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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1693/2024 R.G.
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Vincenzo Adamo
creditore
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena terzo pignorato
E
, con Avv. Mafalda Ferraro Controparte_2 opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 19.5.2023 Parte_1 premesso che aveva proposto ricorso ex art. 615 c.p.c. Controparte_2 avverso il pignoramento presso terzi n. 03420223300000090004 notificatogli il
30.8.2022 per il mancato pagamento degli importi portati da avvisi di addebito e cartelle di pagamento lamentando l'intervenuta prescrizione dei crediti CP_1
e la non debenza dei contributi, esponeva che con ordinanza del 21.3.2023 il
G.E. aveva sospeso l'efficacia esecutiva del pignoramento opposto assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
1 Agiva dunque in questa sede eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e deducendo di aver notificato le cartelle di pagamento n.
03420200012630935001 e n. 03420210009756006001 sottese al pignoramento opposto nonché di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica di successive intimazioni di pagamento.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da . Controparte_2
La causa veniva assegnata alla sezione lavoro di questo Tribunale con decreto presidenziale del 26.4.2014; indi, assegnati i termini ex art. 423 c.p.c.,
depositava note scritte chiedendo “[..] dichiarare la nullità, Controparte_2 illegittimità, inefficacia del pignoramento proposto;
Accertare e dichiarare per le ragioni indicate in narrativa la prescrizione degli avvisi di addebito nn.
33420120001437110000, 33420120004805730000, 33420130001062560000,
33420130004224964000, 33420140001287157000, 33420140002733008000,
3420140005730840000, 33420150001350927000; dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito nn°
33420180001738135000, 33420180005282243000, 33420190001997811000,
n° 33420190004683079000, oltre alla cessazione dall'obbligo di pagamento del diritto annuale di cui alle cartelle n. 03420200012630935001 e n.
03420210009756006001; nonchè dichiarare non dovuti gli interessi, la sanzione civile, oneri di riscossione, spese esecutive, diritti di notifica relativi alle cartelle ed avvisi non contestati pari ad € 9.629,33 [..]”; l' depositava CP_1 note scritte richiamando le conclusioni formulate nel giudizio iscritto al n.
1771/2023 RGAC.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da come da dispositivo in calce.
Occorre premettere che la cognizione del giudizio riassunto in questa sede deve intendersi limitata alla sola parte del pignoramento presso terzi n.
03420223300000090004 relativa agli avvisi di addebito per contributi nn. CP_1
33420120001437110000, 33420120004805730000, 33420130001062560000,
33420130004224964000, 33420140001287157000, 33420140002733008000,
2 3420140005730840000, 33420150001350927000, 33420180001738135000,
33420180005282243000, 33420190001997811000, 33420190004683079000; esula invece dal presente giudizio la cognizione relativa alla pretesa portata dalle cartelle di pagamento n. 03420200012630935001 e n.
03420210009756006001 avendo queste ad oggetto diritti camerali e, come tali, non appartenenti alla giurisdizione del giudice adito.
Tanto precisato, premesso che con la documentazione depositata l' ha CP_1 offerto la prova della notifica degli avvisi di addebito nn.
33420120001437110000, 33420120004805730000, 33420130001062560000,
33420130004224964000, 33420140001287157000, 33420140002733008000,
3420140005730840000, 33420150001350927000 (avvenuta nel periodo compreso tra il 30.5.2012 ed il 26.10.2015, cfr. avvisi di ricevimento in fasc.
depositato nel giudizio iscritto al n. 1771/2023 RGAC) si osserva che il CP_1 credito contributivo portato da detti avvisi di addebito è estinto per prescrizione poiché – che ha dedotto di aver interrotto il termine di CP_3 prescrizione quinquennale con la notifica di intimazioni di pagamento – si è limitata a depositare soltanto gli avvisi di ricevimento delle intimazioni di pagamento n. 03420139048009165000, n. 03420179009644064000, n.
03420199009253430000 (menzionate a pag. 6 dell'atto di citazione) ma non anche la copia di dette intimazioni, ciò che non consente di verificare se tali atti abbiano avuto ad oggetto di avvisi di addebito qui di interesse ed abbiano, quindi, avuto valenza interruttiva del termine di prescrizione;
l'intimazione di pagamento n. 03420229003676712000 - che è relativa agli avvisi di addebito per cui è causa – è stata invece notificata il 15.7.2022 (cfr. fasc. CP_3 allorquando il termine di prescrizione era ormai spirato, e ciò anche a tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21.
3 L'opposizione al pignoramento presso terzi proposta da nella Controparte_2 parte relativa a detti avvisi di addebito è, dunque, fondata e deve essere accolta risultando estinti per prescrizione i relativi crediti contributivi.
