Sentenza 28 giugno 2007
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., per il presunto contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione dei motivi della sentenza, debba essere emanata previa audizione del difensore dell'imputato detenuto, atteso che il presupposto di tale provvedimento è diverso da quello preso in considerazione dal secondo comma dello stesso art. 304, trattandosi di provvedimento meramente ricognitivo di una circostanza nota allo stesso difensore, e la cui adozione avviene nel rispetto di una condizione di perfetta parità tra le parti.
Il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza non necessita per la sua adozione della previa instaurazione del contraddittorio, riguardando una decisione caratterizzata dall'assenza di margini discrezionali e per la quale la legge processuale non richiede espressamente il ricorso al rito camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2007, n. 42703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42703 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 28/06/2007
Dott. MARINI Lionello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1245
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 2945/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV SE, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il giorno 8.11.2006 dal TRIBUNALE DI MILANO in funzione di giudice dell'appello in materia cautelare (art.310 c.p.p.);
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIONELLO MARINI;
udite nella odierna udienza in camera di consiglio le conclusioni del Procuratore Generale Dott. MARIO IANNELLI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 20 gennaio 2004 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava ad VI AN - persona sottoposta alle indagini per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 e 3 ed art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p.,
citato D.P.R., art. 73, commi 1 e 6 - la misura cautelare della custodia in carcere.
Con sentenza emessa il 16 maggio 2005 all'esito di giudizio abbreviato il Giudice della udienza preliminare condannava il predetto VI alla pena di anni 15 di reclusione, fissando in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione e senza disporre la sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare. Proposto appello dall'imputato, la Corte d'appello di Milano emetteva ex officio, in data 27 settembre 2006, ordinanza con la quale disponeva la sospensione per la durata di 90 giorni del decorso dei termini di fase della custodia cautelare richiamando i disposti dell'art. 303 c.p.p., e art. 304 c.p.p., comma, 1, lettera c), (a tenore del quale ultimo "I termini previsti dall'art. 303 c.p.p. sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p., nei seguenti casi .... c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3). La Corte territoriale motivava, sul punto, come segue: Visti l'art.303 c.p.p., art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c)", ritenuto che la data di assegnazione del fascicolo processuale alla sezione (27 luglio 2006) e il pesante carico delle già fissate udienze impongono, a evitare la perenzione dei termini di custodia cautelare, l'utilizzazione dei giorni stabiliti dal GIP per il deposito della sentenza (90 gg.)".
Avverso tale provvedimento, appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p., come espressamente previsto nell'art. 304 c.p.p., comma 1, proponeva appello il difensore deducendo che: 1) in violazione del principio di legalità, erano state poste indebitamente a carico dell'imputato dilazioni ascrivibili all'amministrazione della giustizia e comunque collocate in una fase processuale (quella degli atti preliminari al giudizio di secondo grado) nella quale non era ravvisabile alcun nesso causale fra un'ipotetica condotta dilatoria del prevenuto ed i ritardi denunciati;
2) il provvedimento impugnato era comunque nullo per difetto di motivazione, atteso che l'operato richiamo normativo al disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c), si risolveva nella enunciazione di un mero parametro quantitativo, priva di una pure sommaria delibazione sulla ricorrenza dei relativi presupposti applicativi.
Nella udienza avanti il Tribunale chiamato a decidere sulla impugnazione, il difensore dell'VI sosteneva, inoltre, che il provvedimento impugnato - emesso inaudita altera parte - era affetto da nullità per mancato rispetto del principio del contraddittorio e conseguente lesione del diritto di difesa.
Con ordinanza pronunciata il giorno 8 novembre 2006 il Tribunale di Milano, ritenuta la infondatezza di tutte le censure dell'appellante, confermava l'ordinanza impugnata.
Avverso l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore deducendo:
1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all'art. 13 Cost., commi 1
e 5, art. 303 c.p.p., art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c);
2) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in relazione all'art. 24 Cost., comma 1, art. 111 Cost., comma 2, art. 178 c.p.p., lett. c). Osserva la Corte che, nella ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale ha, nell'esaminare il motivo posto concernente la motivazione del provvedimento sospensivo emesso dalla Corte d'appello di Milano, affermato quanto segue.
Una volta superato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione il contrasto formatosi sul punto, è incontestata la "competenza" della Corte di appello a pronunciare l'ordinanza sospensiva per il tempo fissato dal primo giudice per il deposito della motivazione, e ciò sulla base della ritenuta natura automatica e meramente dichiarativa del provvedimento di sospensione dei termini di custodia previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera e). Il Tribunale ha richiamato, al riguardo, le seguenti decisioni del giudice di legittimità: Cass. Sez. 6, 29.4.2004, n. 29873, DE GR (la quale ha affermato che il provvedimento con il quale il giudice dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo, superiore all'ordinario, previsto per la stesura ed il deposito della motivazione della decisione di primo grado di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), può essere adottato anche successivamente al deposito della motivazione suddetta, quand'anche avvenuto in termini più rapidi rispetto a quelli che il giudice si era inizialmente assegnato), Cass. Sez. 4, 12.12.2003, n. 5288, Biondo (a tenore della quale "L'ordinanza sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale, e può essere emessa successivamente alla lettura del dispositivo, anche da parte del giudice dell'impugnazione a seguito della trasmissione degli atti"), Cass. Sez. 6, 17.11.2003, n. 47803, Burrafato, Cass. Sez. 3, 15.7.2003, n. 36396, Ait. Cass. Sez. 3, 30.1.2003, n. 11433, Lleshaj e Cass. Sez. 1, 26.9.2002, n. 32188, Errochde ed altro.
Il Tribunale ha dunque disatteso - sulla base del principio di diritto enunciato nelle decisioni del giudice di legittimità sopra indicate - la tesi difensiva secondo la quale sussisterebbe in subiecta materia una valutazione discrezionale del giudice sulla sussistenza dei presupposti per la sospensione, senza automatismo alcuno.
Il giudice dell'appello previsto dall'art. 310 c.p.p. ha affermato che la suddetta tesi si pone, infatti, in contrasto con la lettera della norma e con la sistematica delle disposizioni in punto di sospensione dei termini, atteso che, nel caso di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c), a differenza di quando accade per le ipotesi previste nel comma 2, l'ordinanza non ha contenuti discrezionali, bensì valore meramente ricognitivo dell'avvenuta prefissione di un termine per il deposito della motivazione della sentenza, e proprio per questa ragione (non contestata dal difensore), l'ordinanza sospensiva può essere adottata, in questo caso, anche d'ufficio, senza che sia necessaria alcuna particolare motivazione, essendo sufficiente, perché l'effetto sospensivo si produca, che venga riconosciuto e dichiarato che il giudice il quale ha emesso la sentenza ha fissato un termine per il deposito della motivazione.
La pronuncia della suddetta ordinanza è - si legge ancora nel provvedimento oggetto del presente ricorso - comunque necessaria per la costituzione dell'effetto sospensivo, tanto che essa è impugnabile innanzi al Tribunale con il mezzo di cui all'art. 310 c.p.p. per espressa previsione del medesimo art. 304 c.p.p., comma 1,
e solo dopo la sua adozione l'interessato è legittimato a presentare doglianze innanzi al Tribunale chiamato a decidere sull'appello suddetto.
Al giudice di merito, competente ad emettere l'ordinanza di sospensione (non disposta nella sentenza impugnata) dei termini di custodia cautelare nei caso previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c, spetta di valutare soltanto:
A) se sia corretta o meno la dichiarazione, resa nel provvedimento appellato, di sussistenza del presupposto fattuale - costituito dall'avvenuta indicazione, nel dispositivo della sentenza di condanna emessa nei confronti di soggetto sottoposto a misura custodiale, del più lungo termine di deposito della motivazione previsto nell'art.544 c.p.p., commi 3 e 4 - al quale la norma processuale in oggetto riconnette la sospensione, per un periodo pari al termine per il deposito fissato dal giudice;
B) se non sia intervenuta la scadenza del termine di custodia cautelare, atteso che, per costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'ordinanza di sospensione di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c) - ancorché pronunciabile d'ufficio, senza particolare motivazione, dal giudice procedente (anche se diverso da quello che ha fissato il termine per il deposito della motivazione della sentenza) - deve pur sempre intervenire prima che sia maturata la scadenza del termine e che la parte abbia legittimamente richiesto la scarcerazione.
Proprio sotto questo duplice profilo (correttezza della dichiarazione sulla situazione giuridica alla quale si connette la sospensione, e tempestività della pronuncia di sospensione) si giustifica l'intervento del giudice della impugnazione, che altrimenti risulterebbe privo di qualsiasi significato.
Rilevato, quindi, come l'ordinanza sospensiva assuma comunque un concreto e reale significato e si giustifichi nel sistema del codice nonostante la sua natura meramente dichiarativa e nonostante l'automaticità della sospensione in conseguenza della fissazione del maggior termine per il deposito della sentenza previsto nell'art. 544 c.p.p., comma 3, il Tribunale ha affermato che proprio le suddette caratteristiche di automaticità e di mera natura dichiarativa della peculiare ordinanza sospensiva in esame comportano che non sia esigibile altra motivazione dell'ordinanza medesima se non quella consistente nel riferimento al dato fattuale della fissazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza, solo tale verifica dovendo il giudice eseguire quando sospende i termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c), non essendo quindi necessarie ulteriori esplicitazioni (così come affermato da Cass. Sez. 4, 4.4.2006, Ventrici, RV. 233966). Nella specie, le indicazioni richieste erano puntualmente contenute nel provvedimento impugnato, le cui pur "ultronee" considerazioni sul carico delle udienze e sui tempi di fissazione del giudizio non erano, secondo il Tribunale, tali da inficiare la legittimità del provvedimento sospensivo, adottato in presenza dei relativi presupposti indicati nel provvedimento, tenuto anche presente, del resto, che la Corte di Cassazione ha più volte affermato, che, in tema di stesura della motivazione della sentenza, il giudice il quale ritenga di avvalersi del termine più lungo di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3, ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo, senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione.
