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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1012/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Miserendino del foro di Parte_1
Termini Imerese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, ammessa al gratuito patrocinio con delibera n. 3454/2024 del C.O.A.; contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Chiarello ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio;
conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 27.3.2025.
Fatto.
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari n. 2832/2024, depositata in data 11.6.2024 nel giudizio avente nr.
5075/2017 r.g., notificata in data 25.7.2024.
All'uopo, esponeva:
- che, con ricorso per separazione giudiziale del 22.3.2017, aveva Controparte_1 chiesto la separazione giudiziale nei suoi confronti, con addebito a suo carico della separazione;
- che si era costituita nel procedimento, opponendosi alla separazione per intervenuta riconciliazione e, in via subordinata, chiedendo che la separazione venisse dichiarata a far pagina 1 di 9 data dal gennaio 2018, con addebito al marito per i maltrattamenti subiti e la violazione del dovere di fedeltà, nonché con la corresponsione di un assegno di € 2.000,00,
l'assegnazione della casa coniugale e la condanna al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 10.000,00;
- che, dopo la prima udienza di separazione, era intervenuta - nelle more - sentenza di divorzio, che aveva provveduto sulle questioni economiche e, al contempo, sentenza penale a carico dell'ex marito, per il reato di sfruttamento della prostituzione;
- che, in data 26.6.2024, veniva emessa sentenza di separazione e le veniva addebitata la rottura del matrimonio;
- che, dopo un primo ricorso per separazione consensuale, che veniva posto nel nulla per intervenuta riconciliazione, aveva scoperto che il marito intratteneva una relazione adulterina con una signora venezuelana di soli 25 anni, di professione escort, dalla quale aveva poi avuto un figlio;
- che il marito, Ufficiale della G.d.f., era stato licenziato e sottoposto a procedimento penale per sfruttamento della prostituzione dal nucleo di p.t. di Bologna della G.d.f.;
- che, durante il matrimonio, l'aveva sottoposta a continue vessazioni e umiliazioni fisiche e psicologiche;
- che, quanto alla questione dell'allevamento dei conigli, gli stessi erano da lei ospitati allorquando abitava col marito in una villa a Roma ed aiutava un'associazione animalista col consenso del marito;
- che non era stato affatto dimostrato che il marito si fosse indebitato per la vita lussuosa che gli aveva imposto (affitti di ville in località esclusive, macchine di lusso, etc.), posto che era stata piuttosto la sua dignità ad essere compromessa dalle condotte adulterine del marito;
tanto premesso, chiedeva che la separazione venisse addebitata all'ex marito ovvero, in subordine, che venisse valutata la possibilità di dichiarare l'addebito reciproco.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti, si costituiva
, che deduceva l'inammissibilità del ricorso ex art. 342 e 348 bis c.p.c. Controparte_1 non essendovi alcuna indicazione, neppure sommaria, delle parti della sentenza che si intendeva censurare e degli errores in procedendo vel in iudicando commessi dal giudice di prime cure;
nel merito, esponeva che la crisi del matrimonio era da attribuire in via esclusiva alla condotta della moglie, che aveva violato i doveri coniugali, primo tra tutti quello di fedeltà.
pagina 2 di 9 La moglie, inoltre, aveva preteso un tenore di vita non adeguato alle sue possibilità economiche, costringendo non solo lui, ma anche i sui genitori, ad enormi esborsi in suo favore;
aveva preso a denigrarlo in pubblico ed offenderlo sui social network;
era solita postare sul suo profilo Instagram delle foto in atteggiamenti provocanti e abiti succinti;
aveva svolto l'attività di prostituzione anche durante il matrimonio;
di contro, nessuna prova era stata fornita circa la presunta relazione extraconiugale attribuitagli e nessuna valenza, neppure indiziaria, poteva avere il successivo rapporto instaurato con la sig.ra
, con la quale aveva concepito un figlio nel 2017. Controparte_2
Quanto alla domanda di addebito reciproco, essa era stata svolta inammissibilmente solo in grado di appello.
