Sentenza 11 gennaio 2008
Massime • 1
L'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod.civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad ipotesi di bancarotta per distrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2008, n. 7203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7203 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 11/01/2008
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 92
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 039012/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL CA VI, N. IL 06/06/1960;
avverso SENTENZA del 12/03/2007 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
È presente l'avv. PERRONE Luca del Foro di Taranto che difende il AL ed illustra alla Corte i Motivi di gravame di cui chiede l'accoglimento.
IN FATTO
AL RM VI ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce (sezione di Taranto) che, in data 12.3.2007, ha riformato (per gravame del PM. e della Parte Civile) la decisione del Tribunale di Taranto il 14.12.2004, con la condanna del medesimo quale responsabile di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale ed inosservanza degli obblighi del fallito (reati avvinti dal vincolo della continuazione).
Infatti, riscontrati comportamenti di distrazione fraudolenta (per una porzione di disavanzo fallimentare privo di giustificazione) i giudici del merito hanno ritenuto che il ricorrente - socio di maggioranza della fallita IC (INGOROSSO CARNI MACELLATI, già corrente in Massafra) - fosse anche amministratore di fatto dell'organismo, società che considerarono gestita, in via meramente formale ed apparente, da NC CI (verso costui, era stato emesso a conclusione delle indagini preliminari decreto di archiviazione, proprio per la ritenuta assorbente presenza del AL quale effettivo gestore).
A sostegno dell'impugnazione sono allegati i seguenti motivi:
- inosservanza delle norme di procedura penale per l'inammissibilità del gravame del PM. come disposto dall'art. 443 c.p.p., e, conseguentemente, anche di quello della Parte Civile, i cui mezzi d'impugnazione sono quelli previsti per la pubblica accusa;
- erronea applicazione della legge penale nell'aver considerato paradigma attestativi dell'esercizio dell'amministrazione da parte del AL circostanze non sufficienti ad integrare detta qualifica, soprattutto alla luce dei caratteri della continuità e significatività richiesti dall'art. 2639 c.c.. IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La limitazione all'appello del PM. non era vigente all'epoca dell'esercizio del potere di gravame e le limitazioni portate dalla successiva L. n. 46 del 2006 non potevano considerarsi retroattive atteso il principio del tempus regit actum vigente per l'ordinamento processuale (cfr. ex multis, sent. Cass. Sez. 5^, 11.1.2007, Lombardo, CED Cass. 235966). Legittima, conseguentemente, fu l'impugnazione.
Infondato è il secondo motivo.
Non risponde al vero che la Corte territoriale abbia fondato il proprio giudizio sulla effettività di un potere amministrativo in capo all'imputato, valendosi soltanto dei parametri a cui accenna il ricorrente, quali la mera possibilità di esercizio del potere gestorio espletatosi nella firma disgiunta sul c/c societario e la procura ad operare sullo stesso.
In via astratta, è corretto l'assunto dell'imputato secondo cui l'art 2639 c.c., comma 1, (applicabile anche per condotte antecedenti la sua introduzione nel nostro sistema penale, per la sua natura interpretativa di approdi ermeneutici già fatti propri dalla giurisprudenza) presuppone non già l'astratto potere di gestione, bensì il concreto suo esercizio, con effettiva modalità continuativa e significativa, delle funzioni amministrative. Ma esso, nel caso in esame, non risulta idoneo e pertinente a sorreggere la censura. Infatti, trascura del tutto il senso della pronuncia della Corte territoriale in cui il richiamo di situazioni di potere nelle mani del AL è utile conforto per accogliere come affidabili le articolate e concludenti dichiarazioni accusatone mosse dal CI verso il AL. I giudici di secondo grado hanno interpretato questi momenti gestori non tanto come diretta prova dello spessore del potere acquisito (o, comunque, esercitato) dal ricorrente, ma piuttosto come riscontro alla voce d'accusa del CI, fonte probatoria che alludeva e svelava una situazione del tutto eccedente i singoli aspetti evidenziati e che palesava, invece, indiscutibili tratti di effettiva capacità amministrativa esercitata in autonomia dal AL.
