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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10824/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente dott. Alice Zorzi Giudice Relatore dott. Tobia Aceto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10824/2016 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giorgio ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Venezia, San Polo 3079, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._2 Dalla Valle ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mestre-Venezia, Corso del Popolo 58, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e memorie di replica depositate in atti.
pagina 1 di 17 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha presentato ricorso per separazione giudiziale in data 25.10.2016 deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 29.06.2003 e di aver Controparte_1 stabilito la casa coniugale in Mestre, via Toti n.5, concessa in comodato gratuito dai genitori del Pers marito;
deducendo che dalla loro unione sono nate le figlie (27.03.2006) e Per_2
(08.01.2008); deducendo che i rapporti tra i coniugi sono andati deteriorandosi in modo grave e pericoloso anche per le figlie, al punto tale da rendere intollerabile, inopportuna e dannosa la convivenza;
deducendo, inoltre, che già a novembre 2012 si è allontanata da casa, Parte_1 successivamente facendo ritorno, temendo per l'incolumità sua e delle bambine, al fine di ottenere la separazione dal marito;
deducendo, infine, l'urgenza della situazione a causa dei gravi comportamenti di quest'ultimo.
La ricorrente ha pertanto chiesto con il ricorso, previa pronuncia di addebito di responsabilità nei confronti di , di accogliere la domanda pronunciando la separazione Controparte_1 dei coniugi con le seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati;
la casa coniugale, sita in
Mestre Via Toti n. 5, rimarrà assegnata alla moglie e tutte le relative spese di gestione, ivi comprese le eventuali spese condominiali afferenti alla ordinaria manutenzione- amministrazione, saranno a carico di in relazione all'affidamento della prole, si CP_1 chiede che venga stabilito l'affidamento congiunto delle figlie le quali vivranno prevalentemente con la RE, con facoltà per il padre di vederle previo accordo con la RE e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
Lo sarà CP_1 obbligato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, sino al momento in cui le stesse si renderanno autosufficienti, la somma di € 1.400,00 mensili e a corrispondere, altresì, il 75% di tutte le spese mediche e dentistiche non mutuabili, il
75% delle spese scolastiche e quant'altro ecceda l'ordinaria amministrazione, nonché il 75% di tutte le ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie;
corrisponderà alla moglie CP_1
l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 1.200,00; infine, qualora i genitori di CP_1 esercitassero il diritto di recesso dal contratto di comodato della casa coniugale, disporre che lo stesso contribuisca all'affitto per una nuova casa versando un importo mensile pari al 75% del canone di affitto, stabilendo in via equitativa il limite massimo di contribuzione ed i criteri di aggiornamento. si è costituito in giudizio contestando tutto quando affermato da Controparte_1 controparte, deducendo di non aver mai posto in essere condotte violente né di aver tenuto comportamenti pregiudizievoli per la moglie e per le figlie;
deducendo che dopo il breve pagina 2 di 17 allontanamento volontario della moglie e delle figlie nel 2012, i coniugi sono tornati a vivere insieme per lungo tempo.
Il ricorrente ha chiesto pertanto di disporsi l'affidamento condiviso delle minori;
di stabilirsi le modalità di incontro e permanenza con ciascun genitore;
stabilirsi che egli possa vedere e tenere con sé le figlie secondo la predisposizione di un calendario;
di porre a carico dello stesso un contributo al mantenimento ordinario di ciascuna figlia dell'importo di € 350,00 cadauna;
di dividere al 50% le spese mediche non mutuabili, le spese per attività ludico sportive scelte di comune intesa tra i genitori, le spese scolastiche e ogni altra spesa eccedente il mantenimento ordinario.
2. All'udienza del 07.02.2017, Il Presidente, sentiti personalmente i coniugi, si riservava.
Con ordinanza dell'8.02.2017, il Giudice disponeva quanto segue “
1.I coniugi sono autorizzati
a vivere separati.
2.Le minori saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori.
3. Le minori saranno collocate presso la RE, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
4. Il Pers padre vedrà e terrà con sé e secondo le seguenti modalità: durante la settimana il Per_2 martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 20 quando le riaccompagnerà dalla RE;
nei fine settimana, in alternanza con la RE, decorrenti dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, provvedendo ad accompagnarle a scuola (o all'abitazione della RE se non vanno a scuola); le vacanze pasquali verranno trascorse integralmente con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno;
quest'anno le minori trascorreranno le vacanze pasquali con la RE, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Il sig. verserà, a titolo CP_1 di mantenimento delle figlie minori, la complessiva somma di € 1.100,00 (€ 550,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive etc)”;
Successivamente il Giudice designato, nell'ambito del procedimento sub 1, ha disposto la prosecuzione delle operazioni peritali, già disposte dal Presidente, per valutare se confermare l'affidamento a tempo paritetico condizionato o dare diverse previsioni, confermando, in ogni caso, il regime di affidamento in corso, rideterminando l'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie da parte di in € 300,00, per ciascuna figlia, mantenendo CP_1 le spese straordinarie al 75% per e 25% per CP_1 Pt_1
Ad esito delle operazioni peritali, con provvedimento del 24.07.2018, il Tribunale rimetteva le minori ai Servizi Sociali, cui sono state demandate le scelte di maggior interesse, e confermava il collocamento prevalente delle stesse presso la RE ed il contributo al mantenimento a pagina 3 di 17 carico del padre pari ad € 300,00 per ciascuna delle due figlie, nonché la ripartizione delle spese straordinarie in misura pari al 75% per e 25% per CP_1 Pt_1
Con ordinanza del 25.02.2019, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all'istanza sub 2 ed ammoniva invitandolo ad astenersi dal porre in essere CP_1 ulteriori atti pregiudizievoli all'interesse delle minori e manteneva fermi, per il resto, i provvedimenti presidenziali assunti con ordinanza del 24.7.2018.
I Servizi Sociali ed il Consultorio, rispettivamente il 3 ed il 10 aprile 2019, depositavano una consistente relazione dove si rappresentava l'opportunità di sospendere i pernotti delle figlie presso il padre.
Il Giudice, con ordinanza 15.04.2019, preso atto dell'istanza, disponeva la sospensione dei pernotti presso il padre.
Successivamente, a seguito delle risultanze della ctu che suggeriva un tempo paritetico a partire dal mese di ottobre 2019, depositava istanza di autorizzazione alla Controparte_1 sospensione del pagamento del mantenimento nel procedimento rubricato al numero RG
10864/2016 sub 3, il Giudice allora disponeva l'indagine della Guardia di Finanza di Venezia nei confronti di ed anche di Controparte_1 Parte_1
, a fine dicembre 2019, ha depositato denuncia querela nei confronti di Parte_1 CP_1
avanti la Procura della Repubblica di Venezia lamentando comportamenti
[...] inappropriati da parte del padre.
In seguito, la Procura, ammonendo per i comportamenti tenuti a dicembre Controparte_1
2019, trasmetteva gli atti al Tribunale di Venezia che, nel dicembre/gennaio 2019, apriva il procedimento rubricato sub 4, nel quale il Giudice, dopo aver sentito le parti, i Servizi Sociali, i professionisti del Consultorio, con provvedimento 4.02.2020, disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominando Tutore provvisorio l'avv. Maria Pers Francesca Sedran e prevedendo il collocamento etero familiare di ed in comunità Per_2 educativa.
Nell'ambito di tale procedimento, dopo aver acquisito la relazione del Tutore, il Giudice, con provvedimento del 25.03.2020, disponeva che i Servizi Sociali “dovranno provvedere al collocamento extrafamiliari delle minori anche in luogo diverso dalla Comunità Educativa e quindi in qualsiasi ambiente ritenuto idonea a salvaguardare il loro sviluppo psicofisico” e che alle due minori fosse garantito l'uso del cellulare e del pc secondo le modalità che siano ritenute utili dai Servizi Sociale e dal Tutore invitando “(…)Lo a mantenere un atteggiamento CP_1
pagina 4 di 17 maggiormente consono all'interesse delle minori e collaborativo con gli organi che provvedono alla tutela dei loro interessi”.
Con ulteriore istanza del 9.04.2020, rubricata sub 5, ha chiesto Controparte_1
l'immediata sostituzione dell'equipe dei Servizi Sociali, in ogni caso, di invitare i Servizi
Sociali ed il Tutore a privilegiare l'inserimento delle minori in strutture residenziali comunitarie anziché presso una eventuale famiglia affidataria.
Il Giudice, con ordinanza del 1.09.2020, rigettava le istanze in quanto inammissibili. Pers Il tutore, stante l'esigenza di consentire a la partecipazione ad una accademia di danza all'estero, formulava istanza al Giudice, procedimento sub 6, che, con ordinanza del
27.07.2020, disponeva che la minore fosse iscritta all'Accademia Pôle Persona_3
National Supérieur de Danse Rosella Hightower.
Con istanza depositata il 10.07.2020, , ha chiesto la revoca e/o la modifica Controparte_1 dell'ordinanza emessa nel fascicolo RG 10824/16 sub 6 sospendendone l'efficacia
(procedimento rubricato al numero RG 10824/2016 sub 7), istanza successivamente respinta con provvedimento del Tribunale del 19.05.2021.
