Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in pendenza dei termini di deposito della sentenza fissati dal giudice a norma dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., quantunque imposto dalla legge, non può essere adottato "ex officio", ma va disposto, a pena di nullità a regime intermedio dell'ordinanza di sospensione, nel contraddittorio delle parti, al fine di consentire loro la verifica della particolare complessità della motivazione, che è presupposto di natura discrezionale della sospensione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2006, n. 33876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33876 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 26/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 480
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 7931/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE EO, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 10.1.2006 dal tribunale di Napoli;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Meloni Vittorio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza del tribunale e della Corte d'Appello.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - In data 10.12.2004 il G.U.P. di Napoli emetteva sentenza di condanna a carico di EO SH, detenuto, indicando nel dispositivo ex art. 544 c.p.p., comma 3, il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, senza nulla disporre in ordine alla misura cautelare.
La Corte d'appello di Napoli, investita del gravame contro la predetta sentenza, con ordinanza del 21.11.2005, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare per 60 giorni a partire dal 10.12.2004, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1. 2 - Il SH proponeva appello ex art. 310 c.p.p., chiedendo l'annullamento della predetta ordinanza perché adottata senza contraddittorio e senza motivazione.
Il tribunale di Napoli, competente per l'appello, lo rigettava, osservando che la richiesta del pubblico ministero è prevista solo per l'ipotesi di sospensione facoltativa di cui all'art. 304 c.p.p., comma 2 e 3, e che nell'ipotesi di sospensione automatica di cui al comma 1, esulando qualsiasi valutazione discrezionale, il provvedimento può essere adottato - anche da un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza di condanna - senza contraddittorio delle parti e senza motivazione.
3 - L'imputato ha presentato personalmente ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) bis, e manifesta illogicità di motivazione. Osserva che il contraddittorio tra le parti nel processo è principio costituzionale che può essere derogato solo per espressa disposizione di legge in presenza di altri interessi di rango costituzionale: il che non si verifica nella disciplina dell'art. 304 c.p.p.. Lamenta inoltre che è mancata qualsiasi valutazione sulla complessità della motivazione di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Giova premettere che la sospensione dei termini della custodia cautelare stabilita per le ipotesi previste dall'art. 304 c.p.p., comma 1, è obbligatoria e può essere disposta d'ufficio dal giudice, cioè a prescindere dalla richiesta del Pubblico Ministero. Tra queste ipotesi è compresa la pendenza dei termini per la redazione non immediata della sentenza, sia che essa avvenga nel termine stabilito dalla legge (art. 544 c.p.p., comma 2), sia che avvenga nel termine più lungo stabilito dal giudice per la particolare complessità della motivazione (art. 544 c.p.p., comma 3). Diversa è la sospensione dei termini della custodia cautelare stabilita dall'art. 304 c.p.p., comma 2, per i processi relativi ai delitti di particolare allarme sociale indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), quando ricorra una particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, durante il tempo in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza. In tali casi la sospensione è solo facoltativa e non può essere disposta d'ufficio, ma deve essere richiesta dal Pubblico Ministero.
Da questa differenza è stata generalmente tratta la conclusione che la sospensione obbligatoria della durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della sentenza, di cui al predetto comma 1, non implica alcuna valutazione discrezionale, ha natura dichiarativa, e può essere deliberata anche dal giudice della impugnazione, una volta che questi abbia ricevuto gli atti a seguito di gravame, nel caso in cui non vi abbia già provveduto il primo giudice (Cass. Sez. 6^, n. 3585 del 3.10.2000, Cadiri, rv. 217486;
Cass. Sez. 3^, n. 36396 del 15.7.2003, Ait Abdelmalk Hassan, rv. 226386, secondo la quale - inoltre - la sospensione non esige altra motivazione che il mero richiamo agli artt. 304 e 544 c.p.p.; Cass. Sez. 4^, n. 5288 del 12.12.2003, Biondo, rv. 227091; Cass. Sez. 6^, n. 47803 del 17.11.2003, Burrafato, rv. 228445). Anche Sez. Un. n. 40701 del 31.10.2001, Panella, in un obiter dictum, ha osservato che le ipotesi di cui al comma 1, sono rilevabili d'ufficio senza margini di discrezionalità, per cui il giudice è tenuto a disporre la sospensione una volta che abbia accertato i presupposti che la legittimano;
mentre le ipotesi previste dal comma 2 implicano una valutazione discrezionale e richiedono perciò l'impulso del Pubblico Ministero.
Per altro verso può ormai considerarsi ius receplum che la sospensione per la particolare complessità del giudizio, di cui al comma 2, può essere disposta soltanto nel contraddittorio delle parti. In tal senso è anzitutto la sentenza n. 17 resa dalla Sez. Un. il 19.6.1996, Puglia, rv. 205337, la quale, trattando altre questioni relative alla soggetta materia, ha incidentalmente osservato che i presupposti per l'operatività dell'art. 304 c.p.p., comma 2, vanno "accertati caso per caso con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p., e nel contradditorio delle parti". In seguito le stesse Sez. Un. con la citata sentenza Panella hanno statuito che in tema di sospensione per la particolare complessità del giudizio il giudice deve decidere, non solo su istanza del Pubblico Ministero, ma anche sentendo il difensore o comunque mettendo questi nella condizione di interloquire, scegliendo a tal fine le forme più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare al riguardo (rv. 219948). Sulla stessa linea Cass. Sez. 4^, n. 37693, dell'11.9.2002, De Luca. rv. 222456, e altre.
