Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
L'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità dell'amministratore per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 22919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22919 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 567
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 39328/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI FR N. IL 22/7/1947 n. a Cremona;
avverso la sentenza 29/6/2005 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. fIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato estinto per prescrizione. Udito il difensore, avv.to COZZI Marco, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.6.2005 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 27.9.2004 del Tribunale monocratico di Lodi, che aveva affermato la penale responsabilità di IN FR in ordine al reato di cui:
- al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, e succ. modif. (poiché, quale, rappresentante legale della s.r.l. "Cartiera Vidardo", ometteva di versare all'I.N.P.S. le somme trattenute ai lavoratori dipendenti a titolo di contributi previdenziali, dall'agosto 1997 al marzo 1998 - acc. in Castiraga Vidardo, il 14.1.2000) e lo aveva condannato alla pena = mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa, concedendo i doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il IN, il quale ha eccepito:
- l'intervenuta prescrizione del reato, in quanto il decreto penale di condanna (poi opposto) sarebbe nulla per omessa indicazione della data di accertamento dei fatti e non avrebbe, quindi, efficacia interruttiva della prescrizione;
- la propria estraneità alle omissioni contestate, in quanto egli avrebbe "ricoperto solo formalmente la carica di amministratore della cartiera di Vidardo, occupandosi in realtà esclusivamente della direzione tecnica defilo stabilimento".
- l'insussistenza del dolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché tutte le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, l'interruzione della prescrizione del reato può determinarsi anche in base ad un atto processuale nullo.
Quello che rileva, ai fini interrottivi della prescrizione, è che esista un atto, tra quelli elencati nell'art. 160 cod. pen., che esprima la volontà del rappresentante l'autorità statale di perseguire l'illecito (vedi Cass.: Sez. 5^, 2.2.1999, n. 1387; Sez. 4^, 9.6.1982. n. 5762).
2. L'amministratore di diritto di una società, ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito come amministratori di fatto, risponde del reato omissivo contestato quale diretto destinatario degli obblighi di legge, poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri, anche di vigilanza e di controllo, la qui violazione comporta responsabilità penale, per l'affermazione della quale sono sufficienti la sola consapevolezza che. dalla condotta emissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico), ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale).
3. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione del reato venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 500,00 Euro.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al piamente delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2006