Nel procedimento principale, con provvedimento del 26.06.2021, il Giudice, preso atto della relazione dei Servizi Sociali, delle difese di e delle audizioni di tutte le parti, ha Parte_1
Pers disposto che le minori ed fossero collocate presso la RE, ordinando ai Servizi Per_2
Sociali ed ai genitori di proseguire i percorsi di sostegno alla capacità genitoriale, l'attento monitoraggio delle condizioni di vita delle minori e dall'individuazione delle cause di difficoltà delle stesse nei rapporti con il padre, inoltre, aggiornava l'assegno di mantenimento in una somma pari ad € 350,00 e suddivideva le spese straordinarie al 50 % tra i genitori.
In data 21.07.2021, l'avv. Sedran ha depositato un'istanza (procedimento rubricato al numero Pers RG 10824/16 sub 8), a seguito del quale, in pari data, il Giudice ha ratificato l'iscrizione di e rispettivamente al Liceo Scientifico G. Bruno e al Liceo Linguistico L. Parte_2
Stefanini di Mestre fissando l'audizione di in merito alla scelta per il percorso Persona_3 scolastico successivo al termine dell'esperienza di Cannes.
Con istanza del 20.10.2021, ha chiesto l'urgente revisione dell'ordinanza CP_1
Pers 28.06.2021 con cui è stato revocato il collocamento etero familiare delle minori ed Per_2
(procedimento sub 9), nonché la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali e della nomina del tutore, il collocamento paritario delle minori presso i due genitori, la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, la revisione delle disposizioni economiche sul loro mantenimento. pagina 5 di 17 Con ordinanza dell' 1.08.2022, il Giudice ha rigettato l'istanza sub 9 di e ha CP_1 disposto che i pagamenti delle spese straordinarie superiori l'importo di € 100,00 avrebbero dovuto essere gestiti dal Tutore con riserve provenienti dai conti correnti intestati alle minori, imponendo ai genitori di versare sul conto corrente delle figlie l'importo che sarà chiesto dal
Tutore fino alla soglia di € 250,00 mensili;
precisando che l'assegno di mantenimento delle figlie valga a partire dal mese di agosto 2021 per cui anche il contributo di € 350,00 che
[...] deve versare alla per il mantenimento della minore debba CP_1 Pt_1 Persona_3 essere corrisposto in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
Nel procedimento portante, il 4.07.2022, è stata depositata la relazione periodica da parte dell'avv. Sedran e ha chiesto venisse pronunciata sentenza sullo status. CP_1
Con sentenza non definitiva del 27.12.2022 il Tribunale si è pronunciato sullo status dichiarando la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in data
29.06.2003, in Venezia, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia al n. 50, parte II, sez A , uff. 14, anno 2003 con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato
Civile.
Nel corso del procedimento il Tutore avv. Sedran ha depositato un'ulteriore relazione dando atto che non aveva provveduto ai pagamenti richiesti e disposti dal Giudice e CP_1 chiedendo anche si procedesse d'ufficio con la sanzione dello stesso ai sensi dell'articolo 709 ter cpc.
Veniva successivamente designata la scrivente che, su richiesta delle parti, formulava proposta conciliativa nei termini che seguono “le parti al sol fine di trovare una soluzione conciliativa del presente giudizio concordano per l'affidamento esclusivo dell'unica figlia ancora minorenne alla RE , nonché per il contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 delle figlie, e sino all'autosufficienza, per una somma pari ad € 400,00 Per_2 Persona_3 mensili ciascuna per il mantenimento ordinario (tenuto conto della variazione ISTAT annuale), oltre ad € 100,00 mensili ciascuna a titolo di anticipazioni e accantonamento somme da imputare alle spese straordinarie da versare mensilmente da parte di Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie rimangono comunque a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno per la minorenne per Parte_2
Pers l'altra figlia e dalla maggiore età di in misura pari al 60% a carico del padre e 40% Per_2
a carico della RE, le spese della presente lite integralmente compensate;
le visite tra il padre e le figlie regolate nell'autonoma libera scelta delle parti coinvolte”, assegnando termine alle parti per manifestare le proprie intenzioni. pagina 6 di 17 accettava la proposta formulata dal Giudice mentre rifiutava la proposta, CP_1 Pt_1 veniva pertanto fissata udienza di precisazione delle conclusioni stante il completamento delle attività istruttorie e con l'intesa di decidere la presente controversia unitamente al sub 3.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, concludeva come segue “Piaccia al Parte_1
Tribunale di Venezia, contrariis reiectis, previa pronuncia sull'addebito di responsabilità nei confronti di nato a [...] il [...] (cf Controparte_1 C.F._2 per i motivi tutti dedotti nel ricorso introduttivo ed all'esito dell'istruttoria orale documentale e preso atto della intervenuta sentenza sullo status di separazione passata in giudicato, disporre sulle seguenti condizioni:
1) preso atto delle ripetute inadempienze ai propri doveri di padre da parte di CP_1 emersi in corso di causa e, per contro, preso atto del percorso seguito da
[...] Parte_1 come certificato dalle varie relazioni dimesse dei Servizio Sociali, dell'equipe Lanterna e del
Consultorio Ulss 3 di Venezia che ha in carico la famiglia, nonché dell'esito dei procedimenti subalterni del procedimento principale, disporre, previa se del caso l'acquisizione di Relazione
a chiusura dei Servizi Sociali e del Consultorio, la revoca della sospensione della potestà genitoriale nei soli confronti di ed in ogni caso la revoca dell'affidamento ai Parte_1
Servizi Sociali della famiglia;
2) preso inoltre atto:
- che la figlia è divenuta maggiorenne ed è collocata e residente presso la Persona_3 RE;
- delle ripetute inadempienze ai propri doveri coniugali e di padre emersi in corso di causa come accertato dalle relazioni dei Servizi Sociali, dell'equipe Lanterna e dalle relazioni ed istanze del Tutore, come emerse anche nel corso del sub procedimento RG 10864/2024 sub 2, dalle istanze agli atti di e dai provvedimenti e documenti successivi alle stesse e CP_1 dalle registrazioni audio agli atti;
- dei ripetuti inadempimenti ai propri obblighi economici da parte di nei Controparte_1 confronti di anche in relazione alle figlie e del Tutore, emersi in corso di causa Parte_1 dalle relazioni dei Servizi Sociali e del Tutore, di natura economica e genitoriale;
- del contegno processuale di;
Controparte_1
- che non vede le figlie da oltre due anni pur essendo libero di farlo ed ha Controparte_1 sospeso le telefonate con le stesse, come emerge dall'ultima relazione agli atti dei Servizi pagina 7 di 17 Sociali e dunque se ne sta disinteressando e non ne può comprendere le esigenze;
si chiede che sia confermato il collocamento e l'affidamento di presso la Parte_2 RE e nell'eventualità in cui il Giudice ritenesse di reimmettere anche il padre nella responsabilità genitoriale, venga disposto l'affidamento cd super esclusivo in favore della RE della medesima figlia ancora minorenne, quindi con possibilità per la RE di prendere anche le decisioni di maggior importanza per la figlia senza acquisire il previo consenso Per_2 del padre, con il solo obbligo di avvisarlo, in particolare con riferimento alla salute, alla istruzione ed all'attività extra scolastica ed in genere a tutte quelle decisioni che secondo il protocollo dei minori del 2019 del Tribunale di Venezia prevedono l'acquisizione del consenso del genitore non collocatario;
- in subordine, nella non creduta eventualità in cui il Tribunale ritenesse di non concedere
l'affidamento cd super esclusivo disporre, ai sensi dell'art. 337 ter terzo comma cc ultima parte, che, limitatamente alle decisioni di amministrazione relative alla educazione e crescita della figlia minorenne, quali l'attività sportiva agonistica, e quella sportiva e in generale quelle extrascolastiche, ma anche per quelle mediche oculistiche, dentistiche e ginecologiche e connesse di il Tribunale voglia disporre che la responsabilità genitoriale sia Parte_2 esercitata esclusivamente dalla RE;
3) per quanto riguarda le frequentazioni del padre con la figlia minorenne si chiede di confermare quanto è allo stato di fatto, e cioè che il Per_2 padre potrà vedere senza costrizioni, previo l'accordo diretto con la stessa e quando Per_2 essa vorrà, analogamente potrà trascorrere le vacanze e periodi festivi con la stessa, a discrezione della figlia;
4) per quanto riguarda l'aspetto economico:
- tenuto conto del regime di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e del reddito e delle spese ordinarie normalmente sostenute;
- considerato che contribuiva direttamente al costo dell'abitazione in costanza di CP_1 matrimonio;
- tenuto conto del reddito documentato di in costanza di matrimonio e fino al CP_1 settembre 2017 quando ha rinunciato alla qualifica dirigenziale optando per il part-time ed ora
è tornato nella qualifica precedente e dell'esito delle relazioni e della documentazione rese dalla Guardia di Finanza;
- tenuto conto che il primo provvedimento Presidenziale dell'8 febbraio 2017 era stato disposto pagina 8 di 17 che versasse alla a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro CP_1 Pt_1
