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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 943/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 13.00 il sottoscritto dott. Fabio Iacopini, rilevato che con provvedimento del 17.7.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione e che il detto provvedimento è stato ritualmente comunicato alle parti a cura della cancelleria, prende atto che entrambe le parti nel termine previsto dal detto provvedimento hanno depositato in data 4.11.2025 le note conclusive contenenti le precisazioni delle conclusioni e le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno delle stesse e che il 5.11.2025 ed il 14.11.2025 hanno depositato le note a trattazione scritta che sostituiscono la discussione orale della causa.
Dopo aver provveduto alla lettura delle dette note, questo Giudice alle ore 13.15 si ritira in Camera di consiglio. Alle ore 15.25 il Giudice esce dalla camera di consiglio, dando atto che in calce al presente verbale è stata trascritta la sentenza ex art. 281sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valmaggia Marina Parte_1 C.F._1 del Foro di Varese
PARTE ATTRICE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 P.IVA_1
NA ED e DI AR del Foro di Monza
PARTE CONVENUTA RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale note conclusive depositate il 4.11.2025, richiamate nelle note a trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies, cpc ritualmente notificato la parte ricorrente , Parte_1 comproprietaria di una unità immobiliare facente parte del Controparte_2
sito in Reno di Leggiuno, via Ronca Bassa n.3, previo esperimento del procedimento di
[...] mediazione obbligatoria con esito negativo, proponeva impugnazione ex art. 1137 c.c. al punto 6 della delibera condominiale del 3.3.2025, nella parte in cui veniva deliberato il divieto di utilizzo della piscina condominiale ai conduttori che avessero stipulato con uno dei condomini un contratto di locazione di durata inferiore ai tre mesi. L'attrice ricorrente eccepiva la nullità della delibera, in quanto incideva direttamente su diritti dei singoli condomini.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio il chiedendo che venisse accertata la cessazione della materia del CP_2 contendere e la violazione da parte della ricorrente del dovere di lealtà e probità previsto dall'art. 88
c.p.c. e la responsabilità aggravata prevista e punita dall'art. 96, comma 3, c.p.c. La resistente riferiva che in data 23.04.2025, dopo la conclusione con esito negativo del procedimento di mediazione, i legali della resistente avevano avvisato il legale della ricorrente che i condomini avevano deciso di chiedere all'Amministratore del la convocazione di una nuova assemblea per Controparte_2 la modifica della delibera contestata, ma che in data 28.4.2025 il legale della ricorrente aveva depositato il ricorso introduttivo. Evidenziava, quindi, che in data 13.05.2025 l'assemblea condominiale deliberava la revoca di quella parte della delibera del 3.3.2025 oggetto di impugnazione.
Alla prima udienza di trattazione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 19.11.2025, da celebrarsi con le modalità di cui all'art. 127ter cpc, nella quale tratteneva la causa in decisione.
-°-°-
È pacifico che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che risulta documentalmente provato che l'assemblea condominiale del 13.5.2025 abbia revocato le determinazioni assunte con la delibera oggetto di impugnazione.
Secondo l'orientamento della corte di legittimità (per tutte Cass. civile, n.11961/2004) in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c., dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, fa venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la “cessazione della materia del contendere, che si verifica, ogni qual volta l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (cfr. Cass. civile , n.
10445/1998).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, deve essere rilevato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le stesse devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (per tutte Cass. n. 11962/2005). Con specifico riferimento alla materia delle impugnazioni delle delibere assembleari condominiali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al Giudice, che dichiara cessata la materia del contendere in conseguenza dell'avvenuta sostituzione della delibera, spetta il regolamento delle spese processuali, con la conseguenza che la relativa pronuncia deve essere fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, la domanda di merito proposta dall'attrice risultava fondata e meritevole di accoglimento, tenuto conto la delibera del 3.3.2025 doveva considerarsi irrimediabilmente nulla.
La Corte di legittimità (per tutte Cass. 12 novembre 2012, n. 19605) ha, infatti, chiarito che debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.
