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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 87/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 9383/2022 emessa in data 11 novembre 2022- 22 dicembre 2022 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra
P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesco Burigana PEC;
Email_1
-APPELLANTE PRINCIPALE-
E
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Pietro Caramia, PEC Email_2
-APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 12 gennaio 2023 la Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 9383/2023 emessa dal Tribunale GL di Roma con lettura del dispositivo il giorno 11 novembre 2022 e successiva motivazione depositata il 22 dicembre 2022.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'originaria domanda, condannava la Pt_2 ad assumere a tempo indeterminato con la qualifica di quadro,
[...] CP_1 con decorrenza dal 15 giugno 2019 sino al giorno dell'effettiva ripresa, con retribuzione lorda pari ad € 2.025,89 mensile;
condannava altresì la parte resistente a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento la retribuzione maturata dal 15.06.2019 al di dell'effettiva ripresa del servizio. Rigettava le restanti domande e condannava parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.890,00 da distrarsi.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
regolarmente convenuta in giudizio, si è costituita spiegando, a sua volta, CP_1 appello incidentale, censurando la sentenza per omessa espressa pronuncia sulla sua richiesta di reintegra nel precedente posto di lavoro nonché per omesso riconoscimento del maggior danno subito e comunque omesso riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio.
In data 15 febbraio 2024 l'appellante principale ha depositato rinuncia agli atti di causa, stante l'intervenuta conciliazione, come da verbale allegato alla medesima, chiedendo per l'effetto l'estinzione del giudizio. Anche l'appellante incidentale il 2 dicembre 2024 ha dichiarato di rinunciare al proprio appello incidentale.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15 febbraio 2024 l'appellante principale e il 2 dicembre 2024
l'appellante incidentale hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi appelli evidenziando di avere definito la controversia in esame, unitamente ad altre pendenti, con il verbale di conciliazione sottoscritto dinnanzi al Tribunale Gl di Roma il 5 febbraio 2024 che hanno prodotto.
Pag. 2 di 3 Hanno concluso concordemente chiedendo l'estinzione della causa con compensazione delle spese, reiterando tale richiesta con le successive note di trattazione scritta (note depositate da il 2 dicembre 2025). CP_1
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, il giudizio va definito con l'estinzione in ragione della rinuncia ex art.306 cpc formulata da entrambe le parti.
Infatti, nel giudizio d'appello, come affermato ripetutamente da questa Corte, tale rinuncia equivale alla rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare, indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2018; n. 5556/1995; n. 4499/1996).
Considerato che vi è l'accordo delle parti sul regolamento delle spese (a mente dell'art.306 cpc ultimo comma: “ll rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”) va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Roma 16 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 87/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 9383/2022 emessa in data 11 novembre 2022- 22 dicembre 2022 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra
P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesco Burigana PEC;
Email_1
-APPELLANTE PRINCIPALE-
E
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Pietro Caramia, PEC Email_2
-APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 12 gennaio 2023 la Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 9383/2023 emessa dal Tribunale GL di Roma con lettura del dispositivo il giorno 11 novembre 2022 e successiva motivazione depositata il 22 dicembre 2022.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'originaria domanda, condannava la Pt_2 ad assumere a tempo indeterminato con la qualifica di quadro,
[...] CP_1 con decorrenza dal 15 giugno 2019 sino al giorno dell'effettiva ripresa, con retribuzione lorda pari ad € 2.025,89 mensile;
condannava altresì la parte resistente a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento la retribuzione maturata dal 15.06.2019 al di dell'effettiva ripresa del servizio. Rigettava le restanti domande e condannava parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.890,00 da distrarsi.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
regolarmente convenuta in giudizio, si è costituita spiegando, a sua volta, CP_1 appello incidentale, censurando la sentenza per omessa espressa pronuncia sulla sua richiesta di reintegra nel precedente posto di lavoro nonché per omesso riconoscimento del maggior danno subito e comunque omesso riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio.
In data 15 febbraio 2024 l'appellante principale ha depositato rinuncia agli atti di causa, stante l'intervenuta conciliazione, come da verbale allegato alla medesima, chiedendo per l'effetto l'estinzione del giudizio. Anche l'appellante incidentale il 2 dicembre 2024 ha dichiarato di rinunciare al proprio appello incidentale.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15 febbraio 2024 l'appellante principale e il 2 dicembre 2024
l'appellante incidentale hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi appelli evidenziando di avere definito la controversia in esame, unitamente ad altre pendenti, con il verbale di conciliazione sottoscritto dinnanzi al Tribunale Gl di Roma il 5 febbraio 2024 che hanno prodotto.
Pag. 2 di 3 Hanno concluso concordemente chiedendo l'estinzione della causa con compensazione delle spese, reiterando tale richiesta con le successive note di trattazione scritta (note depositate da il 2 dicembre 2025). CP_1
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, il giudizio va definito con l'estinzione in ragione della rinuncia ex art.306 cpc formulata da entrambe le parti.
Infatti, nel giudizio d'appello, come affermato ripetutamente da questa Corte, tale rinuncia equivale alla rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare, indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2018; n. 5556/1995; n. 4499/1996).
Considerato che vi è l'accordo delle parti sul regolamento delle spese (a mente dell'art.306 cpc ultimo comma: “ll rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”) va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Roma 16 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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