Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 1
La circostanza che l'art. 304, comma terzo, cod. proc. pen., in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, non preveda, a differenza di quanto dispone l'art. 305, stesso codice in tema di proroga di quei termini, che sia sentito il difensore, non può essere intesa come possibilità che il procedimento per l'adozione del relativo provvedimento si svolga senza la sua partecipazione, e trova la sua spiegazione nel fatto che la prima norma si riferisce alla fase del giudizio, nella quale la partecipazione della difesa è obbligatoria e pertanto è assicurata la presenza del difensore, mentre la seconda norma si riferisce alla fase delle indagini preliminari, nella quale la partecipazione del difensore non è costante e deve essere assicurata di volta in volta, allorché il giudice è chiamato a decidere. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, ove la richiesta del P.M. di sospensione dei termini di custodia venga avanzata in udienza pubblica, in tale sede può aver luogo l'audizione del difensore, mentre, qualora la richiesta venga formulata nell'intervallo tra un'udienza e l'altra, il contraddittorio deve essere assicurato o riservando l'audizione del difensore e la decisione nella prima udienza utile, oppure fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 127 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2000, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 11/01/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 163
3. Dott. DUBOLINO PIETRO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " n. 33850/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL UC n. il 02.08.1971
avverso ordinanza del 24.02.1999 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRASSO Antonio Inammissibilità OSSERVA IN FATTO
Con ordinanza del 24-2-1999 il Tribunale di Milano confermava - quale Giudice di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. - il provvedimento con il quale la Corte di Assise di Appello di Milano il 21-12-1998 aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per AL UC, ai sensi dell'art. 304 co. 2 c.p.p. Rigettando l'appello proposto, il Tribunale rilevava che correttamente il giudice a quo aveva ritenuto non necessaria la fissazione di un'udienza camerale, con la partecipazione del difensore, per la decisione sulla richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare;
riteneva, inoltre, sussistente il requisito della particolare complessità del dibattimento, poiché a seguito di un duplice annullamento delle precedenti sentenze era stato necessario ripetere l'istruzione testimoniale e svolgere ben quattro perizie.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso l'AL, tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. - per nullità del provvedimento di sospensione dei termini di custodia per violazione del contraddittorio - e con il secondo motivo il vizio motivazionale, relativamente alla ritenuta particolare complessità del dibattimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo. L'art. 304 comma 3 c.p.p. stabilisce che la sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dal comma 2 "è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310". Il predetto articolo non prevede che sia sentito il difensore, come invece è stabilito, per il caso analogo di proroga dei termini di custodia cautelare, dall'art. 305 c.p.p. La diversità della normativa non può significare - come ritenuto nel provvedimento impugnato - che per la sospensione ex art.304 co. 2 c.p.p. il legislatore noli abbia ritenuto necessario che sia sentito il difensore, trovando invece spiegazione nel fatto che il predetto comma 2 attiene alla sospensione dei termini nella fase del giudizio, cioè in una fase in cui è prevista la partecipazione obbligatoria della difesa e pertanto è assicurata la presenza del difensore, oltre che del pubblico ministero, e la possibilità per tutte le parti di interloquire su ogni questione che debba essere decisa dal giudice. Del tutto superfluo, quindi, sarebbe stato prevedere espressamente l'obbligo di sentire il difensore;
obbligo che invece il legislatore ha dovuto stabilire per la proroga dei termini ai sensi dell'art. 305 c.p.p., poiché detta proroga attiene alle indagini preliminari, cioè ad una fase in cui la partecipazione del difensore non è costante e dev'essere quindi assicurata di volta in volta, quando il giudice è chiamato a decidere.
L'interpretazione dell'art. 304 c.p.p. adottata dal giudice a quo comporta grave compromissione del diritto di difesa, che si verifica proprio nel corso del dibattimento, cioè laddove il predetto diritto ha la sua massima espressione e garanzia, e in violazione del principio di cui all'art. 2 n. 3) della legge delega n. 81/1987 - che assicura la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità - e dell'art. 478 c.p.p.. che prevede la discussione delle parti prima della decisione del giudice su tutte le questioni incidentali.
È insegnamento della Corte Costituzionale (cfr., per tutte, C. Cost. 26 maggio 1994, n. 219) che il diritto di difesa può essere limitato soltanto dalla necessità di evitare che siano compromesse esigenze processuali prioritarie, vanificabili per loro natura dal contraddittorio anticipato, come per i provvedimenti "a sorpresa". Per la sospensione dei termini di custodia cautelare nulla osta alla preventiva audizione del difensore, la cui rilevanza appare particolarmente evidente, nel caso di sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 304 c.p.p.. in relazione alla valutazione, ampiamente discrezionale, che il giudice è chiamato a compiere circa la particolare complessità del dibattimento, con effetti potenzialmente dannosi per l'imputato e conseguenti a una situazione indipendente da comportamenti ostruzionistici o dilatori dello stesso imputato o del suo difensore;
effetti particolarmente gravi alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha ritenuto che la sospensione possa essere disposta anche per gli intervalli tra un'udienza e l'altra, cioè per i cosiddetti "tempi morti" (Sez. Un., sent. n. 17 del 19-6-1996 e sent. n. 20 del 1^-10-1991). L'audizione del difensore potrà avere luogo in pubblica udienza, se in tale sede è avanzata la richiesta del P.M.; se, per contro, tale richiesta è avanzata nell'intervallo tra un'udienza e l'altra, contraddittorio dovrà essere assicurato - in mancanza di espresse disposizioni normative - nelle forme più celeri, cioè riservando l'audizione del difensore e la decisione alla successiva udienza pubblica oppure fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 127 c.p.p. La mancata audizione del difensore costituisce causa di nullità di ordine generale e a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., attenendo a disposizioni relative a diritti fondamentali della difesa e quindi all'assistenza dell'imputato. Detta nullità è stata tempestivamente dedotta, con l'appello ai Tribunale per il Riesame, allorché l'interessato ne è venuto a conoscenza mediante la notifica dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella della Corte di Assise di Appello di Milano in data 21-12-1998. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000