Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2007, n. 42703
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Sentenza 28 giugno 2007

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., per il presunto contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione dei motivi della sentenza, debba essere emanata previa audizione del difensore dell'imputato detenuto, atteso che il presupposto di tale provvedimento è diverso da quello preso in considerazione dal secondo comma dello stesso art. 304, trattandosi di provvedimento meramente ricognitivo di una circostanza nota allo stesso difensore, e la cui adozione avviene nel rispetto di una condizione di perfetta parità tra le parti.

Il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza non necessita per la sua adozione della previa instaurazione del contraddittorio, riguardando una decisione caratterizzata dall'assenza di margini discrezionali e per la quale la legge processuale non richiede espressamente il ricorso al rito camerale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2007, n. 42703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42703
    Data del deposito : 28 giugno 2007

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