CASS
Sentenza 23 febbraio 2021
Sentenza 23 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2021, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 17461-2018 proposto da: FCM CARPENTERIE METALLICHE SRL, FCM QUADRI ELETTRICI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GARGANO 26, presso lo studio 2020 dell'avvocato CAROLA CICCONETTI, 1869 rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI TACCOGNA, NN MA ALLEGRETTI;
- ricorrenti -
1 771,/ Civile Sent. Sez. 3 Num. 4863 Anno 2021 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: POSITANO GABRIELE Data pubblicazione: 23/02/2021 contro PROJECT CONSULTING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MASSARI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 616/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO Svolgimento del processo Con citazione 7-1-2015 la Project Consulting RL ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Brescia la F.M.C. Carpenterie Metalliche RL e F.C.M. QU RI RL per sentire accertare la simulazione o, in subordine, dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc, dell'atto di trasferimento intervenuto il 15-12-2014 tra la F.C.M. QU RI RL e la F.M.C. Carpenterie Metalliche RL, avente ad oggetto un fabbricato a destinazione industriale sito nel Comune di Provaglio d'Iseo ed un fabbricato a destinazione residenziale sito nel Comune di Temù. A sostegno della domanda ha sostenuto che tale atto era idoneo a pregiudicare le proprie ragioni creditorie nei confronti di QU RI SR, derivanti da una complessa vicenda giudiziaria ed il cui complessivo ammontare era pari ad euro 675.000. Si sono costituite FMC Carpenterie Metalliche SR e FMC QU RI SR sostenendo che tale atto consisteva, in 2 realtà, in un conferimento di ramo di azienda e, non quindi, in un atto di conferimento di immobili e che, comunque, non sussistevano i requisiti per dichiarare l'atto simulato o inefficace. Con sentenza n. 1720/2016 l'adito Tribunale ha dichiarato inefficace nei confronti della società attrice, l'atto di conferimento di ramo d'azienda intervenuto in data 15- 12-2014 tra la F.C.M. QU RI RL e la F.M.C. Carpenterie Metalliche RL. Con sentenza n. 616/2018 del 4-4-2018 la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato inefficace nei confronti della società attrice l'atto di conferimento di ramo d'azienda intervenuto in data 15-12-2014 tra la F.C.M. QU RI RL e la F.M.C. Carpenterie Metalliche RL, relativamente ai due su menzionati fabbricati. In particolare, la Corte ha, in primo luogo, ritenuto che il Tribunale, a fronte della domanda di simulazione o revocatoria dell'atto di cessione dei due immobili, erroneamente ed in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aveva statuito la revoca dell'intero atto di conferimento del compendio aziendale della FCM QU RI SR. In secondo luogo, dopo avere precisato in termini generali che, il creditore può svolgere legittimamente la sua impugnativa contro solo alcuni dei beni conferiti (ritenuti più significativi, da un punto di vista economico), ha ritenuto che, nella specie, la Project Consulting Srl avesse ritualmente chiesto la revoca, limitatamente ai due beni immobili conferiti. Infine, ha ritenuto sussistente sia l'elemento dell'eventus damni (in ragione della sentenza del tribunale di Brescia di condanna della FCM QU RI a restituire alla Project SR la somma di euro 675.000), sia il consilium fraudis (atteso che la FMC Carpenterie Metalliche SR era socia, per il 50%, di FCM QU RI SR e che la restante quota della metà era detenuta da LI Fiaccoli, figlia dell'amministratore di FCM QU RI). Avverso detta sentenza F.M.C. Carpenterie Metalliche RL e F.C.M. QU RI RL hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui Project Consulting RL ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. All'udienza del 5 novembre 2019 questa Corte rimetteva il giudizio alla pubblica udienza poiché il ricorso presentava profili di nomofilachia. All'udienza 3 del 27 ottobre 2020 la causa è riservata per la decisione. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per ultrapetizione e la violazione dell'articolo 163 c.p.c., per omesso rilievo della nullità della domanda per inesistenza o manifesta contraddittorietà della edictio actionis. In particolare, sostengono che anche la Corte (come il Tribunale) avrebbe, a sua volta, pronunziato ultra petitum in quanto, a fronte di una domanda di revoca di un circoscritto "atto di trasferimento dei fabbricati", aveva, poi, dichiarato l'inefficacia di un atto di conferimento di ramo di azienda, non oggetto della domanda. La Corte territoriale, al contrario, avrebbe dovuto accertare che la domanda dell'attore era nulla, avendo ad oggetto la revoca di un contrWto mai stipulato (cioè quello di trasferimento degli immobili), senza alcun collegamento con il negozio