Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/1999, n. 5940
CASS
Sentenza 27 ottobre 1999

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Il provvedimento di sospensione dei termini custodiali durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza non esige altra motivazione che il richiamo del disposto dell'art. 304, primo comma lett. c), e dell'art. 544, terzo comma cod. proc. pen. in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/1999, n. 5940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5940
    Data del deposito : 27 ottobre 1999

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