Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/1982, n. 1158
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Sentenza 24 febbraio 1982

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L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. in tema di rivalutazione monetaria si applica ai soli crediti di lavoro, e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali. ( Conf 3493/81, mass n 414089; ( Conf 2067/81, mass n 412784; ( Conf 4961/80, mass n 408839).*

Nel processo del lavoro, la Costituzione del convenuto avvenuta oltre il decimo giorno antecedente la prima udienza, e cioè oltre il termine imposto dall'art. 416 cod. proc. civ., pur non essendo nulla, ne' inammissibile, va considerata come Costituzione tardiva del contumace (possibile sino all'esaurimento della discussione finale), il quale, quindi, ferma la decadenza ex art. 416 citato per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (nella specie: eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), deve accettare il processo nello stato in cui si trova. ( V 6423/81, mass n 417236; ( V 5023/80, mass n 408880; ( V 5160/79, mass n 401778).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/1982, n. 1158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1158
    Data del deposito : 24 febbraio 1982

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