Ebbene, con la delibera impugnata l'assemblea di condominio aveva senza dubbio limitato il diritto del singolo condomino ad esercitare liberamente il suo diritto dominicale, incidendo sulla utilizzabilità di parti dell'edificio di proprietà esclusiva e, pertanto, avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea all'unanimità, dovendo in caso contrario considerarsi nulla perché eccedente i limiti dei poteri dell'assemblea (cfr Cass. ordinanza n.14377 del 23.5.2024).
Quanto all'eccepita malafede della parte ricorrente, il Tribunale osserva che la detta parte ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 28.4.2025 dopo aver preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione del 15.4.2025, al quale avevano partecipato entrambe le parti. Deve, inoltre, essere evidenziato che con la PEC del 23.4.2025 (doc. 4 resistente) il legale della resistente, pur riferendo che vi era l'intenzione di convocare una nuova assemblea per evocare la delibera oggetto di mediazione, aveva ribadito che i condomini ritenevano corretta la limitazione all'utilizzo della piscina con la modalità espressa nella delibera impugnata e che se, dal un lato, l'assemblea del 13.5.2025 aveva riconosciuto come invalida la delibera impugnata, dall'altro lato, aveva deliberato di resistere in giudizio, in luogo di una più coerente delibera di invito all'amministratore di definire bonariamente la vertenza.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che la parte resistente debba essere considerata come virtualmente soccombente e, pertanto, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite;
le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, adottando i valori medi tabellari dello scaglione di valore indeterminabile, con bassa complessità della vertenza, ridotti per l'assenza della Fase Istruttoria e del 50%, in considerazione della quantità e qualità dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
pagina 4 di 5 la cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera condominiale del 3.3.2025
NA
La parte convenuta resistente a rifondere alla parte attrice ricorrente le spese di lite che liquida complessivamente in € 4.405,00, di cui € 545,00 per anticipazioni, oltre all'I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge.
Varese, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 943/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 13.00 il sottoscritto dott. Fabio Iacopini, rilevato che con provvedimento del 17.7.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione e che il detto provvedimento è stato ritualmente comunicato alle parti a cura della cancelleria, prende atto che entrambe le parti nel termine previsto dal detto provvedimento hanno depositato in data 4.11.2025 le note conclusive contenenti le precisazioni delle conclusioni e le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno delle stesse e che il 5.11.2025 ed il 14.11.2025 hanno depositato le note a trattazione scritta che sostituiscono la discussione orale della causa.
Dopo aver provveduto alla lettura delle dette note, questo Giudice alle ore 13.15 si ritira in Camera di consiglio. Alle ore 15.25 il Giudice esce dalla camera di consiglio, dando atto che in calce al presente verbale è stata trascritta la sentenza ex art. 281sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 943/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valmaggia Marina Parte_1 C.F._1 del Foro di Varese
PARTE ATTRICE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 P.IVA_1
NA ED e DI AR del Foro di Monza
PARTE CONVENUTA RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale note conclusive depositate il 4.11.2025, richiamate nelle note a trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies, cpc ritualmente notificato la parte ricorrente , Parte_1 comproprietaria di una unità immobiliare facente parte del Controparte_2
sito in Reno di Leggiuno, via Ronca Bassa n.3, previo esperimento del procedimento di
[...] mediazione obbligatoria con esito negativo, proponeva impugnazione ex art. 1137 c.c. al punto 6 della delibera condominiale del 3.3.2025, nella parte in cui veniva deliberato il divieto di utilizzo della piscina condominiale ai conduttori che avessero stipulato con uno dei condomini un contratto di locazione di durata inferiore ai tre mesi. L'attrice ricorrente eccepiva la nullità della delibera, in quanto incideva direttamente su diritti dei singoli condomini.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio il chiedendo che venisse accertata la cessazione della materia del CP_2 contendere e la violazione da parte della ricorrente del dovere di lealtà e probità previsto dall'art. 88
c.p.c. e la responsabilità aggravata prevista e punita dall'art. 96, comma 3, c.p.c. La resistente riferiva che in data 23.04.2025, dopo la conclusione con esito negativo del procedimento di mediazione, i legali della resistente avevano avvisato il legale della ricorrente che i condomini avevano deciso di chiedere all'Amministratore del la convocazione di una nuova assemblea per Controparte_2 la modifica della delibera contestata, ma che in data 28.4.2025 il legale della ricorrente aveva depositato il ricorso introduttivo. Evidenziava, quindi, che in data 13.05.2025 l'assemblea condominiale deliberava la revoca di quella parte della delibera del 3.3.2025 oggetto di impugnazione.
