Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 22919
CASS
Sentenza 6 aprile 2006

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L'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità dell'amministratore per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 22919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22919
Data del deposito : 6 aprile 2006

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