Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 2
Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione.
Non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G. di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. con riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l'inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA NR - Presidente - del 14/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2702
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 21942/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IR RA, nato a [...] [...];
2) NN NR, nato a [...] il [...];
3) TA LA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 14.5.2004 dalla corte d'appello di Roma. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 9.7.2002 il tribunale di Latina dichiarava:
a) RA Di IR colpevole del reato di cui all'art. 2, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, comma 3, perché - quale amministratore della Luna Soc. Coop. a r.l. - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di quattro fatture per operazioni inesistenti emesse nel 1995 e nel 1996 dalla soc. ZU di ET LA s.n.c., aveva indicato nelle dichiarazioni dei redditi e i.v.a. relativi all'anno 1996 elementi passivi fittizi per un ammontare di L. 518.759.310;
b) NR NE colpevole del reato di cui all'art. 2, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, comma 3, perché - quale amministratore della Luna Soc. Coop. a r.l. - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di quattordici fatture per operazioni inesistenti emesse nel 1997 da varie società, aveva indicato nella dichiarazione dei redditi e i.v.a. relativi all'anno 1998 elementi passivi per un ammontare di L. 136.736.600;
c) NR NE colpevole del reato di cui all'art. 2, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, comma 3, perché - quale amministratore della Luna Soc. Coop. a r.l. - al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di tre fatture per operazioni inesistenti emesse nel 1998 da varie società, aveva indicato nella dichiarazione dei redditi e i.v.a. relativi all'anno 1999 elementi passivi per un ammontare di L. 230.850.000;
d) LA ET colpevole del reato di cui all'art. 8, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, comma 3, perché - quale amministratrice della soc. ZU di ET LA s.n.c. - al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva emesso le fatture di cui al capo a) per operazioni inesistenti;
e per l'effetto, ritenuta la continuazione tra i reati b) e c), e riconosciute per tutti le attenuanti generiche, condannava Di IR e ET alla pena di sei mesi di reclusione e NE alla pena di dieci mesi di reclusione;
applicava ai medesimi le pene accessorie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, determinando la durata di quelle temporanee in un anno;
col beneficio della sospensione condizionale per tutti gli imputati.
2 - Su appello del difensore degli imputati, la corte di appello di Roma, con sentenza del 14.5.2004, dichiarava non doversi procedere nei confronti della ET per essere il reato ascrittole estinto per prescrizione, mentre confermava la condanna per Di IR e NE.
3 - Il difensore di tutti gli imputati, con unico atto, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi a sostegno. In particolare lamenta:
3.1 - Violazione degli artt. 185, 453, 139, 142, 191, 526 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 50 disp. att. c.p.p., nonché mancanza o manifesta illogicità di motivazione sul punto. Sostiene che le sentenze di primo e secondo grado erano nulle perché la trascrizione delle fonoregistrazioni del dibattimento di primo grado non era stata sottoscritta dal giudice e dal cancelliere;
3.2 - violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25 nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto, perché la L. n.516 del 1982, art. 4 era stato espressamente abrogato dal predetto art. 25, mentre le nuove norme incriminatrici contestate agli imputati non potevano considerarsi in continuità normativa con le precedenti fattispecie penali abrogate di cui al summenzionato art. 4;
3.3 - violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., comma 2, artt. 191, 526 c.p.p., art. 195 c.p.p., comma 4, e art. 351 c.p.p., nonché mancanza o manifesta illogicità di motivazione sul punto.
Al riguardo sostiene che:
- mancava la prova della sussistenza dei reati sub a) e d) imputati al Di IR e alla ET, non essendo stata accertata la cessazione della s.n.c. ZU di ET LA dal 31.12.1994, e quindi la inesistenza delle operazioni fatturate dalla ET;
infatti - secondo il ricorrente - la cessazione era stata dichiarata d'ufficio solo in data 11.11.1999 (cioè sette giorni dopo l'inizio dell'accertamento fiscale), sebbene con effetto retroattivo alla data predetta;
- per i reati sub b) e c) imputati allo NE la prova era stata fondata solo sulla testimonianza de relato resa dal maresciallo Di TO, che, in quanto aveva per oggetto il contenuto delle dichiarazioni raccolte dallo stesso maresciallo, era vietata dall'art. 195 c.p.p., comma 4, ed era per conseguenza inutilizzabile ex art. 191 c.p.p.;
3.4 - violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e dell'art. 62 c.p., n. 4 e art. 133 c.p., nonché mancanza di motivazione sul punto,
giacché la sentenza impugnata non ha motivato circa il diniego della circostanza attenuante di cui al citato art. 62 c.p., n. 4;
3.5 - violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, giacché i giudici di merito avevano applicato le pene accessorie previste in tale norma, mentre dovevano applicarsi quelle più favorevoli previste dalla previgente L. n. 516 del 1982. MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Il primo motivo (n. 3.1) è infondato.