Il Tribunale ha richiamato, sul punto, Cass. Sez. 4, 29.10.1999, n. 6504, De Stefani ed altri, nella quale si legge che, quand'anche vi fosse tale obbligo, la sua inosservanza sarebbe priva di conseguenze atteso che le parti non hanno interesse a contestarla poiché anch'esse fruiscono di un maggior termine per l'impugnazione, decorrente dalla scadenza del prefissato termine per il deposito della motivazione della sentenza, ancorché questa sia stata in concreto depositata in un termine più breve, ed ha affermato che, poiché la maggiore ampiezza del termine per proporre impugnazione nel caso in cui il giudice abbia indicato il termine più lungo ex art. 544 c.p.p., comma 3, si risolve in una riduzione dei termini di custodia della fase successiva (Cass. n. 36396/2003, Ait., cit.) - si giustifica l'ampliamento del termine di custodia secondo un giudizio di contemperamento degli opposti interessi che il legislatore, in modo razionale e concreto, ha ritenuto di contenere nel massimo di novanta giorni.
È poi esplicita (in quanto l'art. 304 c.p.p. richiama i termini di cui all'art. 544 c.p.p., e detta disposizione fa riferimento al termine indicato nel dispositivo della sentenza, e non a quello in cui è avvenuto il deposito della motivazione) la scelta legislativa di ancorare la sospensione al termine indicato in sentenza e non a quello del concreto deposito della sentenza (al riguardo il Tribunale ha nuovamente richiamato Cass. n. 29873/2004, DE GR), scelta - questa - del tutto razionale in quanto, in assenza di tale meccanismo, la parte interessata potrebbe, attendendo la scadenza del termine di impugnazione, ridurre a suo arbitrio il tempo a disposizione del giudice della impugnazione per concludere la fase entro il termine di custodia stabilito per la medesima. In sostanza, poiché la complessiva disciplina - nella quale s'innesta il disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c) - prevede anche che, nel caso in cui il deposito avvenga successivamente alla scadenza del termine indicato dal giudice ex art. 544 c.p.p. di detto, tardivo deposito debba essere dato avviso alle parti processuali, per le quali solo dalla data di ricezione del suddetto avviso decorrono i termini per l'impugnazione (in tal caso risultando inevitabilmente compresso, per il periodo del ritardo nel deposito, il tempo per concludere la fase entro i termini di custodia), il legislatore ha equilibratamente contemperato, attraverso la norma processuale in esame, le esigenze di evitare abusi e di limitare al massimo la compressione della libertà personale, sì da garantire un trattamento perequato e razionale che non manifesta alcuna esigenza di interpretazione adeguatrice per il rispetto del dettato costituzionale (ex art. 3 Cost.) in punto di razionalità della disciplina e di parità di trattamento delle situazioni consimili. Rigettata, con le suddette diffuse argomentazioni, le censure dell'appellante che concernevano la motivazione dell'ordinanza di sospensione impugnata, il Tribunale ha preso in esame la eccezione di nullità della suddetta ordinanza ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lettera c), (non sollevata nell'atto di appello ex art. 310 c.p.p., ma oggetto di argomentazioni svolte dal difensore nella udienza camerale innanzi il Tribunale), nullità nella quale sarebbe incorsa la Corte d'appello di Milano nell'emettere ex officio l'ordinanza di sospensione del termine di custodia cautelare senza previo avviso alle parti processuali, in violazione, pertanto, del principio del diritto al contraddittorio.
Il Tribunale - dopo avere rilevato che anche nel giudizio in materia cautelare ex art. 310 c.p.p. trova applicazione il principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p., secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti - ha affermato che (riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità l'esigenza di adattare il principio tantum devolutum quantum appellatum alle peculiarità del procedimento cautelare, sicché nel devolutum devono ritenersi compresi anche i punti "inscindibilmente connessi" con quelli dedotti nell'istanza ex art. 299 c.p.p. od esaminati, comunque, nel provvedimento del giudice), proprio per le particolari caratteristiche che presenta l'appello ove sia impugnata un'ordinanza emessa ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), (emettibile anche ex officio, inaudita altera parte, con contraddittorio differito in tal caso alla sede dell'appello ex art. 310 c.p.p.) devono essere in subiecta materia considerati punti inscindibilmente connessi a quelli dedotti con i motivi di appello tutti quelli che concernono la validità dell'ordinanza sospensiva, con l'unica preclusione di allegare fatti o norme che fuoriescano dal tema del decidere, intendendosi per tali quelli in ordine ai quali non potrebbe ritenersi essere stati oggetto di pronuncia, neppure implicita, del primo giudice.
Sotto tale profilo si doveva ritenere ammissibile la censura di violazione del principio del contraddittorio, pur se non dedotta con l'atto di appello, bensì soltanto nella udienza camerale. Tanto ritenuto, il Tribunale ha tuttavia tratto dalle considerazioni svolte in ordine alla peculiare natura dell'ordinanza di cui all'art.304 c.p.p., comma 1, lettera c), la conseguenza della infondatezza della tesi difensiva di nullità ex art. 178 c.p.p., lettera c), dell'ordinanza impugnata per mancata garanzia del contraddittorio preventivo.
Il giudice dell'appello cautelare ha a tal proposito rilevato che l'intervento delle parti prima della emissione del provvedimento sospensivo de quo non è previsto da alcuna norma (non indicata dall'appellante), sicché le doglianze sul punto sarebbero potute valere esclusivamente al fine di sollevare una questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non consente alle parti processuali di interloquire prima della pronuncia dell'ordinanza sospensiva, questione peraltro ritenuta dal Tribunale manifestamente infondata alla luce delle considerazioni superiormente svolte. In definitiva - ha affermato il Tribunale - non è consentito estendere alle ipotesi di sospensione automatica di cui all'art. 304 c.p., comma 1, conclusioni che afferiscono alle diverse ipotesi di sospensione discrezionale di cui al comma 2 di detta norma, per le quali vale il differente principio della domanda la cui operatività è ristretta dal comma 3 alla sola ipotesi di cui al comma 2, del resto essendo le conclusioni giurisprudenziali in punto di intervento del difensore state affermate con esclusivo riferimento alle ipotesi ed alla struttura normativa differenziata della sospensione di cui, appunto, all'art. 304 c.p.p., comma 2, così come nel caso esaminato nella sentenza delle Sezioni Unite 31.10.2001, n. 40701, Panella. Il Tribunale non ha mancato di rilevare che con una recentissima sentenza (Cass. Sez. 3, 26 aprile 2006, n. 33876, Sheu) è stata affermata la sussistenza di una nullità a regime intermedio dell'ordinanza di sospensione per il tempo fissato per il deposito della motivazione (quindi con riguardo all'ipotesi di cui all'art.304 c.p.p., comma 1, lett. c) pronunciata senza che le parti siano state poste in gradi di interloquire, ma ha ritenuto non condivisibile tale arresto giurisprudenziale per un duplice ordine di ragioni: 1) perché si tratta di una isolata decisione che si pone in radicale contrasto con tutta la giurisprudenza precedente, e con la stessa pronuncia delle Sezioni Unite Panella, sia pure in relazione ad un obiter dictum contenuto in quest'ultima (come riconosciuto nella stessa sentenza 33876/2006); 2) perché a fondamento del revirement sono state poste, principalmente, le affermazioni di discrezionalità del provvedimento sospensivo (discrezionalità la quale va invece negata per le ragioni sopra esposte) e di incidenza del nuovo art. 111 Cost. in punto di garanzia del contraddittorio. Con riguardo a tale secondo profilo il Tribunale ha affermato che: A) il fatto che il contraddittorio fosse la regola, e non l'eccezione, nel processo penale era conclusione arguibile e sostenuta sulla base della garanzia all'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost., anche prima della riforma dell'art. 111 Cost.; B) il giudice di legittimità ha riconosciuto - e la lettura sistematica delle disposizioni di cui sopra lo conferma - che, se in materia di misure cautelari la deroga al principio del contraddittorio si deve necessariamente rapportare ad esigenze di "sorpresa" dell'atto, tuttavia ben possono sussistere altre ragioni giustificanti non già una deroga al detto principio, bensì una sua regolamentazione nella forma del contraddittorio differito (che consente la difesa in sede di appello ex art. 310 c.p.p.), ragioni rinvenibili nell'urgenza di provvedere (in prossimità di scadenza dei termini custodiali) e nella semplicità delle valutazioni da compiere e giustificanti una diversità di trattamento rispetto ai casi di sospensione ex art. 304 c.p.p., comma 2, nei quali le più delicate e articolate valutazioni discrezionali operate dal primo giudice, necessariamente a domanda dell'accusa, rendono opportuno che questi formi il suo convincimento sentendo anche l'altra parte.
Le censure del ricorrente investono l'ordinanza impugnata - la cui motivazione è stata qui analiticamente riportata - sia sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto immune dai vizi dedotti con l'appello il contenuto motivazionale della ordinanza della Corte d'appello di Torino che ha dichiarato la sospensione per novanta giorni dei termini di custodia cautelare, sia sotto il profilo della violazione di legge laddove il Tribunale ha disatteso l'eccezione di nullità, per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, della suddetta ordinanza emessa ex officio et inaudita altera parte. A sostegno del primo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza resa dal giudice dell'appello in materia cautelare, sono state poste le argomentazioni che seguono.