550,00 per ciascuna figlia;
- considerato che non trascorre del tempo con le proprie figlie da oltre due anni CP_1 disinteressandosene completamente;
- tenuto conto del patrimonio dello stesso, come emerge dalla relazione della Guardia di
Finanza agli atti, e del fatto che egli ha beneficiato senza averne diritto dell'assegno unico per le minori sottraendolo alla disponibilità delle stesse;
- considerato che l'ammontare attuale dell'assegno di mantenimento è stato determinato in euro 350,00 per ciascuna figlia con ordinanza 26 giugno 2021, sulla base del presupposto che trascorresse del tempo con le proprie figlie, e così non è stato;
CP_1
- considerato il comportamento tenuto da nel corso del procedimento oppositivo in CP_1 tutti i contesti anche alla luce dell'art. 709 ter cpc,
disporre che corrisponda alla RE a titolo di contributo al Controparte_1
Pers mantenimento delle figlie ed sino al momento in cui le stesse si renderanno Per_2 autosufficiente, la somma di Euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascuna delle due figlie), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e ciò con effetto retroattivo a far data quantomeno dal mese di luglio 2021;
disporre che versi ad la somma mensile di euro 300,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento personale, con effetto retroattivo al momento della domanda giudiziale;
5) disporre che il padre rimborsi altresì il 75% di tutte le spese mediche e dentistiche non mutuabili che dovessero rendersi necessarie per la prole, nonché il 75% delle spese scolastiche quali le rette scolastiche per scuole private universitarie e quant'altro ecceda l'ordinaria amministrazione;
6) dette somme dovranno essere versate prontamente alla RE, a fronte della relativa richiesta con invio della documentazione giustificativa;
7) confermare in ogni loro parte i seguenti provvedimenti nei quali è Controparte_1 soccombente:
-ordinanza 25 febbraio 2019 resa ex art. 709 ter cpc nel sub procedimento 10824/2016 – 2;
-ordinanza del 1° settembre 2020 nel sub procedimento 10824/2016 R.G. sub 5; pagina 9 di 17 -ordinanza 26 giugno 2021 nel procedimento portante 10824/2016 R.G.;
-ordinanza 27 luglio 2020 nel sub procedimento 10824/2016 R.G. sub 6;
-ordinanza 19 maggio 2021 nel sub procedimento 10824/2016 R.G. sub 7;
-ordinanza 1° agosto 2022 nel sub procedimento 10824/2016 R.G. sub 9
8) per l'effetto condannare al rimborso delle spese di lite dei singoli sub Controparte_1 procedimenti, e tenerne conto quanto alla condotta processuale anche per la liquidazione delle spese di lite del procedimento principale;
9) condannare a tenere indenne dalle spese che verranno Controparte_1 Parte_1 liquidate al Tutore, in tutto o in parte, secondo equità e comunque a far data dal mese di Pers giugno 2021 da quando le figlie ed sono state collocate presso la RE;
Per_2
10) condannare in ogni caso al rimborso delle spese di lite”. CP_1
concludeva come segue “dato atto che la separazione tra i coniugi è già Controparte_1 stata pronunciata con sentenza parziale n 21/2023 depositata il 4.1.2023 e che nelle more del procedimento la figlia nata il [...] è diventata maggiorenne, Persona_3 respinta ogni diversa e contraria istanza 1) revocarsi la sospensione della responsabilità genitoriale provvisoriamente pronunciata a carico delle parti;
2) ordinarsi al tutore di rendere il conto definitivo della propria gestione senza altro ritardo per quanto concerne ER
(essendo decorsi alla data odierna 7 mesi dalla cessazione della tutela) ed entro 30
[...] giorni dalla conclusione del suo incarico (dal deposito della sentenza) per quanto concerne
; 3) confermarsi il collocamento della minore presso la RE;
4) stante Parte_2 Per_2
l'età di già ultrasedicenne, stabilire che i rapporti tra la medesima e il padre (nonché la Per_2 famiglia di lui) e le permanenze presso quest'ultimo avvengano liberamente con modalità e frequenza da concordarsi direttamente tra loro, esclusa qualsiasi ingerenza da parte della RE;
5) affidarsi la figlia minore alla RE nei termini di cui all'art.337 quater c.c. Per_2
Pers comma terzo. 6) stante la residenza prevalente presso la RE di entrambe le figlie, maggiorenne ma ancora studentessa e di anni 16, porsi a carico del signor Per_2 CP_1
l'obbligo di versare alla signora a titolo di contributo mensile al mantenimento della Pt_1 prole la somma mensile di € 400,00 rivalutabili per ciascuna figlia e perciò complessivamente
€ 800,00 mensili;
7) stabilirsi che i genitori concorrano ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi, anche per quel che concerne la necessità del previo consenso, esclusivamente secondo le indicazioni del Protocollo adottato pagina 10 di 17 dal Tribunale di Venezia;
8) stabilirsi che i genitori versino su un conto corrente cointestato e a ciò dedicato entro il 5 di ogni mese ciascuno l'importo mensile di € 100,00 al fine di costituire una iniziale e ordinaria provvista per il pagamento delle spese straordinarie per le figlie che siano a carico, pro quota, anche del genitore non collocatario secondo il Protocollo del
Tribunale di Venezia 9) Stabilirsi che il genitore anticipatario provveda al pagamento dal conto in questione mediante strumenti tracciabili (bonifico, pos, bancomat) con onere di rendere trimestralmente all'altro il conto della gestione della provvista di cui al punto 8) secondo la disciplina e con la responsabilità del mandatario in caso di impiego della provvista per spese diverse da quelle di cui al Protocollo o che non siano state assentite dall'altro genitore nei casi in cui ciò sia previsto. 10) Stabilirsi che in previsione di spese straordinarie il cui importo prevedibilmente superi la provvista esistente tempo per tempo sul conto di cui al punto 8) ciascun genitore provveda a versare la quota del 50% di detta spese entro e non oltre
3 giorni dalla comunicazione da parte dell'altro della futura spesa (se non soggetta ad approvazione) o dalla relativa approvazione se necessaria secondo il protocollo. 11) Stabilirsi che l'assegno unico per le figlie sia percepito al 50% da parte di ciascun genitore. 12)
Revocarsi l'ordinanza di ammonimento pronunciata ai danni del signor con CP_1
l'ordinanza 25 febbraio 2019 conclusiva del procedimento 10624/2016 sub.
2. Spese di lite rifuse o in subordine compensate. Spese di entrambe le CTU a definitivo carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.”
3. La causa viene ora decisa come segue.
Si premette che la presente pronuncia deve prendere posizione in ordine alle questioni attinenti alla richiesta di addebito della separazione, mantenimento di , al mantenimento delle Parte_1 figlie e all'affidamento della figlia ancora minorenne, posto che la sentenza n. 21/2023 ha Per_2 già statuito in ordine allo status dichiarando la separazione personale dei coniugi CP_1
e .
[...] Parte_1
La complessità della vicenda processuale suggerisce un esame separato delle varie questioni emerse nei termini che seguono.
a) Richiesta di addebito della separazione a carico di Controparte_1
Le doglianze addotte dalla ricorrente al fine di ottenere l'addebito della separazione in capo a fanno riferimento all'atteggiamento asseritamente aggressivo, violento, CP_1 prevaricatore dello stesso nei confronti della moglie stessa e delle figlie.
pagina 11 di 17 La pronuncia di addebito avviene nei casi in cui sia accertata la sussistenza della violazione dei doveri coniugali e venga dimostrato che la crisi sia nata proprio a causa di tale lesione, donde l'addebito è pronunciato in tutti i casi in cui la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale.
Le prove agli atti consentono di affermare che la crisi matrimoniale sia addebitabile integralmente a in quanto ne è emersa una condotta, quanto meno a Controparte_1 partire dal 2007, impositiva e prevaricatrice nei confronti della moglie.
Non può infatti non darsi rilievo a quanto allegato e documentato da in ordine alla Parte_1 necessità di ricorrere al Centro Antiviolenza nel 2007 e ai due accessi al pronto soccorso a causa delle percosse subite dal marito nel 2007 e nel 2011; episodi che peraltro trovano conferma nelle dichiarazioni della teste rese all'udienza del 18 gennaio 2021. Testimone_1
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze” (Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 3925/2018).
Le ulteriori dichiarazioni testimoniali non fanno che evidenziare un quadro familiare logorato dai numerosi litigi e non si pongono necessariamente in distonia con le affermazioni della teste
; il fatto che i coniugi tra loro si appellassero in modo ingiurioso e offensivo Tes_1 reciprocamente non esclude che, dopo anni di difficile convivenza, si sia creata una reciproca scarsa tolleranza l'uno dell'altro. Ciò non toglie che le risultanze istruttorie hanno evidenziato una significativa e ripetuta aggressività verbale e fisica di nei confronti di CP_1 Pt_1
[...]
Si ritiene infatti che, ancorché gli episodi di percosse siano stati perpetrati fino a qualche anno prima della richiesta di separazione e senza formare nella l'immediata volontà di Pt_1 separarsi, tali episodi appaiono determinanti al delinearsi della volontà di separarsi e pertanto si pongono in un rapporto di causalità diretta con il venir meno dell'affectio coniugalis.
