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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 776/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Federico C.F._1
Vinciguerra;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
APPELLATA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
1 pro tempore, e per essa la mandataria (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Pesenti;
INTERVENIENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 settembre 2017 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Catania n. 3024/2017, notificatogli il 4 luglio 2017, a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di – quale cessionaria del credito in origine in capo a Findomestic BA Controparte_1
s.p.a. – dell'importo di €. 10.277,52, oltre ad accessori e spese, dovuta quale saldo debitore in forza di tre contratti di finanziamento, e precisamente: il contratto n.
20010695616701 del 24/08/1991; il contratto n. 10018241733461 del 20/02/2005; il contratto n. 10019950897517 del 11/01/2009.
L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di la carenza Controparte_1
di prova del credito azionato, la nullità della pattuizione afferente gli interessi per usurarietà del tasso;
l'illegittimità dell'applicazione del sistema di ammortamento cd. alla francese.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Con sentenza n. 3681/2020 del 6 novembre 2020 il Tribunale adito rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di sei Parte_1
ragioni di censura.
È intervenuta in giudizio e per essa la mandataria Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito oggetto di causa, siccome acquirente del Controparte_3 ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Disposta la sostituzione del relatore originariamente designato, trasferito ad altro
2 ufficio giudiziario, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_1
giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata laddove il primo giudice ha rigettato l'eccezione di carenza della legittimazione attiva di Controparte_1
(erroneamente indicata nell'intestazione del motivo quale ). Controparte_4
La censura è incentrata sulla prova che deve fornire il cessionario il caso di cessione di crediti in blocco, giusta il disposto dell'art. 58 t.u.b., deducendo altresì l'appellante: che non è possibile, sulla scorta della documentazione prodotta, quali crediti siano stati specificamente oggetto di cessione, “non essendo versato in atti il relativo allegato alla cessione contenente l'elenco dei crediti ceduti”; che “la relativa comunicazione fa riferimento ad una cessione di crediti che si presume avvenuta in data 23/03/2015, mentre in seno alla comunicazione del 25/09/2015, avvenuta a mezzo corriere privato e priva di prova dell'avvenuta ricezione e del contenuto della stessa, si menziona una cessione di credito che sarebbe avvenuta il 25/09/2015. Trattasi di documentazione senza alcun valore di effettiva e regolare notificazione, al presunto debitore ceduto, della suindicata presunta cessione di credito ai sensi dell'art.1264 c.c., anche in considerazione della circostanza che dall'esame della documentazione depositata emerge il deposito di una forma di ricevuta per n.3 (tre) distinte comunicazioni, a riprova dell'evidente assenza di regolare notificazione della presunta cessione di credito dalla FINDOMESTIC S.p.A. e da all'odierno deducente”. Controparte_1
Il motivo è palesemente infondato.
Sul punto, il primo giudice ha osservato che “le contestazioni attinenti alla sussistenza del credito vantato dalla banca, sono assolutamente generiche, tenendo anche conto che la comunicazione della cessione del credito (per pacifica giurisprudenza) può avvenire anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (non essendo necessaria l'accettazione del debitore ceduto). Peraltro dalla documentazione in atti emerge in modo chiaro la cessione in favore di ”. CP_1
Tale accertamento è corretto.
Deve, innanzitutto, premettersi che non sussiste alcun elemento per ritenere che la
3 cessione dei crediti appartenenti al cd. terzo portafoglio (così descritto dai contraenti) sia avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, giammai indicata nell'atto di cessione.
Trattasi, invece, per come si evince dalla documentazione prodotta dall'opposta, di una cessione di credito ex art. 1260 c.c., avente ad oggetto il cd. terzo portafoglio
(acquistato pro soluto da , risultante dall'incontro fra la proposta e CP_1 CP_1
l'accettazione (entrambe debitamente sottoscritte), conclusa il 21 settembre 2015, con data certa risultante dal timbro postale, nell'ambito del contratto quadro fra le parti stipulato il 23 marzo 2015.
La proposta rinvia all'allegato elenco dei crediti ceduti (cd. annex), ove figura quello vantato nei confronti dell'odierno appellante, già censito quale credito in sofferenza nel luglio 2013 (v. comunicazione di decadenza del beneficio del termine e di messa in mora, del giorno 11 luglio 2013).