effettivamente intercorso tra le parti (conferimento di azienda). Il motivo è infondato. La Corte si è limitata a qualificare come atto di conferimento di ramo di azienda quello che in citazione era stato indicato come atto di trasferimento dei due immobili. Qualificazione, peraltro, già operata in tal senso dal Tribunale e su tale qualificazione non è stata documentata la proposizione di uno specifico motivo di appello. Le società ricorrenti, a pagina 14-15 del ricorso trascrivono la censura formulata in appello, lasciando intendere che la tesi prospettata sullo sfondo è quella dell'inscindibilità del (ramo di) azienda, perché riferendosi alla perizia di stima, deducono che "correttamente valuta nel suo complesso il bene conferito". In sostanza, l'atto da sottoporre a revocatoria sarebbe il conferimento di ramo di azienda e non taluni dei trasferimenti che lo compongono;
ed in particolare, quelli relativi ai due cespiti immobiliari di maggiore rilievo. Ma dalla trascrizione del motivo emerge anche che, come anticipato, non vi è stata una contestazione specifica della qualificazione operata dal Tribunale in termini di conferimento di azienda. Uno dei passaggi trascritti ribadisce che 4 l'azione revocatoria sarebbe stata rivolta nei confronti di un "contratto inesistente", per la "assorbente differenza di oggetto materiale tra il conferimento di un singolo cespite e quello di un ramo di azienda;
una differenza, quindi, che rileva in fatto". Ciò esprime chiaramente che si trattava di una valutazione in fatto, relativa alla differenza materiale tra il concetto di conferimento di un immobile e di conferimento di ramo di azienda. Indagine che in sede di legittimità non può essere svolta. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 2901, 2464 e 2555 e seguenti c.p.c. In particolare, la Corte avrebbe ritenuto possibile la proposizione di un'azione revocatoria nei confronti di alcuni soltanto tra i beni oggetto del conferimento di azienda. Al riguardo, secondo i ricorrenti, l'azienda è una "universitas di beni, attivi e passivi e non una sommatoria di beni", sicché il creditore pregiudicato può chiedere l'inefficacia nei suoi confronti della universalità conferita, ma non dei soli beni attivi che la compongono, disgiuntamente dai passivi. Il motivo trae spunto dal dibattito dottrinale sulla natura dell'azienda, se unitaria o atomistica. A prescindere da tale questione, la censura è infondata poiché non vi sono dubbi sulla proponibilità della revocatoria, anche nei confronti di un conferimento di azienda. Questa Corte ha affermato ofte,- in via generale, l'assoggettabilità ad azione revocatoria degli atti di conferimento d'azienda, in quanto il conferimento di beni in società costituisce un atto traslativo del diritto di proprietà sui beni in favore della società conferitaria, sostituendo tale diritto nel patrimonio del conferente con il titolo della partecipazione sociale (sull'equiparazione degli atti di conferimento d'azienda alla cessione d'azienda e sulla conseguente ammissibilità dell'azione revocatoria, v. Cass. n. 4351/97). Proprio questa partecipazione costituisce la controprestazione del trasferimento della proprietà dei beni conferiti alla società e rende quindi oneroso l'atto di conferimento. 5 Questa Corte, in più occasioni, ha evidenziato l'esperibilità del rimedio dell'art. 2901 c.c. anche al fine di rendere inopponibile, al creditore del socio conferente, il trasferimento effettuato mediante il negozio di conferimento (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2013, n. 23891; Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792; Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1804; Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 1996, n. 10359). Il negozio di conferimento di beni in natura - tanto se posto in essere in esecuzione dell'obbligo assunto in sede di costituzione della società, quanto se realizzato a liberazione della quota sottoscritta in occasione di una successiva operazione di aumento del capitale sociale - deve qualificarsi quale atto traslativo a titolo oneroso, dacché comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo, distinto dalle persone dei soci. In generale, la declaratoria dell'inefficacia relativa, ex art. 2901 c.c., non riguarda, né l'atto costitutivo della società o la delibera di aumento del capitale, e neppure la sottoscrizione, da parte del socio/società debitore, della quota di capitale sociale, bensì il negozio di conferimento (che, in sé, costituisce l'atto di disposizione potenzialmente lesivo delle ragioni dei creditori del conferente). La declaratoria di inefficacia relativa non pregiudicherà la validità della società, in ossequio al disposto dell'art. 2332 c.c.; ove, poi, il bene oggetto di conferimento venga, dal creditore, utilmente sottoposto all'esecuzione forzata, la società acquista nei confronti del socio (debitore esecutato e nel caso, in esame, la società QU RI) ragioni di credito corrispondenti al valore dei beni conferiti. Come rilevato anche dal Procuratore generale, non vi sono dubbi sulla configurabilità di una "revocatoria parziale", in quanto l'art. 2901 c.c., non indica quali atti specificamente siano oggetto di revocatoria e non preclude che la domanda sia riferita ad un atto di disposizione solo parziale, laddove detto atto sia in grado di determinare, di per sé, pregiudizio alle ragioni del creditore (in motivazione, Cass. n. 4238 del 19/02/2020). 