Diversamente opinando, si arriverebbe ad affermare il venir meno delle ragioni di addebito della separazione per il sol fatto che la coniuge, vittima delle violenze, abbia cercato pagina 12 di 17 ugualmente di tenere unita la famiglia non addivenendo immediatamente alla scelta di separarsi.
Alla luce di quanto esposto trova accoglimento la domanda di addebito.
b) Revoca della sospensione della responsabilità genitoriale. Cessazione dalla carica di tutore.
Affidamento e collocamento della minore . Parte_2
Dalla documentazione agli atti emerge che, in primo luogo, è divenuta Persona_3 maggiorenne alla data del 27.03.2024 pertanto per quest'ultima non verrà resa alcuna pronuncia in ordine all'affidamento e può dichiararsi la cessazione del tutore dall'incarico; in secondo luogo, la relazione agli atti depositata dai Servizi Sociali e del Consultorio evidenzia che la RE ha effettuato un positivo percorso di assistenza psicologica volta ad una Parte_1 presa di coscienza del ruolo genitoriale e di maggior consapevolezza delle esigenze delle figlie, non vi sono pertanto ragioni per non revocare la sospensione dalla responsabilità genitoriale pronunciata con provvedimento del 04.02.2020. Si vedano le conclusioni a pagina 7 della relazione dei Servizi Sociali del 30.06.2023.
Per quanto attiene a , sottoposto al medesimo percorso, è emerso un Controparte_1 quadro più complesso e sfaccettato caratterizzato talvolta da una scarsa empatia nei confronti delle figlie e da una iniziale difficoltà comunicativa e di comprensione delle esigenze di queste ultime. Tuttavia, l'esito delle ultime relazioni dei Servizi Sociali rappresenta un miglioramento del complessivo quadro iniziale e una maggiore accettazione della propria figura di padre parametrato alle esigenze delle figlie;
l'atteggiamento è risultato infatti maggiormente collaborativo e disponibile anche nel riconoscere che gli impegni delle figlie potessero avere un ruolo primario nella gestione del tempo genitore/figlie.
Appare pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale anche per il padre , essendo venute meno le Controparte_1 esigenze che avevano portato a tale decisione.
In ragione della revoca della sospensione della responsabilità genitoriale anzidetta, viene dichiarata la cessazione dall'incarico del tutore anche in relazione alla minore Pt_2
[...]
Quanto alla domanda affidamento formulata da in relazione alla figlia minorenne Parte_1
la stessa può trovare accoglimento. Per_2
Le vicende familiari emerse in corso di causa e la difficoltà per i genitori di condividere le pagina 13 di 17 decisioni fondamentali e quotidiane della vita delle due figlie e di addivenire a qualsivoglia scelta condivisa rispetto ai bisogni di varia natura, giustifica l'affidamento super esclusivo della figlia minorenne in capo alla RE . Per_2 Parte_1
Ciò nasce dall'esigenza primaria di garantire un equilibrio familiare e una significativa diminuzione della conflittualità tra i genitori che finirebbe per compromettere il fragile equilibrio che la minore sta cercando di costruire.
La RE ha dimostrato un percorso più lineare, anche nell'ambito del progetto dei Parte_1 servizi sociali, e una maggiore empatia nei confronti delle figlie, sostenendo positivamente le inclinazioni di quest'ultime e cercando soluzioni volte a garantire il loro equilibrio e la loro armonia interiore.
Al contempo il padre ha mostrato un comportamento più distaccato rispetto alle esigenze delle figlie e alla realizzazione dei loro obiettivi di vita, scolastica e sportiva, incrementando il conflitto genitoriale o dandovi causa.
Permanendo la titolarità del padre in ordine alla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne appare opportuno disporre l'affido super esclusivo in favore della RE Per_2
in ragione della conflittualità dimostrata tra i genitori in corso di causa e del fatto Parte_1 che non sempre le scelte oppositive del padre si sono dimostrate nell'interesse delle figlie, ma sostenute da ragioni di natura economica che tuttavia, in corso di causa, non hanno trovato riscontro effettivo.
Alla luce di quanto esposto, viene revocata la sospensione della responsabilità genitoriale sia di sia di , con contestuale cessazione del tutore dall'incarico, Parte_1 Controparte_1 viene disposto l'affido super esclusivo della minore a favore della RE ed il Parte_2 collocamento di quest'ultima presso la RE, come sino ad ora.
In considerazione dell'età di e della capacità di valutazione dimostrata, le visite e le Per_2 frequentazioni tra quest'ultima e il padre verranno concordate di volta in volta sia nei tempi sia nei modi tra i diretti interessati.
c) Obblighi di mantenimento nei confronti delle figlie e Parte_2 Persona_3
Dalla documentazione agli atti e dall'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, e tenuto conto delle richieste formulate dalle parti in causa, appare congruo al soddisfacimento delle esigenze delle figlie, collocate presso la RE e non ancora autosufficienti, disporre una contribuzione del padre al mantenimento per una somma mensile pari ad € 500,00 in favore di pagina 14 di 17 ciascuna figlia da versare alla RE entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da suddividersi nella misura del 60% in capo al padre e per il restante 40% in capo alla RE, dette somme dovranno essere versate alla RE alla presentazione della documentazione giustificativa.
Alla luce di quanto previsto in ordine al mantenimento, viene disposto altresì che l'assegno unico per i figli sia percepito al 50% da ciascun genitore.
d) Richiesta di mantenimento di Parte_1
Considerato che è attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo pieno e Parte_1 percepisce uno stipendio idoneo e sufficiente a far fronte alle proprie esigenze di vita, anche tenuto conto del tenore di vita condotto durante il matrimonio, non è meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento da parte di . Controparte_1
In particolare, nonostante le disponibilità economico-patrimoniali, emerse in corso di causa in capo a risultino superiori a quelle della ciò non giustifica, di per sé, la CP_1 Pt_1 debenza di un importo a titolo di mantenimento nei confronti della moglie.
Tale assegno, difatti, ha uno scopo “perequativo” volto a riequilibrare un attuale stile di vita rispetto a quello in precedenza goduto, tuttavia, nel caso in esame, non emerge tale significativo squilibrio.
Si aggiunga che le prospettazioni di in ordine al tenore di vita in costanza di Parte_1 matrimonio, risultano per lo più volte alla richiesta di mantenimento per le figlie;
inoltre la scelta di , concordata con il coniuge, di occuparsi maggiormente delle figlie e di Parte_1 lavorare part time con una sostanziale riduzione del proprio stipendio, attualmente è superata dalla ricollocazione nel mondo del lavoro a tempo pieno e dal conseguimento di una retribuzione mensile al di sopra della media.
Non può non valorizzarsi tale sostanziale differenza tra il contesto in costanza di matrimonio e l'attuale contesto e l'adeguatezza della retribuzione di;
al tempo stesso si osserva Parte_1 che la prospettazione della ricorrente, in ordine al volontario demansionamento del marito
[...]
e al ragionato e consapevole depauperamento delle proprie sostanze a favore dei CP_1 genitori al sol scopo di sottrarle alla moglie, non trova conferma probatoria alcuna rimanendo su un piano ipotetico ed eventuale.
Alla luce di quanto esposto la domanda di mantenimento di viene respinta. Parte_1 pagina 15 di 17 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento indeterminabile complessità bassa, tenuto conto dei valori medi per tutte le fasi stante l'attività svolta e di una percentuale in aumento pari al 10% in considerazione dei numerosi sub procedimenti aperti in corso di causa, vanno liquidate in una somma pari ad € 8377,60 oltre rimborso forfettario pari 15% oltre accessori come per legge.
Le spese per la tutela e per le consulenze tecniche esperite in corso di causa nell'interesse delle minori devono essere sostenute in misura pari al 50% tra i due genitori, stante il fatto che la sospensione della responsabilità genitoriale ha coinvolto entrambi genitori e pertanto entrambi vi hanno dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
ACCOGLIE la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
REVOCA la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, ordina la cessazione dall'incarico di tutore in capo all'avv. Controparte_1
Sedran;
DISPONE l'affidamento della figlia minore in via super esclusiva, alla Parte_2 RE , consentendo ad di concordare con il padre i modi e i Parte_1 Parte_2 tempi di permanenza e visita in base alle proprie volontà ed esigenze;
DISPONE che contribuisca al mantenimento delle figlie, fino alla loro Controparte_1 completa autosufficienza, corrispondendo mensilmente in favore della RE, entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di euro 500,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto retroattivo a partire dal luglio 2021;
DISPONE che le spese straordinarie delle figlie vengano ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della RE;
DISPONE che l'assegno unico per le figlie sia percepito al 50% da parte di ciascun genitore;
RESPINGE la domanda di mantenimento della RE . Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in una somma pari ad € 8377,60 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori pagina 16 di 17 come per legge;
PONE definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di ctu come liquidate e le spese per la tutela delle figlie come liquidate del Giudice Tutelare;
DISPONE l'archiviazione di tutti i sub procedimenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Alice Zorzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Quota
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Monica
Gasparella.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente dott. Alice Zorzi Giudice Relatore dott. Tobia Aceto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10824/2016 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giorgio ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Venezia, San Polo 3079, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._2 Dalla Valle ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mestre-Venezia, Corso del Popolo 58, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali e memorie di replica depositate in atti.
pagina 1 di 17 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha presentato ricorso per separazione giudiziale in data 25.10.2016 deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 29.06.2003 e di aver Controparte_1 stabilito la casa coniugale in Mestre, via Toti n.5, concessa in comodato gratuito dai genitori del Pers marito;
deducendo che dalla loro unione sono nate le figlie (27.03.2006) e Per_2
(08.01.2008); deducendo che i rapporti tra i coniugi sono andati deteriorandosi in modo grave e pericoloso anche per le figlie, al punto tale da rendere intollerabile, inopportuna e dannosa la convivenza;
deducendo, inoltre, che già a novembre 2012 si è allontanata da casa, Parte_1 successivamente facendo ritorno, temendo per l'incolumità sua e delle bambine, al fine di ottenere la separazione dal marito;
deducendo, infine, l'urgenza della situazione a causa dei gravi comportamenti di quest'ultimo.
