percorso di reinserimento condiviso e supervisionato dai servizi sociali territorialmente competenti. per la minore revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei Persona_5
confronti della minore e conseguentemente affidare la minore ai servizi sociali e Persona_5 disporsi il rientro presso l'abitazione dei genitori sita in Concordia S.S. (MO) alla Via Lenin n. 17, secondo un percorso di reinserimento condiviso e supervisionato dai servizi sociali territorialmente competenti.
In ulteriore subordine: per i minori , e : Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale disporre l'adozione cd. “mite” ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983, per i minori , Persona_1
e Persona_2 Persona_3 Persona_4
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione, domanda e istanza istruttoria e ulteriore produzione documentale.
Con vittoria di spese e onorari.
Conclusioni tutore contrariis reiectis, sentiti se del caso gli affidatari e i minori e chiesti gli aggiornamenti del caso ai
Servizi Sociali, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita confermare la sentenza n. 140/2022 emessa
TM Emilia Romagna di Bologna il 10/10/2022 nella causa RG 56/2021 min. n. 92/20 con tutti i conseguenti provvedimenti di legge circa l'adottabilità dei minori , e e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
rivalutando la situazione della minore Per_5
Vinte le spese di lite.
Conclusioni PG
Conferma della sentenza
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 140/2022 del 10.10.2022 il TM dell'Emilia Romagna, fatto seguito al decreto provvisorio con cui il 26.11.2018 con cui era intervenuto a tutela dei minori le cui condizioni di vita e di abitazione erano state segnalate come gravemente pregiudizievoli, ritenuto che i genitori pur dopo il collocamento dei minori in luogo protetto avevano continuato a manifestare una grave inadeguatezza, tanto che la madre aveva un nuova convivenza caratterizzata da abuso di alcool e stupefacenti e teneva un comportamento gravemente non collaborativo con i Servizi, mentre il padre aveva interrotto ogni rapporto con il centro antiviolenza e manteneva anch'egli un atteggiamento non collaborativo con i Servizi, che gli stessi genitori avevano dichiarato di non essere in grado di riprendere i figli in casa, che la figlia minore particolarmente consapevole Per_5
della situazione materna, poteva essere considerata in stato di semiabbandono permanente, dichiarava non luogo a provvedere quanto alla dichiarazione di adottabilità di (nata il Per_5
1.1.2010) e dichiarava adottabili i minori (nato il [...]), (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nato il [...]) e (nata il [...]). Per_3 Per_4
Con atto di citazione 28.12.2022 e chiedevano la riforma della Parte_1 Parte_2
sentenza.
Ritualmente citato il tutore dei minori si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 14.11.2024
Motivi della decisione
La CTU disposta dalla Corte il 26.10.2023 poneva come criterio metodologico condiviso dalla
Comunità scientifica la necessità di valutare se i genitori potessero a) comprendere e rispondere adeguatamente alle esigenze primarie del figlio (cure igieniche, alimentari, sanitarie, ecc…); b) preparare, organizzare e strutturare adeguatamente il mondo fisico del minore (aspetti ambientali) in modo da offrirgli un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo;
c) comprendere le necessità e gli stati emotivi del minore, rispondere opportunamente ai suoi bisogni e coinvolgerlo emotivamente negli scambi interpersonali adeguatamente alla sua età e al suo livello di maturazione psico-affettiva; d) favorire le opportunità educative e di socializzazione;
e) interpretare il suo comportamento e quello altrui in termini di ipotetici stati mentali, cioè in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni;
f) offrire regole e norme di comportamento congrue alla fase evolutiva del figlio, creando le premesse per la sua autonomia;
g) promuovere l'evoluzione della relazione genitoriale in virtù delle tappe di sviluppo del figlio adeguandosi alle competenze acquisite e favorendo la crescita del minore;
h) affrontare e gestire il conflitto con l'altro genitore – tenendo conto delle rispettive e peculiari strutture personologiche - valutando anche la loro capacità di negoziazione;
i) promuovere il ruolo dell'altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio, cooperando attivamente nella sua genitorialità (co-genitorialità/criterio dell'accesso) e salvaguardando i legami generazionali anche con la famiglia allargata.
Fatta tale premessa il CTU ha ricordato, come descritto dal personale dei Servizi, che la coppia genitoriale è caratterizzata da grave disfunzionalità, con episodi di violenza assistita, ricoveri della madre e dei figli in Comunità, comportamenti del tutto irresponsabili da parte di Parte_2
(vagabondaggio e uso di sostanze). Tanto che la ricorrente stessa si era dichiarata disinteressata riprendere i figli ed aveva fatto perdere le proprie tracce.
