Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
L'ordinanza sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale, e può essere emessa successivamente alla lettura del dispositivo, anche da parte del giudice dell'impugnazione a seguito della trasmissione degli atti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2003, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 12/12/2003
1. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 2351
3. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 037971/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO EL, n. a Torino il 25-7-1975;
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Torino in data 4-6-2003;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in Udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Federico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
ON EL ricorre per Cassazione avverso la prefata ordinanza che ha respinto l'appello da lui proposto nei confronti, dell'ordinanza emessa l'8/4/03 dalla Corte di Appello che aveva sospeso i termini massimi di custodia cautelare di fase ai sensi dell'art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p., deducendo la mancanza e contraddittorietà della motivazione legata alla errata interpretazione dell'art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p. in combinato dispositivo interpretativo con le lett. a) e b) dell'art. 304 comma 2, art. 297 co. 4, art. 178 lett. b) c.p.p. in quanto l'ordinanza impugnata avrebbe proposto un'interpretazione del suddetto art. 304 - in ordine alla ricorrenza dei presupposti sospensivi di cui al comma 1 - del tutto contraria alla lettera della norma stessa. Sostiene, infatti, il ricorrente che l'ipotesi sospensiva di cui all'art. 304 c. 1 lett. c) c.p.p. (sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 commi 2 e 3) non presuppone un provvedimento obbligatorio automatico, bensì una valutazione discrezionale che non può essere di per sè legata alla durata del tempo necessario per la motivazione che non può che competere al giudice che ha pronunciato la sentenza e non già a quello d'appello.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, non può muoversi all'ordinanza gravata alcuna doglianza sia in ordine all'interpretazione dell'art. 304 c. 1 c.p.p. che in ordine all'impianto motivazionale che sorregge tale interpretazione. Infatti, come ha correttamente rilevato il Tribunale del Riesame di Milano, la stessa lettera del primo comma dell'art. 304 c.p.p. ("I termini........... sono sospesi") se rapportata a quella del secondo comma della norma medesima ("I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi....") sta a dimostrare che per i casi di cui al citato comma 1 la sospensione non è fondata affatto su una valutazione discrezionale del giudice, posto che, a differenza di quelli di cui al successivo comma 2, nei casi predetti si è messi di fronte a situazioni del tutto oggettive che, una volta verificatesi in concreto, postulano la sospensione dei termini, con conseguente natura meramente dichiarativa e ricognitiva del provvedimento dispositivo della sospensione.
La conferma della correttezza di siffatta interpretazione si rinviene d'altronde nella disposizione ci cui al comma 3 dello stesso art. 304 c.p.p., che prevede appunto la richiesta del P.M. per l'applicazione della sospensione nei soli casi contemplati nel comma 2, in cui effettivamente la sospensione postula una valutazione discrezionale, ma non in quelli di cui al comma 1 ove - come detto - la sospensione dei termini o opera de jure.
Corollario delle considerazioni che precedono è che anche al giudice di appello debba riconoscersi la facoltà di disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario al deposito della motivazione della sentenza di primo grado (art. 544 commi 2 e 3 c.p.p.) nel caso in cui non vi abbia provveduto il primo giudice in sede di pronuncia di condanna. In quest'ultimo senso si è del resto pronunciata in modo maggioritario anche la giurisprudenza di questa S.C. (v. da ultimo sent. 22-11-2000, Cadiri, rv. 217.486, in cui sono riaffermati i principi secondo cui, da una parte, l'ordinanza, sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza non implica alcuna valutazione, discrezionale, secondo quanto sopra considerato, e dall'altra la sua emissione, successivamente alla lettura del dispositivo, anche da parte del giudice, dell'impugnazione a seguito della trasmissione atti ex art. 590 c.p.p.). Giustamente, poi, il Tribunale del riesame ha sottolineato come l'unico giudice effettivamente interessato alla sospensione de qua, e quindi motivato alla sua dichiarazione, non possa che essere quello dell'impugnazione, ove si consideri che i termini di fase diminuiti del periodo di tempo necessario per la redazione dei motivi della sentenza di condanna di primo grado sono proprio quelli della fase dell'appello, per cui il giudice dell'appello non può non avere un interesse preminente a recuperare quel periodo di tempo aggiungendolo a quello restante per la pronuncia della decisione di sua spettanza.
A nulla rileva che il giudice di prime cure abbia, pronunciato un provvedimento di libertà determinando il termine finale della custodia cautelare attraverso un "ordine di liberazione provvisorio":
giustamente al riguardo l'ordinanza gravata ha osservato come il provvedimento in questione non possa che acquistare una mera valenza di indicazione alla competente Autorità carceraria del giorno in cui dovrebbe avvenire la scarcerazione dell'interessato in assenza di cause impeditive all'esecuzione della scarcerazione medesima, ma non possa pretendere di fissare in maniera inderogabile il termine di una fase (quella dell'impugnazione) che non appartiene più alla sua competenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 D.a. del Cpp.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004