Ciò detto, assume, altresì, l'infondatezza della pretesa Controparte_2 contributiva portata dagli avvisi di addebito n. 33420180001738135000,
33420180005282243000, n. 33420190001997811000, n.
33420190004683079000 - che hanno ad oggetto contributi dovuti per gli anni dal 2017 al 2019 deducendo (cfr. comparsa di costituzione depositata nel giudizio iscritto al n. 1771/2023 RGAC) e documentando (cfr. certificazione
, denuncia di cessazione attività presentata all' Parte_1 CP_4 richiesta di sospensione attività con dipendenti presentata all' , all. 3 in CP_1 fasc. di parte) di aver cessato l'attività di impresa in data 31.12.2016, sostenendo, dunque, l'insussistenza dell'obbligo contributivo.
L' su tale pretesa contributiva non ha osservato alcunchè essendosi CP_1 limitata a dedurre (cfr. memoria di costituzione in giudizio n. 1771/2023
RGAC) che “[..] Il Sig. risulta iscritto nella Gestione Artigiana Controparte_2 dell' di Cosenza dal 21.09.2010 quale socio accomandatario della” SAS CP_1
Lavanderie Conforti EU &C” sino all'01.08.2022, data di cancellazione. Per come si evince dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dagli avvisi di addebito (in numero di otto) l' vanta i contributi entro il minimale CP_1 dalla rata prima 2010 alla quarta 2014 (con esclusione della seconda 2010)
[..]”.
L' ha, quindi, preso posizione limitatamente alla pretesa contributiva CP_5 relativa agli anni dal 2010 al 2014 e, in relazione a quella relativa ai citati avvisi di addebito nn. 33420180001738135000, 33420180005282243000,
33420190001997811000, 33420190004683079000 non ha in alcun modo allegato sui fatti posti a fondamento dell'obbligo contributivo, obbligo che, per contro, deve ritenersi insussistente in ragione della documentata cessazione dell'attività di impresa a far data dal 31.12.2016.
Ne consegue che anche in parte qua la proposta opposizione avverso il pignoramento presso terzi è fondata e merita, dunque, accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
accoglie l'opposizione al pignoramento presso terzi n. 03420223300000090004 proposta da;
condanna e al pagamento, in solido Controparte_2 CP_3 CP_1 tra loro, delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_2 complessive € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta
Così deciso in Cosenza, 23 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1693/2024 R.G.
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Vincenzo Adamo
creditore
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena terzo pignorato
E
, con Avv. Mafalda Ferraro Controparte_2 opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 19.5.2023 Parte_1 premesso che aveva proposto ricorso ex art. 615 c.p.c. Controparte_2 avverso il pignoramento presso terzi n. 03420223300000090004 notificatogli il
30.8.2022 per il mancato pagamento degli importi portati da avvisi di addebito e cartelle di pagamento lamentando l'intervenuta prescrizione dei crediti CP_1
e la non debenza dei contributi, esponeva che con ordinanza del 21.3.2023 il
G.E. aveva sospeso l'efficacia esecutiva del pignoramento opposto assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
1 Agiva dunque in questa sede eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e deducendo di aver notificato le cartelle di pagamento n.
03420200012630935001 e n. 03420210009756006001 sottese al pignoramento opposto nonché di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica di successive intimazioni di pagamento.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da . Controparte_2
La causa veniva assegnata alla sezione lavoro di questo Tribunale con decreto presidenziale del 26.4.2014; indi, assegnati i termini ex art. 423 c.p.c.,
depositava note scritte chiedendo “[..] dichiarare la nullità, Controparte_2 illegittimità, inefficacia del pignoramento proposto;
Accertare e dichiarare per le ragioni indicate in narrativa la prescrizione degli avvisi di addebito nn.
33420120001437110000, 33420120004805730000, 33420130001062560000,
33420130004224964000, 33420140001287157000, 33420140002733008000,
3420140005730840000, 33420150001350927000; dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito nn°
33420180001738135000, 33420180005282243000, 33420190001997811000,
n° 33420190004683079000, oltre alla cessazione dall'obbligo di pagamento del diritto annuale di cui alle cartelle n. 03420200012630935001 e n.
03420210009756006001; nonchè dichiarare non dovuti gli interessi, la sanzione civile, oneri di riscossione, spese esecutive, diritti di notifica relativi alle cartelle ed avvisi non contestati pari ad € 9.629,33 [..]”; l' depositava CP_1 note scritte richiamando le conclusioni formulate nel giudizio iscritto al n.
1771/2023 RGAC.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da come da dispositivo in calce.
Occorre premettere che la cognizione del giudizio riassunto in questa sede deve intendersi limitata alla sola parte del pignoramento presso terzi n.