Alla prima udienza di trattazione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 19.11.2025, da celebrarsi con le modalità di cui all'art. 127ter cpc, nella quale tratteneva la causa in decisione.
-°-°-
È pacifico che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che risulta documentalmente provato che l'assemblea condominiale del 13.5.2025 abbia revocato le determinazioni assunte con la delibera oggetto di impugnazione.
Secondo l'orientamento della corte di legittimità (per tutte Cass. civile, n.11961/2004) in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c., dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, fa venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la “cessazione della materia del contendere, che si verifica, ogni qual volta l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (cfr. Cass. civile , n.
10445/1998).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, deve essere rilevato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le stesse devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (per tutte Cass. n. 11962/2005). Con specifico riferimento alla materia delle impugnazioni delle delibere assembleari condominiali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che al Giudice, che dichiara cessata la materia del contendere in conseguenza dell'avvenuta sostituzione della delibera, spetta il regolamento delle spese processuali, con la conseguenza che la relativa pronuncia deve essere fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, la domanda di merito proposta dall'attrice risultava fondata e meritevole di accoglimento, tenuto conto la delibera del 3.3.2025 doveva considerarsi irrimediabilmente nulla.
La Corte di legittimità (per tutte Cass. 12 novembre 2012, n. 19605) ha, infatti, chiarito che debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.
Ebbene, con la delibera impugnata l'assemblea di condominio aveva senza dubbio limitato il diritto del singolo condomino ad esercitare liberamente il suo diritto dominicale, incidendo sulla utilizzabilità di parti dell'edificio di proprietà esclusiva e, pertanto, avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea all'unanimità, dovendo in caso contrario considerarsi nulla perché eccedente i limiti dei poteri dell'assemblea (cfr Cass. ordinanza n.14377 del 23.5.2024).
Quanto all'eccepita malafede della parte ricorrente, il Tribunale osserva che la detta parte ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 28.4.2025 dopo aver preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione del 15.4.2025, al quale avevano partecipato entrambe le parti. Deve, inoltre, essere evidenziato che con la PEC del 23.4.2025 (doc. 4 resistente) il legale della resistente, pur riferendo che vi era l'intenzione di convocare una nuova assemblea per evocare la delibera oggetto di mediazione, aveva ribadito che i condomini ritenevano corretta la limitazione all'utilizzo della piscina con la modalità espressa nella delibera impugnata e che se, dal un lato, l'assemblea del 13.5.2025 aveva riconosciuto come invalida la delibera impugnata, dall'altro lato, aveva deliberato di resistere in giudizio, in luogo di una più coerente delibera di invito all'amministratore di definire bonariamente la vertenza.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che la parte resistente debba essere considerata come virtualmente soccombente e, pertanto, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite;
le stesse sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, adottando i valori medi tabellari dello scaglione di valore indeterminabile, con bassa complessità della vertenza, ridotti per l'assenza della Fase Istruttoria e del 50%, in considerazione della quantità e qualità dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
pagina 4 di 5 la cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera condominiale del 3.3.2025
NA
La parte convenuta resistente a rifondere alla parte attrice ricorrente le spese di lite che liquida complessivamente in € 4.405,00, di cui € 545,00 per anticipazioni, oltre all'I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge.
Varese, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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