Conseguentemente, è anche priva di fondamento l'affermazione per cui il ricorrente fu soltanto astrattamente dotato di un potere di conduzione della società, restando questa facoltà allo stato potenziale mai sfociato in un effettivo esercizio. Con logica la sentenza rammenta - in primo luogo - che il AL effettivamente manifestò l'esercizio di quella procura gestoria come risulta dimostrato dalla firma di quattro assegni, rilasciati a nome della società in un momento per essa critico. Nè il ristretto novero degli assegni esclude fondamento all'attribuzione della qualifica alla luce dell'art. 2639 c.c.. Il giudizio sulla "significatività" e "continuità" dell'esercizio dei poteri amministrativi, infatti, non risponde a criteri astratti e predeterminati, ne' riposa su mere considerazioni di ordine quantitativo, bensì sulla rilevanza e sul peso dell'atto di amministrazione, inquadrato nel contesto della vita dell'organismo e degli effetti che da esso scaturiscono per l'economia della società.
La valutazione, al riguardo, attiene al giudice di merito ed è incensurabile se sorretta da congrua motivazione.
E la giustificazione si presenta completa e logica.
Coerente, invero, è lo sviluppo argomentativo che, ritraendo conferma delle affermazioni del CI, ritiene provato che al AL fosse assegnato il versante finanziario della gestione. Così come è plausibile e ragionevole è, alla luce delle complessive accuse sporte dal CI a carico del socio di maggioranza, da un lato, il peso sostanzialmente confessorio attribuito alla dichiarazione resa dal AL in sede di denuncia del furto, secondo cui il CI era mero collaboratore nella conduzione amministrativa la cui titolarità doveva riguardarsi in capo al ricorrente, d'altro canto la rilevanza attribuita all'incombente relativo alla tenuta e conservazione del corredo contabile, altro comparto essenziale nella gestione dell'impresa collettiva.
È, infine, errata la censura circa l'interpretazione da assegnarsi all'equiparazione disposta dal "nuovo" art. 2639 c.c.. Infatti, proprio in forza della lettera della novella il soggetto di diritto ed soggetto di fatto sono considerati destinatari di tutti medesimi obblighi e poteri.
Conseguentemente, il soggetto di fatto viene gravato dell'intera gamma dei doveri a cui è tenuto il corrispondente soggetto "di diritto" e, concorrendo tutte le ulteriori condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, assume la responsabilità penale per i comportamenti censurabili in capo a quest'ultimo. Dunque, assume rilievo - contrariamente all'opinione del ricorrente - anche la colpevole (e consapevole) inerzia a fronte del verificarsi di ogni evento da altri cagionato ed a costui imputato ex art. 40 c.p., comma 2, perché pregiudizievole per la società.
Fondato è, invece, il motivo che si duole della mancata motivazione circa la conoscenza da parte del AL della sentenza dichiarativa del fallimento, termine "a quo" ai sensi della L.Fall.art. 16, n. 3 e L.Fall. art. 220. Per affermare la reponsabilità
penale è indispensabile fornire riscontro probatorio sulla conoscenza della pronuncia giudiziale da cui trae origine il dovere, la cui omissione è penalmente sanzionata.
Tuttavia, la norma incriminatrice prevede (comma 2) anche una responsabilità di natura colposa, che esclude rilievo all'errore o alla ignoranza sulla data della pronuncia giudiziale quando, per esempio, dipenda da mera negligenza. La precisazione al riguardo risulta doverosa nella considerazione della diversa previsione sanzionatoria della disposizione, rilevante anche nell'economia del calcolo della continuazione.
Tanto assorbe anche l'impugnazione relativa alla carente motivazione circa l'istanza di acquisizione documentativi, sulla quale - ove di rilievo - provvedere il giudice di rinvio.
Per i motivi dianzi esposti la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla imputazione di cui alla L.Fall. art. 220, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Lecce. Rigetta nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui alla L.Fall. art. 220, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008