03420223300000090004 relativa agli avvisi di addebito per contributi nn. CP_1
33420120001437110000, 33420120004805730000, 33420130001062560000,
33420130004224964000, 33420140001287157000, 33420140002733008000,
2 3420140005730840000, 33420150001350927000, 33420180001738135000,
33420180005282243000, 33420190001997811000, 33420190004683079000; esula invece dal presente giudizio la cognizione relativa alla pretesa portata dalle cartelle di pagamento n. 03420200012630935001 e n.
03420210009756006001 avendo queste ad oggetto diritti camerali e, come tali, non appartenenti alla giurisdizione del giudice adito.
Tanto precisato, premesso che con la documentazione depositata l' ha CP_1 offerto la prova della notifica degli avvisi di addebito nn.
33420120001437110000, 33420120004805730000, 33420130001062560000,
33420130004224964000, 33420140001287157000, 33420140002733008000,
3420140005730840000, 33420150001350927000 (avvenuta nel periodo compreso tra il 30.5.2012 ed il 26.10.2015, cfr. avvisi di ricevimento in fasc.
depositato nel giudizio iscritto al n. 1771/2023 RGAC) si osserva che il CP_1 credito contributivo portato da detti avvisi di addebito è estinto per prescrizione poiché – che ha dedotto di aver interrotto il termine di CP_3 prescrizione quinquennale con la notifica di intimazioni di pagamento – si è limitata a depositare soltanto gli avvisi di ricevimento delle intimazioni di pagamento n. 03420139048009165000, n. 03420179009644064000, n.
03420199009253430000 (menzionate a pag. 6 dell'atto di citazione) ma non anche la copia di dette intimazioni, ciò che non consente di verificare se tali atti abbiano avuto ad oggetto di avvisi di addebito qui di interesse ed abbiano, quindi, avuto valenza interruttiva del termine di prescrizione;
l'intimazione di pagamento n. 03420229003676712000 - che è relativa agli avvisi di addebito per cui è causa – è stata invece notificata il 15.7.2022 (cfr. fasc. CP_3 allorquando il termine di prescrizione era ormai spirato, e ciò anche a tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
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3 L'opposizione al pignoramento presso terzi proposta da nella Controparte_2 parte relativa a detti avvisi di addebito è, dunque, fondata e deve essere accolta risultando estinti per prescrizione i relativi crediti contributivi.
Ciò detto, assume, altresì, l'infondatezza della pretesa Controparte_2 contributiva portata dagli avvisi di addebito n. 33420180001738135000,
33420180005282243000, n. 33420190001997811000, n.
33420190004683079000 - che hanno ad oggetto contributi dovuti per gli anni dal 2017 al 2019 deducendo (cfr. comparsa di costituzione depositata nel giudizio iscritto al n. 1771/2023 RGAC) e documentando (cfr. certificazione
, denuncia di cessazione attività presentata all' Parte_1 CP_4 richiesta di sospensione attività con dipendenti presentata all' , all. 3 in CP_1 fasc. di parte) di aver cessato l'attività di impresa in data 31.12.2016, sostenendo, dunque, l'insussistenza dell'obbligo contributivo.
L' su tale pretesa contributiva non ha osservato alcunchè essendosi CP_1 limitata a dedurre (cfr. memoria di costituzione in giudizio n. 1771/2023
RGAC) che “[..] Il Sig. risulta iscritto nella Gestione Artigiana Controparte_2 dell' di Cosenza dal 21.09.2010 quale socio accomandatario della” SAS CP_1
Lavanderie Conforti EU &C” sino all'01.08.2022, data di cancellazione. Per come si evince dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dagli avvisi di addebito (in numero di otto) l' vanta i contributi entro il minimale CP_1 dalla rata prima 2010 alla quarta 2014 (con esclusione della seconda 2010)
[..]”.
L' ha, quindi, preso posizione limitatamente alla pretesa contributiva CP_5 relativa agli anni dal 2010 al 2014 e, in relazione a quella relativa ai citati avvisi di addebito nn. 33420180001738135000, 33420180005282243000,
33420190001997811000, 33420190004683079000 non ha in alcun modo allegato sui fatti posti a fondamento dell'obbligo contributivo, obbligo che, per contro, deve ritenersi insussistente in ragione della documentata cessazione dell'attività di impresa a far data dal 31.12.2016.
Ne consegue che anche in parte qua la proposta opposizione avverso il pignoramento presso terzi è fondata e merita, dunque, accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
accoglie l'opposizione al pignoramento presso terzi n. 03420223300000090004 proposta da;
condanna e al pagamento, in solido Controparte_2 CP_3 CP_1 tra loro, delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_2 complessive € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta
Così deciso in Cosenza, 23 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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