La sospensione è stata disposta per una causa estranea a quelle tassativamente previste, in violazione del principio di stretta legalità in materia di limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.), avendo la Corte territoriale, "affatto edotta delle cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p., comma 1, semplicemente richiamato in esordio l'art. 303 c.p.p. e art. 304 c.p.p., comma 1, senza specificarne il contenuto con la indicazione delle ragioni che l'art. 544 c.p.p., comma 3, pone a base del previsto differimento del termine per la redazione dei motivi della sentenza (particolare complessità della motivazione, avvertita dal giudice, "per il numero delle parti e la gravità delle imputazioni"), così avendo ascritto all'imputato le asserite inefficienze burocratiche registratesi nella fase preliminare al giudizio di secondo grado.
Il Tribunale - accortosi del vizio consistito nell'avere il primo giudice fatto applicazione del provvedimento sospensivo in forza di situazioni ad esso del tutto estranee e non imputabili a manovre dilatorie del prevenuto - ha disquisito su di un dato fuorviante, quale la distinzione fra i presupposti dell'effetto sospensivo e l'effetto sospensivo stesso, riconducendo la portata dichiarativa del provvedimento in oggetto ai primi anziché al secondo, sì da essere giunto all'affermazione che unici requisiti di validità dell'ordinanza, a prescindere dalla motivazione (così ridotta ad un accessorio eventuale) sarebbero quelli consistenti nel citato richiamo normativo e nella tempestività della emissione dell'ordinanza (emessa, cioè, prima della perenzione della misura cautelare del termine di fase).
Sulla base di tale premessa maggiore il Tribunale ha ritenuto, di fatto, innocue le motivazioni rassegnate dalla Corte d'appello in quanto "ultronee" rispetto al contenuto motivazionale minimo richiesto;
conclusione, questa, che prova troppo, perché l'indirizzo della Suprema Corte richiamato dal Tribunale converge verso la necessità di un contenuto minimo della motivazione dell'ordinanza emessa a norma dell'art. 304 c.p.p., richiedendosi che il giudice richiami tutte e sole le disposizioni normative che alla sospensione dei termini facciano riferimento, almeno tramite parafrasi dell'art.544 c.p.p., comma 3, in modo da esplicitare, anche nella prospettiva di un controllo avanti il giudice dell'impugnazione, quale delle ipotesi normativamente previste il giudice abbia ritenuto ricorrere nel caso concreto.
Tanto risulta - secondo il ricorrente - anche dalla massima riportata dal Tribunale nella decisione impugnata: "Il provvedimento di sospensione di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza esige solo, come motivazione, il richiamo del disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c) e dell'art.544 c.p.p., comma 3, in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e correlativamente la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare - complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e la gravità delle imputazioni - senza alcuna necessità di ulteriore esplicitazione da parte del giudice) Se, dunque - afferma ancora il ricorrente - è il combinato disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1 e art. 544 c.p.p., comma 3, a costituire condizione necessaria e sufficiente per l'adempimento dell'obbligo di motivazione del provvedimento sospensivo, l'obbligo motivazionale non può dirsi soddisfatto mediante il mero ricorso ad una clausola di stile, ma il giudice che dispone la sospensione deve dar conto di avere operato il controllo sulla sussistenza di uno dei presupposti che, per relationem, l'art. 304 c.p.p., pone come condizione di legittimità della sospensione dei termini custodiali, soltanto in questi termini potendosi ritenere legittima quella che l'ordinamento ammette quale eccezionale causa di (ulteriore) restrizione della libertà personale dell'imputato prima della condanna definitiva;
altrimenti detta causa sarebbe indistinguibile dall'automatismo che contrassegna il meccanismo di cui all'art. 297 c.p.p., comma 4. Inoltre, il pur minimo onere delibativo richiesto ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c), assume contorni più stringenti ove, come la giurisprudenza di legittimità ammette in modo univoco, alla ordinanza sospensiva provveda, anche a distanza di tempo, giudice diverso da quello che ha reso la sentenza di condanna nel merito (come nel caso di specie);
ciò in quanto la mancata partecipazione al giudizio sulla regiudicanda ed alla stesura della sentenza di merito priva il dato normativo di quella presunzione di corrispondenza ai fatti che deriva al giudice dalla personale percezione dei motivi posti a base del deposito differito della motivazione, e non a caso le sentenze di legittimità portatrici dell'indirizzo segnalato dal Tribunale del riesame hanno avuto ad oggetto ipotesi nelle quali l'ordinanza sospensiva veniva emessa dal medesimo giudice che aveva provveduto alla stesura della sentenza.
Tutto ciò il ricorrente osserva per sostenere che l'ordinanza impugnata è stata "emessa fuori dei casi consentiti dall'art. 304 c.p.p., comma 1, e, comunque, in difetto della motivazione richiesta a pena di nullità.
Con il secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), il ricorrente ha affermato, in primis, che la motivazione con la quale il Tribunale - giudice dell'appello ex art. 310 c.p.p. - ha sostenuto la non necessità del contraddittorio anticipato per l'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c), collide "con il più recente, ed in via di consolidamento, indirizzo espresso dalla suprema Corte sul punto", laddove, attraverso la lettura costituzionalmente orientata della disciplina in questione, il contraddittorio è stato configurato quale garanzia essenziale ai fini del valido congelamento dei termini de quibus, pena la nullità a regime intermedio della ordinanza emessa inaudita altera parte. Il ricorrente ha richiamato, a sostegno di tale affermazione, le seguenti decisioni del giudice di legittimità, delle quali ha riportato vari passaggi motivazionali:
1) Cass. Sez. 5, 30 gennaio 2004, n. 25877, Abounneur El Medhi, pronunciata con riguardo alla specifica ipotesi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c) e massimata come segue: "In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare di fase per il tempo fissato per la redazione della sentenza di primo grado, l'ordinanza adottata dal Tribunale in assenza di previo contraddittorio con la difesa costituisce violazione dell'art. 111 Cost., quale principio generale che deve ispirare l'interpretazione delle norme del codice di rito". 2) La già citata Cass. Sez. 3, 26 aprile 2006, n. 33876, Sheu (quella presa in esame e non condivisa nel provvedimento oggetto del presente ricorso), per la quale "Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in pendenza dei termini di deposito della sentenza fissati dal giudice a norma dell'art. 544 c.p.p., comma 3, quantunque imposta dalla legge, non può essere adottata "ex officio", ma va disposto, a pena di nullità a regime intermedio dell'ordinanza di sospensione, nel contraddittorio delle parti, al fine di consentire loro la verifica della particolare complessità della motivazione, che è presupposto di natura discrezionale della sospensione stessa". Tanto premesso, il ricorrente ha affermato che il Tribunale, pur "non ignorando" tali pronunce (ma per la verità - rileva questa Corte - nell'ordinanza impugnata si fa cenno soltanto alla seconda delle predette, e precisamente alla n. 33876/2006, Sheu), ne ha "liquidate" le statuizioni ritenendole, da un lato, "isolate" rispetto al principio diversamente elaborato dalle Sezioni Unite ed argomentando, dall'altro, sul tema (in realtà irrilevante) della denegata natura discrezionale del provvedimento sospensivo de quo, così avendo abbracciato, al fine di escludere la necessità del contraddittorio preventivo (anche) nel caso in questione, argomenti patrocinati da un indirizzo giurisprudenziale minoritario formatosi in tema prima dell'intervento delle Sezioni Unite n. 31/2001, Panella, le quali hanno. In conformità al dettato costituzionale (e per nulla con un obiter dictum) statuito la previsione del contraddittorio nelle forme liberamente prescelte dal giudice, ai fini della emissione di ordinanza di sospensione dei termini custodiali ex art. 304 c.p.p., comma 2, a pena di nullità a regime intermedio ai sensi dell'art.178 c.p.p., lettera c), e art. 180 c.p.p..
Seguendo il percorso logico della ordinanza gravata - ha inoltre affermato il ricorrente -sarebbe dubbia anche l'utilità del "contraddittorio differito" e della stessa presenza del difensore, ai relativi effetti, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., una volta ritenuto che il giudice, in particolare ove diverso da quello che ha emesso la sentenza di condanna, sia chiamato esclusivamente a verificare che in detta sentenza siasi fatto uso del termine differito, con il solo onere di emettere il provvedimento di sospensione prima della scadenza del termine di durata della misura custodiale;
in tal caso nulla potrebbe opporre seriamente il difensore stesso a quanto formalmente rappresentato nel provvedimento sospensivo, se non con riguardo a casi di scuola (basti pensare all'indicazione di un termine differito in calce alla motivazione contestuale al dispositivo), come tali del tutto insignificanti a tutela effettiva dei diritti del prevenuto, in materia di eccezionale prolungamento della misura cautelare.