All'udienza del 27.3.2025, il Collegio si riservava per la decisione, previa concessione del termine di 60 gg. per il deposito di comparse conclusionali e 20 gg. per memorie di replica.
Diritto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, occorre muovere dalla premessa che l'art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che “….
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", fermo restando, però, come a tal fine non "occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017,
n. 27199, Rv. 645991-01; conforme: Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n 13535, Rv.
648722-01; Cass. Sez Un., ord. 13 dicembre 2012, n. 36481, Rv. 666375-01).
Ed invero, "[..] il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di
pagina 3 di 9 comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili"
(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
Ora, una chiara indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché delle ragioni di critica della stessa, risulta enucleabile - nella specie - dai motivi di appello come sopra illustrati;
l'atto di impugnazione contiene una sintesi delle statuizioni impugnate che consente di individuare, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le parti del provvedimento sottoposte a critica nonché le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Ciò posto, venendo al merito dell'appello, reputa la Corte che esso sia infondato.
Con l'unico motivo, la si duole che non sia stata accolta la sua domanda di Pt_1 addebito fondata sulla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, il quale avrebbe intrattenuto, durante il matrimonio, una relazione sentimentale con una signora venezuelana, da cui aveva avuto un figlio e questo fatto era stata la causa della rottura del matrimonio.
Orbene, il motivo è manifestamente infondato, posto che la sentenza di primo grado ha analizzato accuratamente sia le condotte del marito che della moglie durante il matrimonio, pervenendo alla conclusione che la responsabilità della fine del matrimonio fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta della moglie sotto svariati profili, compendiabili nella violazione dell'obbligo di fedeltà e del rispetto della personalità del coniuge.
Ed invero, dopo aver premesso che erano irrilevanti le condotte che avevano portato i coniugi a presentare nel 2013 il ricorso congiunto per separazione consensuale, cui poi avevano rinunciato (essendosi riconciliati ed avendo ripreso a convivere) e focalizzato l'attenzione su quelle tenute successivamente, il tribunale ha ritenuto provato che la era una donna prepotente, aggressiva ed intemperante, con uno stile di vita non Pt_1 più tollerabile, in particolare:
a) per l'eccesso di consumismo (v. deposizioni e Testimone_1 Tes_2
), che aveva contribuito all'indebitamento del marito;
[...]
b) per la smoderata passione per l'allevamento di conigli, che aveva coltivato in ambiente domestico;
c) per l'attitudine a litigare furiosamente con suo marito, costretto nell'estate 2016 a riparare in una camerata dell'amministrazione, dato che lei e sua madre continuavano ad occupare l'alloggio di servizio a lui assegnato;
pagina 4 di 9 d) per l'abitudine a pubblicare foto provocanti ed in abbigliamento succinto, come comprovato dalla documentazione fotografica prodotta;
e) per la pubblicazione di messaggi screditanti ed offensivi postati su FB il
31/12/2016 e l'1/1/2017, quantunque “per ripicca”, come da lei stessa ammesso, con grave compromissione della figura umana e professionale di suo marito;
f) per il fatto che la donna, evidentemente non in grado di controllare le sue pulsioni ed incurante della condizione di imbarazzo cui esponeva suo marito, alle richieste di spiegazioni del , che aveva appreso del suo lavoro in un centro di CP_1
Modugno presso il quale praticava massaggi “particolari” e che lei aveva Cont confessato con un messaggio il giorno successivo aveva compiuto una vera e propria incursione sul luogo di lavoro del marito, rivolgendo invettive anche ai suoi colleghi, costretti a far intervenire le forze dell'ordine per indurla alla calma;
g) per il fatto che la donna aveva effettivamente svolto l'attività di escort sia prima delle nozze (tant'è che conobbe il proprio in occasione del suo lavoro, CP_1 sia dopo, avendo pubblicato annunci su alcuni siti di incontri nei quali si proponeva come “massaggiatrice (la non aveva contestato tale circostanza, ma anzi Pt_1 aveva ammesso di essersi dedicata professionalmente a tale peculiare attività con prestazioni “particolari”, nonché di essersi avviata alla prostituzione “per mantenersi).
