Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2006, n. 15145
CASS
Sentenza 4 aprile 2006

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Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza esige solo, come motivazione, il richiamo del disposto dell'art. 304, comma primo lett. c), e dell'art. 544, comma terzo cod. proc. pen. in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2006, n. 15145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15145
    Data del deposito : 4 aprile 2006

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