Il ricorrente ha, infine, dedotto - per l'ipotesi in cui questa Corte aderisse alla interpretazione del Tribunale del riesame - questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 c.p.p., comma 1, per violazione dell'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2, art.111 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevede che l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare debba essere emanata previa audizione del difensore dell'imputato detenuto. Questa Corte, deve premettere all'esame dei dedotti motivi di ricorso - esame che deve riguardare prioritariamente, nonostante la sua collocazione topografica nell'atto di impugnazione de quo, la dedotta violazione di legge in ordine alla avvenuta esclusione, da parte del Tribunale, della tempestivamente eccepita nullità art. 178 c.p.p. della ordinanza di sospensione dei termini di fase emessa dal giudice di merito di secondo grado nel procedimento principale di cognizione (invero, ove tale motivo fosse meritevole di accoglimento dovrebbero essere annullate, senza rinvio, sia l'ordinanza gravata di ricorso sia quella appellata a norma dell'art. 310 c.p.p., con i conseguenti effetti sui termini della custodia cautelare di fase e sullo status libertatis dell'imputato VI AN, così restando assorbito il primo dei proposti motivi, con il quale è stato denunciato il vizio di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e) - alcuni cenni, di carattere normativo e giurisprudenziale, sull'istituto previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c). Va tenuto presente che il citato art. 304 c.p.p., (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) dispone, nel suo primo comma, che "I termini previsti dall'art. 303 c.p.p. sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p., nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p, commi 2 e 3;
c bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3. Nel suddetto art. 304 c.p.p., comma 2, si dispone che: "I termini previsti dall'art. 303 c.p.p., possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
Nel comma 3 si legge che: "Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p.. Orbene, è evidente in base alla lettera dei predetti tre commi dell'art. 304 c.p.p., che nei casi previsti dal comma 1 (nel novero dei quali rientra quello che interessa la presente vicenda processuale) la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare è normativamente imposta ("Sono sospesi"), si da essere qualificabile come "sospensione "obbligatoria" anche se essa non opera ex lege in presenza dei presupposti normativamente elencati, atteso che il legislatore esige venga emessa apposita ordinanza sospensiva (espressamente dichiarata appellabile a norma dell'art.310 c.p.p.), e ciò senza necessità di previa richiesta del pubblico ministero, sicché non può fondatamente dubitarsi che nei casi predetti il giudice possa pronunciare l'ordinanza di sospensione ex officio così adempiendo a quello che in presenza dei relativi presupposti, ad un obbligo normativamente impostogli. Viceversa, nelle ipotesi di cui al comma 2, di cosiddetta sospensione "facoltativa" ("possono essere altresì sospesi") il legislatore subordina espressamente la possibilità di sospensione, anche in questo caso da adattarsi con ordinanza appellabile ex art. 310 c.p.p., al fatto che si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407 c.p.p., nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni, ed ai sensi del comma 3 della norma in esame la sospensione è disposta dal giudice, "nei casi previsti dal comma 2" (e non già in quelli previsti dal comma 1), su richiesta del pubblico ministero, sicché è esclusa la possibilità della emissione ex officio della ordinanza dispositiva della sospensione.
Dalle suddette precise formulazioni normative si desume agevolmente, innanzitutto, che, mentre per quanto concerne i casi (che qui interessano) di cui alle lettere c e c bis di cui al comma 1, laddove si legge "durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3", l'ordinanza dispositiva della sospensione altra natura non può avere se non quella meramente ricognitiva di un elemento fattuale: il giudice il quale ha emesso la sentenza ha depositato la sentenza oltre il quindicesimo giorno di cui all'art.544 c.p.p., comma 2, ovvero ha indicato in dispositivo per il deposito della sentenza il maggior termine previsto dal comma 3 di detta norma;
viceversa nei casi di cui al comma 2, al giudice è richiesta una valutazione discrezionale (necessitante di congrua motivazione) in ordine alla particolare complessità o meno del dibattimento o del giudizio abbreviato per taluno dei delitti elencati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lettera a). L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel riconoscere la natura meramente dichiarativa dell'ordinanza emessa a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c (e lo stesso vale per l'eadem ratio in relazione all'ipotesi di cui alla lettera c bis laddove vi è identico richiamo alla pendenza dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3). Al riguardo questa Corte richiama, tra le altre, le decisioni che seguono: Cass. Sez. 4, 3 maggio 2006, n. 15145, Ventrici: "l'ordinanza sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale, e può essere emessa successivamente alla lettura del dispositivo, anche da parte del giudice dell'impugnazione a seguito della trasmissione degli atti";
Cass. Sez. 4, 12.12.2003, n. 5288, Biondo, la cui massimazione è identica a quella della sentenza di cui sopra;
Cass. Sez. 6, 17.11. 2003, n. 47803, Burrafato: "L'ordinanza relativa alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza (come indicati all'art.544 c.p.p., commi 2 e 3) presenta natura dichiarativa, essendo la sospensione prescritta alle lettere c) e c-bis) dell'art. 304 c.p.p., comma 1 - di talché può essere deliberata anche dal giudice dell'impugnazione, una volta che questi abbia ricevuto gli atti a seguito di gravame".
Cass. Sez. 6, 3.10.2000, n. 3585, Cadiri: "L'ordinanza che sospende i termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione di motivi della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale e può essere emessa, successivamente alla lettura del dispositivo, anche da un giudice diverso, in senso fisico e processuale, quale il giudice dell'impugnazione a seguito di trasmissione degli atti".
Cass. Sez. 6, 3.12.1999, n. 4042, Nicosia: "La competenza a pronunciare il provvedimento, di natura meramente ricognitiva, di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario per la stesura della sentenza nei casi di cui all'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, spetta anche al giudice di appello qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado".
Cass. Sez. 5, 4.2.1999, n. 596, Ricci: "... con riferimento alla sospensione di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), il provvedimento di sospensione, la cui natura è meramente dichiarativa non deve necessariamente essere pronunciato contestualmente al dispositivo della sentenza, ma può essere pronunciato anche in un momento successivo.
La natura dichiarativa del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c), è stata affermata anche nella sentenza della sezione 3, 15.7.2003, n. 36396, Ait Abdelmalk Hassan, e va qui aggiunto che la sentenza delle Sezioni Unite 31.10.2001, n. 40701, Panella - dopo avere enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento (ipotesi di cui all'art. 304 c.p.p., comma 2), il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore, o comunque porlo nella condizione di interloquire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare - l'omissione di tali adempimenti determinando una nullità generale a regime intermedio rilevabile o deducibile, al più tardi nel giudizio di appello davanti al Tribunale costituito ai sensi dell'art. 110 c.p.p. - ha affermato che, nel caso considerato (trattavasi, appunto, di sospensione ai sensi del citato art. 304 c.p.p., comma 2), il provvedimento non poteva essere adottato d'ufficio, implicando una valutazione discrezionale in ragione della quale la decisione è normativamente ancorata all'impulso de P.M., "a differenza di quanto si verifica per i casi di cui al comma 1", occorrendo "al riguardo"... considerare che le situazioni previste dall'art. 304 c.p.p., comma 1, sono obiettivamente rilevabili dal giudice senza margini di discrezionalità, per cui egli procede di sua iniziativa ed è tenuto, una volta accertati i dati che la legittimano, a pronunciare la sospensione".
È alla luce del dato normativo sopra evidenziato e degli arresti giurisprudenziali che sono stati appena richiamati che questa Corte deve esaminare il motivo con il cui il ricorrente deduce violazione di legge riferito alla mancata declaratoria, nell'ordinanza impugnata con il ricorso per Cassazione, della nullità che sarebbe conseguita alla mancata previa instaurazione del contraddittorio. Questo Collegio non ignora come, in subiecta materia, sia sorto un contrasto in sede di legittimità, atteso che accanto a decisioni che traggono dalla pronunciabilità ex officio , senza che sia prevista, cioè, un'apposita richiesta del pubblico ministero, e dalla natura di provvedimento "dovuto" (nel senso che si è sopra specificato) dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare nei casi tassativamente previsti nell'art. 304 c.p.p., comma 1, la non necessità di un previo contraddittorio tra le parti, ne sono presenti altre le quali vanno in senso contrario, facendo anche riferimento al disposto dell'art. 111 Cost., ed al diritto di difesa costituzionalmente protetto, argomentando che anche nelle suddette ipotesi una qualche forma di effettivo contraddittorio deve essere assicurata, segnatamente - per quanto qui interessa - nei casi di cui alle lettere c) e c bis del citato art. 304 c.p.p., comma 1, in ordine alla sussistenza o meno (giudizio implicante una valutazione discrezionale) dei presupposti in presenza dei quali l'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, prevede la possibilità, per il giudice che emette la sentenza, di indicare il maggior termine per il deposito della motivazione.
Trattasi, precisamente, delle sentenze della Sezione 5, 30.1.2004, n. 25877, Abounneur El Mehdi, e di quella (considerata e disattesa dal Tribunale di Milano) della Sezione 3, 26 aprile 2006, n. 33876, Sheu, i cui rispettivi dieta, posti a sostegno del motivo di ricorso in esame, sono stati sopra riportati, nonché della sentenza della Sezione 1, 11.1.2000, n. 163, Albano. Ad avviso di questa Corte, l'interpretazione espressa dalle suddette decisioni non può essere condivisa.
Invero la Sezione 2 della Corte di Cassazione, con sentenza 5 ottobre 2006, n. 31599, Persico, resa successivamente a quelle di pronuncia e di deposito delle due decisioni del giudice di legittimità richiamate dal ricorrente, ha, diversamente, affermato che l'ordinanza che sospende i termini di durata della custodia cautelare durante il tempo di redazione dei motivi della sentenza può essere emessa con procedura "de plano", in quanto la norma non prevede esplicitamente che la decisione debba essere presa con le forme e le modalità della camera di consiglio".