Osserva la Corte che la Consulente, con una analisi dettagliata e diffusa della situazione familiare e dopo avere sentito il ricorrente, i diversi affidatari i minori ed il personale dei Servizi, ha concluso per quanto riguarda la madre dei minori che “la Sig.ra stata non reperibile e, per quanto Pt_2
riportato dagli Operatori del Servizio Sociale, non intenzionata a proseguire in un percorso legale di opposizione all'adottabilità dei minori”, avendo mantenuto nonostante gli interventi lunghi e complessi dei servizi un atteggiamento distante indifferente non collaborativo e del tutto disfunzionale rispetto alle esigenze dei figli” (basta scorrere la Ctu nella parte in cui riporta le carenze igieniche ed educative, l'adultizzazione dei minori, l'uso di sostanze alcooliche e stupefacenti).
“Diversamente il padre dei minori pur con tutte le carenze che possono essergli imputate
(Nell'attualità, pur non potendo valutare l'effettivo esercizio delle funzioni genitoriali, non in essere, si rileva, nel Sig. una difficoltà nelle capacità “riflessive”, che gli impediscono Per_1
di rappresentarsi gli stati mentali ed emotivi dei figli, pur essendo consapevole che i minori hanno certamente sofferto per i numerosi trasferimenti subiti. Dalla famiglia biologica alla “Comunità madre-bambino”, brevemente alla famiglia “d'emergenza”, alle famiglie affidatarie, e per alcuni, alle famiglie adottive) comunque mantiene la possibilità di essere accompagnato nella ricostruzione del rapporto genitoriale se adeguatamente supportato” tanto che, sempre il CTU afferma che “Il Sig. potrebbe beneficiare dell'intervento di supporto dei Servizi, ed Per_1
essere guidato nel mantenere eventuali rapporti con i figli, ma difficilmente sarebbe in grado di assolvere al ruolo genitoriale per i cinque minori che, per altro, a parte (in termini positivi) e Per_5
(in termini negativi), in relazione all'età, percepiscono il legame con il padre in modo Per_1
piuttosto vago, essendo stati allontanati quando erano molto giovani. per esempio, sa quale Per_2 sia la sua famiglia d'origine, il padre, come la madre, sono presenti, ma declinati come figure sostanzialmente astratte. Se, in rapporto alle informazioni raccolte dal Servizio Sociale, non avendo avuto l'opportunità di una valutazione diretta, si può asserire che i minori si trovino in una condizione di abbandono morale e materiale da parte della Sig.ra ciò non può asserirsi Pt_2 per il Sig. Il padre, infatti, mantiene un'attenzione verso la prole che, pur calibrata Per_1
rispetto agli interessi dei minori, non può essere trascurata, in particolare per quanto concerne
”. Per_5
Orbene, essendo ben noto che il Giudice non può pronunciare sullo stato di abbandono e sulla conseguente adottabilità dei minori ove vi siano le condizioni per assicurare agli interessati l'esistenza o il recupero concreto di una relazione familiare, e tenuto conto di quanto tutti i figli della coppia hanno dichiarato in merito alla loro volontà di rimanere “famiglia”, di potersi vedere e frequentare pur usufruendo oggi di una rete di protezione efficacissima ed encomiabile quale quelle degli affidatari, la sentenza va riformata revocando lo stato di adottabilità dei minori e mantenendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei ricorrenti salvi gli interventi di cui al dispositivo ad opera dei Servizi Sociali
Spese interamente compensate
p.q.m.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza 10.10.2022 Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna revoca lo stato di adottabilità dei minori , e Per_1 Per_2 Per_4 [...]
Per_3
-dispone che i Servizi provvedano alla vigilanza ed al sostegno dei minori verificando tempi e modi della possibile ricostruzione della relazione genitoriale tra i minori ed il padre e curando di mantenere, con l'ausilio degli affidatari, relazioni familiari significative fra i fratelli;
-fermo il resto;
-manda al GT competente per quanto di competenza;
-compensa integralmente le spese del giudizio.
Bologna, lì 14 novembre 2024
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Minorenni
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel.
dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
dott. Antonela Gottardi Consigliere Onorario
dott. Antonio Piccinni Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello promossa con ricorso 29.12.2022 RG n. 1157/2022
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Pellacani del Foro di CodiceFiscale_2
Modena ed domiciliati in Mirandola via Pico n. 49 appellanti
CONTRO quale tutore dei minori rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Padoa del Controparte_1
Foro di Modena ed ivi domiciliata in viale Muratori n. 225/B appellata
CONTRO
PG in Sede
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 140/2022 del 10.10.2022 Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna
Conclusioni parte appellante
In via principale: per i minori , e : Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
revocare lo stato di adottabilità dei minori , e con Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
conseguente revoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei predetti minori e conseguentemente disporre l'affidamento condiviso dei minori ai genitori e Parte_1
con il rientro presso la di loro abitazione sita in Concordia S.S. (MO) alla Via Parte_2
Lenin n. 17, secondo un percorso di reinserimento condiviso e supervisionato dai servizi sociali territorialmente competenti;
per la minore revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei Persona_5
confronti della minore e conseguentemente affidare la minore congiuntamente ai Persona_5
genitori e e disporsi il rientro presso la di loro abitazione sita in Parte_1 Parte_2
Concordia S.S. (MO) alla Via Lenin n. 17, secondo un percorso di reinserimento condiviso e supervisionato dai servizi sociali territorialmente competenti.