6 Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi articolo 369 n. 4 c.p.c., la violazione dell'articolo 112 perché la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame del motivo di appello riguardante la assenza del requisito dell'eventus damni. I ricorrenti rilevano che il Tribunale, ha evidenziato che l'atto di conferimento in società di un ramo di azienda, costituito da beni immobili con acquisizione della relativa partecipazione societaria rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, in quanto la sostituzione del suo patrimonio costituito dal bene ceduto, con un più labile titolo di partecipazione al capitale di rischio, costituisce un atto traslativo idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente. Ciò in considerazione di una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, il conferimento di un ramo di azienda, costituito da cespiti immobiliari, avrebbe reso più difficoltosa la soddisfazione delle pretese del creditore in quanto in quel conferimento era compreso tutto l'attivo immobiliare della società. Quel patrimonio era stato sostituito con quote di partecipazione alla società conferitaria che, per loro natura, erano di più incerta realizzabilità. Avverso tale capo della sentenza i ricorrenti avevano proposto uno specifico motivo di appello, ma la questione sarebbe stata accantonata dalla Corte territoriale, che avrebbe mancato di operare la doverosa comparazione tra la capienza o, quanto meno, tra la composizione qualitativa della precedente garanzia patrimoniale, rispetto a quella residua successiva al compimento dell'operazione impugnata. E ciò al fine di verificare la sussistenza dell'eventus damni. Il motivo è infondato. La questione era stata sottoposta all'attenzione della Corte territoriale la quale, accoglieil primo motivo di appello;
limitava sostanzialmente la pronunzia ai due beni immobili descritti in citazione e ponen in essere una motivazione per relatíonem con riferimento a quella del Tribunale, che individuava i due profili dell'eventus e del consilium, precisando, con riferimento al primo (per quello che qui interessa) a specificare che "da queste circostanze emerge, per tabulas, tanto il danno in capo all'appellata, quanto la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori, in capo alla FCM Carpenterie". 7 La Corte territoriale ha, quindi, condiviso le valutazioni del Tribunale precisando che "il Tribunale ha esaurientemente e condivisibilmente motivato basandosi sulle risultanze processuali agli atti dalle quali è emerso". La Corte d'Appello, a pagina 5, ha argomentato che dai fatti correttamente valutati dal primo giudice emerge anche il requisito dell'eventus damni. Rinvia, pertanto, ad una ricostruzione dei fatti descritta alle pagine 4 e 5 della sentenza, in cui il pregiudizio è collegato alla precedente declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione del 18 aprile 2012 (oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1426 del 2015). Inoltre, il rinvio alla valutazione operata dal Tribunale, non va limitato alla sintetica ricostruzione riportata dalla Corte d'appello a pagina 4 e 5 della decisione, ma al contenuto della sentenza che la Corte dichiara di condividere. Il Tribunale, infatti, aveva rilevato che l'atto di conferimento in società di una ramo di azienda, rappresentato dai due cespiti in oggetto, comportava la sostituzione del patrimonio precedentemente costituito dai beni ceduti, con un titolo di partecipazione al capitale, certamente più labile, in quanto tale idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, attesa la maggiore difficoltà nell'esecuzione coattiva del credito. Il nucleo motivazionale condiviso dalla Corte territoriale riguarda, quindi, la sostituzione dei beni immobili con quote di partecipazione alla società conferitaria, di più incerta realizzabilità. Tale profilo oggettivo di diminuzione del patrimonio destinato alla garanzia generica dei creditori dell'alienante, costituisce il profilo motivazionale correttamente fatto proprio dal giudice di appello. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è - 8 collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.T. M. Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in C 7800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 27 ottobre 2020. Il Con4 igliere J:31A DEPOS'1".'M oggi, 2.3.,FER-2021' I! Funzionai , Dott.ssa Sa fl riinzionarii ' ictiiiario dott ssn S4aLPACI l i I 9
