Sentenza 30 novembre 2004
Massime • 1
La sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304 comma primo lett. c) cod. proc. pen., per il tempo previsto per la stesura ed il deposito della motivazione particolarmente complessa della sentenza del giudice di primo grado, va computata con riferimento al termine indicato nel dispositivo a norma dell'art. 544 comma terzo cod. proc. pen., essendo irrilevante l'avvenuto deposito della sentenza prima della scadenza fissata; infatti, è dal termine indicato nel dispositivo e non dalla effettiva data di deposito, che decorrono i termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 6695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6695 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/11/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 2127
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 019632/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ FA, N. IL 17/12/1965;
avverso ORDINANZA del 18/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. IACOVIELLO Francesco per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OZ EF ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza 18.5.2004 del Tribunale della libertà di Milano, reiettiva dell'appello dal medesimo presentato nei confronti dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano aveva disposto la sospensione ex art. 304, co. 1, lett. c), c.p.p. dei termini di custodia cautelare in relazione al tempo che il giudice di primo grado aveva fissato per la stesura della motivazione della sentenza.
A sostegno dello stesso ha dedotto i seguenti motivi: 1) insussistenza dei presupposti per la detta sospensione, stante l'assenza di ogni oggettiva complessità del procedimento cui si riferiva la sentenza in questione;
2) errata applicazione della norma in quanto la sospensione doveva in ogni caso essere rapportata al tempo che il magistrato aveva effettivamente impiegato per la redazione della sentenza (7 giorni) e non a tutto il periodo indicato per la stesura della motivazione (45 giorni). In via subordinata, eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 304, co. 1, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 13 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice possa sospendere i termini di fase di custodia cautelare unicamente per il periodo di tempo effettivamente utilizzato per la stesura della motivazione. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Osserva preliminarmente il Collegio, pur trattandosi di questione non eccepita dalla parte, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene (sez. 3^ 15.7.2003, dep. 23.9.2003 n. 36396 rv. 226836; 21 gennaio 1999, n. 569, dep. 20 febbraio 1999 Lanzino, rv. 212631) che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere emesso anche dal giudice dell'appello.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte si è già da tempo espressa (sez. 3^ 15.7.2003, dep. 23.9.2003 n. 36396 rv. 226836; sez. 4^ sentenza n. 5288 del 10/02/2004, Cc. 12/12/2003 n. 0 2351 Rv. 227091) nel senso che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ha natura essenzialmente dichiarativa e pertanto non esige altra motivazione che il richiamo agli articoli 304 e 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione del termine massimo di custodia cautelare dell'imputato; trattasi di affermazione totalmente condivisibile e pacifica, che non necessita di alcuna precisazione. Quanto invece al computo del periodo di sospensione, non può essere condivisa la soluzione cui è pervenuta la sezione 6^ con la sentenza n. 47803 del 15/12/2003, Cc. 17/11/2003, n. 01852 Rv. 228445, secondo cui la sospensione deve avere la minor durata del tempo in concreto impiegato dal giudice, quando il deposito della sentenza intervenga prima della scadenza del termine fissato. Al riguardo è sufficiente osservare, seguendo le corrette valutazioni del provvedimento impugnate, che ciò che rileva ai fini della durata della sospensione è il termine ex art. 544, co. 3, c.p.p., indicato nel dispositivo della sentenza e non il tempo effettivamente impiegato per il deposito della motivazione. E ciò in quanto è dal termine indicato in sentenza, e non dalla effettiva data di deposito, che dipendono, quanto ad entità e decorrenza, i termini di impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p. e la connessa loro incidenza sulla concreta possibilità di celebrazione del giudizio di impugnazione prima della scadenza del relativo termine di fase.
P.Q.M.
La Corte:
- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005