In via subordinata: per i minori , e : Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
revocare lo stato di adottabilità dei minori , e con Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
conseguente revoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei predetti minori e conseguentemente disporre l'affidamento ai servizi sociali territorialmente competenti con il rientro presso l'abitazione dei genitori sita in Concordia S.S. (MO) alla Via Lenin n. 17, secondo un percorso di reinserimento condiviso e supervisionato dai servizi sociali territorialmente competenti. per la minore revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei Persona_5
confronti della minore e conseguentemente affidare la minore ai servizi sociali e Persona_5 disporsi il rientro presso l'abitazione dei genitori sita in Concordia S.S. (MO) alla Via Lenin n. 17, secondo un percorso di reinserimento condiviso e supervisionato dai servizi sociali territorialmente competenti.
In ulteriore subordine: per i minori , e : Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale disporre l'adozione cd. “mite” ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983, per i minori , Persona_1
e Persona_2 Persona_3 Persona_4
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione, domanda e istanza istruttoria e ulteriore produzione documentale.
Con vittoria di spese e onorari.
Conclusioni tutore contrariis reiectis, sentiti se del caso gli affidatari e i minori e chiesti gli aggiornamenti del caso ai
Servizi Sociali, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita confermare la sentenza n. 140/2022 emessa
TM Emilia Romagna di Bologna il 10/10/2022 nella causa RG 56/2021 min. n. 92/20 con tutti i conseguenti provvedimenti di legge circa l'adottabilità dei minori , e e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
rivalutando la situazione della minore Per_5
Vinte le spese di lite.
Conclusioni PG
Conferma della sentenza
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 140/2022 del 10.10.2022 il TM dell'Emilia Romagna, fatto seguito al decreto provvisorio con cui il 26.11.2018 con cui era intervenuto a tutela dei minori le cui condizioni di vita e di abitazione erano state segnalate come gravemente pregiudizievoli, ritenuto che i genitori pur dopo il collocamento dei minori in luogo protetto avevano continuato a manifestare una grave inadeguatezza, tanto che la madre aveva un nuova convivenza caratterizzata da abuso di alcool e stupefacenti e teneva un comportamento gravemente non collaborativo con i Servizi, mentre il padre aveva interrotto ogni rapporto con il centro antiviolenza e manteneva anch'egli un atteggiamento non collaborativo con i Servizi, che gli stessi genitori avevano dichiarato di non essere in grado di riprendere i figli in casa, che la figlia minore particolarmente consapevole Per_5
della situazione materna, poteva essere considerata in stato di semiabbandono permanente, dichiarava non luogo a provvedere quanto alla dichiarazione di adottabilità di (nata il Per_5
1.1.2010) e dichiarava adottabili i minori (nato il [...]), (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nato il [...]) e (nata il [...]). Per_3 Per_4
Con atto di citazione 28.12.2022 e chiedevano la riforma della Parte_1 Parte_2
sentenza.
Ritualmente citato il tutore dei minori si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 14.11.2024
Motivi della decisione
La CTU disposta dalla Corte il 26.10.2023 poneva come criterio metodologico condiviso dalla
Comunità scientifica la necessità di valutare se i genitori potessero a) comprendere e rispondere adeguatamente alle esigenze primarie del figlio (cure igieniche, alimentari, sanitarie, ecc…); b) preparare, organizzare e strutturare adeguatamente il mondo fisico del minore (aspetti ambientali) in modo da offrirgli un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo;
c) comprendere le necessità e gli stati emotivi del minore, rispondere opportunamente ai suoi bisogni e coinvolgerlo emotivamente negli scambi interpersonali adeguatamente alla sua età e al suo livello di maturazione psico-affettiva; d) favorire le opportunità educative e di socializzazione;
e) interpretare il suo comportamento e quello altrui in termini di ipotetici stati mentali, cioè in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni;
f) offrire regole e norme di comportamento congrue alla fase evolutiva del figlio, creando le premesse per la sua autonomia;
g) promuovere l'evoluzione della relazione genitoriale in virtù delle tappe di sviluppo del figlio adeguandosi alle competenze acquisite e favorendo la crescita del minore;
h) affrontare e gestire il conflitto con l'altro genitore – tenendo conto delle rispettive e peculiari strutture personologiche - valutando anche la loro capacità di negoziazione;
i) promuovere il ruolo dell'altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio, cooperando attivamente nella sua genitorialità (co-genitorialità/criterio dell'accesso) e salvaguardando i legami generazionali anche con la famiglia allargata.