- ricorrenti -
1 771,/ Civile Sent. Sez. 3 Num. 4863 Anno 2021 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: POSITANO GABRIELE Data pubblicazione: 23/02/2021 contro PROJECT CONSULTING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MASSARI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 616/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO Svolgimento del processo Con citazione 7-1-2015 la Project Consulting RL ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Brescia la F.M.C. Carpenterie Metalliche RL e F.C.M. QU RI RL per sentire accertare la simulazione o, in subordine, dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc, dell'atto di trasferimento intervenuto il 15-12-2014 tra la F.C.M. QU RI RL e la F.M.C. Carpenterie Metalliche RL, avente ad oggetto un fabbricato a destinazione industriale sito nel Comune di Provaglio d'Iseo ed un fabbricato a destinazione residenziale sito nel Comune di Temù. A sostegno della domanda ha sostenuto che tale atto era idoneo a pregiudicare le proprie ragioni creditorie nei confronti di QU RI SR, derivanti da una complessa vicenda giudiziaria ed il cui complessivo ammontare era pari ad euro 675.000. Si sono costituite FMC Carpenterie Metalliche SR e FMC QU RI SR sostenendo che tale atto consisteva, in 2 realtà, in un conferimento di ramo di azienda e, non quindi, in un atto di conferimento di immobili e che, comunque, non sussistevano i requisiti per dichiarare l'atto simulato o inefficace. Con sentenza n. 1720/2016 l'adito Tribunale ha dichiarato inefficace nei confronti della società attrice, l'atto di conferimento di ramo d'azienda intervenuto in data 15- 12-2014 tra la F.C.M. QU RI RL e la F.M.C. Carpenterie Metalliche RL. Con sentenza n. 616/2018 del 4-4-2018 la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato inefficace nei confronti della società attrice l'atto di conferimento di ramo d'azienda intervenuto in data 15-12-2014 tra la F.C.M. QU RI RL e la F.M.C. Carpenterie Metalliche RL, relativamente ai due su menzionati fabbricati. In particolare, la Corte ha, in primo luogo, ritenuto che il Tribunale, a fronte della domanda di simulazione o revocatoria dell'atto di cessione dei due immobili, erroneamente ed in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aveva statuito la revoca dell'intero atto di conferimento del compendio aziendale della FCM QU RI SR. In secondo luogo, dopo avere precisato in termini generali che, il creditore può svolgere legittimamente la sua impugnativa contro solo alcuni dei beni conferiti (ritenuti più significativi, da un punto di vista economico), ha ritenuto che, nella specie, la Project Consulting Srl avesse ritualmente chiesto la revoca, limitatamente ai due beni immobili conferiti. Infine, ha ritenuto sussistente sia l'elemento dell'eventus damni (in ragione della sentenza del tribunale di Brescia di condanna della FCM QU RI a restituire alla Project SR la somma di euro 675.000), sia il consilium fraudis (atteso che la FMC Carpenterie Metalliche SR era socia, per il 50%, di FCM QU RI SR e che la restante quota della metà era detenuta da LI Fiaccoli, figlia dell'amministratore di FCM QU RI). Avverso detta sentenza F.M.C. Carpenterie Metalliche RL e F.C.M. QU RI RL hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui Project Consulting RL ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. All'udienza del 5 novembre 2019 questa Corte rimetteva il giudizio alla pubblica udienza poiché il ricorso presentava profili di nomofilachia. All'udienza 3 del 27 ottobre 2020 la causa è riservata per la decisione. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per ultrapetizione e la violazione dell'articolo 163 c.p.c., per omesso rilievo della nullità della domanda per inesistenza o manifesta contraddittorietà della edictio actionis. In particolare, sostengono che anche la Corte (come il Tribunale) avrebbe, a sua volta, pronunziato ultra petitum in quanto, a fronte di una domanda di revoca di un circoscritto "atto di trasferimento dei fabbricati", aveva, poi, dichiarato l'inefficacia di un atto di conferimento di ramo di azienda, non oggetto della domanda. La Corte territoriale, al contrario, avrebbe dovuto accertare che la domanda dell'attore era nulla, avendo ad oggetto la revoca di un contrWto mai stipulato (cioè quello di trasferimento degli immobili), senza alcun collegamento con il negozio effettivamente intercorso tra le parti (conferimento di azienda). Il motivo è infondato. La Corte si è limitata a qualificare come atto di conferimento di ramo di azienda quello che in citazione era stato indicato come atto di trasferimento dei due immobili. Qualificazione, peraltro, già operata in tal senso dal Tribunale e su tale qualificazione non è stata documentata la proposizione di uno specifico motivo di appello. Le società ricorrenti, a pagina 14-15 del ricorso trascrivono la censura formulata in appello, lasciando intendere che la tesi prospettata sullo sfondo è quella dell'inscindibilità del (ramo di) azienda, perché riferendosi alla perizia di stima, deducono che "correttamente valuta nel suo complesso il bene conferito". In sostanza, l'atto da sottoporre a revocatoria sarebbe il conferimento di ramo di azienda e non taluni dei trasferimenti che lo compongono;
