Sentenza 3 ottobre 2000
Massime • 1
L'ordinanza che sospende i termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione di motivi della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale e può essere emessa, successivamente alla lettura del dispositivo, anche da un giudice diverso, in senso fisico e processuale, quale il giudice dell'impugnazione a seguito di trasmissione degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2000, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO - Presidente - del 03/10/2000
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 3585
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 5024/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Cadiri Gaetano, n. a Lentini il 4.12.1951;
avverso l'ordinanza in data 16.11.1999 del Tribunale di Catania;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in fatto e diritto
La Corte di assise di Siracusa, nell'emettere in data 27.11.1998 sentenza di condanna del Cadiri Gaetano alla pena di nove anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., fissava il termine di novanta giorni per la sentenza della motivazione, senza disporre alcunché in ordine alla sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere durante il periodo di redazione della motivazione.
A tanto provvedeva la Corte di assise di appello di Catania con ordinanza del 14 luglio 1999, confermata il 16.11.1999 dal Tribunale di Catania in sede di appello.
Ricorre il Cadiri denunciando il vizio della motivazione in relazione agli art. 304, 1^ comma, lett. c), 279 c.p.p. e 91 disp. Att. dello stesso codice sul rilievo che la competenza ad emettere il provvedimento sospensivo, giustificato dalla specifica esigenza di redazione della motivazione, spetta al giudice che ha pronunciato relativa sentenza.
La censura è infondata, risultando il provvedimento impugnato conforme al prevalente indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, secondo cui nell'ipotesi di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti per la redazione della sentenza (art. 304, 1^ comma, lett. c) del codice di rito) nessuna valutazione discrezionale appartiene al giudicante e la relativa ordinanza - adattabile sempreché non siano venuti a scadere nel frattempo i termini di durata massima della custodia cautelare - assume valenza puramente dichiarativa. Ne consegue che la stessa non deve essere necessariamente pronunciata contestualmente al dispositivo della sentenza predetta, ma anche in un momento successivo da un giudice diverso, non soltanto in senso fisico ma anche processuale, qualora competente al riguardo sia il giudice dell'impugnazione a seguito della trasmissione degli atti (cfr. Cass. 19.2.96 Gueli;
14.5.97 Casano;
13.7.98 Gaddi;
4.2.99 Ricci).
Il ricorso, deve, quindi, essere rigettato, con conseguente onere delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà a termini dell'art. 94, 1ter, disp. Att. c.p.p. poiché al presente provvedimento non segue la liberazione del Cadiri.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000