Nel sistema processuale vigente (v. artt. 135, 137 c.p.p. e art. 483 c.p.p., comma 1) il verbale della udienza dibattimentale è
sottoscritto dal pubblico ufficiale che l'ha redatto (cancelliere) ed è vistato dal giudice monocratico o dal presidente del collegio giudicante. Quando il verbale è redatto con il mezzo della stenotipia o con altro strumento meccanico, quale la fonoregistrazione, la trascrizione dei nastri stenotipici o delle fonoregistrazioni è sottoscritta dal tecnico che l'ha effettuata (art. 50 disp. att. c.p.p.), ma non deve essere sottoscritta ne' dal cancelliere di udienza ne' dal giudice. Le trascrizioni, infatti, costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate, e pertanto è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice che ha assistito all'udienza (cancelliere), senza che occorra anche la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione (v. Cass. Sez. 1, del 19.10.2004, rv. 229813). Nel caso di specie, quindi, per la validità e la utilizzabilità dei verbali di udienza non occorreva che le trascrizioni delle fonoregistrazioni fosse sottoscritte dal cancelliere e vistate dal giudice.
5 - Manifestamente infondato è il secondo motivo (n. 3.2). È infatti evidente - come ha chiarito la costante giurisprudenza di legittimità, anche delle sezioni unite di questa corte - che: a) esiste continuità normativa tra il "vecchio" reato di cui alla L. n.516 del 1982, art. 4, lett. i) e il "nuovo" reato di cui al D.Lgs. n.74 del 2000, art. 2 (entrambi incriminando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti); b) esiste continuità normativa tra il reato previsto dalla L. n. 516 del 1982, art. 4 lett. d), prima ipotesi, e quello previsto dal
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (giacché entrambi incriminano chiunque emette fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto).
6 - Non può essere accolto neppure il terzo motivo di ricorso (n. 3.3).
Invero, i reati relativi alla emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della s.n.c. ZU (capo d) dell'imputazione, peraltro già dichiarato prescritto) e alla utilizzazione delle stesse fatture da parte della Luna Soc. Coop. a r.l. (capo a) della imputazione) sono stati accertati al di là di ogni ragionevole dubbio in base a vari elementi probatori, gravi e concordanti:
- la società ZU all'anagrafe tributaria risultava cessata dal 31.12.1994, anche se la denuncia di cessazione era stata presentata solo in data 11.11.1999, vale a dire - molto significativamente - proprio sette giorni dopo l'inizio della verifica fiscale presso la stessa società;
- l'imputata ET, che era amministratrice della ZU, aveva involontariamente ammesso che successivamente al 31.12.1994 gli incarichi per i servizi di pulizia ricevuti dalla ZU erano stati trasferiti alla cooperativa Luna, che prima era amministrata dal coimputato Di GE ma poi dall'altro coimputato NE, marito della ET, e già socio della ZU. Le ditte ZU e Luna avevano lo stesso oggetto sociale, appunto il servizio di pulizia;
- la società ZU non aveva più dipendenti, e quindi non era in grado di effettuare i servizi di cui alle fatture incriminate;
- le prestazioni fatturate erano estremamente generiche, essendo indicate soltanto come prestazioni di mano d'opera, senza che gli imputati avessero provato lo specifico contenuto del servizio;
- infine, era anche sintomatico che la ET avesse denunciato il furto della contabilità aziendale e che in tal modo fosse rimasto precluso qualsiasi controllo.