ed in particolare, quelli relativi ai due cespiti immobiliari di maggiore rilievo. Ma dalla trascrizione del motivo emerge anche che, come anticipato, non vi è stata una contestazione specifica della qualificazione operata dal Tribunale in termini di conferimento di azienda. Uno dei passaggi trascritti ribadisce che 4 l'azione revocatoria sarebbe stata rivolta nei confronti di un "contratto inesistente", per la "assorbente differenza di oggetto materiale tra il conferimento di un singolo cespite e quello di un ramo di azienda;
una differenza, quindi, che rileva in fatto". Ciò esprime chiaramente che si trattava di una valutazione in fatto, relativa alla differenza materiale tra il concetto di conferimento di un immobile e di conferimento di ramo di azienda. Indagine che in sede di legittimità non può essere svolta. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 2901, 2464 e 2555 e seguenti c.p.c. In particolare, la Corte avrebbe ritenuto possibile la proposizione di un'azione revocatoria nei confronti di alcuni soltanto tra i beni oggetto del conferimento di azienda. Al riguardo, secondo i ricorrenti, l'azienda è una "universitas di beni, attivi e passivi e non una sommatoria di beni", sicché il creditore pregiudicato può chiedere l'inefficacia nei suoi confronti della universalità conferita, ma non dei soli beni attivi che la compongono, disgiuntamente dai passivi. Il motivo trae spunto dal dibattito dottrinale sulla natura dell'azienda, se unitaria o atomistica. A prescindere da tale questione, la censura è infondata poiché non vi sono dubbi sulla proponibilità della revocatoria, anche nei confronti di un conferimento di azienda. Questa Corte ha affermato ofte,- in via generale, l'assoggettabilità ad azione revocatoria degli atti di conferimento d'azienda, in quanto il conferimento di beni in società costituisce un atto traslativo del diritto di proprietà sui beni in favore della società conferitaria, sostituendo tale diritto nel patrimonio del conferente con il titolo della partecipazione sociale (sull'equiparazione degli atti di conferimento d'azienda alla cessione d'azienda e sulla conseguente ammissibilità dell'azione revocatoria, v. Cass. n. 4351/97). Proprio questa partecipazione costituisce la controprestazione del trasferimento della proprietà dei beni conferiti alla società e rende quindi oneroso l'atto di conferimento. 5 Questa Corte, in più occasioni, ha evidenziato l'esperibilità del rimedio dell'art. 2901 c.c. anche al fine di rendere inopponibile, al creditore del socio conferente, il trasferimento effettuato mediante il negozio di conferimento (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2013, n. 23891; Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792; Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1804; Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 1996, n. 10359). Il negozio di conferimento di beni in natura - tanto se posto in essere in esecuzione dell'obbligo assunto in sede di costituzione della società, quanto se realizzato a liberazione della quota sottoscritta in occasione di una successiva operazione di aumento del capitale sociale - deve qualificarsi quale atto traslativo a titolo oneroso, dacché comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo, distinto dalle persone dei soci. In generale, la declaratoria dell'inefficacia relativa, ex art. 2901 c.c., non riguarda, né l'atto costitutivo della società o la delibera di aumento del capitale, e neppure la sottoscrizione, da parte del socio/società debitore, della quota di capitale sociale, bensì il negozio di conferimento (che, in sé, costituisce l'atto di disposizione potenzialmente lesivo delle ragioni dei creditori del conferente). La declaratoria di inefficacia relativa non pregiudicherà la validità della società, in ossequio al disposto dell'art. 2332 c.c.; ove, poi, il bene oggetto di conferimento venga, dal creditore, utilmente sottoposto all'esecuzione forzata, la società acquista nei confronti del socio (debitore esecutato e nel caso, in esame, la società QU RI) ragioni di credito corrispondenti al valore dei beni conferiti. Come rilevato anche dal Procuratore generale, non vi sono dubbi sulla configurabilità di una "revocatoria parziale", in quanto l'art. 2901 c.c., non indica quali atti specificamente siano oggetto di revocatoria e non preclude che la domanda sia riferita ad un atto di disposizione solo parziale, laddove detto atto sia in grado di determinare, di per sé, pregiudizio alle ragioni del creditore (in motivazione, Cass. n. 4238 del 19/02/2020). 