La ricorrente ha pertanto chiesto con il ricorso, previa pronuncia di addebito di responsabilità nei confronti di , di accogliere la domanda pronunciando la separazione Controparte_1 dei coniugi con le seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati;
la casa coniugale, sita in
Mestre Via Toti n. 5, rimarrà assegnata alla moglie e tutte le relative spese di gestione, ivi comprese le eventuali spese condominiali afferenti alla ordinaria manutenzione- amministrazione, saranno a carico di in relazione all'affidamento della prole, si CP_1 chiede che venga stabilito l'affidamento congiunto delle figlie le quali vivranno prevalentemente con la RE, con facoltà per il padre di vederle previo accordo con la RE e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
Lo sarà CP_1 obbligato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, sino al momento in cui le stesse si renderanno autosufficienti, la somma di € 1.400,00 mensili e a corrispondere, altresì, il 75% di tutte le spese mediche e dentistiche non mutuabili, il
75% delle spese scolastiche e quant'altro ecceda l'ordinaria amministrazione, nonché il 75% di tutte le ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie;
corrisponderà alla moglie CP_1
l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 1.200,00; infine, qualora i genitori di CP_1 esercitassero il diritto di recesso dal contratto di comodato della casa coniugale, disporre che lo stesso contribuisca all'affitto per una nuova casa versando un importo mensile pari al 75% del canone di affitto, stabilendo in via equitativa il limite massimo di contribuzione ed i criteri di aggiornamento. si è costituito in giudizio contestando tutto quando affermato da Controparte_1 controparte, deducendo di non aver mai posto in essere condotte violente né di aver tenuto comportamenti pregiudizievoli per la moglie e per le figlie;
deducendo che dopo il breve pagina 2 di 17 allontanamento volontario della moglie e delle figlie nel 2012, i coniugi sono tornati a vivere insieme per lungo tempo.
Il ricorrente ha chiesto pertanto di disporsi l'affidamento condiviso delle minori;
di stabilirsi le modalità di incontro e permanenza con ciascun genitore;
stabilirsi che egli possa vedere e tenere con sé le figlie secondo la predisposizione di un calendario;
di porre a carico dello stesso un contributo al mantenimento ordinario di ciascuna figlia dell'importo di € 350,00 cadauna;
di dividere al 50% le spese mediche non mutuabili, le spese per attività ludico sportive scelte di comune intesa tra i genitori, le spese scolastiche e ogni altra spesa eccedente il mantenimento ordinario.
2. All'udienza del 07.02.2017, Il Presidente, sentiti personalmente i coniugi, si riservava.
Con ordinanza dell'8.02.2017, il Giudice disponeva quanto segue “
1.I coniugi sono autorizzati
a vivere separati.
2.Le minori saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori.
3. Le minori saranno collocate presso la RE, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
4. Il Pers padre vedrà e terrà con sé e secondo le seguenti modalità: durante la settimana il Per_2 martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 20 quando le riaccompagnerà dalla RE;
nei fine settimana, in alternanza con la RE, decorrenti dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, provvedendo ad accompagnarle a scuola (o all'abitazione della RE se non vanno a scuola); le vacanze pasquali verranno trascorse integralmente con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno;
quest'anno le minori trascorreranno le vacanze pasquali con la RE, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Il sig. verserà, a titolo CP_1 di mantenimento delle figlie minori, la complessiva somma di € 1.100,00 (€ 550,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive etc)”;
Successivamente il Giudice designato, nell'ambito del procedimento sub 1, ha disposto la prosecuzione delle operazioni peritali, già disposte dal Presidente, per valutare se confermare l'affidamento a tempo paritetico condizionato o dare diverse previsioni, confermando, in ogni caso, il regime di affidamento in corso, rideterminando l'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie da parte di in € 300,00, per ciascuna figlia, mantenendo CP_1 le spese straordinarie al 75% per e 25% per CP_1 Pt_1
Ad esito delle operazioni peritali, con provvedimento del 24.07.2018, il Tribunale rimetteva le minori ai Servizi Sociali, cui sono state demandate le scelte di maggior interesse, e confermava il collocamento prevalente delle stesse presso la RE ed il contributo al mantenimento a pagina 3 di 17 carico del padre pari ad € 300,00 per ciascuna delle due figlie, nonché la ripartizione delle spese straordinarie in misura pari al 75% per e 25% per CP_1 Pt_1
Con ordinanza del 25.02.2019, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all'istanza sub 2 ed ammoniva invitandolo ad astenersi dal porre in essere CP_1 ulteriori atti pregiudizievoli all'interesse delle minori e manteneva fermi, per il resto, i provvedimenti presidenziali assunti con ordinanza del 24.7.2018.
I Servizi Sociali ed il Consultorio, rispettivamente il 3 ed il 10 aprile 2019, depositavano una consistente relazione dove si rappresentava l'opportunità di sospendere i pernotti delle figlie presso il padre.
Il Giudice, con ordinanza 15.04.2019, preso atto dell'istanza, disponeva la sospensione dei pernotti presso il padre.
Successivamente, a seguito delle risultanze della ctu che suggeriva un tempo paritetico a partire dal mese di ottobre 2019, depositava istanza di autorizzazione alla Controparte_1 sospensione del pagamento del mantenimento nel procedimento rubricato al numero RG
10864/2016 sub 3, il Giudice allora disponeva l'indagine della Guardia di Finanza di Venezia nei confronti di ed anche di Controparte_1 Parte_1
, a fine dicembre 2019, ha depositato denuncia querela nei confronti di Parte_1 CP_1
avanti la Procura della Repubblica di Venezia lamentando comportamenti
[...] inappropriati da parte del padre.
In seguito, la Procura, ammonendo per i comportamenti tenuti a dicembre Controparte_1
2019, trasmetteva gli atti al Tribunale di Venezia che, nel dicembre/gennaio 2019, apriva il procedimento rubricato sub 4, nel quale il Giudice, dopo aver sentito le parti, i Servizi Sociali, i professionisti del Consultorio, con provvedimento 4.02.2020, disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominando Tutore provvisorio l'avv. Maria Pers Francesca Sedran e prevedendo il collocamento etero familiare di ed in comunità Per_2 educativa.
Nell'ambito di tale procedimento, dopo aver acquisito la relazione del Tutore, il Giudice, con provvedimento del 25.03.2020, disponeva che i Servizi Sociali “dovranno provvedere al collocamento extrafamiliari delle minori anche in luogo diverso dalla Comunità Educativa e quindi in qualsiasi ambiente ritenuto idonea a salvaguardare il loro sviluppo psicofisico” e che alle due minori fosse garantito l'uso del cellulare e del pc secondo le modalità che siano ritenute utili dai Servizi Sociale e dal Tutore invitando “(…)Lo a mantenere un atteggiamento CP_1
pagina 4 di 17 maggiormente consono all'interesse delle minori e collaborativo con gli organi che provvedono alla tutela dei loro interessi”.
Con ulteriore istanza del 9.04.2020, rubricata sub 5, ha chiesto Controparte_1
l'immediata sostituzione dell'equipe dei Servizi Sociali, in ogni caso, di invitare i Servizi
Sociali ed il Tutore a privilegiare l'inserimento delle minori in strutture residenziali comunitarie anziché presso una eventuale famiglia affidataria.
Il Giudice, con ordinanza del 1.09.2020, rigettava le istanze in quanto inammissibili. Pers Il tutore, stante l'esigenza di consentire a la partecipazione ad una accademia di danza all'estero, formulava istanza al Giudice, procedimento sub 6, che, con ordinanza del
27.07.2020, disponeva che la minore fosse iscritta all'Accademia Pôle Persona_3
National Supérieur de Danse Rosella Hightower.
Con istanza depositata il 10.07.2020, , ha chiesto la revoca e/o la modifica Controparte_1 dell'ordinanza emessa nel fascicolo RG 10824/16 sub 6 sospendendone l'efficacia
(procedimento rubricato al numero RG 10824/2016 sub 7), istanza successivamente respinta con provvedimento del Tribunale del 19.05.2021.
