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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr Livia De Gennaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Sepe e Parte_1 dall'Avv. Raffaele Sepe e dall'Avv. Aurora Sepe appellante Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Esposito presso il cui studio in Controparte_1
Napoli alla Via G. Gonzaga n. 4 elegge domicilio Appellato, appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente modificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli nr. 44549/2023 nella quale pur essendo stata rigettata l'opposizione dell'odierno appellato, in punto di spese statuiva l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza è stata impugnata in questa sede unicamente in ordine alla statuizione sulle spese sul rilievo che essendo stata l'opposizione dell'odierno appellato integralmente rigettata, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto le spese di lite non avrebbero potuto essere compensate. . Instauratosi il contraddittorio, si è costituito nel giudizio del quo , impugnando e contestando appello proposto e Controparte_1 proponendo appello incidentale . Segnatamente, è stato impugnato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. il capo della decisione in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione senza offrire motivazione alcuna e dando una ricostruzione dei fatti non corretta In particolare, l' odierno appellato lamenta che , il giudice di prime cure , non tenendo conto della violazione dell'art. 22 dello Statuto sociale secondo cui “in caso di aumento delle quote mensili o di imposizione di contributi straordinari, il socio effettivo, il sostenitore, il frequentatore hanno facoltà di dimettersi entro sessanta giorni dalla affissione nell'albo sociale della delibera e relativa comunicazione e non potranno più essere ammessi”, non ha opportunamente rilevato che la predetta comunicazione dell'aumento delle contestate quote pregiudicando il diritto del socio di valutare le eventuali dimissioni dal circolo e dunque l'esonero dal pagamento delle quote. La causa è stata assegnata a sentenza con il termine per note conclusionali. L'appello va accolto in ragione di quanto segue. pagina 1 di 3 Il giudice di prime cure in ragione dell'integrale infondatezza dell'avversa domanda proposta, ha compensato integralmente le spese di lite senza addurre alcuna motivazione : la totale soccombenza in giudizio dell'opponente , avrebbe dovuto CP_1 determinare carico dello stesso, la condanna alla refusione delle spese e delle competenze professionali, oltre accessori a favore della parte vittoriosa sicchè la deroga a tale principio generale sarebbe stata giustificata solo in presenza di specifici e gravi motivi e o nei casi di eventuale soccombenza reciproca. Nella fattispecie in esame non vi è stata alcuna soccombenza reciproca, di cui alla prima parte del 2° comma dell'art. 92 c.p.c., che avrebbe potuto, in via ipotetica ed astratta, giustificare la compensazione delle spese, né il giudice motiva la sua affermazione
“vista la fattispecie in esame, spese compensate”. Come è noto, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (si pensi alla natura della controversia e le alterne vicende dell'inter processuale) inidonea a consentire il necessario controllo , così come non può ritenersi sufficiente , per derogare il principio della soccombenza , il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere. In termini generali, in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni,che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza e va esclusa quando la formula utilizzata
, per la sua genericità non è idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che la giustificano e neppure dà contezza , con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale , dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie , che costituisce il nucleo della dell'esercizio della funzione giurisdizionale , presentava , nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o della interpretazione della disciplina di riferimento, tale da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza. (ex multis, Cass. N 26956/2019; Cass n 1950/2022). L'appello incidentale proposto risulta destituito di fondamento e va rigettato. Invero, risulta essere provato sia documentalmente che a mezzo testimoni che, contrariamente a quanto assunto dall'odierno appellato che il Circolo aveva affisso in Albo sociale la delibera di aumento quote e che ne aveva data comunicazione al e che il non provvedeva a rassegnare le sue dimissioni continuando a CP_1 CP_1 maturare debiti a suo carico nei confronti del Circolo per quote sociali. Peraltro, le quote richieste in pagamento al non sono prescritte, non facendo riferimento al 2013, CP_1 ma ai mesi di novembre e dicembre 2014. Sul punto valga evidenziare che nella parte motiva della sentenza il Giudice ha adeguatamente motivato sul punto e sotto tale aspetto, appare non censurabile. Si legge testualmente . “…. osserva, questo Giudice, che, alla produzione di parte opponente, agli atti, mancano le citazioni testimoniali e pure, la teste, , preliminarmente, dichiarava di Testimone_1
pagina 2 di 3 essere la moglie dell'opponente, in regime di separazione dei beni: manca agli atti l'atto di matrimonio con annotazione. E' pure, la teste ha ricordato che suo marito pagava regolarmente la quota as-sociativa sin dal 2008/2009 e così dichiarava i suoi pagamenti erano sempre regolari…non so dire precisamente da quale mese dell'anno 2008 è iscritto… non gli è mai stato comunicato alcun eventuale aumento della quota mensile. Lui pagava 135 euro… la lettera dell'11/3/2015…mio marito non ha mai avuto un armadietto…in quanto non frequentava il Circolo”. Null'altro la teste ha dichiarato e/o precisato in merito ai capi da 1 a 10 del verbale di udienza del 07.02.2020. Questo Giudice osserva che è allegata, alla produzione di parte opponente, la lettera di ammissione quale socio ordinario, in seguito a votazione del 17.07.La teste, , confermava il capo 1 del verbale di udienza del Testimone_2
07.02.2020 Vero è che dopo la delibera di aumento quote sociali, nel mese di luglio
2013 la sig.ra provvedeva ad affiggere in albo sociale la rela-tiva delibera e Tes_2 provvedeva a comunicare telefonicamente a tutti i soci, incluso il sig. , Controparte_1
l'aumento delle quote sociali e dichiarava di aver prov-veduto ella stessa all'affissione in bacheca della delibera di aumento quote sociali e successivamente iniziava a telefonare a chi non aveva pagato per sollecitare il pagamento e tra questi anche al sig.
