Sentenza 29 luglio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2004, n. 14406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14406 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO TE, titolare omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 1, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO CORONATI, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO RAMPIN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL. F.LLI DRÌ SRL in persona del curatore ANDREA BONFINI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 550/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 09/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/04/04 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19 dicembre 1990, LT SO, titolare dell'omonima ditta, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 23 novembre 1990, con cui il presidente del Tribunale di Udine gli aveva ingiunto di pagare alla F.lli Dri s.r.l. la somma di lire 47.144.025, oltre interessi, quale prezzo residuo di alcune partite di carne, a lui vendute dalla società.
Deduceva l'opponente di avere integralmente pagato il prezzo di quelle partite di carne a mani di AR TO, agente della società F.lli Dri, abilitato alla riscossione dei pagamenti. La società F.lli Dri si costituiva e resisteva all'opposizione. Il processo, interrotto per il fallimento della società opposta, veniva proseguito nei confronti di quest'ultimo, che si costituiva, riportandosi alle difese svolte dalla società.
Con sentenza del 5 novembre 1999, il Tribunale di Udine rigettava l'opposizione e condannava lo opponente al pagamento delle spese di lite, LT SO interponeva gravame, cui resisteva il fallimento della società F.lli Dri. con sentenza del 9 dicembre 2000, la Corte di Appello di Trieste rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Rilevava la Corte, in difformità dei contrari assunti dell'appellante, che il primo giudice aveva correttamente e coerentemente fondato la sua decisione sulla mancanza di prova del preteso pagamento delle partite di merce, prova appunto non rinvenibile nelle fatture e nelle bolle di accompagnamento in atti, prive di sottoscrizione a quietanza (all'infuori di alcune bolle sottoscritte con sigle, di cui una soltanto attribuibile all'agente della società F.lli Dri), ne' rinvenibile nelle copie dimesse di due pagine del libro giornale generale, relative alla registrazione della presentazione e del pagamento di una sola delle cinque fatture, per cui era causa. Sottolineava, infine, la Corte, che la pretesa dell'appellante di essere rimesso in termini, al fine di assumere la prova per testi, da cui il primo giudice l'aveva dichiarato decaduto ex art. 104 disp. att. c.p.c., non era meritevole di accoglimento, posto che nulla era stato dimostrato in ordine all'effettivo (anche se) tardivo arrivo dei testi e nulla era stato dedotto in ordine all'omessa intimazione dei testi ex art. 250 c.p.c.. Per la cassazione di tale sentenza, LT SO ha proposto ricorso in forza di sette motivi.
Il Fallimento della società F.lli Dri non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 215 c.p.c. contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia", il ricorrente si duole della contraddizione, in cui assume incorsa la Corte di merito, per aver ritenuto inutile il rilievo di esso ricorrente sulla "non pertinenza" della disposizione dell'art. 215 c.p.c., che pure il primo giudice aveva richiamato a fondamento della decisione appellata innanzi a quella Corte, collegandovi la mancata dimostrazione del controverso pagamento del prezzo delle partite di merce, per cui era causa. Il motivo è infondato.
Ed invero, la Corte di merito non è incorsa in vizio di motivazione contraddittoria e correlata violazione o falsa applicazione dell'art. 215 c.p.c., in parte qua, essendo affatto coerenti in sè le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, laddove, nel condividersi la decisione del primo giudice, si espone che il preteso pagamento delle partite di merce venduta non è stato provato, non già per una mancata verificazione delle fatture delle bolle di consegna della merce, bensì per essere prive tali scritture di sottoscrizione come ricevuta di pagamento, all'infuori di una, però non rilevante.
Con il secondo motivo, rubricato "falsa applicazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c.: vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per palese contraddizione con risultanze istruttorie e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia", il ricorrente si duole della contraddizione, in cui assume incorsa la Corte di merito, per avere affermato che esso ricorrente aveva dimesso in atti copie fotostatiche non autenticate del libro giornale della sua ditta, a Fronte delle contrarie emergenze del verbale l'udienza dell'8 aprile 1991, laddove era stato prodotto estratto autentico di quella scrittura contabile, e del verbale d'udienza del 14 ottobre 1991, laddove era stato prodotta copia autentica ielle pagine 85 e 86 della medesima scrittura. Si duole, altresì, che la Corte di merito abbia smesso qualsivoglia attività di ricostruzione o di ricerca di quei documenti, pur prodotti in udienza, ma mancanti in atti, al momento delle decisione.
Il motivo non ha pregio.
Ed invero, la denunciata, falsa applicazione dello art. 87 disp. att. c.p.c. è priva di apprezzabile illustrazione, tale non potendosi considerare, all'evidenza, il richiamo di precedenti di questa Corte sul potere-dovere del giudice di ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione di documenti prodotti, ma non rinvenuti nel fascicolo di parte al momento della decisione, potere-dovere la cui violazione può configurare vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (v. Cass. n. 5521/97, n. 13058/95 e n. 5077/93). Il vizio di motivazione contraddittoria è vizio interno alla sentenza, intrinseco alla stessa, riscontrabile - cioè - nel suo ambito, da cui esula, dunque, diversamente da quanto supposto dal ricorrente, l'eventuale contrasto tra affermazioni della stessa sentenza e contenuto di prove e documenti (v. Cass. n. 353/02, n. 3615/99, n. 6557/97 e n. 347872). I libri contabili possono sì fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio della impresa, prova non piena ma liberamente valutabile dal giudice a favore dell'imprenditore che li ha redatti (v. Cass. n. 1715/01 e n. 1994/ 97), quando però siano regolarmente tenuti (art. 2710 c.c.), requisito - questo - che la Corte di merito ha ritenuto in ogni caso mancante, nella specie, e di cui il ricorrente neppure prospetta la sussistenza in concreto, così privando di decisività il punto oggetto della doglianza. Con il terzo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 2710 c.c.", il ricorrente deduce che la "Corte d'Appello è incorsa anche in una palese violazione di tale ultima norma, non ritenendola applicabile alla fattispecie, pur riconoscendo espressamente la valenza probatoria delle scritture contabili, regolarmente tenute (pag. 11) e la presunzione ricavabile dalle stesse ex art. 2710 c.c. (pag. 12)...". Il motivo è infondato.