Nel procedimento principale, con provvedimento del 26.06.2021, il Giudice, preso atto della relazione dei Servizi Sociali, delle difese di e delle audizioni di tutte le parti, ha Parte_1
Pers disposto che le minori ed fossero collocate presso la RE, ordinando ai Servizi Per_2
Sociali ed ai genitori di proseguire i percorsi di sostegno alla capacità genitoriale, l'attento monitoraggio delle condizioni di vita delle minori e dall'individuazione delle cause di difficoltà delle stesse nei rapporti con il padre, inoltre, aggiornava l'assegno di mantenimento in una somma pari ad € 350,00 e suddivideva le spese straordinarie al 50 % tra i genitori.
In data 21.07.2021, l'avv. Sedran ha depositato un'istanza (procedimento rubricato al numero Pers RG 10824/16 sub 8), a seguito del quale, in pari data, il Giudice ha ratificato l'iscrizione di e rispettivamente al Liceo Scientifico G. Bruno e al Liceo Linguistico L. Parte_2
Stefanini di Mestre fissando l'audizione di in merito alla scelta per il percorso Persona_3 scolastico successivo al termine dell'esperienza di Cannes.
Con istanza del 20.10.2021, ha chiesto l'urgente revisione dell'ordinanza CP_1
Pers 28.06.2021 con cui è stato revocato il collocamento etero familiare delle minori ed Per_2
(procedimento sub 9), nonché la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali e della nomina del tutore, il collocamento paritario delle minori presso i due genitori, la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, la revisione delle disposizioni economiche sul loro mantenimento. pagina 5 di 17 Con ordinanza dell' 1.08.2022, il Giudice ha rigettato l'istanza sub 9 di e ha CP_1 disposto che i pagamenti delle spese straordinarie superiori l'importo di € 100,00 avrebbero dovuto essere gestiti dal Tutore con riserve provenienti dai conti correnti intestati alle minori, imponendo ai genitori di versare sul conto corrente delle figlie l'importo che sarà chiesto dal
Tutore fino alla soglia di € 250,00 mensili;
precisando che l'assegno di mantenimento delle figlie valga a partire dal mese di agosto 2021 per cui anche il contributo di € 350,00 che
[...] deve versare alla per il mantenimento della minore debba CP_1 Pt_1 Persona_3 essere corrisposto in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
Nel procedimento portante, il 4.07.2022, è stata depositata la relazione periodica da parte dell'avv. Sedran e ha chiesto venisse pronunciata sentenza sullo status. CP_1
Con sentenza non definitiva del 27.12.2022 il Tribunale si è pronunciato sullo status dichiarando la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in data
29.06.2003, in Venezia, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia al n. 50, parte II, sez A , uff. 14, anno 2003 con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato
Civile.
Nel corso del procedimento il Tutore avv. Sedran ha depositato un'ulteriore relazione dando atto che non aveva provveduto ai pagamenti richiesti e disposti dal Giudice e CP_1 chiedendo anche si procedesse d'ufficio con la sanzione dello stesso ai sensi dell'articolo 709 ter cpc.
Veniva successivamente designata la scrivente che, su richiesta delle parti, formulava proposta conciliativa nei termini che seguono “le parti al sol fine di trovare una soluzione conciliativa del presente giudizio concordano per l'affidamento esclusivo dell'unica figlia ancora minorenne alla RE , nonché per il contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 delle figlie, e sino all'autosufficienza, per una somma pari ad € 400,00 Per_2 Persona_3 mensili ciascuna per il mantenimento ordinario (tenuto conto della variazione ISTAT annuale), oltre ad € 100,00 mensili ciascuna a titolo di anticipazioni e accantonamento somme da imputare alle spese straordinarie da versare mensilmente da parte di Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie rimangono comunque a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno per la minorenne per Parte_2
Pers l'altra figlia e dalla maggiore età di in misura pari al 60% a carico del padre e 40% Per_2
a carico della RE, le spese della presente lite integralmente compensate;
le visite tra il padre e le figlie regolate nell'autonoma libera scelta delle parti coinvolte”, assegnando termine alle parti per manifestare le proprie intenzioni. pagina 6 di 17 accettava la proposta formulata dal Giudice mentre rifiutava la proposta, CP_1 Pt_1 veniva pertanto fissata udienza di precisazione delle conclusioni stante il completamento delle attività istruttorie e con l'intesa di decidere la presente controversia unitamente al sub 3.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, concludeva come segue “Piaccia al Parte_1
Tribunale di Venezia, contrariis reiectis, previa pronuncia sull'addebito di responsabilità nei confronti di nato a [...] il [...] (cf Controparte_1 C.F._2 per i motivi tutti dedotti nel ricorso introduttivo ed all'esito dell'istruttoria orale documentale e preso atto della intervenuta sentenza sullo status di separazione passata in giudicato, disporre sulle seguenti condizioni:
1) preso atto delle ripetute inadempienze ai propri doveri di padre da parte di CP_1 emersi in corso di causa e, per contro, preso atto del percorso seguito da
[...] Parte_1 come certificato dalle varie relazioni dimesse dei Servizio Sociali, dell'equipe Lanterna e del
Consultorio Ulss 3 di Venezia che ha in carico la famiglia, nonché dell'esito dei procedimenti subalterni del procedimento principale, disporre, previa se del caso l'acquisizione di Relazione
a chiusura dei Servizi Sociali e del Consultorio, la revoca della sospensione della potestà genitoriale nei soli confronti di ed in ogni caso la revoca dell'affidamento ai Parte_1
Servizi Sociali della famiglia;
2) preso inoltre atto:
- che la figlia è divenuta maggiorenne ed è collocata e residente presso la Persona_3 RE;
- delle ripetute inadempienze ai propri doveri coniugali e di padre emersi in corso di causa come accertato dalle relazioni dei Servizi Sociali, dell'equipe Lanterna e dalle relazioni ed istanze del Tutore, come emerse anche nel corso del sub procedimento RG 10864/2024 sub 2, dalle istanze agli atti di e dai provvedimenti e documenti successivi alle stesse e CP_1 dalle registrazioni audio agli atti;
- dei ripetuti inadempimenti ai propri obblighi economici da parte di nei Controparte_1 confronti di anche in relazione alle figlie e del Tutore, emersi in corso di causa Parte_1 dalle relazioni dei Servizi Sociali e del Tutore, di natura economica e genitoriale;
- del contegno processuale di;
Controparte_1
- che non vede le figlie da oltre due anni pur essendo libero di farlo ed ha Controparte_1 sospeso le telefonate con le stesse, come emerge dall'ultima relazione agli atti dei Servizi pagina 7 di 17 Sociali e dunque se ne sta disinteressando e non ne può comprendere le esigenze;
si chiede che sia confermato il collocamento e l'affidamento di presso la Parte_2 RE e nell'eventualità in cui il Giudice ritenesse di reimmettere anche il padre nella responsabilità genitoriale, venga disposto l'affidamento cd super esclusivo in favore della RE della medesima figlia ancora minorenne, quindi con possibilità per la RE di prendere anche le decisioni di maggior importanza per la figlia senza acquisire il previo consenso Per_2 del padre, con il solo obbligo di avvisarlo, in particolare con riferimento alla salute, alla istruzione ed all'attività extra scolastica ed in genere a tutte quelle decisioni che secondo il protocollo dei minori del 2019 del Tribunale di Venezia prevedono l'acquisizione del consenso del genitore non collocatario;
- in subordine, nella non creduta eventualità in cui il Tribunale ritenesse di non concedere
l'affidamento cd super esclusivo disporre, ai sensi dell'art. 337 ter terzo comma cc ultima parte, che, limitatamente alle decisioni di amministrazione relative alla educazione e crescita della figlia minorenne, quali l'attività sportiva agonistica, e quella sportiva e in generale quelle extrascolastiche, ma anche per quelle mediche oculistiche, dentistiche e ginecologiche e connesse di il Tribunale voglia disporre che la responsabilità genitoriale sia Parte_2 esercitata esclusivamente dalla RE;
3) per quanto riguarda le frequentazioni del padre con la figlia minorenne si chiede di confermare quanto è allo stato di fatto, e cioè che il Per_2 padre potrà vedere senza costrizioni, previo l'accordo diretto con la stessa e quando Per_2 essa vorrà, analogamente potrà trascorrere le vacanze e periodi festivi con la stessa, a discrezione della figlia;
4) per quanto riguarda l'aspetto economico:
- tenuto conto del regime di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e del reddito e delle spese ordinarie normalmente sostenute;
- considerato che contribuiva direttamente al costo dell'abitazione in costanza di CP_1 matrimonio;
- tenuto conto del reddito documentato di in costanza di matrimonio e fino al CP_1 settembre 2017 quando ha rinunciato alla qualifica dirigenziale optando per il part-time ed ora
è tornato nella qualifica precedente e dell'esito delle relazioni e della documentazione rese dalla Guardia di Finanza;
- tenuto conto che il primo provvedimento Presidenziale dell'8 febbraio 2017 era stato disposto pagina 8 di 17 che versasse alla a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro CP_1 Pt_1