. Sono agli atti la scheda contabile dell' Controparte_1 Parte_1
, il paga-mento delle quote associative anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
[...]
2010, 2011, 2012, 2013 e mesi di gennaio – febbraio, marzo, giugno, agosto, set-tembre, ottobre, novembre dicembre 2014, gennaio, febbraio, marzo 2015 (dal ricorso per decreto ingiuntivo si legge E. 280,00 per saldo quote anno 2014, E. 1.920,00 per le quote anno 2015, E. 1.920,00 per le quote anno 2016, E. 320,00 per le quote anno
2017). Inoltre sono allegati le comunicazioni di invito al pagamento del 29.05.2009, 11.03.2015, del 10.11.2015, del 08.06.2016, del 11.10.2016 e la racc.ta avente ad oggetto la radiazione dal Circolo del 03.05.2017 e la dichiarazione del presidente del Circolo di persistenza del debito del 08.11.2017. E' agli atti la comunicazione del 30.03.2015 di al . “ Controparte_1 Parte_1
In ragione di quanto sopra esposto, l'appello va accolto e rigettato l'appello incidentale proposto dall'appellato Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M
- accoglie l'appello
-rigetta l'appello incidentale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_2 Controparte_1
4500,00 per compensi di cui euro 300,00 per spese Napoli, 16.4.2025 Il Giudice Dr Livia De Gennaro
pagina 3 di 3
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr Livia De Gennaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Sepe e Parte_1 dall'Avv. Raffaele Sepe e dall'Avv. Aurora Sepe appellante Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Esposito presso il cui studio in Controparte_1
Napoli alla Via G. Gonzaga n. 4 elegge domicilio Appellato, appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente modificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli nr. 44549/2023 nella quale pur essendo stata rigettata l'opposizione dell'odierno appellato, in punto di spese statuiva l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza è stata impugnata in questa sede unicamente in ordine alla statuizione sulle spese sul rilievo che essendo stata l'opposizione dell'odierno appellato integralmente rigettata, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto le spese di lite non avrebbero potuto essere compensate. . Instauratosi il contraddittorio, si è costituito nel giudizio del quo , impugnando e contestando appello proposto e Controparte_1 proponendo appello incidentale . Segnatamente, è stato impugnato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. il capo della decisione in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione senza offrire motivazione alcuna e dando una ricostruzione dei fatti non corretta In particolare, l' odierno appellato lamenta che , il giudice di prime cure , non tenendo conto della violazione dell'art. 22 dello Statuto sociale secondo cui “in caso di aumento delle quote mensili o di imposizione di contributi straordinari, il socio effettivo, il sostenitore, il frequentatore hanno facoltà di dimettersi entro sessanta giorni dalla affissione nell'albo sociale della delibera e relativa comunicazione e non potranno più essere ammessi”, non ha opportunamente rilevato che la predetta comunicazione dell'aumento delle contestate quote pregiudicando il diritto del socio di valutare le eventuali dimissioni dal circolo e dunque l'esonero dal pagamento delle quote. La causa è stata assegnata a sentenza con il termine per note conclusionali. L'appello va accolto in ragione di quanto segue. pagina 1 di 3 Il giudice di prime cure in ragione dell'integrale infondatezza dell'avversa domanda proposta, ha compensato integralmente le spese di lite senza addurre alcuna motivazione : la totale soccombenza in giudizio dell'opponente , avrebbe dovuto CP_1 determinare carico dello stesso, la condanna alla refusione delle spese e delle competenze professionali, oltre accessori a favore della parte vittoriosa sicchè la deroga a tale principio generale sarebbe stata giustificata solo in presenza di specifici e gravi motivi e o nei casi di eventuale soccombenza reciproca. Nella fattispecie in esame non vi è stata alcuna soccombenza reciproca, di cui alla prima parte del 2° comma dell'art. 92 c.p.c., che avrebbe potuto, in via ipotetica ed astratta, giustificare la compensazione delle spese, né il giudice motiva la sua affermazione
“vista la fattispecie in esame, spese compensate”. Come è noto, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (si pensi alla natura della controversia e le alterne vicende dell'inter processuale) inidonea a consentire il necessario controllo , così come non può ritenersi sufficiente , per derogare il principio della soccombenza , il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere. In termini generali, in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni,che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza e va esclusa quando la formula utilizzata
