Sentenza 17 novembre 2003
Massime • 1
L'ordinanza relativa alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza (come indicati ai commi secondo e terzo dell'art. 544 cod. proc. pen.) presenta natura dichiarativa - essendo la sospensione prescritta alle lettere c) e c-bis) del primo comma dell'art. 304 del codice di rito - di talché può essere deliberata anche dal giudice dell'impugnazione, una volta che questi abbia ricevuto gli atti a seguito di gravame. (In motivazione la Corte ha anche precisato come la sospensione, che non può durare più del termine fissato dalla legge o indicato dal giudice per la redazione dei motivi, abbia la minor durata del tempo in concreto impiegato dal giudice quando il deposito intervenga prima della scadenza di detto termine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2003, n. 47803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47803 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
Dott. Luciano Deriu Consigliere
Dott. Ilario Martella Consigliere
Dott. Francesco Serpico Consigliere
Dott. Carlo Di Casola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AR;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 13/5/2003.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr. G. Veneziano che ha concluso per: rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. C. Scarso che ha concluso per: accogliere il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto nell'interesse di AT AR avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino in data 7/3/2003 con la quale venivano sospesi i termini massimi di custodia cautelare di fase ex art. 304 comma 1 lett. c bis c.p.p., il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 13/5/2003, rigettava il gravame, confermando il provvedimento impugnato ed indicando, quale nuovo termine di fase il 14/5/2003, allo scadere del quale l'imputato, già condannato dal locale GUP con sentenza in data 9/4/2002, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni sette, mesi otto e gg. 20 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90, doveva essere rimesso in libertà, ove non fosse frattanto intervenuta sentenza di condanna in grado di appello.
In proposito i giudici del riesame, in contrario avviso alla tesi difensiva dell'appellante, ritenevano che l'ordinanza sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 304 comma 1 lett. c) e c) bis c.p.p., durante il tempo di redazione dei motivi della sentenza di I grado, è un provvedimento di natura meramente dichiarativa e non implica alcuna valutazione discrezionale, ben potendo essere emessa anche successivamente alla lettura del dispositivo ed anche da un giudice diverso, "in senso fisico e processuale", quale il giudice dell'impugnazione a seguito della trasmissione degli atti allo stesso, ex art. 590 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 91 disp. att. c.p.p.. In conclusione, ad avviso dei giudici del riesame, la Corte di Appello di Torino, peraltro giudice effettivamente e direttamente "interessato" alla suddetta sospensione dei termini di fase non "formalmente" sospesi dal giudice di I grado, pur fissando in 40 gg il termine per la stesura della motivazione ex art. 544 comma 3 c.p.p. (termine realmente occorso gg. 35), correttamente aveva, con il provvedimento appellato, recuperato i detti termini, aggiungendoli al periodo per la pronuncia della sentenza di propria pertinenza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AT, deducendo a motivi di gravame:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 304 comma 1 lett. c) bis c.p.p. e 91 disp. att. c.p.p., in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., posto che, contrariamente al giudizio del Tribunale
del riesame, la sospensione in parola non doveva affatto ritenersi come provvedimento "automatico", per il carattere asseritamente "oggettivo" della causa legittimante tale sospensione, bensì, ove la facoltà riconosciuta al giudice di sospendere i termini durante la pendenza del termine per la redazione della sentenza non fosse stata esercitata dal giudice di I grado, a quest'ultimo "non può surrogarsi il giudice dell'impugnazione". Se così fosse, come è avvenuto nella specie, il provvedimento del giudice dell'impugnazione di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, con riguardo al tempo occorso al giudice di primo grado per la redazione della motivazione della sentenza di quella fase di giudizio, "si risolverebbe in un illegittimo escamotage per eludere il rigidi disposto dell'art. 303 c.p.p.". In buona sostanza, ad avviso del ricorrente, il Tribunale del riesame, nel riprendere la differenza tra "complessità della stesura della sentenza e complessità del giudizio" per poter legittimare la competenza della Corte di Appello, si pone "un falso problema atteso che la prima delle complessità è la conseguenza del giudizio di I grado già definito e costituisce il presupposto del giudizio di appello", così determinandosi "un rapporto di continenza tra le due complessità nel senso che la complessità della motivazione partecipa del giudizio" e, di conseguenza, "la competenza alla sospensione è del giudice stesso che motiva la sentenza e provvede al suo deposito". Quindi, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale del riesame è "illogica ed abnorme, atteso che il giudice di appello andrebbe a modificare la decisione del giudice di I grado di non ricorrere o di escludere il ricorso alla sospensione dei termini durante il giudizio";
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 304 comma 2 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., posto che, pur nella legittima e logica decisione della Corte di Appello di sospendere, su richiesta del PG, i termini ex art. 304 comma 2 c.p.p., procedendosi per uno dei reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., si è poi illogicamente disposta la sospensione dei termini di durata massima in relazione al tempo occorso al giudice di I grado per redigere la motivazione della sentenza di sua competenza, sicché, per tale ultima parte, il provvedimento della Corte di Appello avrebbe dovuto essere correttamente annullato dai giudici del riesame. Tanto premesso, ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato e, come tale, vada rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va richiesta la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Ed invero, l'ordinanza impugnata si propone motivatamente in linea con l'indirizzo più recente di questa Corte di legittimità, peraltro puntualmente richiamato dai giudici del riesame, in tema di corretta lettura della natura e funzione del provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., materia da tempo non immune da contrasti giurisprudenziali e dottrinari, anche con spunti di caratteri implicanti questioni di legittimità costituzionale. Giova, quindi, ribadire in questa sede un principio di diritto che, oltre ad essere conforme alla stessa lettera della legge, ne coglie anche il significato e la funzione in termini sostanziali e processuali, ferma restando, su tutto, la garanzia massima che il legislatore ha, in ogni caso, assicurato allo status libertatis del cittadino attraverso la "valvola" di chiusura ad ogni abnorme ed illegittimo ricorso a tale sospensione, rappresentata dall'illuminante comma 6 della norma cit..