Nella motivazione di detta sentenza la Corte di legittimità ha dato conto dell'orientamento interpretativo espresso nella sopra citata decisione della Sezione 5, n. 25877/2004 (ed ha anche richiamato il dictum dell'antecedente decisione della Sezione 1, 11.1.2000, n. 163, Albano, massimata come segue: "La circostanza che l'art. 304 c.p.p., comma 3, in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare,
non preveda, a differenza di quanto dispone l'art. 305 c.p.p., in tema di proroga di quei termini, che sia sentito il difensore, non può essere intesa come possibilità che il procedimento per l'adozione del relativo provvedimento si svolga senza la sua partecipazione, e trova la sua spiegazione nel fatto che la prima norma si riferisce alla fase del giudizio, nella quale la partecipazione della difesa è obbligatoria e pertanto è assicurata la presenza del difensore, mentre la seconda norma si riferisce alla fase delle indagini preliminari, nella quale la partecipazione del difensore non è costante e deve essere assicurata di volta in volta, allorché il giudice è chiamato a decidere", ma ha affermato che va condiviso il diverso orientamento (espresso nelle in questa sede già citate sentenze della Corte di Cassazione Sez. 4, n. 0 5288 del 12/12/2003, Biondo e Sez. 3, n. 36396, del 15.7.2003, Ait Abdelmark, nonché da Sez. 6, 15.12.2003) secondo il quale, poiché l'ordinanza sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di motivazione della sentenza non implica una valutazione discrezionale, per la sua emissione successivamente alla lettura del dispositivo, anche da parte del giudice di impugnazione, non è richiesta alcuna formalità, ed ha affermato che la questione ha trovato soluzione nella pronuncia delle Sezioni Unite 11.4.2006, n. 14991, De Pascale, che, seppure delibando sul diverso tema della procedura da seguire un materia di restituzione nel termine ex art.175 c.p.p., ha affermato il principio secondo il quale, quando il legislatore non indichi espressamente che la decisione del giudice debba essere emessa in camera di consiglio, e adotti formule diverse (quali "senza formalità", ovvero stabilisce che il giudice "provvede con ordinanza") deve ritenersi tacitamente autorizzata la procedura de plano.
Ritiene questo Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal principio di diritto recentemente affermato nella citata sentenza della Sezione 2, 5 ottobre 2006, n. 31599, e ciò per le ragioni che vengono di seguito qui illustrate.
In primo luogo va rilevato che la decisione delle Sezioni Unite 11.4.2006, n. 14991, De Pascale - pur emessa con riguardo ad un istituto diverso da quello in esame in questa sede e non in materia de libertate - presenta indubbiamente un particolare interesse ai fini della decisione del presente ricorso laddove le Sezioni Unite, dopo avere affermato che all'interno del sistema si atteggiano variamente, oltre al modello camerale tipico delineato dall'art. 127 c.p.p., schemi procedimentali atipici, a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio che in essi è assicurato, hanno fatto riferimento alla esistenza, nel vigente ordinamento processuale:
1) di norme che prevedono espressamente il procedimento "in camera di consiglio" nelle forme dell'art. 127 c.p.p.;
2) di norme che, pur facendo riferimento al procedimento "in camera di consiglio", prevedono, viceversa, la specifica deroga all'osservanza delle "forme di cui all'art. 127 c.p.p.";
3) di norme che non prescrivono la procedura in camera di consiglio, nè le forme dell'art. 127 c.p.p., e neppure il generico obbligo di sentire le parti, prevedendo unicamente che "il giudice provvede (dispone) con ordinanza", così da ritenersi tacitamente autorizzata la deliberazione de plano, ovvero prevedono espressamente la esclusione del contraddittorio e l'adozione del provvedimento "de plano" mediante le perifrasi "senza formalità di procedura", "senza ritardo", "anche d'ufficio";
4) di norme, infine, che semplificano il contraddittorio camerale secondo forme più deboli, anche se non necessariamente cartolari, rispetto a quelle previste dall'art. 127 c.p.p. (e tra queste indica l'art. 304 c.p.p., comma 3, e l'art. 305 c.p.p., comma 2) ovvero lo rafforzano mediante la prescritta partecipazione necessaria delle parti.
Le Sezioni Unite affermano dunque - nella decisione in esame - che il legislatore è sovrano nel dettare le regole di diritto che intende siano applicate ai diversi procedimenti e che un'attenta analisi del sistema induce a ritenere che quando egli vuole che si proceda nel contraddittorio delle parti, lo dice prevedendo espressamente il "procedimento in camera di consiglio", pur potendo prevedere anche forme di contraddittorio "più deboli" allorquando ritenga che un contraddittorio debba essere, comunque assicurato, così come si da nel caso di cui all'art. 305 c.p.p., comma 2, "norma a tenore della quale, nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero può chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, "qualora sussistano gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia"; in tal caso "Il giudice, sentiti il Pubblico Ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p."). Ed è evidente che la necessità di assicurare il contraddittorio, sia pure nella forma "più debole", è connessa ai seguenti presupposti: a) che sia prevista normativamente una richiesta, volta ad ottenere la sospensione o la proroga dei termini di custodia cautelare, avanzata dal Pubblico Ministero, sulla quale la difesa ha il diritto, costituzionalmente garantito, di centra dicere;
b) che, anche in difetto di tale esplicita previsione, l'adottabilità o meno del provvedimento di sospensione o di proroga implichi una valutazione discrezionale di merito in ordine alla esistenza dei relativi presupposti, tema suscettibile di diverse valutazioni e conclusioni in quanto afferenti alla particolare complessità di dibattimenti o di giudizi abbreviati (ipotesi di sospensione "possibile" dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., su richiesta del pubblico ministero: art.304 c.p.p., commi 2 e 3) ovvero a gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. rendano indispensabile il protrarsi della custodia (ipotesi di proroga dei termini di custodia cautelare prossimi a scadere che, nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero può richiedere: art. 305 c.p.p., comma 2); in tali casi è evidente che debba essere garantito il diritto al contraddittorio anticipato, nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito, contraddittorio che investe il tema della sussistenza o meno di quei presupposti di adozione del procedimento che il giudice deve affermare od escludere all'esito di un procedimento valutativo. Totalmente diverso è il caso, qui in esame, di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c) e c) bis (norma specifica nel caso di giudizio abbreviato) ai cui sensi i termini previsti dell'art. 303 c.p.p. "sono" sospesi eo ipso, con apposita ordinanza, qualora il giudice il quale ha emesso la sentenza si è avvalso, come avvenuto incontestatamente nel caso concreto in esame, del termine (indicato in dispositivo) previsto dall'art. 544 c.p.p., comma 3, per il deposito della sentenza.
In tal caso, oltre a non essere (significativamente, in deroga al principio ne procedat iudex ex officio) prevista la richiesta di sospensione avanzatale dal pubblico ministero, non sussiste neppure alcun contenuto discrezionale valutativo della ordinanza di sospensione che il giudice (che, altrettanto significativamente, può essere anche persona fisica diversa da quella che ha emesso la sentenza con indicazione del maggior termine per il deposito, ed anche il giudice della impugnazione) deve emettere sulla base della mera constatazione del dato di fatto che gli impone di provvedere, senza che in tale sede possa sindacare - sicché tanto meno il relativo tema potrebbe essere indotto dalle parti ove rese edotte, al fine di assicurare una qualche forma di contraddittorio, dello specifico provvedimento adottando, in un contesto nel quale è, peraltro, la norma stessa dell'art. 304 c.p.p., comma 1, c) e c) bis, in una con la conoscenza del dispositivo della sentenza, ad informarle - se sussistessero o meno nel caso concreto i presupposti di cui al citato art. 544 c.p.p., comma 3, in presenza dei quali il giudice si è avvalso del maggior termine in detta norma previsto. Questa Corte richiama anche la recente sentenza della Sezione 2, 30 gennaio 2007, n. 8538, Venosa, la quale ha affermato il principio di diritto che segue: "L'ordinanza con la quale venga disposta, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza non necessita, per la sua adozione, che venga osservato il principio del contraddittorio, atteso che trattasi di un caso di sospensione "ex lege" e che le parti non potrebbero in alcun modo interferire sulla determinazione del tempo richiesto per detta redazione, essendo questa rimessa alla esclusiva valutazione del giudice, non sindacabile ne modificabile neppure da parte del giudice superiore".
Nella motivazione della suddetta sentenza (che concerne, come nel caso che qui occupa, la sospensione dei termini di custodia cautelare, adottata dal giudice dell'appello, in pendenza del termine di giorni 90 stabilito per il deposito della motivazione della sentenza impugnata, con ordinanza deliberata inaudita altera parte che era stata confermata dal Tribunale della libertà) il giudice di legittimità si è motivatamente discostato dall'orientamento giurisprudenziale invocato dall'odierno ricorrente ed ha condivisibilmente affermato che la necessità di un contraddittorio preventivo è insussistente nei casi di cui all'art. 304 c.p., comma 1, caratterizzati dalla assenza di margini discrezionali per la sospensione.
A tale conclusione la Corte è pervenuta rilevando, in primo luogo, che nella sentenza n. 40701, Panella, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ben distinto la sospensione facoltativa, che è caratterizzata dalla particolare complessità del procedimento e non può essere disposta ex officio, occorrendo l'impulso del Pubblico Ministero, da quella necessaria, prevista al comma 1, ove non sussiste invece alcun ambito di discrezionalità: al punto che il provvedimento risulta congruamente motivato mediante il semplice richiamo assertivo al presupposto di legge (Cass., sez. 4, 4 Aprile 2006, numero 15145). In secondo luogo la Corte ha affermato, nella citata sentenza 8538/2007, Venosa, che, se le sentenze n. 25877/2004, Abounneour El Mehdi, e 33876/2006, SH hanno esteso, per contro, il requisito del contraddittorio anticipato anche alla sospensione necessaria, ravvisandovi, del pari, margini di discrezionalità del giudice, legati alla valutazione della particolare complessità della motivazione della sentenza: che sarebbe quindi da verificare, in aderenza al principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., emendato dalla Legge Cost. 23 Novembre 1999, n. 2, nel contraddittorio delle parti, tuttavia tra le due fattispecie non vi è affinità di disciplina, tale da giustificare l'interpretazione estensiva. Invero, mentre nell'ipotesi di sospensione facoltativa ex art. 304 c.p.p., comma 2. In tale ipotesi ciò che deve essere scrutinato, nella piena dialettica processuale, è proprio, in via diretta, il provvedimento di sospensione, e cioè la sussistenza o meno della particolare complessità del procedimento che ne costituisce il presupposto giustificativo, (sicché l'eventuale accoglimento della successiva impugnazione della parte privata nessun'altra conseguenza processuale determina, se non la riduzione o l'elisione radicale della sospensione concessa e, dunque, il mancato prolungamento dei termini di custodia cautelare, restando, per il resto, immutate le modalità di svolgimento del processo in corso), ma non altrettanto si da nell'ipotesi di cui al comma 1, ove l'ancoraggio della sospensione al termine di redazione della sentenza, ordinario o ampliato, ex art. 304 c.p., comma 1, lett. c) e c bis avviene ope legis.