Inoltre, la cedente, in data 25/9/2015, spediva a mezzo di raccomandata al Principato una nota del seguente tenore: “tutti i crediti vantati da Findomestic BA S.p.A. nei Vostri confronti unitamente a tutte le garanzie, reali o personali, di qualsiasi natura concesse a garanzia del pagamento degli stessi, tutti i diritti accessori e privilegi (anche procedurali), ove esistenti, e tutte le cause di prelazione che assistono i crediti, nonche' alle spese, interessi ed ogni altro diritto accessorio, maturati e maturandi sono stati ceduti a CP_1
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio 63, Cod. Fisc. e R.I. di
[...]
Venezia part. IVA , iscritta al n. 5508 dell'Albo delle Banche di P.IVA_1 P.IVA_4 cui all'articolo 13 del Testo Unico BArio. quale cessionario di tali Controparte_1 crediti e diritti accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato a . Controparte_1
Eccessivamente generica, a fronte di tale quadro probatorio, si appalesa la contestazione dell'opponente, potendosi desumere l'avvenuta cessione anche a mezzo di presunzioni, in base al disposto di cui all'art. 2729 c.c.
La notifica al debitore ceduto, infine, risulta dalla documentazione sopra richiamata
(che è pacifico sia stata spedita all'indirizzo del debitore), dovendosi comunque qui ribadire il principio – richiamato dal primo giudice - in base al quale “la comunicazione della cessione del credito (per pacifica giurisprudenza) può avvenire anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (non essendo necessaria l'accettazione del debitore ceduto)”.
4 Con il secondo motivo deduce l'appellante che il decreto ingiuntivo è stato emesso nonostante difettasse la prova del credito, non essendo all'uopo sufficiente la produzione dell'estratto conto e del prospetto degli interessi, unilateralmente redatti, non avendo peraltro la parte prodotto il piano di ammortamento.
Con il terzo motivo assume l'appellante che i contratti di finanziamento mancano della sottoscrizione in ogni pagina e della sottoscrizione per accettazione nella parte ove sono indicate le condizioni contrattuali.
Inoltre, quanto alla dedotta vessatorietà di alcune clausole del contratto di credito revolving, non integrerebbe il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma secondo, c.c., il richiamo in blocco delle condizioni generali di contratto.
Il primo giudice, ancora, avrebbe omesso di motivare a proposito della mancata sottoscrizione dei contratti di finanziamento da parte del mutuante.
I detti motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, sono palesemente infondati.
Vige, infatti, il principio in base al quale in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso (v. Cass. n. 4886/2007).
Risultano sottoscritti dal , inoltre, tutti i campi afferenti le condizioni del Parte_1 contratto, né, in relazione alla dedotta inidoneità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., ha pregio quanto sostenuto dall'appellante a proposito del fatto che sussisterebbe l'ipotesi del richiamo in blocco di tutte le condizioni contrattuali.
Nel caso di specie, infatti, risulta la specifica descrizione ed indicazione delle singole clausole (e non la indicazione “in blocco”), con la relativa sottoscrizione del cliente in calce.
In ordine al difetto di sottoscrizione del contratto da parte della banca, poi, vale il principio – quivi applicabile - in base al quale in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche
5 la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti (da ultimo, v. Cass. n. 28500/2023).
E nel caso di specie, nessun dubbio sussiste quanto al fatto che Findomestic BA abbia posto in esecuzione il contratto.
In merito alla prova del credito, poi, è noto che una volta provata – siccome nel caso di specie – l'avvenuta stipulazione dei contratti (ritualmente prodotti dall'opposta) ed allegato l'inadempimento del debitore, incombe sul debitore la prova dell'avvenuta estinzione del debito.
Prova, questa, che non è stata fornita, avendo per contro il debitore omesso ogni contestazione circa la mancata estinzione del debito, e non essendo peraltro oggetto di contestazione specifica neppure gli estratti conto ex adverso prodotti.
Le eccezioni sollevate dall'opponente afferiscono, infatti, alla nullità di talune clausole contrattuali, di cui si dirà infra.
Con il quarto motivo l'appellante assume che ha errato il primo giudice nel non tenere conto dell'usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse, avendo la consulenza tecnica d'ufficio - espletata nel corso del giudizio di primo grado - accertato l'avvenuto superamento del cd. tasso soglia in diversi periodi.
