Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 3050
CASS
Sentenza 14 novembre 2007

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Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione.

Non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G. di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. con riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l'inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.

Commentario1

  • 1Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020

    L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 3050
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3050
Data del deposito : 14 novembre 2007

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