Ammettere, quindi, un sindacato preventivo sul presupposto asseritamente discrezionale della valutazione della particolare complessità della motivazione anche nei casi ex art. 304 c.p.p., comma 1, in esame significherebbe, di fatto, influire sul termine stesso di redazione, così operandosi un'invasione di campo nello stesso jus dicere, di cui senza dubbio la stesura della motivazione costituisce aspetto essenziale e delicatissimo, non soggetto ad interferenze esterne, quale espressione, anch'esso, di un principio di rango costituzionale (art. 111 Cost., comma 6). Orbene - si afferma nella motivazione della sentenza in commento - di tale strappo all'autonomia di giudizio non si riscontra alcun fondamento testuale nella norma processuale in esame;
ne' sarebbe possibile limitarne la portata all'effetto riflesso della durata della sospensione, e dunque alla sola sua durata, in ipotesi giudicata eccessiva, facendo invece salva la proroga del termine disposta per la redazione della sentenza motivata, poiché ciò infrangerebbe l'unità della fattispecie, introducendo un'inammissibile cesura tra due profili temporali che la norma ha invece previsto inscindibili - termine di redazione e termine di sospensione - che simul stabunt, simul cadent, e l'idea che competa alla parte privata di interloquire sulla complessità della motivazione va ben oltre il formale rispetto del principio del contraddittorio, pur nella sua più lata tutela consacrata dall'art.111 Cost., novellato, implicando perfino un sindacato di merito del giudice superiore sui tempi ritenuti congrui per redigerla, suscettibile di tradursi in una riduzione reale del termine ex post, del tutto disarmonica, e senza precedenti, nel sistema di competenze funzionali proprio di uno svolgimento ordinato del processo, a parte il rilevo che siffatto riesame neppure potrebbe essere operato re cognita dal giudice superiore, non partecipe della disamina e della deliberazione e, dunque, nemmeno in grado di apprezzare la reale complessità delle questioni trattate nel segreto inviolabile della Camera di consiglio.
A fronte di tali argomentazioni non può essere condivisa la tesi dell'odierno ricorrente della necessità di un contraddittorio anticipato rispetto all'adozione della ordinanza di sospensione dei termini di custodia anche nella fattispecie ex art. 304 c.p.p., comma 1, in esame, tesi valorizzante alcuni passaggi motivazionali della
sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 40702/2001, Panella, che, ad avviso di questo Collegio non sono, peraltro, utili a sorreggere la dedotta eccezione di nullità dell'ordinanza oggetto del ricorso qui in esame perché emessa al di fuori del contraddittorio delle parti.
Invero, quanto al richiamo al principio fondamentale per cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti in posizione di parità, già sancito dalla L. n. 81 del 1987, art. 2, n. 3 e successivamente costituzionalizzato (art. 111 Cost.), alla luce del quale vanno interpretate le norme del codice di rito penale, e quanto all'affermazione che ogni deroga alla regola suddetta deve essere univoca e, soprattutto, imprescindibilmente determinata da ragioni connesse alla tutela di interessi di maggiore valenza, il che assume peculiare pregnanza in tema di libertà, si deve rilevare che tali richiamo ed affermazione, pur aventi valenza generale, devono pur sempre essere inquadrati nella specifica sedes materiae che era oggetto della citata pronuncia delle Sezioni Unite. La suddetta sentenza è stata pronunciata con riguardo ad una fattispecie di ordinanza sospensiva dei termini di custodia cautelare a causa della particolare complessità del dibattimento (art. 304 c.p.p., comma 2), emessa su richiesta del P.M. fuori udienza ed inaudita altera parte, impugnata con appello a norma dell'art. 310 c.p.p. respinto dal Tribunale con ordinanza gravata di ricorso con il quale era stata dedotta la violazione del citato art. 304 c.p.p., comma 2, per avere il Tribunale ritenuto che, in quella fattispecie,
la sospensione dei termini custodiali potesse essere pronunciata nel giudizio senza sentire la difesa;
pertanto, il quesito sottoposto all'esame delle Sezioni Unite concerneva la possibilità o meno da parte del giudice di adottare il provvedimento di sospensione dei termini della custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento (art. 304 c.p.p., comma 2) in base alla sola richiesta del P.M. (art. 304 c.p.p., comma 3), senza contraddittorio con la difesa, e le diffuse argomentazioni con le quali tali possibilità è stata esclusa dal Giudice di legittimità nella sua più autorevole composizione (il quale ha affermato che, nella fattispecie giuridica e concreta in esame doveva ritenersi sussistente - perché "qualora il giudice abbia a decidere sul un'istanza dell'accusa diretta ad ottenere una decisione che incide sulla posizione dell'imputato, la difesa ha diritto ad essere sentita, sia pure con forme, modalità e conseguenze diverse a seconda delle varie ipotesi verificabili nella realtà processuale;
al contempo ogni deroga alla enunciata regola deve essere univoca, ma soprattutto ed imprescindibilmente determinata da ragioni connesse alla tutela di interessi di maggior valenza: il che ovviamente assume peculiare pregnanza in tema di libertà", diversamente risultando compromessa la direttiva impartita dalla Legge Delega sulla parità di posizione tra accusa e difesa, con problemi di legittimità costituzionale della norma: Cass.29.4.1994 n. 0 1697 RV. 198018 - una nullità che si rifletteva e trasferiva sull'ordinanza di sospensione;
nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p., lett. c), a carattere intermedio soggetta al regime degli artt. 180 e 182 c.p.p., da rilevare o dedurre al più tardi nel giudizio di appello dinnanzi al Tribunale costituito a norma dell'art. 310 c.p.p. (per identica soluzione in tema di proroga:
Cass. 19.7.1997 n. 0000 6 RV. 208163; Cass. 15.9.1995 n. 0 3089 RV. 203199; cit. Cass. 0 4327/95). Orbene, se nel caso sottoposto all'esame delle Sezioni Unite il giudice non aveva consentito al difensore la possibilità di contraddire alla richiesta del Pubblico Ministero, (segnatamente, sul tema della particolare complessità del dibattimento, requisito della sospensione ex art. 304 c.p.p., comma 2, la cui sussistenza è oggetto di una tipica valutazione discrezionale di merito, da congruamente motivarsi, da parte del giudice della richiesta di sospensione davanti al quale ambo le contrapposte parti processuali hanno il diritto di confrontarsi) così avendo quel giudice violato il principio di parità di posizione tra accusa e difesa (formulata dal P.M. la richiesta in questione, il difensore deve essere posto nella condizione di interloquire, assicurandogli, nelle forme ritenute più opportune, la conoscenza della richiesta avanzata dall'Organo dell'accusa, e la possibilità di un congruo esame della medesima, e di una conseguente replica), è di tutta evidenza che quanto appena affermato non può valere in ordine alle diverse ipotesi di sospensione "obbligata" previste nell'art. 304 c.p.p., comma 1, in relazione alle quali difettano sia la richiesta del pubblico ministero (alla quale la difesa deve poter replicare), sia il contenuto valutativo discrezionale dell'ordinanza sospensiva che il giudice "deve" emettere, a tale dovere ben potendo quindi adempiere, di ufficio, senza "udire" ne' l'Accusa ne' la Difesa. E la stessa sentenza delle Sezioni Unite in esame ha evidenziato la sostanziale differenza delle ipotesi di sospensione di cui rispettivamente al primo ed all'art. 304 c.p.p., comma 2, sottolineando, con riguardo alle situazioni previste nel comma 1, sia la mancata previsione di una richiesta del pubblico ministero, sia il fatto che dette situazioni sono obiettivamente rilevabili dal giudice senza margini di discrezionalità, per cui egli procede di sua iniziativa ed è tenuto a pronunciare la sospensione, una volta accertati i dati che la legittimano (per quanto interessa nel ricorso posto all'esame di questo Collegio, unicamente quello dell'essere stato indicato in dispositivo il termine per il deposito della sentenza ex art. 544 c.p.p., comma 3), mentre le cause previste dall'art. 304 c.p.p., comma 2, implicano una valutazione discrezionale e pertanto la decisione è stata ancorata all'impulso del P.M. (Cass. 29.10.1992 n. 0 3390; Cass. 15.3.99 n. 00 596 RV. 213594; Corte Cost. 238/97); per queste ultime (e non, osserva questa Corte, per quelle contemplate nel comma 1) alla istanza del P.M. si pone siccome consequenziale la possibilità di interloquire della difesa, in forza del basilare principio a valenza costituzionale richiamato dalle Sezioni Unite.
