Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
La competenza a pronunciare il provvedimento, di natura meramente ricognitiva, di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario per la stesura della sentenza nei casi di cui all'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. spetta anche al giudice di appello qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 3/12/1999
1. Dott. Raffaele LEONASI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni CASO " N. 4042
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio COLLA " N. 22197/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI AN nato a [...] il [...] -
avverso ordinanza del 15/4/1999 del Tribunale del riesame di Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso -
PREMESSO:
Pronunziando il 16 gen.1998 sentenza di condanna nei confronti di NI AN ed altri numerosi imputati detenuti, la Corte di assise di Siracusa fissava in novanta giorni il termine per la stesura della motivazione senza nulla disporre in ordine alla sospensione del termine di durata della custodia cautelare a sensi dell'art.304 lett.c) C.P.P. - In pendenza del giudizio di appello il Presidente della Corte di assise di appello di Catania ritenne opportuno decidere formalmente prima della scadenza, all'uopo fissando comparizione delle parti in camera di consiglio: in esito a che, con ordinanza del 4 gen.1999, il Collegio dispose la sospensione del termine per il periodo di novanta giorni relativo al deposito della sentenza impugnata. Propose appello l'imputato ex art.310 C.P.P. e il Tribunale di Catania - condividendo il ragionamento della Corte d'assise di appello circa la natura dichiarativa del provvedimento accertativo di una sospensione operante di diritto - rigettò la questione di incompetenza come sollevata, confermando la decisione impugnata. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art.606 lett.e) in relazione all'art.304, I^ co. lett.c) C.P.P., ma nella sostanza lamentando violazione delle regole di cui agli artt.279 CPP e 91 disposiz.attuaz. circa la competenza in materia (nel caso appartenente esclusivamente al giudice che aveva pronunziato la sentenza); richiama in proposito giurisprudenza di questa suprema Corte.
SI OSSERVA:
Esiste effettivamente nella giurisprudenza di legittimità qualche contrasto di opinioni sull'unica questione qui all'esame. Alcune pronunzia (sez.VI 14/11/1997, Pistorino - RV210492; sez.V 19/7/1996, Casciana - RV 205556) ritengono la competenza del giudice che ha emesso la sentenza e per la regola generale espressa dall'art.279 C.P.P. (competenza del giudice che procede) e perché soltanto chi ha pronunziato la sentenza è in grado di valutare la complessità della parte argomentativa.
Prevalente - anche se con argomentazioni più o meno marcamente divergenti - è la giurisprudenza che assegna in modo non esclusivo la competenza al giudice che ha pronunziato la sentenza (cfr. sez.I 10/4/1997, Casano- RV207443; sez.I 21/1/1999, Lanzino - RV 212631;
sez.V 26/3/1998, La Palombella - RV211830; sez.V 4/2/1999, Ricci - RV 213595): in quest'ultima decisione è in modo esplicito ricordata la natura meramente dichiarativa del provvedimento (quello riferito, appunto, alla sospensione ex art.304 lett.c) C.P.P.) con conseguente possibilità che sia adottato anche in momento diverso dalla lettura del dispositivo e anche ad opera di un giudice diverso. È opinione di questo Collegio che tale ultimo orientamento sia destinato a definitivamente consolidarsi col superamento del parallelo dibattito circa la fase nella quale opera la sospensione in questione (è ormai sufficientemente acquisito che interessata è la fase del gravame).
A parte questo, nel caso di specie il problema si presenta abbastanza semplificato e perché sorto per imminenza di scadenza del termine nel grado successivo d'impugnazione e perché, come detto in promessa, il dispositivo della sentenza ha espressamente fissato in novanta giorni (art.544, 3^ co. C.P.P.) il termine per il deposito. Di fronte a tali dati di fatto e a una strutturazione come quella data dal legislatore ai primi tre commi dell'art.304 C.P.P. non può negarsi che:
- la sospensione a sensi della lett.c) compresa nel primo comma opera - a differenza di quelle previste nel secondo - di diritto, perché l'unica valutazione che ne costituisce il presupposto (complessità della stesura della sentenza) è stata già fatta dal solo giudice "idoneo", all'atto e con la lettura del dispositivo;
- la specifica natura del provvedimento è confermata anche dal comma 3 dell'art.304, dove si prevede la richiesta del pubblico ministero solo per la sospensione riguardante i casi di cui al secondo comma, sospensione fondata - questa sì - su valutazione discrezionale;
- non è smentita invece dal fatto che l'ordinanza sia prevista come necessaria, in apertura dell'art.304, per tutte le ipotesi:
perché qui il legislatore si preoccupa anzitutto che vi sia, massimamente in situazioni incidenti sulla libertà personale, un formale provvedimento ricognitivo (anteriore alla scadenza del termine) per assicurare ogni possibile garanzia all'imputato gravato, anche in vista delle impugnazioni;
- gli artt.279 C.P.P. e 91 disposiz.attuaz. (con le rispettive locuzioni "giudice che procede" - "trasmissione degli atti") possono essere utilmente richiamati non per richiedere al giudice di appello (che ormai dispone degli atti) una valutazione di complessità della motivazione della sentenza (valutazione che, come accennato, non gli spetta ne' potrebbe spettargli) ma piuttosto a conferma della linea interpretativa che qui si adotta. Se l'evento "scadenza dei termini" sta per verificarsi, come nel caso, in fase di appello, è perfettamente in armonia col comb.disp. dei due articoli in questione, e soprattutto con l'interesse dell'imputato, che si decida sull'efficacia del titolo custodiale ad opera del giudice che, avendo a disposizione gli atti, può dare la risposta più pronta. D'altra parte - a meno che non si voglia sostenere che in un caso come quello di specie il formale provvedimento di sospensione non può più emettersi - la via piana, se non l'unica, per l'imputato che rivendica la libertà è quella di rivolgersi al giudice al momento procedente;
e questi, nel provvedere ai necessari computi, potrà e dovrà prendere atto di quel termine fissato dal giudice del grado precedente per il deposito della sentenza. In sostanza, la interpretazione qui adottata è anche quella che di fatto maggiormente garantisce l'imputato quanto a tempestività di decisione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94-I ter disposiz.attuaz. C.P.P. -
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2000