Orbene, a fronte di tali fatti, tutti comprovati nel corso dell'istruttoria, che evidenziano indubitabilmente plurime ragioni che giustificano l'addebito in capo alla (non solo Pt_1 per la violazione dell'obbligo di fedeltà durante il matrimonio ma anche per la violazione dell'obbligo del reciproco rispetto e dignità), l'appellante ha sostenuto che il fallimento del matrimonio era dovuto, piuttosto, alla infedeltà del marito, che aveva intessuto una relazione adulterina con una venezuelana, anch'ella escort di professione e di appena venticinque anni.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato come detta prova non sia stata raggiunta in maniera tranquillizzante in primo grado, posto che è mancato, in atti, qualsiasi riscontro obiettivo delle asserzioni della convenuta, sussistendo la prova che solo un anno dopo il deposito del ricorso (21/3/2017) il avesse preso a convivere con un'altra donna: non è CP_1 stata fornita la prova, quindi, che la relazione intrapresa dall'appellato fosse anteriore o contestuale alla fine della convivenza tra i coniugi e che avesse avuto rilevanza causale rispetto alla disgregazione familiare.
pagina 5 di 9 La ratio decidendi della sentenza impugnata si regge sulla violazione del dovere di fedeltà della , posta in essere durante il matrimonio e comprovata dalle risultanze Pt_1 istruttorie (in particolare, dalle produzioni documentali) e da comportamenti non consoni, irrispettosi della dignità e della reputazione del , all'epoca ufficiale della CP_1
G.d.f.); mentre, quanto alle asserite violenze e comportamenti prevaricatori da parte del
, il tribunale ha dato atto che essi sono rimasti assolutamente indimostrati;
CP_1 anche la circostanza della relazione extramatrimoniale e della infedeltà non è stata raggiunta, posto che il fatto che il marito fosse andato a convivere, un anno dopo la proposizione del ricorso per separazione con un'altra donna, nulla provava di per sé solo.
Sul punto si sono appuntate le critiche dell'appellante, che ha impostato l'appello proprio sul fatto che la relazione adulterina fosse anteriore al deposito per ricorso e che anche durante il matrimonio il marito le fosse stato infedele.
Ma detta circostanza non è stata affatto suffragata da alcuna prova, né parte appellante ha indicato quale/i risultanza/e istruttoria/e fosse/ro deponente/i in tale direzione, lasciando tale asserzione completamente indimostrata.
In tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n.
14840; 11/06/2005, n. 12383).
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che
“non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859; Cass., Sez. I,
7/12/2007, n. 25618; 12/06/2006, n. 13592).
Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua pagina 6 di 9 efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n. 3923; Cass., Sez.
I, 14/02/2012, n. 2059).
Ora, nella specie, parte appellante non ha affatto contestate le risultanze documentali che comprovavano come, durante il matrimonio, avesse pubblicato foto intime e messaggi sui siti tramite i quali sponsorizzava il proprio lavoro di “massaggiatrice” e – com'è noto - anche la ricerca di relazioni extraconiugali mediante internet integra gli estremi della violazione dell'obbligo di fedeltà, trattandosi di circostanza che integra gli estremi della violazione dell'obbligo di fedeltà e idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e l'insorgere della crisi coniugale (v. Cass. 9384/18).
Quanto alla presunta riconciliazione, non vi è prova che, dopo la scoperta delle pubblicazioni delle frasi denigratorie sui social e del lavoro di massaggiatrice sui siti internet, essa sia intervenuta e in giurisprudenza è stata ritenuta irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro, essendosi esclusa la configurabilità della stessa come "esimente oggettiva", idonea a far venire meno l'illiceità del comportamento, o l'ammissibilità di una rinuncia tacita allo adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, essendosi ritenuto che la sopportazione dell'infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo, nell'ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno l'affectio coniugalis (cfr. Cass., Sez. I,
20/09/2007, n. 19450; 27/06/1997, n. 5762; 2/03/1987, n. 2173).
Relativamente ai presunti comportamenti vessatori e prevaricatori del marito, essi non hanno trovato conferma nell'istruttoria, non essendovi una deposizione né un referto medico o una denuncia in tal senso;
la relazione del centro antiviolenza è del maggio
2017, allorquando il marito aveva già intrapreso il ricorso per separazione con addebito alla moglie, per cui l'addebito non può essere pronunciato per condotte, pur di per sé integranti la violazione di diritti nascenti dal matrimonio, poste in essere da uno dei coniugi, successive però alla cessazione della convivenza, divenuta ormai intollerabile.
Quanto alla circostanza che non è stato dimostrato che il si sia indebitato a CP_1 causa della moglie e che egli stesso intendeva condurre una vita lussuosa al di sopra pagina 7 di 9 delle proprie possibilità, va detto che l'addebito alla è stato individuato in Pt_1 particolare nel fatto che, durante il matrimonio, l'appellante avesse tenuto atteggiamenti non consoni, violando in particolare l'obbligo di fedeltà, inteso in un'ottica estensiva, volta a includere in modo più comprensivo l'impegno di devozione rispetto a ogni ambito della vita familiare, in una prospettiva che si avvicina all'ambito della lealtà e dell'assistenza morale e materiale.
In altri termini, la «violazione dell'obbligo di fedeltà ha assunto rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti». (Cassazione, civile, sezione I, n. 9472/99).
Alla stregua di tali principi, costantemente ribaditi dalla Suprema Corte, deve condividersi l'assunto del tribunale che, prima della scoperta del marito dell'attività della moglie in un centro massaggi, non risulta che la coppia si trovasse in una crisi irreversibile e non può neppure ritenersi che la vita coniugale, dopo quell'episodio, sia ripresa regolarmente.
Era onere della , dunque, dimostrare l'irrilevanza causale dell'indicata infedeltà, Pt_1 allegando concreti e specifici elementi di fatto comprovanti che, ben prima della pubblicazione di quelle foto e della scoperta del lavoro in quel centro massaggi, fosse già intervenuta fra i coniugi una disaffezione sintomatica della cessazione della loro unione spirituale e materiale.
Ma a tale onere parte appellante non ha affatto adempiuto, anzi ritenendo che la comunione di vita spirituale e affettiva tra i coniugi non fosse cessata neppure dopo quegli episodi.
Il mancato assolvimento dell'indicato onere probatorio impedisce, conseguentemente, di escludere l'efficienza causale dell'infedeltà della ricorrente.
La circostanza della convivenza con la sig.ra venezuelana avrebbe dovuto essere preesistente, concomitante o contestuale alla provata infedeltà, mentre non solo la circostanza non è stata collocata temporalmente, ma è intervenuta in un momento sicuramente successivo alla crisi irreversibile del coniugio, causata dai comportamenti della . Pt_1
Ne deriva il rigetto dell'appello e al rigetto della domanda concernente la reciprocità degli addebiti.
pagina 8 di 9 Le spese del grado seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, fase di studio, di introduzione, trattazione e decisione).
In applicazione del principio codificato dalla Cassazione a sezioni unite (Cass. 4315/2020) deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) salvi gli effetti della ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese del grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida nella complessiva somma di € Controparte_1
4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salvi gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello di
Bari del 17.6.2025.
Il Giudice est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1012/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Miserendino del foro di Parte_1
Termini Imerese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, ammessa al gratuito patrocinio con delibera n. 3454/2024 del C.O.A.; contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Chiarello ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio;
conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 27.3.2025.
Fatto.
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari n. 2832/2024, depositata in data 11.6.2024 nel giudizio avente nr.
5075/2017 r.g., notificata in data 25.7.2024.
All'uopo, esponeva:
- che, con ricorso per separazione giudiziale del 22.3.2017, aveva Controparte_1 chiesto la separazione giudiziale nei suoi confronti, con addebito a suo carico della separazione;
- che si era costituita nel procedimento, opponendosi alla separazione per intervenuta riconciliazione e, in via subordinata, chiedendo che la separazione venisse dichiarata a far pagina 1 di 9 data dal gennaio 2018, con addebito al marito per i maltrattamenti subiti e la violazione del dovere di fedeltà, nonché con la corresponsione di un assegno di € 2.000,00,
l'assegnazione della casa coniugale e la condanna al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 10.000,00;
- che, dopo la prima udienza di separazione, era intervenuta - nelle more - sentenza di divorzio, che aveva provveduto sulle questioni economiche e, al contempo, sentenza penale a carico dell'ex marito, per il reato di sfruttamento della prostituzione;
- che, in data 26.6.2024, veniva emessa sentenza di separazione e le veniva addebitata la rottura del matrimonio;
- che, dopo un primo ricorso per separazione consensuale, che veniva posto nel nulla per intervenuta riconciliazione, aveva scoperto che il marito intratteneva una relazione adulterina con una signora venezuelana di soli 25 anni, di professione escort, dalla quale aveva poi avuto un figlio;
- che il marito, Ufficiale della G.d.f., era stato licenziato e sottoposto a procedimento penale per sfruttamento della prostituzione dal nucleo di p.t. di Bologna della G.d.f.;
- che, durante il matrimonio, l'aveva sottoposta a continue vessazioni e umiliazioni fisiche e psicologiche;
- che, quanto alla questione dell'allevamento dei conigli, gli stessi erano da lei ospitati allorquando abitava col marito in una villa a Roma ed aiutava un'associazione animalista col consenso del marito;
- che non era stato affatto dimostrato che il marito si fosse indebitato per la vita lussuosa che gli aveva imposto (affitti di ville in località esclusive, macchine di lusso, etc.), posto che era stata piuttosto la sua dignità ad essere compromessa dalle condotte adulterine del marito;
tanto premesso, chiedeva che la separazione venisse addebitata all'ex marito ovvero, in subordine, che venisse valutata la possibilità di dichiarare l'addebito reciproco.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti, si costituiva
, che deduceva l'inammissibilità del ricorso ex art. 342 e 348 bis c.p.c. Controparte_1 non essendovi alcuna indicazione, neppure sommaria, delle parti della sentenza che si intendeva censurare e degli errores in procedendo vel in iudicando commessi dal giudice di prime cure;
nel merito, esponeva che la crisi del matrimonio era da attribuire in via esclusiva alla condotta della moglie, che aveva violato i doveri coniugali, primo tra tutti quello di fedeltà.
pagina 2 di 9 La moglie, inoltre, aveva preteso un tenore di vita non adeguato alle sue possibilità economiche, costringendo non solo lui, ma anche i sui genitori, ad enormi esborsi in suo favore;
aveva preso a denigrarlo in pubblico ed offenderlo sui social network;
era solita postare sul suo profilo Instagram delle foto in atteggiamenti provocanti e abiti succinti;
aveva svolto l'attività di prostituzione anche durante il matrimonio;
di contro, nessuna prova era stata fornita circa la presunta relazione extraconiugale attribuitagli e nessuna valenza, neppure indiziaria, poteva avere il successivo rapporto instaurato con la sig.ra
, con la quale aveva concepito un figlio nel 2017. Controparte_2
Quanto alla domanda di addebito reciproco, essa era stata svolta inammissibilmente solo in grado di appello.