Deduce, ancora, l'appellante che il contratto n. 20010695616701 non indica il tasso di interesse debitore, né il tasso di mora, e che la banca avrebbe dovuto produrre – ai fini di fornire l'esatta prova del credito – tutti gli estratti conto, dall'inizio del rapporto.
Anche tale motivo è del tutto privo di pregio.
Le parti hanno stipulato tre diversi contratti: il contratto di finanziamento e di apertura di linea di credito rotativo n. 20010695616701 del 24/08/1991; il contratto di apertura di linea di credito rotativo n. 10018241733461 del 20/02/2005; il contratto di apertura di linea di credito rotativo n. 10019950897517 del 11/01/2009.
In tutti i contratti, le condizioni del prestito sono puntualmente descritte.
In particolare, rileva la Corte che il contratto stipulato il 24/08/1991 ha ad oggetto un finanziamento di £ 1.700.000 per l'acquisto di un televisore;
la restituzione del prestito prevede il pagamento di 18 rate mensili di £ 117.100; il costo del finanziamento è indicato in complessive £ 407.800.
Risultano, altresì, pattuiti i seguenti oneri accessori: commissione di anticipata estinzione (4% sul capitale residuo); penale per la decadenza beneficio del termine (8% sul dovuto); interesse di mora (0,080% giornaliero).
Nel medesimo documento è stata pattuita la possibilità dell'apertura di una linea di
6 credito revolving da utilizzare a mezzo di una carta di credito, per un importo massimo di £
1.500.000, rimborsabile con rate minime mensili pari al 5% del detto importo, comprensive degli interessi al tasso del 2,4% mensile e, in caso di sottoscrizione dell'assicurazione, del premio assicurativo (pari al 1,6% della rata mensile). Risultano, altresì, pattuiti i seguenti oneri accessori: penale per la decadenza beneficio del termine (8% sul dovuto); interesse di mora (0,080% giornaliero).
In tal modo, sono presenti tutti gli elementi che consentono al cliente di comprendere il costo dell'operazione, irrilevante essendo la mancata indicazione precisa del tasso da applicare, che peraltro può essere desunta dalla voce del costo del finanziamento.
Quanto alla non integrale produzione degli estratti conto del contratto stipulato nel
1991, inoltre, va rilevato che la detta produzione non è affatto necessaria, esulandosi dall'ipotesi del contratto di apertura di credito in conto corrente e pacifico essendo il mancato pagamento – da parte del – delle rate insolute. Parte_1
Infine, relativamente alla questione dell'usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse (non discutendosi in questa sede di usura originaria), giova osservare che trova qui applicazione il principio in base al quale nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la
Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt.
3, 24, 47 e 77, con la sentenza n. 29 del 2002.
Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla citata L.
n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass. nn. 24743/2023, 24675/2017).
Orbene, nel caso di specie, avendo il consulente tecnico d'ufficio escluso l'usurarietà
7 sopravvenuta del tasso di interesse nell'unico contratto stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, si inferisce l'assoluta infondatezza anche di tale profilo di doglianza.
Con il quinto motivo l'appellante deduce l'erroneità del ragionamento del primo giudice, quanto al rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti per l'applicazione del metodo di rimborso cd. ammortamento alla francese.
In particolare, assume l'appellante che il tasso di interesse applicato ai contratti di credito revolving è di natura variabile, e non fissa;
che il sistema di ammortamento cd. alla francese, applicato al contratto, è illegittimo sotto due profili: innanzitutto, perché non è riportato il criterio di calcolo delle rate;
di poi, perché esso determina una illecita applicazione dell'anatocismo, vietato dal disposto dell'art. 1283 c.c.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va innanzitutto rilevato che il tasso di interesse stabilito nei contratti inter partes è fisso e non variabile (fermo restando quanto già detto in relazione al contratto stipulato nel
1991, il contratto del 20/2/2005 riporta il TAN del 17,40% ed il TAEG nella misura del
18,85%, con applicazione di un TAN dello 0% e del TAEG del 4,56% per l'avvenuto acquisto di un bene determinato;
il contratto del 11/1/2009 prevede il TAN pari al 19,68% ed il TAEG pari al 21,55%, con applicazione del TAN dello 0% e del TAEG del 9,47% per l'avvenuto acquisto di un bene determinato).
