Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2000, n. 163
CASS
Sentenza 11 gennaio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La circostanza che l'art. 304, comma terzo, cod. proc. pen., in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, non preveda, a differenza di quanto dispone l'art. 305, stesso codice in tema di proroga di quei termini, che sia sentito il difensore, non può essere intesa come possibilità che il procedimento per l'adozione del relativo provvedimento si svolga senza la sua partecipazione, e trova la sua spiegazione nel fatto che la prima norma si riferisce alla fase del giudizio, nella quale la partecipazione della difesa è obbligatoria e pertanto è assicurata la presenza del difensore, mentre la seconda norma si riferisce alla fase delle indagini preliminari, nella quale la partecipazione del difensore non è costante e deve essere assicurata di volta in volta, allorché il giudice è chiamato a decidere. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, ove la richiesta del P.M. di sospensione dei termini di custodia venga avanzata in udienza pubblica, in tale sede può aver luogo l'audizione del difensore, mentre, qualora la richiesta venga formulata nell'intervallo tra un'udienza e l'altra, il contraddittorio deve essere assicurato o riservando l'audizione del difensore e la decisione nella prima udienza utile, oppure fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 127 cod. proc. pen.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2000, n. 163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 163
    Data del deposito : 11 gennaio 2000

    Testo completo