All'udienza del 27.3.2025, il Collegio si riservava per la decisione, previa concessione del termine di 60 gg. per il deposito di comparse conclusionali e 20 gg. per memorie di replica.
Diritto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, occorre muovere dalla premessa che l'art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che “….
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", fermo restando, però, come a tal fine non "occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017,
n. 27199, Rv. 645991-01; conforme: Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n 13535, Rv.
648722-01; Cass. Sez Un., ord. 13 dicembre 2012, n. 36481, Rv. 666375-01).
Ed invero, "[..] il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio", giacché quanto "viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di
pagina 3 di 9 comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili"
(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
Ora, una chiara indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché delle ragioni di critica della stessa, risulta enucleabile - nella specie - dai motivi di appello come sopra illustrati;
l'atto di impugnazione contiene una sintesi delle statuizioni impugnate che consente di individuare, tramite un ordinario sforzo interpretativo, le parti del provvedimento sottoposte a critica nonché le modifiche decisorie richieste al giudice del grado superiore.
Ciò posto, venendo al merito dell'appello, reputa la Corte che esso sia infondato.
Con l'unico motivo, la si duole che non sia stata accolta la sua domanda di Pt_1 addebito fondata sulla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, il quale avrebbe intrattenuto, durante il matrimonio, una relazione sentimentale con una signora venezuelana, da cui aveva avuto un figlio e questo fatto era stata la causa della rottura del matrimonio.
Orbene, il motivo è manifestamente infondato, posto che la sentenza di primo grado ha analizzato accuratamente sia le condotte del marito che della moglie durante il matrimonio, pervenendo alla conclusione che la responsabilità della fine del matrimonio fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta della moglie sotto svariati profili, compendiabili nella violazione dell'obbligo di fedeltà e del rispetto della personalità del coniuge.
Ed invero, dopo aver premesso che erano irrilevanti le condotte che avevano portato i coniugi a presentare nel 2013 il ricorso congiunto per separazione consensuale, cui poi avevano rinunciato (essendosi riconciliati ed avendo ripreso a convivere) e focalizzato l'attenzione su quelle tenute successivamente, il tribunale ha ritenuto provato che la era una donna prepotente, aggressiva ed intemperante, con uno stile di vita non Pt_1 più tollerabile, in particolare:
a) per l'eccesso di consumismo (v. deposizioni e Testimone_1 Tes_2
), che aveva contribuito all'indebitamento del marito;
[...]
b) per la smoderata passione per l'allevamento di conigli, che aveva coltivato in ambiente domestico;
c) per l'attitudine a litigare furiosamente con suo marito, costretto nell'estate 2016 a riparare in una camerata dell'amministrazione, dato che lei e sua madre continuavano ad occupare l'alloggio di servizio a lui assegnato;
pagina 4 di 9 d) per l'abitudine a pubblicare foto provocanti ed in abbigliamento succinto, come comprovato dalla documentazione fotografica prodotta;
e) per la pubblicazione di messaggi screditanti ed offensivi postati su FB il
31/12/2016 e l'1/1/2017, quantunque “per ripicca”, come da lei stessa ammesso, con grave compromissione della figura umana e professionale di suo marito;
f) per il fatto che la donna, evidentemente non in grado di controllare le sue pulsioni ed incurante della condizione di imbarazzo cui esponeva suo marito, alle richieste di spiegazioni del , che aveva appreso del suo lavoro in un centro di CP_1
Modugno presso il quale praticava massaggi “particolari” e che lei aveva Cont confessato con un messaggio il giorno successivo aveva compiuto una vera e propria incursione sul luogo di lavoro del marito, rivolgendo invettive anche ai suoi colleghi, costretti a far intervenire le forze dell'ordine per indurla alla calma;
g) per il fatto che la donna aveva effettivamente svolto l'attività di escort sia prima delle nozze (tant'è che conobbe il proprio in occasione del suo lavoro, CP_1 sia dopo, avendo pubblicato annunci su alcuni siti di incontri nei quali si proponeva come “massaggiatrice (la non aveva contestato tale circostanza, ma anzi Pt_1 aveva ammesso di essersi dedicata professionalmente a tale peculiare attività con prestazioni “particolari”, nonché di essersi avviata alla prostituzione “per mantenersi).
