Articolo 5 della Legge 17 aprile 1985, n. 141
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 maggio 1985
Art. 5.
Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e quelle di reversibilita' dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 11 gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all' articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 .
Nota all'art. 5:
Testo vigente della tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , recante collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alla classe pensioni degli istituti di previdenza:

TABELLA A
PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA DELLE CATEGORIE IN CONGEDO
1. - Caporali e soldati dell'Esercito GRADI Minimo a 20 anni di servizio Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20° Massimo a 35 anni di servizio utile Caporal maggiore e caporale 396.500 6.766 498.000
2. - Sottocapi e comuni della Marina e avieri dell'Aeronautica GRADI Minimo a 20 anni di servizio Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20° Massimo a 35 anni di servizio utile Sottocapo del CEMM, primo aviere e aviere scelto 396.500 8.458 498.000
3. - Allievi carabinieri, allievi e guardie di finanza, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia delle carceri e allievi guardie forestali GRADI Minimo a 20 anni di servizio Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20° Massimo a 35 anni di servizio utile
Testo vigente dell' art. 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , recante adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875 , e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 .
"Art. 16. (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari). - A decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno successivo, le pensioni di cui all'articolo precedente sono soggette alla perequazione automatica prevista per le pensioni di cui all' art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro".
Entrata in vigore il 4 maggio 1985
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