Fatta tale premessa il CTU ha ricordato, come descritto dal personale dei Servizi, che la coppia genitoriale è caratterizzata da grave disfunzionalità, con episodi di violenza assistita, ricoveri della madre e dei figli in Comunità, comportamenti del tutto irresponsabili da parte di Parte_2
(vagabondaggio e uso di sostanze). Tanto che la ricorrente stessa si era dichiarata disinteressata riprendere i figli ed aveva fatto perdere le proprie tracce.
Osserva la Corte che la Consulente, con una analisi dettagliata e diffusa della situazione familiare e dopo avere sentito il ricorrente, i diversi affidatari i minori ed il personale dei Servizi, ha concluso per quanto riguarda la madre dei minori che “la Sig.ra stata non reperibile e, per quanto Pt_2
riportato dagli Operatori del Servizio Sociale, non intenzionata a proseguire in un percorso legale di opposizione all'adottabilità dei minori”, avendo mantenuto nonostante gli interventi lunghi e complessi dei servizi un atteggiamento distante indifferente non collaborativo e del tutto disfunzionale rispetto alle esigenze dei figli” (basta scorrere la Ctu nella parte in cui riporta le carenze igieniche ed educative, l'adultizzazione dei minori, l'uso di sostanze alcooliche e stupefacenti).
“Diversamente il padre dei minori pur con tutte le carenze che possono essergli imputate
(Nell'attualità, pur non potendo valutare l'effettivo esercizio delle funzioni genitoriali, non in essere, si rileva, nel Sig. una difficoltà nelle capacità “riflessive”, che gli impediscono Per_1
di rappresentarsi gli stati mentali ed emotivi dei figli, pur essendo consapevole che i minori hanno certamente sofferto per i numerosi trasferimenti subiti. Dalla famiglia biologica alla “Comunità madre-bambino”, brevemente alla famiglia “d'emergenza”, alle famiglie affidatarie, e per alcuni, alle famiglie adottive) comunque mantiene la possibilità di essere accompagnato nella ricostruzione del rapporto genitoriale se adeguatamente supportato” tanto che, sempre il CTU afferma che “Il Sig. potrebbe beneficiare dell'intervento di supporto dei Servizi, ed Per_1
essere guidato nel mantenere eventuali rapporti con i figli, ma difficilmente sarebbe in grado di assolvere al ruolo genitoriale per i cinque minori che, per altro, a parte (in termini positivi) e Per_5
(in termini negativi), in relazione all'età, percepiscono il legame con il padre in modo Per_1
piuttosto vago, essendo stati allontanati quando erano molto giovani. per esempio, sa quale Per_2 sia la sua famiglia d'origine, il padre, come la madre, sono presenti, ma declinati come figure sostanzialmente astratte. Se, in rapporto alle informazioni raccolte dal Servizio Sociale, non avendo avuto l'opportunità di una valutazione diretta, si può asserire che i minori si trovino in una condizione di abbandono morale e materiale da parte della Sig.ra ciò non può asserirsi Pt_2 per il Sig. Il padre, infatti, mantiene un'attenzione verso la prole che, pur calibrata Per_1
rispetto agli interessi dei minori, non può essere trascurata, in particolare per quanto concerne
”. Per_5
Orbene, essendo ben noto che il Giudice non può pronunciare sullo stato di abbandono e sulla conseguente adottabilità dei minori ove vi siano le condizioni per assicurare agli interessati l'esistenza o il recupero concreto di una relazione familiare, e tenuto conto di quanto tutti i figli della coppia hanno dichiarato in merito alla loro volontà di rimanere “famiglia”, di potersi vedere e frequentare pur usufruendo oggi di una rete di protezione efficacissima ed encomiabile quale quelle degli affidatari, la sentenza va riformata revocando lo stato di adottabilità dei minori e mantenendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei ricorrenti salvi gli interventi di cui al dispositivo ad opera dei Servizi Sociali
Spese interamente compensate
p.q.m.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza 10.10.2022 Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna revoca lo stato di adottabilità dei minori , e Per_1 Per_2 Per_4 [...]
Per_3
-dispone che i Servizi provvedano alla vigilanza ed al sostegno dei minori verificando tempi e modi della possibile ricostruzione della relazione genitoriale tra i minori ed il padre e curando di mantenere, con l'ausilio degli affidatari, relazioni familiari significative fra i fratelli;
-fermo il resto;
-manda al GT competente per quanto di competenza;
-compensa integralmente le spese del giudizio.
Bologna, lì 14 novembre 2024
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa