Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini custodiali durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza non esige altra motivazione che il richiamo del disposto dell'art. 304, primo comma lett. c), e dell'art. 544, terzo comma cod. proc. pen. in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/1999, n. 5940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5940 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 27/10/1999
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 5940
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. N. 23393/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI EM n. il 10.01.1943
avverso ordinanza del 25.02.1999 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Verderosa per inammissibilità Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha confermato, in sede di appello, l'ordinanza della Corte di assise di appello di Milano in data 7.1.1999, che aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare proposta da ME LE sull'assunto della nullità, per difetto di motivazione, del provvedimento con cui, contestualmente alla pronunzia della decisione sul merito, era stata disposta la sospensione dei termini custodiali per il periodo di gg. 90 indicato come termine per il deposito della sentenza.
Il giudice dell'appello, rilevato che la statuizione relativa alla sospensione dei termini di custodia aveva natura sostanziale di ordinanza nonostante il suo inserimento nel dispositivo della sentenza e che il provvedimento era sufficientemente motivato mediante il richiamo del disposto degli artt. 544, co. 3, e 304, co. 1, lett. c), c.p.p., in un contesto processuale in cui i termini in questione erano già stati precedentemente sospesi in ragione dell'ingente numero degli imputati nonché del numero e gravità delle imputazioni, riteneva decisiva la circostanza della mancata impugnazione del provvedimento medesimo e della sua conseguente irrevocabilità, con correlativa impossibilità di una rimessa in discussione della disposta sospensione.
Ricorre il difensore, insistendo sulla carenza di motivazione dell'ordinanza di sospensione dei termini custodiali emessa nel cotesto del dispositivo della sentenza, che non avrebbe potuto essere considerata superflua od implicita ne' desunta "per relationem" dal testo del precedente provvedimento sospensivo emesso nel corso del giudizio di primo grado ex art. 304, co. 2, c.p.p., e deducendo che detta carenza integrerebbe una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento od, addirittura, di inesistenza, che precluderebbe la "definitività" della statuizione. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza- A prescindere dall'indubbia esattezza del rilievo che il censurato provvedimento di sospensione dei termini custodiali durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza non esigeva altra motivazione che il richiamo del disposto dell'art.- 304, co. 1, lett. c) e dell'art. 544, co. 3, c.p.p. in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice, decisiva ed assorbente è l'irrevocabilità conseguita dall'ordinanza sospensiva per effetto della sua mancata impugnazione, con correlativa sanatoria dell'eventuale nullità relativa (e non assoluta ne' d'origine generale in quanto non riconducibile ad alcuna delle previsioni di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p.) derivante dal preteso difetto di motivazione.
Costituisce, peraltro, principio indiscusso (v. Cass., sez. I, 19.6.1997, Lucherini, Ced Cass., rv. 208430) che neppure le nullità assolute ed insanabili possano più essere eccepite o rilevate dopo che il procedimento si è concluso con l'emissione del provvedimento finale divenuto irrevocabile, i cui effetti non possono essere rimossi se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Nella specie, per effetto della mancata proposizione dell'appello contemplato dall'art. 304, co. 1, p.p., c.p.p., il provvedimento della Corte di assise di appello che ha disposto la sospensione dei termini custodiali deve, dunque, ritenersi ormai irrevocabile e conseguentemente consolidati ed irretrattabili devono ritenersi i suoi effetti sul decorso dei termini di custodia cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L.
2.000.000 alla cassa delle ammende.
Si provveda ex art. 94, co. 1 ter, norme atti c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1999