Anche per la utilizzazione di fatture inesistenti da parte della cooperativa Luna, di cui ai capi b) e c) della imputazione a carico di NE, gli elementi di prova sono insuperabili e non possono ridursi alla testimonianza de relato del maresciallo Di TO, che aveva svolto la verifica fiscale. I giudici di merito hanno infatti correttamente valorizzato le seguenti circostanze:
- presso le varie ditte emittenti (ne risultano otto) non era stata rinvenuta alcuna contabilità relativa alle operazioni documentate nelle fatture incriminate;
- gli amministratori delle ditte predette avevano asserito di non aver mai avuto rapporti commerciali con la cooperativa Luna;
- presso la cooperativa Luna e presso le ditte emittenti non era stata rinvenuta alcuna traccia di pagamenti effettuati dalla prima a favore delle seconde in relazione alle fatture incriminate;
- le fatture incriminate, scritte tutte a mano anche nella intestazione dell'emittente, pur provenendo formalmente da diverse ditte, erano stilate con la stessa grafia, indice evidente di falsità.
Come si può agevolmente vedere si tratta di circostanze oggettive acquisite dal maresciallo TO durante la sua verifica, sulle quali era perfettamente legittimato a rendere testimonianza. Solo le dichiarazioni ricevute dal maresciallo da parte degli amministratori delle ditte emittenti non avevano il carattere di fatti oggettivi, ma consistevano in notizie soggettivamente riferite da terzi e pertanto potevano entrare nella sfera di applicazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4. Ma a parte il carattere probatoriamente superfluo di queste dichiarazioni, v'è da osservare che esse sono state ricevute dal pubblico ufficiale durante la sua inchiesta amministrativa, o ispezione fiscale, e quindi quando egli non rivestiva (ancora) la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria: sicché difettava il presupposto soggettivo per l'applicabilità del divieto di testimoniare de relato di cui alla norma anzidetta.
7 - Parimenti infondata è la quarta censura (n. 3.4).
Invero, il giudice d'appello ha affermato che non era "certamente ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 62 c.p., n. 4", con ciò evidentemente e correttamente ritenendo che - posto che i delitti de quibus, pur non offendendo il patrimonio, potevano comunque ritenersi determinati da motivi di lucro - il lucro conseguito non era certamente qualificabile come di speciale tenuità. Basti infatti pensare che l'imposta evasa per ogni reato variava da un minimo di circa ventisette milioni a un massimo di circa L. novantasette milioni.
8 - Infine è destituita di fondamento giuridico anche l'ultima censura (n. 3.5).
Nella successione temporale di leggi penali verificatasi nella soggetta materia, si deve ritenere che nel caso di specie quella più favorevole all'imputato è certamente la più recente. Infatti ricorre nella specie l'ipotesi lieve di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, non essendo stata superata la soglia di L.
300.000.000 (pari ad Euro 150.937,07) per l'importo annuo delle operazioni fittizie.
Non ricorre invece l'ipotesi di lieve entità prevista nella previgente L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 2, che prevedeva una soglia di L. cinquanta milioni.
Ne deriva che il trattamento sanzionatorio più favorevole è quello della reclusione da sei mesi a due anni previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, e art. 8, comma 3, a fronte della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da L. cinque a L. dieci milioni previste dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1. Ulteriore conseguenza è che si deve applicare la nuova disciplina prevista dal citato D.Lgs. n. 74 del 2000 anche per le pene accessorie, sebbene più sfavorevole a quella della L. n. 516 del 1982, atteso che non si può frazionare la disciplina applicabile alla fattispecie concreta, configurando così un tertium genus normativo formato per le pene accessorie dalla disciplina previgente e per la pena principale dalla disciplina vigente.
9 - Il ricorso del difensore va pertanto respinto.
Peraltro il reato sub a) contestato al Di IR è estinto per prescrizione sin dall'11.3.2005, essendo stato commesso in data 31.5.1997 e dovendosi calcolare una sospensione processuale di tre mesi e undici giorni, oltre alla scadenza del prescrizione ordinaria maturata il 30.11.2004.
Segue la condanna alle spese processuali per i ricorrenti soccombenti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub a) nei confronti di Di GE RA, perché e ricorso proposto nell'interesse di LL LA ed NN NR al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008