550,00 per ciascuna figlia;
- considerato che non trascorre del tempo con le proprie figlie da oltre due anni CP_1 disinteressandosene completamente;
- tenuto conto del patrimonio dello stesso, come emerge dalla relazione della Guardia di
Finanza agli atti, e del fatto che egli ha beneficiato senza averne diritto dell'assegno unico per le minori sottraendolo alla disponibilità delle stesse;
- considerato che l'ammontare attuale dell'assegno di mantenimento è stato determinato in euro 350,00 per ciascuna figlia con ordinanza 26 giugno 2021, sulla base del presupposto che trascorresse del tempo con le proprie figlie, e così non è stato;
CP_1
- considerato il comportamento tenuto da nel corso del procedimento oppositivo in CP_1 tutti i contesti anche alla luce dell'art. 709 ter cpc,
disporre che corrisponda alla RE a titolo di contributo al Controparte_1
Pers mantenimento delle figlie ed sino al momento in cui le stesse si renderanno Per_2 autosufficiente, la somma di Euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascuna delle due figlie), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e ciò con effetto retroattivo a far data quantomeno dal mese di luglio 2021;
disporre che versi ad la somma mensile di euro 300,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento personale, con effetto retroattivo al momento della domanda giudiziale;
5) disporre che il padre rimborsi altresì il 75% di tutte le spese mediche e dentistiche non mutuabili che dovessero rendersi necessarie per la prole, nonché il 75% delle spese scolastiche quali le rette scolastiche per scuole private universitarie e quant'altro ecceda l'ordinaria amministrazione;
6) dette somme dovranno essere versate prontamente alla RE, a fronte della relativa richiesta con invio della documentazione giustificativa;
7) confermare in ogni loro parte i seguenti provvedimenti nei quali è Controparte_1 soccombente:
-ordinanza 25 febbraio 2019 resa ex art. 709 ter cpc nel sub procedimento 10824/2016 – 2;
-ordinanza del 1° settembre 2020 nel sub procedimento 10824/2016 R.G. sub 5; pagina 9 di 17 -ordinanza 26 giugno 2021 nel procedimento portante 10824/2016 R.G.;
-ordinanza 27 luglio 2020 nel sub procedimento 10824/2016 R.G. sub 6;
-ordinanza 19 maggio 2021 nel sub procedimento 10824/2016 R.G. sub 7;
-ordinanza 1° agosto 2022 nel sub procedimento 10824/2016 R.G. sub 9
8) per l'effetto condannare al rimborso delle spese di lite dei singoli sub Controparte_1 procedimenti, e tenerne conto quanto alla condotta processuale anche per la liquidazione delle spese di lite del procedimento principale;
9) condannare a tenere indenne dalle spese che verranno Controparte_1 Parte_1 liquidate al Tutore, in tutto o in parte, secondo equità e comunque a far data dal mese di Pers giugno 2021 da quando le figlie ed sono state collocate presso la RE;
Per_2
10) condannare in ogni caso al rimborso delle spese di lite”. CP_1
concludeva come segue “dato atto che la separazione tra i coniugi è già Controparte_1 stata pronunciata con sentenza parziale n 21/2023 depositata il 4.1.2023 e che nelle more del procedimento la figlia nata il [...] è diventata maggiorenne, Persona_3 respinta ogni diversa e contraria istanza 1) revocarsi la sospensione della responsabilità genitoriale provvisoriamente pronunciata a carico delle parti;
2) ordinarsi al tutore di rendere il conto definitivo della propria gestione senza altro ritardo per quanto concerne ER
(essendo decorsi alla data odierna 7 mesi dalla cessazione della tutela) ed entro 30
[...] giorni dalla conclusione del suo incarico (dal deposito della sentenza) per quanto concerne
; 3) confermarsi il collocamento della minore presso la RE;
4) stante Parte_2 Per_2
l'età di già ultrasedicenne, stabilire che i rapporti tra la medesima e il padre (nonché la Per_2 famiglia di lui) e le permanenze presso quest'ultimo avvengano liberamente con modalità e frequenza da concordarsi direttamente tra loro, esclusa qualsiasi ingerenza da parte della RE;
5) affidarsi la figlia minore alla RE nei termini di cui all'art.337 quater c.c. Per_2
Pers comma terzo. 6) stante la residenza prevalente presso la RE di entrambe le figlie, maggiorenne ma ancora studentessa e di anni 16, porsi a carico del signor Per_2 CP_1
l'obbligo di versare alla signora a titolo di contributo mensile al mantenimento della Pt_1 prole la somma mensile di € 400,00 rivalutabili per ciascuna figlia e perciò complessivamente
€ 800,00 mensili;
7) stabilirsi che i genitori concorrano ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi, anche per quel che concerne la necessità del previo consenso, esclusivamente secondo le indicazioni del Protocollo adottato pagina 10 di 17 dal Tribunale di Venezia;
8) stabilirsi che i genitori versino su un conto corrente cointestato e a ciò dedicato entro il 5 di ogni mese ciascuno l'importo mensile di € 100,00 al fine di costituire una iniziale e ordinaria provvista per il pagamento delle spese straordinarie per le figlie che siano a carico, pro quota, anche del genitore non collocatario secondo il Protocollo del
Tribunale di Venezia 9) Stabilirsi che il genitore anticipatario provveda al pagamento dal conto in questione mediante strumenti tracciabili (bonifico, pos, bancomat) con onere di rendere trimestralmente all'altro il conto della gestione della provvista di cui al punto 8) secondo la disciplina e con la responsabilità del mandatario in caso di impiego della provvista per spese diverse da quelle di cui al Protocollo o che non siano state assentite dall'altro genitore nei casi in cui ciò sia previsto. 10) Stabilirsi che in previsione di spese straordinarie il cui importo prevedibilmente superi la provvista esistente tempo per tempo sul conto di cui al punto 8) ciascun genitore provveda a versare la quota del 50% di detta spese entro e non oltre
3 giorni dalla comunicazione da parte dell'altro della futura spesa (se non soggetta ad approvazione) o dalla relativa approvazione se necessaria secondo il protocollo. 11) Stabilirsi che l'assegno unico per le figlie sia percepito al 50% da parte di ciascun genitore. 12)
Revocarsi l'ordinanza di ammonimento pronunciata ai danni del signor con CP_1
l'ordinanza 25 febbraio 2019 conclusiva del procedimento 10624/2016 sub.
2. Spese di lite rifuse o in subordine compensate. Spese di entrambe le CTU a definitivo carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.”
3. La causa viene ora decisa come segue.
Si premette che la presente pronuncia deve prendere posizione in ordine alle questioni attinenti alla richiesta di addebito della separazione, mantenimento di , al mantenimento delle Parte_1 figlie e all'affidamento della figlia ancora minorenne, posto che la sentenza n. 21/2023 ha Per_2 già statuito in ordine allo status dichiarando la separazione personale dei coniugi CP_1
e .
[...] Parte_1
La complessità della vicenda processuale suggerisce un esame separato delle varie questioni emerse nei termini che seguono.
a) Richiesta di addebito della separazione a carico di Controparte_1
Le doglianze addotte dalla ricorrente al fine di ottenere l'addebito della separazione in capo a fanno riferimento all'atteggiamento asseritamente aggressivo, violento, CP_1 prevaricatore dello stesso nei confronti della moglie stessa e delle figlie.
pagina 11 di 17 La pronuncia di addebito avviene nei casi in cui sia accertata la sussistenza della violazione dei doveri coniugali e venga dimostrato che la crisi sia nata proprio a causa di tale lesione, donde l'addebito è pronunciato in tutti i casi in cui la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale.
Le prove agli atti consentono di affermare che la crisi matrimoniale sia addebitabile integralmente a in quanto ne è emersa una condotta, quanto meno a Controparte_1 partire dal 2007, impositiva e prevaricatrice nei confronti della moglie.
Non può infatti non darsi rilievo a quanto allegato e documentato da in ordine alla Parte_1 necessità di ricorrere al Centro Antiviolenza nel 2007 e ai due accessi al pronto soccorso a causa delle percosse subite dal marito nel 2007 e nel 2011; episodi che peraltro trovano conferma nelle dichiarazioni della teste rese all'udienza del 18 gennaio 2021. Testimone_1
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze” (Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 3925/2018).
Le ulteriori dichiarazioni testimoniali non fanno che evidenziare un quadro familiare logorato dai numerosi litigi e non si pongono necessariamente in distonia con le affermazioni della teste
; il fatto che i coniugi tra loro si appellassero in modo ingiurioso e offensivo Tes_1 reciprocamente non esclude che, dopo anni di difficile convivenza, si sia creata una reciproca scarsa tolleranza l'uno dell'altro. Ciò non toglie che le risultanze istruttorie hanno evidenziato una significativa e ripetuta aggressività verbale e fisica di nei confronti di CP_1 Pt_1
[...]
Si ritiene infatti che, ancorché gli episodi di percosse siano stati perpetrati fino a qualche anno prima della richiesta di separazione e senza formare nella l'immediata volontà di Pt_1 separarsi, tali episodi appaiono determinanti al delinearsi della volontà di separarsi e pertanto si pongono in un rapporto di causalità diretta con il venir meno dell'affectio coniugalis.
