Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2003, n. 47803
CASS
Sentenza 17 novembre 2003

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L'ordinanza relativa alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza (come indicati ai commi secondo e terzo dell'art. 544 cod. proc. pen.) presenta natura dichiarativa - essendo la sospensione prescritta alle lettere c) e c-bis) del primo comma dell'art. 304 del codice di rito - di talché può essere deliberata anche dal giudice dell'impugnazione, una volta che questi abbia ricevuto gli atti a seguito di gravame. (In motivazione la Corte ha anche precisato come la sospensione, che non può durare più del termine fissato dalla legge o indicato dal giudice per la redazione dei motivi, abbia la minor durata del tempo in concreto impiegato dal giudice quando il deposito intervenga prima della scadenza di detto termine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2003, n. 47803
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47803
    Data del deposito : 17 novembre 2003

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