Orbene, a fronte di tali fatti, tutti comprovati nel corso dell'istruttoria, che evidenziano indubitabilmente plurime ragioni che giustificano l'addebito in capo alla (non solo Pt_1 per la violazione dell'obbligo di fedeltà durante il matrimonio ma anche per la violazione dell'obbligo del reciproco rispetto e dignità), l'appellante ha sostenuto che il fallimento del matrimonio era dovuto, piuttosto, alla infedeltà del marito, che aveva intessuto una relazione adulterina con una venezuelana, anch'ella escort di professione e di appena venticinque anni.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato come detta prova non sia stata raggiunta in maniera tranquillizzante in primo grado, posto che è mancato, in atti, qualsiasi riscontro obiettivo delle asserzioni della convenuta, sussistendo la prova che solo un anno dopo il deposito del ricorso (21/3/2017) il avesse preso a convivere con un'altra donna: non è CP_1 stata fornita la prova, quindi, che la relazione intrapresa dall'appellato fosse anteriore o contestuale alla fine della convivenza tra i coniugi e che avesse avuto rilevanza causale rispetto alla disgregazione familiare.
pagina 5 di 9 La ratio decidendi della sentenza impugnata si regge sulla violazione del dovere di fedeltà della , posta in essere durante il matrimonio e comprovata dalle risultanze Pt_1 istruttorie (in particolare, dalle produzioni documentali) e da comportamenti non consoni, irrispettosi della dignità e della reputazione del , all'epoca ufficiale della CP_1
G.d.f.); mentre, quanto alle asserite violenze e comportamenti prevaricatori da parte del
, il tribunale ha dato atto che essi sono rimasti assolutamente indimostrati;
CP_1 anche la circostanza della relazione extramatrimoniale e della infedeltà non è stata raggiunta, posto che il fatto che il marito fosse andato a convivere, un anno dopo la proposizione del ricorso per separazione con un'altra donna, nulla provava di per sé solo.
Sul punto si sono appuntate le critiche dell'appellante, che ha impostato l'appello proprio sul fatto che la relazione adulterina fosse anteriore al deposito per ricorso e che anche durante il matrimonio il marito le fosse stato infedele.
Ma detta circostanza non è stata affatto suffragata da alcuna prova, né parte appellante ha indicato quale/i risultanza/e istruttoria/e fosse/ro deponente/i in tale direzione, lasciando tale asserzione completamente indimostrata.
In tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n.
14840; 11/06/2005, n. 12383).
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che
“non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859; Cass., Sez. I,
7/12/2007, n. 25618; 12/06/2006, n. 13592).
Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua pagina 6 di 9 efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2018, n. 3923; Cass., Sez.
I, 14/02/2012, n. 2059).
Ora, nella specie, parte appellante non ha affatto contestate le risultanze documentali che comprovavano come, durante il matrimonio, avesse pubblicato foto intime e messaggi sui siti tramite i quali sponsorizzava il proprio lavoro di “massaggiatrice” e – com'è noto - anche la ricerca di relazioni extraconiugali mediante internet integra gli estremi della violazione dell'obbligo di fedeltà, trattandosi di circostanza che integra gli estremi della violazione dell'obbligo di fedeltà e idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e l'insorgere della crisi coniugale (v. Cass. 9384/18).