5 - Tanto premesso, resta ora da accertare se il principio del contraddittorio, affermato per la ipotesi di particolare complessità del giudizio (di cui al comma 2), debba anche valere per la ipotesi di particolare complessità della motivazione (di cui al comma 1, lett. c), oppure debba essere escluso in quest'ultima ipotesi in ragione della affermata natura non discrezionale della deliberazione - come sostenuto nella ordinanza impugnata.
Ritiene il collegio che questa seconda tesi non possa essere condivisa.
Il contraddittorio processuale, con la modifica dell'art. 111 Cost., approvata dalla L. 23 novembre 1999, ha ora assunto un rango costituzionale e non può essere derogato se non in forza di altro bene costituzionale prevalente (v. in tal senso sent. Panella), che certamente non ricorre in materia di sospensione della durata massima della custodia cautelare. Al contrario, è proprio in tema de libertate che deve essere garantito al difensore il diritto di interloquire preventivamente, a meno che non si tratti un provvedimento "a sorpresa" come l'emissione di una misura cautelare. L'esigenza della "sorpresa" non sussiste però quando si deve soltanto decidere circa la sospensione dei termini massimi di una misura già in corso.
In secondo luogo, non si deve trascurare l'analogia sostanziale tra la sospensione nel caso di particolare complessità del giudizio, durante il tempo in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza (art. 304 c.p.p., comma 2), e la sospensione durante il tempo di redazione della sentenza, stabilito dal giudice in ragione della particolare complessità della motivazione (art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 544 c.p.p., comma 3).
In entrambi i casi la sospensione presuppone una valutazione (di complessità della istruttoria e discussione dibattimentale o di complessità della motivazione) che non può che essere discrezionale, e come tale richiede il contributo dialettico delle parti, o almeno la possibilità del loro contributo.
Si deve perciò ammettere che nel caso de qua il presupposto della sospensione ha natura discrezionale, perché connesso alla valutazione della particolare complessità della motivazione della sentenza, e per conseguenza deve essere verificato nel contraddittorio attuale o potenziale delle parti. Per conseguenza il giudice, sia esso quello che emette la sentenza, sia esso il giudice della impugnazione, deve porre il Pubblico Ministero e il difensore nella condizione di interloquire sulla delibera della sospensione, scegliendo a tal fine le forme più opportune (ad esempio, invitandoli a concludere sul punto prima della chiusura della discussione nel giudizio, ovvero fissando apposita udienza camerale dopo la delibera e la impugnazione della sentenza). Per ulteriore conseguenza, il giudice dovrà motivare sul punto specifico, sia pure nelle forme sommarie adeguate alla particolarità del rito. Questa conclusione si impone per la considerazione che il giudice non può deliberare la sospensione, e quindi una allungamento sostanziale della durata massima della custodia cautelare, con una valutazione solitaria della complessità della motivazione della sentenza, senza il contraddittorio dialettico delle parti sul punto specifico, così come ha statuito la citata sentenza Panella delle Sezioni Unite per l'analoga ipotesi della sospensione prevista in relazione alla particolare complessità del giudizio.
Del resto, se si trattasse di una deliberazione automaticamente conseguente a ogni caso di redazione non contestuale della sentenza, sarebbe difficilmente comprensibile la specifica previsione di appellabiltà ex art. 310 c.p.p.. Va quindi condivisa, sia pure con un diverso percorso motivazionale, la pronuncia di Cass. Sez. 5^, n. 25877 del 30.1.2004, Abouennour El Medhi, rv. 229440, che ha ritenuto la nullità a regime intermedio, per violazione dell'art. 111 Cost., del provvedimento che aveva disposto la sospensione dei termini di fase della custodia cautelare in assenza del previo contraddittorio del difensore. Nel caso di specie la nullità a regime intermedio è stata tempestivamente eccepita nel giudizio di appello davanti al tribunale competente ex art. 310 c.p.p. (sul punto v. ancora la sentenza Panella), sicché la impugnata ordinanza dello stesso tribunale va annullata senza rinvio assieme alla appellata ordinanza della corte di merito napoletana, con trasmissione degli atti alla stessa corte per nuovo giudizio sulla sospensione nel rispetto del contraddittorio.
Agli atti non risultano i termini di fase per la custodia cautelare dell'imputato. Sarà quindi il giudice procedente a disporre eventualmente la sospensione dei termini, o a ordinare la scarcerazione dell'imputato "ora per allora" qualora risulti scaduto nel frattempo il termine di fase.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e quella precedentemente appellata e ordina trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2006