Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire; a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale.
Commentari • 5
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La sentenza n. 36474/2019 della terza sezione penale della Corte di Cassazione si occupa, in maniera analitica e approfondita, dei presupposti soggettivi del reato di omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000, ponendo l'accento sulla necessità della prova del dolo specifico anche in capo all'amministratore di diritto, ove questi non sia stato il gestore effettivo della società. Fatto L'imputato C., amministratore di diritto di una società operante nel commercio di autovetture, veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di omessa dichiarazione IVA (anni 2010 e 2011) e di occultamento o distruzione di documenti contabili. La Corte d'appello di Brescia …
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1. La massima La vendita, in prossimità del dissesto, di beni sociali a soggetti contigui o cointeressati senza tracciabilità del corrispettivo e con successiva rapida rivendita integra bancarotta fraudolenta per distrazione; risponde per concorso l'extraneus acquirente se, per le circostanze del caso (contiguità, tempistica, modalità dell'operazione), è consapevole del depauperamento della massa; l'occultamento/mancata consegna delle scritture integra bancarotta documentale per dolo anche solo eventuale. Fonte: Trib. Nola, sent. 20 dicembre 2023 (dep. 17 gennaio 2024). 2. La sentenza integrale Svolgimento del processo Con decreto emesso dal G.U.P., in sede in data 22.6.2021 gli imputati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 7208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7208 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/01/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giacomo - Consigliere - N. 125
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1549/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL RT, n. a Sermide il 29 agosto 1940;
AP EL, n. a Moglia il 18 giugno 1949;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna depositata il 13 settembre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. che ha chiesto Dr. GO AR che ha chiesto il rigetto;
uditi i difensori: avv.ti Ferrari Alessandro, in sost. Avv. Ugolini, e Cardello Raffaele.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di RT IL e EL AP in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa trenta milioni di lire, loro contestato nella qualità di amministratori, l'uno di diritto e l'altro di fatto, della Primavera s.r.l. fallita il 27 maggio 1991. Ricorrono per cassazione gli imputati.
RT IL propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare adeguatamente il suo ruolo di mero prestanome, mai occupatosi effettivamente della gestione sociale, in quanto tossicomane.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito gli abbiano erroneamente attribuito la sottoscrizione degli assegni oggetto di distrazione.
EL AP propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio motivazione della sentenza impugnata, perché i giudici del merito, pur riconoscendo che era tal RI l'effettivo dominus della società, non abbiano sollecitato l'esercizio dell'azione penale nei confronti di costui e abbiano invece affermato la sua responsabilità.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e 210 c.p.p., lamentando che per giustificare l'affermazione della sua responsabilità i giudici del merito si siano fondati sulle dichiarazioni di RT IL, smentite da RI, e del precedente amministratore ZE, entrambe interessate e prive di riscontri, tali non potendo considerarsi le dichiarazioni dell'agente VA Gardani, incerto su chi assunse la gestione dell'impresa dopo ZE.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione, circa il ruolo di dominus dell'impresa attribuito sia a lui sia a RI.
2. Il ricorso di RT IL è manifestamente infondato, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore" (Cass., sez. 5^, 26 novembre 1999, Dragomir, m. 215199, Cass., sez. 5^, 20 ottobre 1994, De Focatiis, m. 199876). Infatti la violazione dell'obbligo di impedire l'evento integra solo l'elemento oggettivo del reato, ma non esime l'accusa dal provare l'elemento soggettivo, nelle forme del dolo quando a tale titolo il fatto sia punito. Peraltro, quando, come nel caso in esame, si tratti di persona che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Cass., sez. 5^, 25 marzo 1997, Baldi, m. 207895, Cass., sez. 5^, 6 maggio 1999, Grossi, m. 213647, Cass., sez. 5^, 27 aprile 2000, Ragogna, m. 216117). Del resto, alla qualifica di amministratore di diritto consegue che plausibilmente fosse il ricorrente a sottoscrivere gli assegni.
3. Il ricorso di EL AP è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle dichiarazioni di RT IL, corroborate da indagini di polizia giudiziaria, quanto ai suoi incontri con AP e RI, e dalla deposizione dell'agente Gardani, quanto al ruolo di AP.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006