Quanto alla presunta riconciliazione, non vi è prova che, dopo la scoperta delle pubblicazioni delle frasi denigratorie sui social e del lavoro di massaggiatrice sui siti internet, essa sia intervenuta e in giurisprudenza è stata ritenuta irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro, essendosi esclusa la configurabilità della stessa come "esimente oggettiva", idonea a far venire meno l'illiceità del comportamento, o l'ammissibilità di una rinuncia tacita allo adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, essendosi ritenuto che la sopportazione dell'infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo, nell'ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno l'affectio coniugalis (cfr. Cass., Sez. I,
20/09/2007, n. 19450; 27/06/1997, n. 5762; 2/03/1987, n. 2173).
Relativamente ai presunti comportamenti vessatori e prevaricatori del marito, essi non hanno trovato conferma nell'istruttoria, non essendovi una deposizione né un referto medico o una denuncia in tal senso;
la relazione del centro antiviolenza è del maggio
2017, allorquando il marito aveva già intrapreso il ricorso per separazione con addebito alla moglie, per cui l'addebito non può essere pronunciato per condotte, pur di per sé integranti la violazione di diritti nascenti dal matrimonio, poste in essere da uno dei coniugi, successive però alla cessazione della convivenza, divenuta ormai intollerabile.
Quanto alla circostanza che non è stato dimostrato che il si sia indebitato a CP_1 causa della moglie e che egli stesso intendeva condurre una vita lussuosa al di sopra pagina 7 di 9 delle proprie possibilità, va detto che l'addebito alla è stato individuato in Pt_1 particolare nel fatto che, durante il matrimonio, l'appellante avesse tenuto atteggiamenti non consoni, violando in particolare l'obbligo di fedeltà, inteso in un'ottica estensiva, volta a includere in modo più comprensivo l'impegno di devozione rispetto a ogni ambito della vita familiare, in una prospettiva che si avvicina all'ambito della lealtà e dell'assistenza morale e materiale.
In altri termini, la «violazione dell'obbligo di fedeltà ha assunto rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti». (Cassazione, civile, sezione I, n. 9472/99).
Alla stregua di tali principi, costantemente ribaditi dalla Suprema Corte, deve condividersi l'assunto del tribunale che, prima della scoperta del marito dell'attività della moglie in un centro massaggi, non risulta che la coppia si trovasse in una crisi irreversibile e non può neppure ritenersi che la vita coniugale, dopo quell'episodio, sia ripresa regolarmente.
Era onere della , dunque, dimostrare l'irrilevanza causale dell'indicata infedeltà, Pt_1 allegando concreti e specifici elementi di fatto comprovanti che, ben prima della pubblicazione di quelle foto e della scoperta del lavoro in quel centro massaggi, fosse già intervenuta fra i coniugi una disaffezione sintomatica della cessazione della loro unione spirituale e materiale.
Ma a tale onere parte appellante non ha affatto adempiuto, anzi ritenendo che la comunione di vita spirituale e affettiva tra i coniugi non fosse cessata neppure dopo quegli episodi.
Il mancato assolvimento dell'indicato onere probatorio impedisce, conseguentemente, di escludere l'efficienza causale dell'infedeltà della ricorrente.
La circostanza della convivenza con la sig.ra venezuelana avrebbe dovuto essere preesistente, concomitante o contestuale alla provata infedeltà, mentre non solo la circostanza non è stata collocata temporalmente, ma è intervenuta in un momento sicuramente successivo alla crisi irreversibile del coniugio, causata dai comportamenti della . Pt_1
Ne deriva il rigetto dell'appello e al rigetto della domanda concernente la reciprocità degli addebiti.
pagina 8 di 9 Le spese del grado seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, fase di studio, di introduzione, trattazione e decisione).
In applicazione del principio codificato dalla Cassazione a sezioni unite (Cass. 4315/2020) deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) salvi gli effetti della ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese del grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida nella complessiva somma di € Controparte_1
4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salvi gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello di
Bari del 17.6.2025.
Il Giudice est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
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