Infatti, la differenza del TEG per i diversi periodi, riportata nella relazione di consulenza, non è affatto indice dell'applicazione di un tasso di interesse variabile, ma è semplicemente dovuta alla sommatoria (come è noto, e come è ben specificato anche a pagina 7 dell'elaborato), di diverse voci di costo, di cui l'interesse corrispettivo è solo una componente.
Non risulta, poi, in alcun modo, che nel caso di specie sia stato applicato il cd. sistema di ammortamento alla francese.
Ed invero, ciascuno dei tre contratti prevede (il primo, unitamente alla concessione di un prestito finalizzato al consumo per l'acquisto di un televisore) l'apertura di una linea di credito rotativo, da utilizzare mediante carte di credito revolving.
Il finanziamento rotativo (c.d. revolving) consente al beneficiario di utilizzare la provvista in più soluzioni, con facoltà di restituire e richiedere nuovamente l'utilizzo alla parte finanziatrice delle somme che siano state già rimborsate, nel rispetto di un importo massimo disponibile e del termine di scadenza finale del finanziamento.
Il credito revolving prevede un meccanismo di pagamento rateale caratterizzato dal
8 fatto che ogni rata comprende una parte di capitale e una parte di interessi ed il carattere rotativo del credito si sostanzia proprio nella circostanza che il titolare della carta attraverso il pagamento della rata ripristina parzialmente la somma messa a disposizione, che potrà essere in futuro utilizzata per altri acquisti.
Tale forma di finanziamento rappresenta dunque una vera e propria forma di credito al consumo, che si sostanzia nel mettere a disposizione della clientela una linea di fido, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido.
Come opportunamente evidenziato dall'interveniente, in tali casi il rimborso avviene con rate di importo variabile (commisurate all'esposizione raggiunta) e di durata teoricamente indeterminata nel tempo (a causa della possibilità di utilizzare, rimborsare e riutilizzare anche parzialmente il plafond messo a disposizione).
Tale sistema non è dunque compatibile con il cd. ammortamento alla francese che prevede, invece, una base di prestito fissa ed una rata costante, comprensiva di una quota di capitale crescente nel tempo e di una quota di interessi decrescente.
Deve dunque sul punto correggersi la motivazione adottata dal primo giudice, che ha ritenuto che fosse stato nella specie applicato - ancorchè legittimamente - il metodo di ammortamento alla francese.
Dal rigetto dei primi quattro motivi del gravame discende l'infondatezza dell'ultimo motivo, a mezzo del quale l'appellante si duole – in ragione della supposta fondatezza dei propri assunti - della disposta condanna alle spese, avendo il primo giudice fatto buon governo del principio della soccombenza.
Infine, ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ed invero, l'art. 96, terzo comma, c.p.c. prevede che la condanna del soccombente -
a prescindere dalla domanda della parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale - può essere anche riconosciuta d'ufficio dal giudice.
Essa non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la disposizione in parola introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, siccome volta a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale, nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del
9 giudizio (v. per tutte, Cass. n. 22405/2018, resa a sezioni unite).
Ed in caso di condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, causano ex se danni patrimoniali e non (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente) (v., in proposito, Cass. n. 24645/2007).
In tali casi, la somma viene determinata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
E poiché l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può calibrare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (v. Cass. nn. 26435/2020, 22405/2018, 20732/2016).
Ora, nel caso di specie, l'appello è manifestamente infondato, basato anche su affermazioni in fatto contrarie alla realtà (l'avvenuta cessione di crediti cd. in blocco;
la mancata indicazione – in seno al contratto del 1991 - del tasso di interesse debitore;
la mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie;
l'applicazione del sistema di ammortamento alla francese;
la previsione di un tasso di interesse variabile), dovendosi ritenere che l'appellante abbia posto in essere, con colpa grave, una condotta processuale abusiva.
Si ritiene equo, in considerazione di quanto detto sopra, liquidare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., a favore dell'interveniente, l'importo, già attualizzato, e dunque comprensivo tanto di rivalutazione monetaria, quanto degli interessi, corrispondente a quello oggetto della condanna alle spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva
10 effettivamente svolta.
Non deve provvedersi sulle spese relativamente alla posizione dell'appellata contumace vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3681/2020 in data 6/11/2020 del Tribunale di Catania,
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'interveniente, le spese del grado, che liquida in complessivi €.
4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'importo di €.
4.000,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
29 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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