Questo Collegio ritiene, dunque, che non sussistano valide ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso, da ultimo, nella vitata sentenza 8558/2007, Venosa, (che concerne, come nel caso che qui occupa, la sospensione dei termini di custodia cautelare, adottata dal giudice dell'appello, in pendenza del termine di giorni 90 stabilito per il deposito della motivazione della sentenza impugnata, con ordinanza deliberata inaudita altera parte che era stata confermata dal Tribunale della libertà), nella quale il giudice di legittimità ha motivatamente ritenuto non condivisibile il diverso orientamento invocato dall'odierno ricorrente, espresso nelle le sentenze n. 25877/2004, Abounneour El Mehdi, e 33876/2006, SH, le quali hanno esteso il requisito del contraddittorio anticipato anche alla sospensione necessaria ex art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c), ravvisando anche in ordine alle ipotesi prevista da tale norma margini di discrezionalità del giudice, legati alla valutazione della particolare complessità della motivazione della sentenza (che sarebbe quindi da verificare, in aderenza al principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., emendato dalla Legge Cost. 23 Novembre 1999, n. 2, nel contraddittorio delle parti) prevista dal citato art. 304 c.p.p., comma 2. In realtà, tra le due fattispecie non vi è affinità di disciplina, tale da giustificare l'interpretazione estensiva;
invero, mentre nell'ipotesi di sospensione facoltativa ex art. 304 c.p.p., comma 2, ciò che deve essere scrutinato, nella piena dialettica processuale, è proprio, in via diretta, il provvedimento di sospensione, e cioè la sussistenza, o no, della particolare complessità del procedimento che ne costituisce il presupposto giustificativo, , non altrettanto si da nell'ipotesi di cui al comma 1, ove l'ancoraggio della sospensione al termine di redazione della sentenza, ordinario o ampliato, ex art. 304 c.p., comma 1, lett. c) e c) bis avviene ope legis;
donde la insussistenza della necessità di un contraddittorio preventivo nei casi di cui all'art. 304 c.p., comma 1, caratterizzati dalla assenza di margini discrezionali per la sospensione. E nella citata n. 40701, Panella, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ben distinto la sospensione facoltativa, che è caratterizzata dalla particolare complessità del procedimento e non può essere disposta ex officio, occorrendo l'impulso del Pubblico Ministero, da quella necessaria, prevista al comma 1, ove non sussiste invece alcun ambito di discrezionalità, al punto che il provvedimento risulta congruamente motivato mediante il semplice richiamo assertivo al presupposto di legge (Cass., sez. 4, 4 Aprile 2006 numero 15145). La correttezza dell'orientamento interpretativo qui condiviso non può dirsi infirmata dal rilievo del ricorrente secondo cui, ove si ritenga (come qui si ritiene) che il giudice dell'appello nel procedimento di cognizione sia chiamato esclusivamente a verificare (nei casi di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, lettere c e c bis) che sia stato indicato, nel dispositivo della sentenza impugnata, il maggior termine per il deposito, il difensore nulla potrebbe opporre, in sede di appello cautelare contro l'ordinanza di sospensione, a quanto formalmente rappresentato nella medesima, tranne che in casi di scuola di ben rara possibile verificazione.
Tale argomento, per quanto suggestivo, non può essere ritenuto dirimente perché - a prescindere dall'ovvia considerazione che i limiti della censura dell'impugnante non possono che essere rapportati al tema del decidere in relazione alla specifica natura del singolo istituto processuale ed alla ratio ad esso sottesa - va rilevato che, se l'appello è previsto in via onnicomprensiva per tutte le ordinanze rese in materia di misure cautelari personali, e se tale mezzo di impugnazione trova, in subiecta materia, il suo ambito elettivo di esperibilità in ordine al provvedimento discrezionale di sospensione di cui all'art. 304 c.p.p., comma 2, non per questo resterebbe a priori inapplicabile sotto il profilo della concreta utilità avverso l'ordinanza di sospensione necessaria, pur restando confinato ad ipotesi senza dubbio residuali, ma non irreali, quale ad esempio quella di una sospensione correlata ad un termine di stesura della sentenza motivata abnorme o praeter legem. In definitiva, per le ragioni che sono state sin qui esposte, questo Collegio ritiene che debba essere condiviso e ribadito il principio di diritto secondo cui, qualora - come nella specie - si verta in tema di un provvedimento sospensivo del decorso dei termini di custodia cautelare che il legislatore esige venga adottato, con ordinanza appellabile, automaticamente, e senza necessità di richiesta del Pubblico Ministero (confinata normativamente con riguardo alla sola fattispecie prevista nel comma 2 della norma), in conseguenza del solo fatto che il giudice il quale ha emesso la sentenza ha indicato nel dispositivo della medesima il maggior termine per il deposito previsto dall'art. 544 c.p.p., comma 3, e si tratti, pertanto, di un provvedimento che non ha alcuna connotazione di discrezionalità, bensì un carattere meramente ricognitivo della sussistenza del suddetto presupposto di fatto (del resto, ben noto alle parti processuali in quanto emergente dal dispositivo della sentenza stessa), non vi è ragione alcuna per ritenere la necessità di un contraddittorio preventivo, difettando la materia stessa di un possibile conta dicere (assente una richiesta del pubblico ministero cui replicare da parte del difensore).
Pertanto si deve ritenere che l'ordinanza appellata nel caso di specie sia stata correttamente emessa dalla Corte territoriale ex officio e senza avere assicurato alle parti la possibilità di un contraddittorio preventivo, non ricorrendo, dunque, la dedotta nullità d'ordine generale ed a regime intermedio di cui all'art. 178 c.p.p., lettera c), che si configura in caso di inosservanza di disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nullità che è stata, dunque, correttamente esclusa nell'ordinanza gravata di ricorso nella quale il Tribunale - dopo avere affermato che la questione del mancato rispetto del contraddittorio, non dedotta nell'atto di appello proposto ex art. 310 c.p.p. ma soltanto in sede della seguita udienza camerale, doveva essere comunque esaminata dal giudice dell'appello de liberiate in quanto relativa a punto "inscindibilmente connesso a quelli dedotti con i motivi contestuali alla impugnazione" (motivazione non inesatta ex se ma superata dal rilievo che, essendo stata dedotta tempestivamente una nullità qualificabile, ove sussistente, come di tipo intermedio, la stessa era comunque rilevabile e deducibile a norma del comma 2, ipotesi seconda, del codice di rito) - ha motivatamente escluso la necessità del contraddittorio preventivo all'emissione dell'appellata ordinanza sospensiva.
Da quanto sin qui ritenuto emerge la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente per asserito contrasto dell'art. 301 c.p.p., comma 1, con i disposti dell'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2, "nella parte in cui non prevede che l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare debba essere emanata previa audizione del difensore dell'imputato detenuto"; è evidente, infatti, che la norma denunciata sotto il citato profilo non collide ne' con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., comma 1, non riservando un diverso trattamento in relazione a situazioni omologhe, ne' con il principio di inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento sancito dal secondo comma della Carta costituzionale, dal momento che, in relazione alla più volte evidenziata peculiarità dell'istituto in questione, concernente un provvedimento "dovuto" in presenza di un fatto oggettivamente non opinabile ma unicamente riscontrabile ictu oculi, il legislatore ha legittimamente e ragionevolmente ritenuto di assicurare l'esercizio del diritto di difesa mediante il ricorso all'appello ex art. 310 c.p.p. avverso un provvedimento di sospensione avente natura meramente ricognitiva di una circostanza nota al difensore, ne', infine, con il principio secondo il quale ogni "processo" si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost., comma 2, comma aggiunto dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, art. 1), considerato che , da un lato la natura delle previsioni di cui alla norma denunciata è tale da non postulare, prima ancora della necessità, la esistenza della materia stessa di un contraddittorio preventivo, e, dall'altro, che (non prevista una richiesta del pubblico ministero sulla quale il giudice debba pronunciarsi) le parti processuali si trovano in una condizione di perfetta parità, venendo l'ordinanza di sospensione emessa ex officio e senza che nessuna delle parti medesime debba essere sentita dal giudice.