6 Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi articolo 369 n. 4 c.p.c., la violazione dell'articolo 112 perché la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame del motivo di appello riguardante la assenza del requisito dell'eventus damni. I ricorrenti rilevano che il Tribunale, ha evidenziato che l'atto di conferimento in società di un ramo di azienda, costituito da beni immobili con acquisizione della relativa partecipazione societaria rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, in quanto la sostituzione del suo patrimonio costituito dal bene ceduto, con un più labile titolo di partecipazione al capitale di rischio, costituisce un atto traslativo idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente. Ciò in considerazione di una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, il conferimento di un ramo di azienda, costituito da cespiti immobiliari, avrebbe reso più difficoltosa la soddisfazione delle pretese del creditore in quanto in quel conferimento era compreso tutto l'attivo immobiliare della società. Quel patrimonio era stato sostituito con quote di partecipazione alla società conferitaria che, per loro natura, erano di più incerta realizzabilità. Avverso tale capo della sentenza i ricorrenti avevano proposto uno specifico motivo di appello, ma la questione sarebbe stata accantonata dalla Corte territoriale, che avrebbe mancato di operare la doverosa comparazione tra la capienza o, quanto meno, tra la composizione qualitativa della precedente garanzia patrimoniale, rispetto a quella residua successiva al compimento dell'operazione impugnata. E ciò al fine di verificare la sussistenza dell'eventus damni. Il motivo è infondato. La questione era stata sottoposta all'attenzione della Corte territoriale la quale, accoglieil primo motivo di appello;
limitava sostanzialmente la pronunzia ai due beni immobili descritti in citazione e ponen in essere una motivazione per relatíonem con riferimento a quella del Tribunale, che individuava i due profili dell'eventus e del consilium, precisando, con riferimento al primo (per quello che qui interessa) a specificare che "da queste circostanze emerge, per tabulas, tanto il danno in capo all'appellata, quanto la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori, in capo alla FCM Carpenterie". 7 La Corte territoriale ha, quindi, condiviso le valutazioni del Tribunale precisando che "il Tribunale ha esaurientemente e condivisibilmente motivato basandosi sulle risultanze processuali agli atti dalle quali è emerso". La Corte d'Appello, a pagina 5, ha argomentato che dai fatti correttamente valutati dal primo giudice emerge anche il requisito dell'eventus damni. Rinvia, pertanto, ad una ricostruzione dei fatti descritta alle pagine 4 e 5 della sentenza, in cui il pregiudizio è collegato alla precedente declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione del 18 aprile 2012 (oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1426 del 2015). Inoltre, il rinvio alla valutazione operata dal Tribunale, non va limitato alla sintetica ricostruzione riportata dalla Corte d'appello a pagina 4 e 5 della decisione, ma al contenuto della sentenza che la Corte dichiara di condividere. Il Tribunale, infatti, aveva rilevato che l'atto di conferimento in società di una ramo di azienda, rappresentato dai due cespiti in oggetto, comportava la sostituzione del patrimonio precedentemente costituito dai beni ceduti, con un titolo di partecipazione al capitale, certamente più labile, in quanto tale idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, attesa la maggiore difficoltà nell'esecuzione coattiva del credito. Il nucleo motivazionale condiviso dalla Corte territoriale riguarda, quindi, la sostituzione dei beni immobili con quote di partecipazione alla società conferitaria, di più incerta realizzabilità. Tale profilo oggettivo di diminuzione del patrimonio destinato alla garanzia generica dei creditori dell'alienante, costituisce il profilo motivazionale correttamente fatto proprio dal giudice di appello. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è - 8 collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.T. M. Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in C 7800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 27 ottobre 2020. Il Con4 igliere J:31A DEPOS'1".'M oggi, 2.3.,FER-2021' I! Funzionai , Dott.ssa Sa fl riinzionarii ' ictiiiario dott ssn S4aLPACI l i I 9