Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2006, n. 33876
CASS
Sentenza 26 aprile 2006

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Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in pendenza dei termini di deposito della sentenza fissati dal giudice a norma dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., quantunque imposto dalla legge, non può essere adottato "ex officio", ma va disposto, a pena di nullità a regime intermedio dell'ordinanza di sospensione, nel contraddittorio delle parti, al fine di consentire loro la verifica della particolare complessità della motivazione, che è presupposto di natura discrezionale della sospensione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2006, n. 33876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33876
    Data del deposito : 26 aprile 2006

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