, per la sua genericità non è idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che la giustificano e neppure dà contezza , con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale , dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie , che costituisce il nucleo della dell'esercizio della funzione giurisdizionale , presentava , nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o della interpretazione della disciplina di riferimento, tale da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza. (ex multis, Cass. N 26956/2019; Cass n 1950/2022). L'appello incidentale proposto risulta destituito di fondamento e va rigettato. Invero, risulta essere provato sia documentalmente che a mezzo testimoni che, contrariamente a quanto assunto dall'odierno appellato che il Circolo aveva affisso in Albo sociale la delibera di aumento quote e che ne aveva data comunicazione al e che il non provvedeva a rassegnare le sue dimissioni continuando a CP_1 CP_1 maturare debiti a suo carico nei confronti del Circolo per quote sociali. Peraltro, le quote richieste in pagamento al non sono prescritte, non facendo riferimento al 2013, CP_1 ma ai mesi di novembre e dicembre 2014. Sul punto valga evidenziare che nella parte motiva della sentenza il Giudice ha adeguatamente motivato sul punto e sotto tale aspetto, appare non censurabile. Si legge testualmente . “…. osserva, questo Giudice, che, alla produzione di parte opponente, agli atti, mancano le citazioni testimoniali e pure, la teste, , preliminarmente, dichiarava di Testimone_1
pagina 2 di 3 essere la moglie dell'opponente, in regime di separazione dei beni: manca agli atti l'atto di matrimonio con annotazione. E' pure, la teste ha ricordato che suo marito pagava regolarmente la quota as-sociativa sin dal 2008/2009 e così dichiarava i suoi pagamenti erano sempre regolari…non so dire precisamente da quale mese dell'anno 2008 è iscritto… non gli è mai stato comunicato alcun eventuale aumento della quota mensile. Lui pagava 135 euro… la lettera dell'11/3/2015…mio marito non ha mai avuto un armadietto…in quanto non frequentava il Circolo”. Null'altro la teste ha dichiarato e/o precisato in merito ai capi da 1 a 10 del verbale di udienza del 07.02.2020. Questo Giudice osserva che è allegata, alla produzione di parte opponente, la lettera di ammissione quale socio ordinario, in seguito a votazione del 17.07.La teste, , confermava il capo 1 del verbale di udienza del Testimone_2
07.02.2020 Vero è che dopo la delibera di aumento quote sociali, nel mese di luglio
2013 la sig.ra provvedeva ad affiggere in albo sociale la rela-tiva delibera e Tes_2 provvedeva a comunicare telefonicamente a tutti i soci, incluso il sig. , Controparte_1
l'aumento delle quote sociali e dichiarava di aver prov-veduto ella stessa all'affissione in bacheca della delibera di aumento quote sociali e successivamente iniziava a telefonare a chi non aveva pagato per sollecitare il pagamento e tra questi anche al sig.
. Sono agli atti la scheda contabile dell' Controparte_1 Parte_1
, il paga-mento delle quote associative anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
[...]
2010, 2011, 2012, 2013 e mesi di gennaio – febbraio, marzo, giugno, agosto, set-tembre, ottobre, novembre dicembre 2014, gennaio, febbraio, marzo 2015 (dal ricorso per decreto ingiuntivo si legge E. 280,00 per saldo quote anno 2014, E. 1.920,00 per le quote anno 2015, E. 1.920,00 per le quote anno 2016, E. 320,00 per le quote anno
2017). Inoltre sono allegati le comunicazioni di invito al pagamento del 29.05.2009, 11.03.2015, del 10.11.2015, del 08.06.2016, del 11.10.2016 e la racc.ta avente ad oggetto la radiazione dal Circolo del 03.05.2017 e la dichiarazione del presidente del Circolo di persistenza del debito del 08.11.2017. E' agli atti la comunicazione del 30.03.2015 di al . “ Controparte_1 Parte_1
In ragione di quanto sopra esposto, l'appello va accolto e rigettato l'appello incidentale proposto dall'appellato Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M
- accoglie l'appello
-rigetta l'appello incidentale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_2 Controparte_1
4500,00 per compensi di cui euro 300,00 per spese Napoli, 16.4.2025 Il Giudice Dr Livia De Gennaro
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