Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza esige solo, come motivazione, il richiamo del disposto dell'art. 304, comma primo lett. c), e dell'art. 544, comma terzo cod. proc. pen. in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2006, n. 15145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15145 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 04/04/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 437
Dott. NOVARESE CO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 002939/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EN CO, nato il [...];
avverso ORDINANZA del 17/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. D'OTTAVIO G., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 10 novembre 2005, ha respinto il ricorso contro il provvedimento del GUP di Catanzaro che sospende i termini di custodia cautelare durante il tempo di deliberazione della sentenza, fissato in giorni 90, proposto da CO RI.
Il provvedimento è motivato tramite l'affermazione che la sospensione dei termini esige come motivazione esclusivamente il richiamo del disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 544 c.p.p., comma 3, in cui sono specificamente enunciati i presupposti che consentono di differire il termine ordinario di deposito della sentenza e di sospendere per tale periodo i termini di durata della custodia cautelare, senza ulteriori specificazioni. Nessun rilievo ha la deduzione della difesa secondo la quale i termini sarebbero scaduti, in considerazione degli effetti della sospensione sulla durata massima della custodia.
Ricorre personalmente RI rilevando che nel provvedimento di rigetto non vi è alcuna traccia in ordine alla memoria presentata l'8 novembre 2005 al magistrato di sorveglianza, con la quale si contestava anche la legittimità dell'ulteriore proroga di 90 giorni ai sensi dell'articolo 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis. Dopo aver sottolineato come la decisione fosse stata presa all'esito di giudizio abbreviato, indirizzato verso l'economia dei tempi (evidenziando anche come secondo la giurisprudenza la decisione sulla sospensione dei termini debba essere presa previo contraddittorio con la difesa), il ricorrente lamenta che non è applicabile la sospensione nel caso concreto perché le motivazioni della sentenza sono fotocopia di 2000 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare, con l'aggiunta di circa 50 pagine di "teorie di diritto", e non necessitano 180 giorni per fotocopiare 2000 pagine. Inoltre, secondo il ricorrente, è giuridicamente inappropriato richiamare, come motivazione del provvedimento (preso in prima istanza) l'incremento del lavoro ordinario, in quanto questa Corte ha escluso che si possa giustificare la sospensione dei termini per problemi di organizzazione degli uffici. Inoltre, nel caso di specie non può trovare applicazione la ratio sottesa all'articolo 544 (dipendente dal numero degli imputati e complessità del procedimento), tant'è vero che il processo si è concluso in anticipo rispetto al calendario progettato dal G.U.P.. L'imputato, se avesse saputo che non si garantiva la conclusione del processo, attraverso il rito abbreviato, in tempi brevi, avrebbe potuto scegliere di proseguire il giudizio secondo il rito ordinario. La sospensione dei termini può dipendere solo da impedimenti intranei all'imputato o al processo, e non riguardanti l'organizzazione interna degli uffici. Il ricorso è infondato. Infatti, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia pendente il termine per il deposito della sentenza esige solo, come motivazione, il richiamo al disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e dell'art. 544 c.p.p., comma 3 "in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice" (Cass., 1^ n. 5940 del 27/10/1999 Rv. 214966). Ed inoltre, "l'ordinanza sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale, e può essere emessa successivamente alla lettura del dispositivo, anche da parte del giudice dell'impugnazione a seguito della trasmissione degli atti (Cass., 4^, n. 5288 del 12/12/2003 Rv. 227091). Tenuto conto della giurisprudenza ora esposta, nessuna ulteriore motivazione era dovuta (nemmeno con riferimento alla memoria dell'imputato, che risulta allegata al verbale d'udienza del 10.11.05) oltre a quella sopra riportata, tanto più se si considera che la complessità della stesura della motivazione per il numero delle parti e delle imputazioni risulta dal dispositivo della sentenza.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006