Non pare fuor di luogo ricordare anche che la Corte costituzionale, nel dichiarare, con sentenza 19 giugno 1997, n. 328, la infondatezza, con riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., della la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 c.p.p., comma 3, nella parte in cui esclude poteri d'ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare nella fase dibattimentale, ha richiamato il disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, sottolineando come la sospensione prevista da tale norma consegua pressoché di diritto al verificarsi degli eventi da essa indicati e senza che venga richiesta alcuna iniziativa del pubblico ministero, sicché il relativo provvedimento viene ad assumere i connotati dell'atto vincolato in presenza delle condizioni previste dalla legge, a differenza di quanto attiene alla previsione dell'art. 304 c.p.p., comma 2 (la quale deriva da situazioni oggettive (particolare complessità del dibattimento) che devono essere verificate dal giudice, cosicché il provvedimento emesso in tale secondo caso rientra nel novero di quelli a discrezionalità vincolata, si da rendere necessaria un'apposita richiesta del pubblico ministero;
a fronte di tale differenza si spiega (osserva questa Corte) perché nel caso di cui al secondo comma della norma in esame la decisione va adottata nel contraddittorio delle parti, poste su di un piano di parità (pubblico ministero richiedente), a differenza di quanto si da in ordine ai casi di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, che postulano un'indagine meramente ricognitiva di condizioni fattuali, non discrezionalmente valutabili, presenti le quali la sospensione dei termini di custodia cautelare deve essere eo ipso disposta. Va ora preso in esame il motivo con il quale è stato dedotto il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con il ricorso nella parte in cui questa ha disatteso la censura mossa, con l'atto di appello ex art. 310 c.p.p., di vizio di motivazione del provvedimento sospensivo dei termini di custodia cautelare. Il ricorrente ha affermato:
1) che la sospensione è stata disposta per una causa estranea a quelle tassativamente previste, in violazione del principio di stretta legalità in materia di limitazione della libertà personale (art. 13 cost.), in quanto la motivazione del provvedimento sospensivo adottato dalla Corte territoriale, "affatto edotta delle cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p., comma 1" sarebbe costituita proprio da quelle affermazioni (concernenti disordini organizzativi dell'Ufficio giudiziario e carichi di lavoro, cui l'imputato è del tutto estraneo) che il Tribunale avrebbe strumentalmente rimosso sulla base della ritenuta loro ultroneità;
2) che il mero richiamo, in esordio, nell'ordinanza appellata, all'art. 303 c.p.p. e art. 304 c.p.p., comma 1, senza specificazione del loro contenuto mediante indicazione delle ragioni che il comma terzo dell'art. 544 c.p.p., pone a base del previsto differimento del termine per la redazione dei motivi della sentenza non può soddisfare l'obbligo motivazionale, mentre il richiamo operato dal Tribunale al contenuto motivazionale minimo richiesto dall'ordinanza di sospensione de qua, con citazione della sentenza della Suprema Corte Ventrici sopra citata, "prova troppo". Secondo il ricorrente si deve infatti ritenere, anche sulla base di detta decisione del giudice di legittimità, che l'indirizzo della Suprema Corte converga nel richiedere, quale contenuto motivazionale minimo della suddetta ordinanza, che il giudice richiami tutte e sole le disposizioni normative che alla sospensione dei termini facciano riferimento, almeno tramite parafrasi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, in modo da esplicitare, anche nella prospettiva di un controllo avanti il giudice dell'impugnazione, quale delle ipotesi normativamente previste il giudice abbia ritenuto ricorrere nel caso concreto. In sostanza, ad avviso del ricorrente, il giudice che dispone la sospensione deve dar conto - e ciò con più esaustiva motivazione qualora esso sia diverso da quello che ha reso la sentenza di condanna nel merito (in quanto la mancata partecipazione al giudizio sulla regiudicanda ed alla stesura della sentenza di merito priva il dato normativo di quella presunzione di corrispondenza ai fatti che deriva al giudice dalla personale percezione dei motivi posti a base del deposito differito della motivazione) - di avere operato il controllo sulla sussistenza di uno dei presupposti che, per relationem, l'art. 304 c.p.p., pone come condizione di legittimità della sospensione dei termini custodiali, soltanto in questi termini potendosi ritenere legittima quella che l'ordinamento ammette quale eccezionale causa di (ulteriore) restrizione della libertà personale dell'imputato prima della condanna definitiva, e soltanto opinando in tal senso detta causa è distinguibile dall'automatismo che contrassegna il meccanismo di cui all'art. 297 c.p.p., comma 4. Il suddetto motivo è infondato in ogni sua articolazione. Va osservato, per quanto concerne l'argomentazione del ricorrente sopra riassunta sub 1), che il Tribunale, giudice del suddetto appello, ha congruamente motivato in ordine alla irrilevanza dell'affermazione concernente la data di assegnazione del fascicolo processuale del processo di appello nei confronti dell'VI alla Sezione della Corte territoriale ed al pesante carico delle udienze programmate, rilevandone la totale estraneità all'istituto di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1; è invero evidente che le affermazioni della Corte territoriale censurate, estranee alla materia del decidere, e pertanto danti luogo ad un vizio di manifesta illogicità di motivazione o di mancanza della stessa ove poste, da sole, a sostegno della pronuncia di sospensione, non possono (proprio in quanto tali, come ritenuto dal Tribunale) inficiare un diverso e corretto passaggio motivazionale contenuto nel provvedimento appellato.
Il Tribunale - e qui si passa all'esame del profilo di censura di cui sub 2) - ha anche correttamente motivato in ordine alla ritenuta sufficienza e puntualità, invece, del richiamo normativo alla fattispecie normativa interessata, in quanto tale richiamo da conto della ragione giuridica della disposta sospensione "necessaria" e costituisce, quindi, motivazione sufficiente (non infirmata, come già si è detto, da quelle enunciazioni che giustamente sono state giudicate del tutto fuori tema dal giudice dell'appello cautelare) del provvedimento adottato, posto che la natura meramente dichiarativa e l'automaticità del provvedimento de quo si riflettono sulla sua motivazione minima richiesta, non essendo in sostanza esigibile altra motivazione se non quella costituita dal riferimento, anche attraverso il mero richiamo alla normativa applicata, alla sospensione del termine custodiale e al dato fattuale della fissazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Il Tribunale ha citato, a sostegno dell'affermazione che precede, la sentenza della Sezione 4 di questa Corte 4 aprile 2006, Ventrici, rv. 233966, ed ha concluso sul punto affermando che le indicazioni necessarie sono puntualmente contenute nel provvedimento impugnato, adottato con riferimento alla norma dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e con riferimento ai giorni stabiliti dal GIP per il deposito della sentenza (90 gg.) in modo aderente alle incontestate risultanze documentali in atti.
Del tutto infondatamente il ricorrente trae dalla massimazione della suddetta sentenza ("Il provvedimento di sospensione di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza esige solo, come motivazione, il richiamo del disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c) e dell'art. 544 c.p.p., comma 3, in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e correlativamente la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare - complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e la gravità delle imputazioni - senza alcuna necessità di ulteriore esplicitazione da parte del giudice), l'assunto che dalla medesima si trarrebbe la necessità di una motivazione ulteriore rispetto a quella consistente nel mero richiamo alla norma processuale applicata, assunto smentito sia dal tenore letterale della massima sopra riportata, sia dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ha natura essenzialmente dichiarativa e pertanto non esige altra motivazione che il richiamo all'art. 304 c.p.p. e art. 544 c.p.p., comma 3, in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione del termine massimo di custodia cautelare dell'imputato. Così Cass. Sez. 4, 30 novembre 2004, n. 6695, Mignozzi, la quale ha, in risposta al motivo con il quale il ricorrente aveva dedotto la insussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) dei termini di custodia cautelare adottata dal giudice dell'appello, stante l'assenza di ogni oggettiva complessità del procedimento cui si riferiva la sentenza in questione, affermato altresì che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, 15.7.2003, dep. 23.9.2003 n. 36396 rv. 226836;
Sez. 4, sentenza n. 5288 del 10/02/2004, Cc. 12/12/2003 n. 02351 Rv. 227091), il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ha natura essenzialmente dichiarativa e pertanto non esige altra motivazione che il richiamo all'art. 304 c.p.p. e art. 544 c.p.p., comma 3, in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione del termine massimo di custodia cautelare dell'imputato, affermazione anche in quella sede ritenuta totalmente condivisibile e pacifica, tale da non necessitare di alcuna precisazione.
Nello stesso senso si sono espresse, tra le altre, Cass. Sez. 1, 27 ottobre 1999, n. 5940, Medici ("Il provvedimento di sospensione dei termini custodiali durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza non esige altra motivazione che il richiamo del disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e dell'art. 544 c.p.p., comma 3, in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice") e (vedasi in motivazione), Cass. Sez. 3, 15 luglio 2003, n. 36396, Ait Abdelmark Hassan. In realtà la censura sul punto è legata alla tesi - la cui infondatezza è stata sopra evidenziata - secondo la quale, nell'emettere l'ordinanza sospensiva dei termini di custodia ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c), il giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza dovrebbe non già limitarsi a constatare la circostanza oggettiva che nel dispositivo della sentenza stessa è stata fatta indicazione del maggior termine di deposito ex art. 544 c.p.p., comma 3, bensì controllare anche se nella specie ricorressero in concreto i presupposti legittimanti tale indicazione.
Nel caso di specie il Tribunale ha affermato, senza incorrere nel vizio di legittimità dedotto, la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 310 c.p.p., per essere stato 'operato il richiamo all'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c) (anche se, osserva questa Corte, trattandosi di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato sarebbe stata piu' propriamente da richiamare la lettera c) bis c.p.p., peraltro identica alla prima nella sua formulazione, riferita esclusivamente al maggior termine di cui all'art. 544 c.p.p.) ed al termine di 90 giorni "stabiliti dal GIP per il deposito della sentenza" (con evidenziazione, pertanto, della fattispecie prevista dal citato art. 544 c.p.p., comma 3). Infine, non è fondato l'assunto del ricorrente secondo cui, seguendo la interpretazione resa nella sentenza oggetto del presente ricorso, si accederebbe ad un automatismo che sarebbe indistinguibile da quello che caratterizza il meccanismo di cui all'art. 297 c.p.p., comma 4. Sembra evidente, invero, la sostanziale diversità della norma da ultima richiamata, a tenore della quale "Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303 c.p.p., comma 4" ("Termini di durata massima della custodia cautelare") - norma, quest'ultima, la quale, inserita bel capo 5 ("Estinzione delle misure" dispone, dopo avere disciplinato nei commi precedenti i casi di estinzione dei termini di custodia cosiddetti "di fase" che "La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305 c.p.p., non può superare" i termini in essa indicati - ed il disposto dell'art. 304 c.p.p., ("Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare") il quale, nel prevedere, nei commi 1, 2 e 4, i casi di sospensione dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., va invece riferito, nel proprio comma 1, lettere c) e c) bis (che qui interessano), anche ai termini di fase, e della durata complessiva della custodia cautelare non si occupa se non laddove dispone, nel comma 6, che, per effetto delle disposte sospensioni, la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3, senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lettera b), numero 3 bis, detta durata non può superare "i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza", precisando, nel successivo comma 7, che "Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)".
Di conseguenza non può ritenersi fondato l'assunto che - a seguire l'interpretazione dell'ordinanza impugnata per la quale il giudice, nel disporre la sospensione a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lettera c), avesse solo il compito di constatare che la sentenza di condanna, emessa nei confronti di un soggetto sottoposto a misura cautelare, è stata depositata previa indicazione dei maggiori termini per il deposito previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3 - la norma processuale de qua sarebbe inutiliter data dal momento che già l'art. 297 c.p.p., comma 4 dispone che, nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto, tra l'altro dei tempi impiegati "per la deliberazione" (il che, osserva questo Collegio, non equivale a " per il deposito) " della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni", peraltro "solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303 c.p.p., comma 4". Per le sin qui esposte ragioni il ricorso dell'VI deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Risultando il ricorrente tuttora detenuto nel procedimento penale de quo, la Cancelleria di questa Corte provvedere alla comunicazione prevista dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007