Ed invero, difformemente da quanto raffigurato dal ricorrente, la Corte di merito risulta avere applicato, correttamente, la disposizione dell'art. 710 c.c., con ovvio riguardo ai documenti rinvenuti in atti e, per l'appunto, con riguardo alle copie fotostatiche non autenticate di due pagine del libro giornale della ditta del ricorrente, che, in particolare, nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata (art. 116 c.p.c.), ha ritenuto prive di apprezzabile valore probatorio, sottolineando come non fosse stata fornita adeguata prova della regolare tenuta di quel libro giornale e come quei documenti riguardassero una soltanto delle cinque fatture, per cui era causa.
Con il quarto motivo, rubricato "contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia", il ricorrente si duole che la Corte di merito, sottovalutando "la pregnanza probatoria "ielle testimonianze assunte", evidenzianti l'avvenuto pagamento delle partite di merce a mani dell'agente abilitato della società F.lli Dri, abbia "in maniera del tutto contraddittoria, oltre che assolutamente insufficiente, semplicemente affermato che poter incassare non significa automaticamente avere incassato una specifica somma".
Il motivo è inammissibile.
La doglianza del ricorrente, infatti, si sostanzia in una nuova e non consentita valutazione delle testimonianze assunte, peraltro solo in parte riportate, in violazione dello stesso principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, e, da tale valutazione, diversa da quella operata e motivata dalla Corte di merito, si fanno automaticamente discendere vizi di motivazione insufficiente e contraddittoria, senza illustrazione alcuna dei punti o dei modi in cui tali vizi si rivelino.
Con il quinto motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 1188-1189 c.c.", il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto "non applicabile alla fattispecie la disciplina del pagamento al soggetto apparentemente legittimato a ricevere, e ciò sull'erroneo presupposto che il SO non avrebbe dato la prova dell'"intervenuto pagamento a mani dell'TO...". Il motivo è infondato.
La mancata applicazione delle disposizioni citate è stata infatti giustificata dalla Corte di merito sul rilievo, decisivo e logicamente prioritario, che non era stata data prova del preteso pagamento del prezzo residuo delle partite di merce a mani dell'agente della società venditrice (o a mani di altri), mancanza di prova - questa - specificamente esposta in sentenza, all'esito d'esame compiuto dei materiali probatori.
Con il sesto motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.", il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia "laconicamente Ritenuto che non sussista prova per presunzioni, ex art. 2729 c.c., circa i pagamenti effettuati dal SO con riferimento alle fatture di cui è causa ma una tale tesi contrasta con il significato e la portata della norma stessa. Non v'è dubbio, pertanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che la quantità e l'importanza dei documenti prodotti in causa dal SO, le eloquenti deposizioni testimoniali, gli stessi impliciti riconoscimenti del Collegio giudicante, rivestano i richiesti caratteri di gravità, precisione e concordanza...". Il motivo è inammissibile.
Ed invero, al di là della formale prospettazione come violazione e falsa applicazione di norma di diritto, la doglianza del ricorrente si risolve, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame nel merito della controversia, attraverso una nuova salutazione dei materiali probatori, peraltro neppure precisati nel contenuto, una valutazione appunto diversa da quella che la Corte di merito ha reso nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata. Con il settimo motivo, infine, rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 106 disp. att. e 184 bis c.p.c.", il ricorrente si duole che sia stato dichiarato decaduto dall'assumere la prova per testi, senza il rispetto della citata norma dell'art. 106 disp. att. c.p.c., laddove è previsto che i provvedimenti contro il testimone non comparso possono essere pronunciati dopo il decorso di un'ora da quella indicata per la comparizione.
Si duole, altresì, che la Corte abbia dato una interpretazione, rigorosa e restrittiva, dell'art. 84 bis c.p.c., in forza del quale esso ricorrente aveva richiesto di essere rimesso in termini. Il motivo è privo di pregio.
Ed invero, al di là di ogni altra considerazione (sulla non pertinenza dell'art. 106 disp. att. c.p.c. al tema della decadenza dall'assunzione della prova e sull'inapplicabilità dell'art. 184 bis c.p.c. ai giudizi già pendenti alla data di sua entrata in vigore,
quale quello in oggetto), il ricorrente non solo non ha precisato in ricorso il contenuto della prova testimoniale dedotta (ed ammessa), in violazione del principio di autosufficienza di tal mezzo d'impugnazione, ma ancor più non ha espresso censura in ordine alla ragione di decisione, esposta dalla Corte di merito a fondamento della dichiarata decadenza dalla prova, ragione appunto raffigurata dal fatto che il ricorrente "non solo nulla ha dimostrato circa l'effettivo tardivo arrivo dei testi, ma soprattutto nulla ha dedotto circa l'omessa intimazione dei testi ex art. 250 c.p.c.", così da incorrere nella Sanzione di decadenza, di cui all'art. 104 disp. att. c.p.c.. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004