Ciò posto, va ribadito il principio, peraltro intuibile dallo stesso tenore letterale del comma 1 dell'art. 304 c.p.p. ("i termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza ...), secondo cui tale ordinanza ha natura meramente dichiarativa ed automatica, in concorso di taluni casi tassativamente enunciati dalla norma, tra cui, per quel che qui interessa, quello tracciato dalla lett. c bis), in relazione alla pendenza dei termini previsti ex art. 544 comma 2 e 3 c.p.p., nel giudizio abbreviato.
Infatti detta sospensione non implica affatto una valutazione discrezionale, ancorata com'è ad un fatto oggettivo quale il dato temporale attinente la durata della redazione dei motivi della sentenza, sicché, ove di essa non si sia fatto richiamo per mera omissione formale nel dispositivo letto in udienza da parte del giudice di I grado, ben può (e deve) il giudice dell'impugnazione, non appena pervenutigli gli atti ex art. 590 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 91 disp. att. c.p.p., provvedervi, non essendo affatto richiesta una coincidenza "fisico-processuale" tra il giudice che ha emesso la sentenza e quello dell'impugnazione, ove il primo non abbia formalmente provveduto alla declaratoria di sospensione "automatica" anzi cennata. È ovvio che il limite a tanto è e deve essere quello di conformarsi al tempo indicato dal decidente ex art. 544 comma 2 e 3, senza poterlo "superare", ben potendo, invece, risultare più breve, come nella specie (gg. 35 in luogo dei 40 disposti). La conferma a tale principio, del resto, va colta dalle puntuali osservazioni svolte dai giudici del riesame quanto al fatto che, in ogni caso, la sospensione in parola, investe ed interessa non già e solo il giudizio di I grado, ma soprattutto quello dell'impugnazione, così chiamando in causa "in prima linea" ed utilitaristicamente proprio il giudice dell'impugnazione, non appena a questi gli atti siano stati trasmessi ex art. 590 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 91 disp. att. c.p.p. che significativamente limita la cognizione del giudice di I grado fino a che gli atti non siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione (come nel caso in specie), il quale diventa, così, competente in ordine ai provvedimenti concernenti le misure cautelari.
In conclusione, dunque, alcuna illegittimità e tanto meno abnormità è dato cogliere nell'ordinanza della Corte di Appello torinese appellata e confermata dai giudici del riesame con l'ordinanza oggi impugnata.
Il fatto che "formalmente" detta sospensione sia stata dichiarata solo successivamente alla lettura del dispositivo della sentenza di I grado e non dal giudice competente a tale giudizio, non rileva affatto ai fini della operatività in concreto del provvedimento, una volta che questo sia stato opportunamente e "formalmente" espresso dal giudice dell'impugnazione, investito di tale potere a seguito della trasmissione degli atti e stante il cennato carattere dichiarativo-automatico del provvedimento.
Resta in tal modo superata la pur acuta questione prospettata dalla difesa tra il concetto di complessità della stesura della sentenza e complessità del giudizio in relazione al rapporto di "continenza" tra le due complessità, proprio per il carattere di automatismo dichiarativo del provvedimento di sospensione in parola, ben diverso essendo il quadro interpretativo circa la natura di quello di cui al comma 2 dell'art. 304 cit., senz'altro attinente all'esercizio di un potere discrezionale riservato al solo giudice procedente, come è dato rilevare anche dalla lettura della legge ("i termini previsti dall'art. 303 possono essere sospesi ... su richiesta del P.M. (comma 3 art. cit.)".
Il motivo sub 2) è infondato perché muove da un equivoco di lettura del provvedimento impugnato.
Infatti, i rilievi dedotti sono riferiti ad un passaggio del provvedimento che si limita a richiamare un precedente e datato contrario indirizzo di questa Corte di legittimità, indirizzo dal quale il Tribunale si dissocia con motivato richiamo ad una più recente giurisprudenza di legittimità di merito alla lettura della norma in parola che viene condivisa e fatta propria dal Tribunale torinese, la cui decisione, pertanto, è immune dai vizi di legittimità denunciati, fermo restando, a mero titolo di completezza, che il termine massimo di fase correttamente fissato nell'ordinanza impugnata alla data del 14/5/2003, non risulta essere stato superato, essendo intervenuta la sentenza in grado di appello alla data dell'8/5/2003, come fattivamente documentato, su richiesta di questa Corte, dal difensore intervenuto all'odierna udienza camerale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 2003.