Diversamente opinando, si arriverebbe ad affermare il venir meno delle ragioni di addebito della separazione per il sol fatto che la coniuge, vittima delle violenze, abbia cercato pagina 12 di 17 ugualmente di tenere unita la famiglia non addivenendo immediatamente alla scelta di separarsi.
Alla luce di quanto esposto trova accoglimento la domanda di addebito.
b) Revoca della sospensione della responsabilità genitoriale. Cessazione dalla carica di tutore.
Affidamento e collocamento della minore . Parte_2
Dalla documentazione agli atti emerge che, in primo luogo, è divenuta Persona_3 maggiorenne alla data del 27.03.2024 pertanto per quest'ultima non verrà resa alcuna pronuncia in ordine all'affidamento e può dichiararsi la cessazione del tutore dall'incarico; in secondo luogo, la relazione agli atti depositata dai Servizi Sociali e del Consultorio evidenzia che la RE ha effettuato un positivo percorso di assistenza psicologica volta ad una Parte_1 presa di coscienza del ruolo genitoriale e di maggior consapevolezza delle esigenze delle figlie, non vi sono pertanto ragioni per non revocare la sospensione dalla responsabilità genitoriale pronunciata con provvedimento del 04.02.2020. Si vedano le conclusioni a pagina 7 della relazione dei Servizi Sociali del 30.06.2023.
Per quanto attiene a , sottoposto al medesimo percorso, è emerso un Controparte_1 quadro più complesso e sfaccettato caratterizzato talvolta da una scarsa empatia nei confronti delle figlie e da una iniziale difficoltà comunicativa e di comprensione delle esigenze di queste ultime. Tuttavia, l'esito delle ultime relazioni dei Servizi Sociali rappresenta un miglioramento del complessivo quadro iniziale e una maggiore accettazione della propria figura di padre parametrato alle esigenze delle figlie;
l'atteggiamento è risultato infatti maggiormente collaborativo e disponibile anche nel riconoscere che gli impegni delle figlie potessero avere un ruolo primario nella gestione del tempo genitore/figlie.
Appare pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale anche per il padre , essendo venute meno le Controparte_1 esigenze che avevano portato a tale decisione.
In ragione della revoca della sospensione della responsabilità genitoriale anzidetta, viene dichiarata la cessazione dall'incarico del tutore anche in relazione alla minore Pt_2
[...]
Quanto alla domanda affidamento formulata da in relazione alla figlia minorenne Parte_1
la stessa può trovare accoglimento. Per_2
Le vicende familiari emerse in corso di causa e la difficoltà per i genitori di condividere le pagina 13 di 17 decisioni fondamentali e quotidiane della vita delle due figlie e di addivenire a qualsivoglia scelta condivisa rispetto ai bisogni di varia natura, giustifica l'affidamento super esclusivo della figlia minorenne in capo alla RE . Per_2 Parte_1
Ciò nasce dall'esigenza primaria di garantire un equilibrio familiare e una significativa diminuzione della conflittualità tra i genitori che finirebbe per compromettere il fragile equilibrio che la minore sta cercando di costruire.
La RE ha dimostrato un percorso più lineare, anche nell'ambito del progetto dei Parte_1 servizi sociali, e una maggiore empatia nei confronti delle figlie, sostenendo positivamente le inclinazioni di quest'ultime e cercando soluzioni volte a garantire il loro equilibrio e la loro armonia interiore.
Al contempo il padre ha mostrato un comportamento più distaccato rispetto alle esigenze delle figlie e alla realizzazione dei loro obiettivi di vita, scolastica e sportiva, incrementando il conflitto genitoriale o dandovi causa.
Permanendo la titolarità del padre in ordine alla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne appare opportuno disporre l'affido super esclusivo in favore della RE Per_2
in ragione della conflittualità dimostrata tra i genitori in corso di causa e del fatto Parte_1 che non sempre le scelte oppositive del padre si sono dimostrate nell'interesse delle figlie, ma sostenute da ragioni di natura economica che tuttavia, in corso di causa, non hanno trovato riscontro effettivo.
Alla luce di quanto esposto, viene revocata la sospensione della responsabilità genitoriale sia di sia di , con contestuale cessazione del tutore dall'incarico, Parte_1 Controparte_1 viene disposto l'affido super esclusivo della minore a favore della RE ed il Parte_2 collocamento di quest'ultima presso la RE, come sino ad ora.
In considerazione dell'età di e della capacità di valutazione dimostrata, le visite e le Per_2 frequentazioni tra quest'ultima e il padre verranno concordate di volta in volta sia nei tempi sia nei modi tra i diretti interessati.
c) Obblighi di mantenimento nei confronti delle figlie e Parte_2 Persona_3
Dalla documentazione agli atti e dall'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, e tenuto conto delle richieste formulate dalle parti in causa, appare congruo al soddisfacimento delle esigenze delle figlie, collocate presso la RE e non ancora autosufficienti, disporre una contribuzione del padre al mantenimento per una somma mensile pari ad € 500,00 in favore di pagina 14 di 17 ciascuna figlia da versare alla RE entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da suddividersi nella misura del 60% in capo al padre e per il restante 40% in capo alla RE, dette somme dovranno essere versate alla RE alla presentazione della documentazione giustificativa.
Alla luce di quanto previsto in ordine al mantenimento, viene disposto altresì che l'assegno unico per i figli sia percepito al 50% da ciascun genitore.
d) Richiesta di mantenimento di Parte_1
Considerato che è attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo pieno e Parte_1 percepisce uno stipendio idoneo e sufficiente a far fronte alle proprie esigenze di vita, anche tenuto conto del tenore di vita condotto durante il matrimonio, non è meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento da parte di . Controparte_1
In particolare, nonostante le disponibilità economico-patrimoniali, emerse in corso di causa in capo a risultino superiori a quelle della ciò non giustifica, di per sé, la CP_1 Pt_1 debenza di un importo a titolo di mantenimento nei confronti della moglie.
Tale assegno, difatti, ha uno scopo “perequativo” volto a riequilibrare un attuale stile di vita rispetto a quello in precedenza goduto, tuttavia, nel caso in esame, non emerge tale significativo squilibrio.
Si aggiunga che le prospettazioni di in ordine al tenore di vita in costanza di Parte_1 matrimonio, risultano per lo più volte alla richiesta di mantenimento per le figlie;
inoltre la scelta di , concordata con il coniuge, di occuparsi maggiormente delle figlie e di Parte_1 lavorare part time con una sostanziale riduzione del proprio stipendio, attualmente è superata dalla ricollocazione nel mondo del lavoro a tempo pieno e dal conseguimento di una retribuzione mensile al di sopra della media.
Non può non valorizzarsi tale sostanziale differenza tra il contesto in costanza di matrimonio e l'attuale contesto e l'adeguatezza della retribuzione di;
al tempo stesso si osserva Parte_1 che la prospettazione della ricorrente, in ordine al volontario demansionamento del marito
[...]
e al ragionato e consapevole depauperamento delle proprie sostanze a favore dei CP_1 genitori al sol scopo di sottrarle alla moglie, non trova conferma probatoria alcuna rimanendo su un piano ipotetico ed eventuale.
Alla luce di quanto esposto la domanda di mantenimento di viene respinta. Parte_1 pagina 15 di 17 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento indeterminabile complessità bassa, tenuto conto dei valori medi per tutte le fasi stante l'attività svolta e di una percentuale in aumento pari al 10% in considerazione dei numerosi sub procedimenti aperti in corso di causa, vanno liquidate in una somma pari ad € 8377,60 oltre rimborso forfettario pari 15% oltre accessori come per legge.
Le spese per la tutela e per le consulenze tecniche esperite in corso di causa nell'interesse delle minori devono essere sostenute in misura pari al 50% tra i due genitori, stante il fatto che la sospensione della responsabilità genitoriale ha coinvolto entrambi genitori e pertanto entrambi vi hanno dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
ACCOGLIE la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
REVOCA la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, ordina la cessazione dall'incarico di tutore in capo all'avv. Controparte_1
Sedran;
DISPONE l'affidamento della figlia minore in via super esclusiva, alla Parte_2 RE , consentendo ad di concordare con il padre i modi e i Parte_1 Parte_2 tempi di permanenza e visita in base alle proprie volontà ed esigenze;
DISPONE che contribuisca al mantenimento delle figlie, fino alla loro Controparte_1 completa autosufficienza, corrispondendo mensilmente in favore della RE, entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di euro 500,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto retroattivo a partire dal luglio 2021;
DISPONE che le spese straordinarie delle figlie vengano ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della RE;
DISPONE che l'assegno unico per le figlie sia percepito al 50% da parte di ciascun genitore;
RESPINGE la domanda di mantenimento della RE . Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in una somma pari ad € 8377,60 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori pagina 16 di 17 come per legge;
PONE definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di ctu come liquidate e le spese per la tutela delle figlie come liquidate del Giudice Tutelare;
DISPONE l'archiviazione di tutti i sub procedimenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Alice Zorzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Quota
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Monica
Gasparella.
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