Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 6695
CASS
Sentenza 30 novembre 2004

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La sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304 comma primo lett. c) cod. proc. pen., per il tempo previsto per la stesura ed il deposito della motivazione particolarmente complessa della sentenza del giudice di primo grado, va computata con riferimento al termine indicato nel dispositivo a norma dell'art. 544 comma terzo cod. proc. pen., essendo irrilevante l'avvenuto deposito della sentenza prima della scadenza fissata; infatti, è dal termine indicato nel dispositivo e non dalla effettiva data di deposito, che decorrono i termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 6695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6695
    Data del deposito : 30 novembre 2004

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