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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr NI La MA Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 448/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Gervasi;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Salvatore Lucchesi e
Giuseppe Nalbone;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione
1 all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Siracusa, l . Parte_1
Esponeva che, soffrendo di calcolosi della colecisti, si era sottoposta, in data
20/5/2009, ad intervento di colecistectomia laparoscopica presso l'Ospedale G. Di Maria di
Avola; che dopo l'intervento, soffrendo ancora di dolori addominali, aveva effettuato degli esami all'esito del quali era stata riscontrata la presenza di un frammento colecistico litiasico che i sanitari dell'azienda convenuta, per negligenza, avevano omesso di asportare;
che ciò aveva reso necessario sottoporsi ad un altro intervento chirurgico di colecistectomia residua calcolotica, eseguito in data 22/8/2010 presso l'ospedale
Fatebenefratelli di Roma.
Chiedeva la condanna della controparte al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da quantificarsi nella misura di €. 112.750,00.
Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta contestava le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 252/2021 del 10 febbraio 2021 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava l'azienda sanitaria al risarcimento del danno biologico (per invalidità temporanea e permanente) nella complessiva misura di €.
11.334,30, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e agli interessi legali dalla domanda. Condannava, altresì, la convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza l ha interposto appello Parte_1
sulla base di tre ragioni cdi censura.
L'appellata, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Disposta la sostituzione del relatore originariamente designato, trasferito ad altro ufficio, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale nel liquidare il danno biologico da invalidità permanente, così discostandosi, senza motivazione alcuna, dall'accertamento svolto dal consulente tecnico d'ufficio e disancorando la decisione dalle
2 risultanze processuali.
Il motivo è fondato.
Ed invero, fermo restando che è passata in giudicato la statuizione afferente la sussistenza della responsabilità dei sanitari dell'azienda appellante, i quali, negligentemente operando durante l'esecuzione dell'intervento di colecistectomia laparoscopica, non avevano ben localizzato la sede della resezione della colecisti, per cui era residuato un frammento colecistico all'interno del quale si trovava una formazione litiasica, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che l'intervento successivamente eseguito in quel di Roma ha avuto esiti assolutamente riparatori, avendo rimosso la colecisti residua al cui interno vi era la formazione calcolotica, sicché “in esito all'operazione di colecistectomia cui la perizianda si è sottoposta in data 20/05/2009, presso l'ospedale di Avola, non sono residuate infermità comportanti invalidità permanenti”.
Non è corretto, dunque, il ragionamento del primo giudice il quale, senza motivare le ragioni del dissenso avverso l'operato del c.t.u., ha fatto appello alla semplice necessità di risarcire integralmente il danno laddove siffatta esigenza era del tutto soddisfatta con il risarcimento dell'unica posta di danno esistente, costituita da quello biologico da invalidità temporanea, per avere il moncone colecistico litiasico residuato dal primo intervento di colecistectomia comportato sofferenze algiche compromettendo, temporaneamente, lo stato di salute della . P_
Con il secondo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale nel riconoscere una percentuale a titolo di “personalizzazione del danno morale”.
La doglianza è assorbita nella parte in cui si duole dell'applicazione del detto aumento sull'ammontare liquidato a titolo di danno permanente, ed è fondata in relazione al riconosciuto aumento del danno biologico temporaneo.
Va rilevato, sul punto, che il Tribunale ha liquidato il danno facendo riferimento alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, il d.lgs. n. 209/2005.
Epperò, anche in relazione alle lesioni cd. micropermanenti di cui al richiamato decreto legislativo, il danno morale va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (per tutte, Cass. n. 339/2016).
Appare, dunque, del resto, una motivazione apodittica quella per cui andrebbe riconosciuta la personalizzazione del danno nella misura del 33% “in considerazione delle
3 sofferenze fisiche e psichiche cagionate sino al nuovo intervento chirurgico riparatore, reso necessario dal fallimento del precedente intervento”, non essendo state comprovate,
e neppure allegate, circostanze ulteriori che possano avere comportato una sofferenza non sufficientemente coperta dalla ordinaria liquidazione del danno biologico, di natura esclusivamente temporanea.
Si impone, pertanto, la riforma della sentenza, con la riduzione ad €. 3.737,46 dell'importo oggetto di condanna a carico dell'odierna appellante.
In considerazione dell'esito della lite, a fronte della domanda inizialmente proposta, di condanna al risarcimento del danno nella misura di €. 112.750,00, le spese vanno compensate nella misura del 70%, dovendosi il restante 30% porre a carico dell'
[...]
, in base al principio della soccombenza. Parte_1
Trova in tal modo accoglimento anche l'ultimo motivo, afferente la condanna alle spese.
Le spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Esse si distraggono in favore dei procuratori antistatari, che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n. 252/2021 in data 10 febbraio 2021 Parte_1
del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza appellata, riduce ad €. 3.737,46 (oltre a rivalutazione ed interessi siccome stabilito dal primo giudice)
l'importo che l'azienda sanitaria è stata condannata a pagare in favore di P_
;
[...]
- Compensa nella misura del 70% le spese del doppio grado e condanna l
[...]
a rifondere, in favore di , il residuo Parte_1 Controparte_1
30%, che liquida (nella detta quota) in €. 765,60 per il giudizio di primo grado ed in
€. 576,90 per il presente grado di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
- Distrae le spese in favore degli avvocati Salvatore Lucchesi e Giuseppe Nalbone.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 26 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
4 (Marcella Murana)
(NI La MA)
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